Sentenza 3 giugno 1999
Massime • 1
Il delitto di frode nell'esercizio dei contratti di fornitura a una pubblica amministrazione non è escluso dal difetto di forma scritta del contratto, essendo il contratto di fornitura soggetto alle regole del diritto privato; la sanzione della nullità per mancata osservanza della forma scritta non è prevista dalle norme che regolano l'attività della P.A. nella stipulazione dei contratti di somministrazione. (Fattispecie in cui erano state forniti, anziché i pattuiti polli a busto, cosce di pollo di costo inferiore, fatturando tuttavia i corrispettivi corrispondenti ai primi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1999, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI TRANFO Presidente del 3-6-1999
1.Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " RE AM " N. 1090
3. " LUCIANO DERIU rel. " REGISTRO GENERALE
4. " RO RT " N. 446/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RR BE AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 29/6/1998 della Corte d'appello di CALTANISSETTA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 29/6/98, la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la decisione 23/9/92 del Tribunale di Gela, che aveva condannato RR BE AT alla pena di anni tre di reclusione e di L.
5.000.000 di multa, con sanzioni accessorie (pena e sanzioni interamente condonate) per il reato di cui agli artt. 81, 356 CP in relazione all'art. 355/1 CP (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesso frode nell'esecuzione del contratto di forniture stipulato con la U.S.L. n. 17 di Gela e nell'adempimento dei relativi obblighi, fornendo - anziché polli a busto - cosce di pollo, di costo inferiore ai primi, e fatturando tuttavia corrispettivi come da contratto. In Gela sino al 18.2.1986).
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare rilievo: come le risultanze processuali consentissero di ritenere sussistenti l'elemento materiale e quello psicologico del reato contestato al GI;
come non fossero concedibili le attenuanti generiche;
come dovesse ribadirsi la reiezione dell'istanza di riunione ad altro procedimento;
come la pena irrogata in primo grado apparisse equa e adeguata alla gravità del fatti.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del RR, deducendo nell'ordine:
1) "violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione agli artt. 356 CP, nonché delle norme che regolano la formazione dei contratti tra privati e P.A. di cui al RD 23 maggio 1924 n. 827 / artt. 36 e ss., e della Legge Regione Sicilia del 18.4.81 n. 69": il contratto di fornitura avrebbe dovuto esser stipulato per iscritto (quello precedente era scaduto il 31/12/84); dal 1^.
1.85 l'attività svolta dal GI rientrava tra quelle del libero mercato, senza i vincoli imposti dai capitolati già allegati al contratto;
mancherebbe ogni prova circa la sussistenza del reato;
2) "violazione dell'art. 606/C in relazione all'art. 125/3 CPP":
l'ordinanza di reiezione della richiesta riunione ad altro procedimento, sarebbe immotivata e si baserebbe su un chiaro travisamento dei fatti (scaturendo le due vicende dall'esecuzione di un presunto unico contratto con l'U.S.L. n. 17);
3) "violazione dell'art. 606/C in relazione agli artt. 355 - 356 - 640 - 62 bis CP": la Corte avrebbe "trasformato un comportamento indifferente per la legge penale, in comportamento illecito"; le attenuanti generiche sarebbero state negate con argomentazioni prive di fondamento.
All'odierna udienza il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di GA BE AT non è fondato.
1) Come già esattamente sottolineato dalla Corte territoriale, la frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura a una pubblica amministrazione, è ipotizzabile a prescindere dalla figura contrattuale utilizzata, e il delitto non è escluso dal difetto di forma scritta, essendo il contratto di fornitura soggetto alle norme di diritto privato (v. sul punto: Cass. VI, sent. 2885 del 6.3.98, Fontana); la sanzione della nullità per mancata osservanza della forma scritta, non è prevista dalle norme che regolano l'attività della P.A. nella stipulazione dei contratti di somministrazione (Cass. VI, sent. 10556 del 9.11.82, Mollura). D'altro canto, la Corte d'appello non mancò di porre correttamente e convincentemente in evidenza: come le prove testimoniali espletate (dichiarazioni di IO IA, DE FI, CI UG, Lo GI AN, UE RA:
v. a pag. 2 sent. imp.) consentissero di ritenere "accertata l'esistenza di un contratto di somministrazione regolato sulla base dell'offerta dell'imputato nella gara di licitazione privata, annullata dall'organo di controllo" (pag. 3); come le fatture acquisite dimostrassero la esecuzione del contratto;
come fosse risultato privo di fondamento l'assunto dell'imputato (smentito da tutti i testi), secondo cui erano state ordinate, giorno per giorno, forniture di "cosce di pollo" anziché di "polli a busto"; come, in particolare, significative precisazioni e puntualizzazioni fossero state fornite dalla teste UE RA sui vari aspetti della vicenda contrattuale (pag. 4); come la malafede del GI fosse dimostrata dal fatto che egli aveva fatturato "non già la carne effettivamente consegnata, bensì quella di maggior pregio e di costo superiore prevista dal contratto" (a riprova della volontà consapevole di eludere gli obblighi assunti al fine di conseguire un indebito profitto).
2) Il diniego della riunione del processo con altro per analoga imputazione fu spiegato con valutazioni di merito (in quanto tali non censurabili in questa sede di legittimità), avendo la Corte territoriale ritenuto che non vi fosse "il benché minimo elemento di prova della connessione oggettiva, trattandosi di forniture differenti e avvenute in periodi diversi".
Nè, certo, può riconoscersi valore decisivo in contrario alla diversa opinione espressa dal ricorrente (v infatti: Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri), 3) Il diniego delle attenuanti generiche appare anch'esso adeguatamente motivato con richiamo degli elementi ritenuti più significativi fra quelli indicati dall'art. 133 CP (v. infatti: Cass.I, sent. 707 del 21.2.98, Ingardia;
Cass. II, sent. 2889 del 27.3.97,
Zampella), avendo all'uopo la Corte territoriale menzionato i precedenti penali, l'estrema gravità del fatto, la reiterazione della condotta, la protrazione della frode per lungo tempo, la mancanza di qualsiasi segno di ravvedimento.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere,
conclusivamente, che la corte d'appello di Caltanissetta abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre, in sede di legittimità, questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999