Articolo 17 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 16Articolo 18
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24 gennaio 1942
Art. 17.

Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.


Entrata in vigore il 24 gennaio 1942