Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Quinta, dott.ssa Alessia Trovato
ha emesso all'esito della camera di consiglio del 17.02.2025 la
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8265/2023 R.G.,promosso
DA
,nato a [...] il [...], Parte 1 Parte 1
cod. fisc. Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliato in Catania, Via
,
Andrea Costa n. 11, presso lo studio dell'Avv. Venerando Barbagallo, cod. fisc. Codice Fiscale_2 , il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
,
Contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Catania, con sede in via Vecchia Ognina n.149;
Contro
'in persona del Controparte_2 Controparte_3
Prefetto pro tempore (C.F. P.IVA 1 ), con sede in CP 2 Piazza della
Libertà n. 1-
Con atto di citazione notificato in data 06/07/2023 il sig. Parte 1
e la CP 2
[...] conveniva l' Controparte_4
ricorrendone i presupposti del “fumus boni iuris” e del "periculum in mora”; nel merito, accogliere i motivi di opposizione e, per l'effetto, dichiarare e ritenere illegittima ed annullare la cartella di pagamento n. 295 2021 0034324102 000.
Condannare parte avversa al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
Parte attrice premetteva che con atto del 6/5/2016 (doc. 1) il Sig. Parte 1
[...] proponeva ricorso ex art. 203 C.D.S., avverso il verbale n. 700014004775,
elevato in data 8/4/16 dalla Polizia Stradale di CP 2 sottosezione di Cassino,
con il quale veniva contestato la violazione dell'art. 46 L. n. 298/1974 per avere trasportato, con il proprio autocarro, un altro autoveicolo in proprietà di terzi in assenza della necessaria licenza, ravvisando gli estremi per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 46 L. n. 298/1974. All'applicazione della sanzione pecuniaria principale è conseguita, pure l'applicazione delle sanzioni accessorie del fermo amministrativo e della confisca, parimenti impugnati con il suddetto ricorso;
che come da documentazione in atti (doc. 1), il ricorso in questione è stato regolarmente notificato alla Controparte_2 a mezzo PEC in data 6/5/2016.
Parte opponente eccepiva la mancanza del titolo esecutivo, l'illegittimità della sanzione e in ogni caso la decadenza dell'Ente impositore dalla iscrizione a ruolo,
nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di giorni trenta dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito adito, sul rilievo che l'autorità giudiziaria competente a decidere sull'opposizione è il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione. Concludeva chiedendo dichiararsi in via preliminare,
inammissibile l'opposizione per tardività; in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Frosinone;
in via principale, dichiarare la domanda infondata nel merito, per le ragioni di cui in narrativa.
Non si costituiva la Controparte 2 sebbene ritualmente citata.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione e decisione con termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza del 13.09.2024.
Depositate le note conclusive da parte dell'avvocato di parte attrice la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione;
indi il giudice sulle rassegnate conclusioni di parte attrice poneva la causa in decisione.
La domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività della opposizione sollevata dalla Controparte_4
Considerato che con l'azione proposta da parte opponente non vengono sollevate contestazioni in ordine al merito della sanzione amministrativa comminata ma,
piuttosto, viene eccepita la inesistenza del titolo esecutivo su cui si fonda il ruolo portato dalla cartella di pagamento.
Contriamente a quanto dedotto dall' Controparte_4 con l'azione proposta, l'opponente non ha inteso affatto recuperare il mezzo di impugnazione deducendo la mancata notifica del verbale di accertamento di infrazione, avendo piuttosto specificamente eccepito e documentato che avverso il suddetto verbale di accertamento di infrazione notificatogli aveva proposto Ricorso al Prefetto di
Frosinone ex art. 203 e 204 CDS, cui non era seguita l'emissione della relativa
Ordinanza Ingiunzione, sicchè il verbale di accertamento di infrazione doveva considerarsi archiviato ex art 210 CDS. Nel caso di specie dunque siamo di fronte ad una opposizione alla esecuzione con cui è stata eccepita l' inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento del ruolo e che, come tale, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
Controparte_4
Ed invero proprio perché nel caso in esame trattasi di Opposizione alla Esecuzione
di cui all'art 615 C.p.c., proponibile esclusivamente innanzi al Giudice Nazionale
Naturale precostituito per legge che, a norma del combinato disposto di cui agli artt.
