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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1344 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino Parte_1
Visconti n. 20, nello studio degli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai propri Controparte_1 funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.09.2021 , assumendo di Parte_1 aver lavorato per il convenuto, con mansioni di docente fin dal 1990 in virtù di plurimi CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 01.09.2005, si doleva della circostanza che al compimento del 18° anno di servizio
(ovvero in data 1.05.2017), il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio
“economica” di anni 1 e mesi 8 temporizzata nel decreto di ricostruzione della carriera, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
disattendendo quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL, provvedendo invece a riconoscere alla ricorrente solamente 1 anno di anzianità. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017 o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del
01.09.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente alla data del
01.05.2019 indicata dal datore;
CP_1
- per l'effetto condannare il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del
Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 1.449,58 a titolo di differenze retributive relative alla voce stipendio tabellare e di € 120,79 maturata a titolo di ratei di 14 e tredicesima mensilità, per un totale di €. 1.570,37 somma maturata alla data del
31.08.2021, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi legali o rivalutazione monetaria, con espressa riserva di chiedere il pagamento delle ulteriori somme maturande e maturande a decorrere dal 1 settembre 2021;
- condannare il all'adeguamento del trattamento di fine rapporto Controparte_1 per le differenze retributive maturate;
- con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione dell'atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ed al rimborso del contributo unificato.
Il , si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo inesistenza/inesattezza della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva, la
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prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, risultando quest'ultimo - pacificamente - il datore di lavoro della ricorrente e, dunque, CP_1 il soggetto obbligato al pagamento della retribuzione (anche se, trattandosi di Amministrazione dello Stato, è diverso il soggetto esecutore materiale del versamento), unico legittimato passivo Cont rispetto alla domanda al vaglio. Neppure sussiste litisconsorzio necessario con il e la ragioneria territoriale, sicchè la mancata convocazione in giudizio di tali soggetti non determina le conseguenze volute dal convenuto né rende necessaria una integrazione ex art. 102 CP_1
c.p.c.
Sempre in limine litis ritiene il Giudice che debba essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, posto che l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti ex art. 414 cpc quanto alla causa petendi e al petitum, tanto da aver consentito alla parte convenuta un'adeguata difesa, con gli effetti di cui all'art. 156 cpc.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va rilevato che, come emerge chiaramente dalla tabella a pag 13 del ricorso, le differenze retributive richieste dalla ricorrente sono relative all'anno scolastico 2018-2019, sicchè il termine quinquennale di prescrizione è validamente interrotto dalla notifica del presente ricorso (avvenuta nel settembre 2021).
3. Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della domanda attorea, osserva il
Tribunale che risulta documentalmente (all. 3 di parte ric.) e non è oggetto di contestazioni tra le parti, che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente (avvenuta a far data dal
01.09.2005) il ha provveduto alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto dei CP_3 periodo di lavoro prestati con contratto a tempo determinato ed ha riconosciuto, alla data del
1.09.2006 l'anzianità giuridica complessiva di 8 anni e 4 mesi (di cui un anno di servizio di ruolo) nonché l'anzianità ai soli fini economici di 1 anno e 8 mesi.
Ebbene, l'art. 4, comma 3, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il
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personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Pertanto, al compimento del 18° anno di servizio ovvero alla data del 1.05.2017, il CP_3 avrebbe dovuto riconoscere integralmente l'anzianità in precedenza utile solo ai fini economici pari ad un anno e 8 mesi, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive discendenti dalla maggiore anzianità riconosciuta.
Sennonchè, a fronte della specifica deduzione di parte ricorrente – volta a sostenere di non aver integralmente percepito il trattamento retributivo spettante in ragione del mancato integrale riconoscimento dell'anzianità al compimento di 18 di servizio – il non ha dimostrato di CP_3 aver correttamente adempiuto all'obbligo retributivo, limitandosi, nella memoria difensiva, a generiche considerazioni (relative al diverso contenzioso attinente all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo prima del compimento dei 18 anni di servizio).
4. Ne discende la fondatezza della domanda attorea, dovendo essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, al compimento di 18 anni di servizio, di tutta l'anzianità – in precedenza utile ai soli fini economici – indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (1 anno e 8 mesi).
Il va, dunque, condannato a provvedere alla conseguente ricostruzione della carriera CP_3 della con collocamento nella corrispondente fascia stipendiale ed adeguamento del Pt_1 trattamento di fine rapporto.
5. Per la quantificazione delle differenze retributive derivanti dal diritto riconosciuto, deve aversi riguardo ai conteggi allegati al ricorso introduttivo, attesa la mancata specifica Cont contestazione da parte del .
Il va, quindi, condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente complessiva somma di euro € 1.570,37, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
6. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, al compimento di 18 anni di servizio, di tutta l'anzianità – in precedenza utile ai soli fini economici – indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (1 anno e 8 mesi).
