Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione del giudice presentata da alcuni imputati nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. a) e 4, cod. proc. pen., anche nei confronti dell'imputato non ricusante, quando per l'evidenza dell'identità delle posizioni processuali, oggettivamente desumibile dalla natura del reato contestato, non è possibile procedere alla separazione del giudizio, previsto dall'art. 304, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2004, n. 43428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43428 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/06/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1197
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 018801/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RC ZI, N. IL 08/07/1969;
avverso ORDINANZA del 16/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe (S.P.G.), che ha richiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello proposto da AN MA RA avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 304 - co. 1^ lett. A e Cbis - c.p.p., in conseguenza di impugnazione proposta da coimputati per provvedimento di inammissibilità di dichiarazioni di ricusazione (l'appellante, "non ricusante", aveva denunziato l'illegittimità della sospensione, non essendosi tenuto conto della sua richiesta di separazione della processione processuale, avanzata ai sensi del quinto comma del citato art. 304 c.p.p.). Ha considerato, infatti, che:
- anche alla stregua di richiamato orientamento giurisprudenziale l'stanza va sostanzialmente equiparata alle richieste di rinvio o di sospensione, che, ove accolte, comportano l'operatività dell'art. 304, 1^ comma lett. A, c.p.p.;
- la richiesta del Sultano non rileva per gli effetti del successivo quinto comma, essendosi correttamente osservato che "l'accoglimento delle impugnazioni (proposte dai coimputati ricusanti) da parte della Corte di Cassazione non potrebbe non rivelarsi che sull'intero procedimento", in quanto siffatta decisione finirebbe per incidere anche sulle "posizioni dei coimputati non ricusanti, trattandosi di un'ipotesi di incompatibilità (del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio "per altre persone che devono rispondere, insieme agli attuali imputati, degli stessi reati associativi") che potrebbe determinare l'obbligo di astensione del magistrato". Il ricorrente denunzia che ne è derivata violazione della disciplina di cui allo stesso art. 304, quinto comma, c.p.p. anche in profili di connesse carenze del riportato procedimento penale motivazionale, neppure essendosi considerato che le paventate "nullità afferenti l'incompatibilità del giudice" non sono, per la loro natura "relativa", suscettibili di eccezione da parte del coimputato non ricorrente, ma essendosi fatto luogo a indebita protrazione del termine di durata della custodia cautelare.
Ma la questione è destituita di fondamento, posto che la previsione normativa invocata non prefigura l'assoluto automatismo della separazione e della prosecuzione del processo nei confronti dei coimputati non ricusanti che abbiano richieste, essendo evidente che l'identità delle posizioni processuali (oggettivamente desumibile dalla natura del reato contestato, sottoposto al giudizio dello stesso magistrato ricusato) non consente distinzione e separazione delle posizioni stesse, rispetto alle quali si rende complessivamente operativa la disciplina della sospensione dei termini di custodia massima della custodia cautelare, tanto più quanto l'istanza di ricusazione sia intervenuta, come rappresentato dal ricorrente, in momento immediatamente precedente alla deliberazione della sentenza (Cass. sez. Un. 26 giugno 2002, Conti, Rv. 222046). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla Cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. Att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Demanda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. Att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004