9, 25, 26 e 27 C.p.c., è il Tribunale di Catania in funzione di Giudice della
Esecuzione, del luogo di residenza del debitore e peraltro anche Foro
dell'Amministrazione dello Stato in cui ha sede l'Ufficio della Avvocatura
Distrettuale.
In questi casi l'Opposizione alla Esecuzione ex art 615 C.p.c. avverso gli atti esecutivi esattoriali posti in essere dal Concessionario della Riscossione è
pienamente legittima ed ammissibile, stante la declaratoria di illegittimità
Costituzionale dell'art 57 comma 1 lett. a) del DPR 602/1973 nella parte in cui non consentiva la proposizione della opposizione regolate dall'art. 615 C.p.c. avverso gli atti esecutivi esattoriali (Corte Cost. n. 114/2018).
In ordine ai motivi di opposizione, la cartella di pagamento è stata predisposta su ruolo formato dalla Controparte_5
per un presunto credito che questa vanterebbe nei confronti dell'attore in base alla seguente causale: “RUOLO N. 2021/002279 Infrazioni codice della strada anno
2021 Infrazioni codice della strada Partita:
OVIOLA M2021001000000057001VE201604084004775/16 20160411PS
FR701400477520160408 TRASMISSIONE VERBALE AI SENSI DELL'ART. Dall'esame della documentazione in atti è stata data prova che il verbale di accertamento di infrazione richiamato nella causale della cartella, è stato tempestivamente opposto con Ricorso notificato tramite pec al Prefetto di in data 6/5/2016.CP_2
La normativa delineata negli arrtt. 203 e 204 del C.d.S., prevede che Il responsabile dell'Ufficio cui è pervenuto il ricorso, lo trasmette al Prefetto, entro 60 giorni -
insieme all'originale del verbale e alla prova dell'eseguita contestazione o notificazione corredato delle controdeduzioni necessarie a ricostruire il fatto e in grado di confutare o confermare ogni singolo motivo di ricorso. Il Prefetto, valuta il materiale probatorio acquisito, dispone d'ufficio tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di verificare l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Il termine per l'adozione dell'ordinanza è fissato in 210 giorni, nel caso in cui, come quello in specie, il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto.
Decorso il suddetto termine, se il ricorso sarà rigettato, il Prefetto emetterà
ordinanza-ingiunzione che, se non impugnata innanzi al Giudice di Pace,
rappresenterà titolo esecutivo stragiudiziale. Se, diversamente, dopo il decorso del suddetto termine di giorni 210, non verrà comunicata al ricorrente alcun esito del ricorso, si verificherà il c.d. silenzio-accoglimento della opposizione.
Nel caso di specie, al Ricorso notificato non ha fatto seguito l'emissione della relativa Ordinanza Ingiunzione, atteso che prima della notifica della cartella oggi impugnata, non è stata notificata alcuna decisione (né di accoglimento né di rigetto del ricorso) da parte del Prefetto in ordine al ricorso proposto.
Di contro gli opposti nulla hanno comprovato alcunché a confutazione di quanto eccepito e dimostrato da parte opponente.
Prova di quanto sopra rilevato è data dalla circostanza che, nella cartella, sia stato indicato, quale titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, il verbale di contravvenzione e non un diverso provvedimento (ordinanza-ingiunzione) emesso dal Prefetto e costituente l'unico titolo esecutivo.
Ne consegue, pertanto, che l'accoglimento del ricorso è stato accolto, nella forma del silenzio-accoglimento, il suddetto verbale deve intendersi archiviato ex lege e non può più costituire titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo, attesa la sua caducazione a seguito dell'accoglimento della proposta opposizione.
Pertanto in accoglimento dell'opposizione dichiara illegittimità della cartella di pagamento n. 295 2021 0034324102 000 che per l'effetto viene annullata.
Condanna per il principio della soccombenza l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte 1 nella misura di euro 4.835,00
oltre ad IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese processuali nei confronti della Controparte_2 rimasta contumace.
PQM
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa civile n.
8265/2023 cosi statuisce:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittima della cartella di pagamento n. 295 2021 0034324102 000 che per l'effetto viene annullata;
condanna per il principio della soccombenza l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali per come liquidate nella misura indicata in parte motiva;
spese compensate nei confronti della Controparte_2
Cosi deciso il 17.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Alessia Trovato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
461 L. 2981974".