Per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere alla conseguente ricostruzione della carriera della con collocamento Pt_1 nella corrispondente fascia stipendiale ed adeguamento del trattamento di fine rapporto, ed al pagamento in suo favore della somma di euro 1.570,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.427,45 di cui €
3.873,45 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 7.11.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1344 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino Parte_1
Visconti n. 20, nello studio degli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai propri Controparte_1 funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.09.2021 , assumendo di Parte_1 aver lavorato per il convenuto, con mansioni di docente fin dal 1990 in virtù di plurimi CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 01.09.2005, si doleva della circostanza che al compimento del 18° anno di servizio
(ovvero in data 1.05.2017), il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio
“economica” di anni 1 e mesi 8 temporizzata nel decreto di ricostruzione della carriera, TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
disattendendo quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL, provvedendo invece a riconoscere alla ricorrente solamente 1 anno di anzianità. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017 o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.05.2017, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del
01.09.2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente alla data del
01.05.2019 indicata dal datore;
CP_1
- per l'effetto condannare il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del
Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 1.449,58 a titolo di differenze retributive relative alla voce stipendio tabellare e di € 120,79 maturata a titolo di ratei di 14 e tredicesima mensilità, per un totale di €. 1.570,37 somma maturata alla data del
31.08.2021, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi legali o rivalutazione monetaria, con espressa riserva di chiedere il pagamento delle ulteriori somme maturande e maturande a decorrere dal 1 settembre 2021;
- condannare il all'adeguamento del trattamento di fine rapporto Controparte_1 per le differenze retributive maturate;
- con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione dell'atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ed al rimborso del contributo unificato.
Il , si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo inesistenza/inesattezza della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva, la
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, risultando quest'ultimo - pacificamente - il datore di lavoro della ricorrente e, dunque, CP_1 il soggetto obbligato al pagamento della retribuzione (anche se, trattandosi di Amministrazione dello Stato, è diverso il soggetto esecutore materiale del versamento), unico legittimato passivo Cont rispetto alla domanda al vaglio. Neppure sussiste litisconsorzio necessario con il e la ragioneria territoriale, sicchè la mancata convocazione in giudizio di tali soggetti non determina le conseguenze volute dal convenuto né rende necessaria una integrazione ex art. 102 CP_1
c.p.c.
Sempre in limine litis ritiene il Giudice che debba essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, posto che l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti ex art. 414 cpc quanto alla causa petendi e al petitum, tanto da aver consentito alla parte convenuta un'adeguata difesa, con gli effetti di cui all'art. 156 cpc.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va rilevato che, come emerge chiaramente dalla tabella a pag 13 del ricorso, le differenze retributive richieste dalla ricorrente sono relative all'anno scolastico 2018-2019, sicchè il termine quinquennale di prescrizione è validamente interrotto dalla notifica del presente ricorso (avvenuta nel settembre 2021).
3. Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della domanda attorea, osserva il
Tribunale che risulta documentalmente (all. 3 di parte ric.) e non è oggetto di contestazioni tra le parti, che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente (avvenuta a far data dal
01.09.2005) il ha provveduto alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto dei CP_3 periodo di lavoro prestati con contratto a tempo determinato ed ha riconosciuto, alla data del
1.09.2006 l'anzianità giuridica complessiva di 8 anni e 4 mesi (di cui un anno di servizio di ruolo) nonché l'anzianità ai soli fini economici di 1 anno e 8 mesi.
Ebbene, l'art. 4, comma 3, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Pertanto, al compimento del 18° anno di servizio ovvero alla data del 1.05.2017, il CP_3 avrebbe dovuto riconoscere integralmente l'anzianità in precedenza utile solo ai fini economici pari ad un anno e 8 mesi, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive discendenti dalla maggiore anzianità riconosciuta.
Sennonchè, a fronte della specifica deduzione di parte ricorrente – volta a sostenere di non aver integralmente percepito il trattamento retributivo spettante in ragione del mancato integrale riconoscimento dell'anzianità al compimento di 18 di servizio – il non ha dimostrato di CP_3 aver correttamente adempiuto all'obbligo retributivo, limitandosi, nella memoria difensiva, a generiche considerazioni (relative al diverso contenzioso attinente all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo prima del compimento dei 18 anni di servizio).
4. Ne discende la fondatezza della domanda attorea, dovendo essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, al compimento di 18 anni di servizio, di tutta l'anzianità – in precedenza utile ai soli fini economici – indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (1 anno e 8 mesi).
Il va, dunque, condannato a provvedere alla conseguente ricostruzione della carriera CP_3 della con collocamento nella corrispondente fascia stipendiale ed adeguamento del Pt_1 trattamento di fine rapporto.
5. Per la quantificazione delle differenze retributive derivanti dal diritto riconosciuto, deve aversi riguardo ai conteggi allegati al ricorso introduttivo, attesa la mancata specifica Cont contestazione da parte del .
Il va, quindi, condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente complessiva somma di euro € 1.570,37, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
6. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, al compimento di 18 anni di servizio, di tutta l'anzianità – in precedenza utile ai soli fini economici – indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (1 anno e 8 mesi).
Per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere alla conseguente ricostruzione della carriera della con collocamento Pt_1 nella corrispondente fascia stipendiale ed adeguamento del trattamento di fine rapporto, ed al pagamento in suo favore della somma di euro 1.570,37 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.427,45 di cui €
3.873,45 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 7.11.2024
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Dott.ssa Irene Abrusci
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