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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
EN S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI01941 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI01942 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI02231 2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN RL in liquidazione ha proposto ricorso, iscritto al n. 273/24 R.G., avverso l'avviso d'accertamento per IVA ed altro inerente agli anni 2017-2018-2019.
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo esservi stata una cesura tra le condotte poste in essere nelle annate d'imposta antecedenti, per le quali era intervenuta sanzione anche da parte del Tribunale penale con sentenza, e quelle in argomento, correlate alla diversa condizione di una società in liquidazione, con la presenza di un commissario giudiziario nella persona del dott. Nominativo_1, e negando un'ingerenza permanente della precedente compagine di soci coinvolti anche nell'indagine e nel processo penale.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio finanziario – Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio, rilevando e ribadendo la correttezza delle argomentazioni a sostegno dell'avviso d'accertamento ed in particolare del permanere del condizionamento societario effettuato dai precedenti soggetti operativi, con riscontri anche nell'attività del commissario giudiziario non immune da tali incisive iniziative condizionanti, peraltro anche segnalategli da terzi all'interno della società, e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La sentenza n. 1130/2024 del Tribunale penale di Vicenza, in atti, ha accertato che tra il 2011 ed il 2015 EN RL ha effettuato acquisti d'ingenti quantitativi di merce, di varia tipologia, servendosi in modo consapevole di una filiera in cui erano stabilmente inserite società filtro e società cartiere, riuscendo in questo modo , grazie al mancato versamento dell'IVA il cui onere , attraverso l'interposizione fittizia delle diverse società filtro, veniva fatto ricadere su soggetti diversi dal reale acquirente che non assolvevano il proprio obbligo contributivo, ad approvvigionarsi di prodotti ad un costo significativamente più basso di quello che avrebbe ottenuto utilizzando la rete di distributori ufficiali, potendo in tal modo commercializzare a propria volta tali beni a prezzi altamente concorrenziali…come documentato dalle fatture emesse dalle società filtro e cartiere, il meccanismo fraudolento utilizzato dalla EN RL ha assunto negli anni carattere sistematico, divenendone modalità operativa costante (pag. 84 motivazione).
L'Agenzia delle Entrate ha analiticamente dimostrato, sulla base di quanto contenuto nel pvc del
12/07/23, che la EN RL ha ulteriormente partecipato a meccanismi di frode fiscale perpetrati attraverso l'abuso di due regimi iva, cioè mediante acquisti non imponibili, intracomunitari, effettuati da missing traders e con l'emissione di fatture non imponibili ad esportatori abituali.
Negli anni 2017-2019 la EN RL ha effettuato acquisti di bevande da società buffer e con interposizione di cartiere, così da ottenere percentuali di sottocosto possibili dall'omesso versamento dell'IVA da parte dei soggetti a monte. In particolare, vanno evidenziate le società Società_4 RL e Società_1 RL, quali fornitori in quest'ottica, ed è stata accertata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, con una minore IVA detraibile per la Nordigross.
E' emersa una condotta, negli anni in argomento del presente giudizio, in continuità con la precedente.
Infatti, L'influenza della sig.ra Nominativo_2 è stata dimostrata sulla base delle segnalazioni pervenute al commissario giudiziario dai dipendenti di EN RL , documentate nel pvc del 12/07/23.
Ulteriormente, è dato oggettivo che i dipendenti Nominativo_5, Nominativo_3 e Nominativo_4 sono rimasti all'interno degli uffici commerciali dell'azienda e non sono stati invece trasferiti in mansioni meno rilevanti, come sarebbe stato necessario per dare un segno di discontinuità rispetto alle precedenti attività fraudolente, sicchè tale mantenimento di mansioni ha favorito lo svolgimento di ulteriori attività fraudolente negli anni successivi al 2015 e quindi nel periodo 2017-2019.
Le misure e cautele poste in essere dal commissario giudiziario sono state inefficaci e del resto lo stesso commissario dott. Nominativo_1 risulta avere autorizzato acquisti a prezzi più bassi dell'intervallo di prezzi attendibile.
Ulteriore elemento di riscontro alla continuità del complessivo modus operandi fraudolento della società EN pure nella gestione successiva è dato dal coinvolgimento della stessa nel compimento di attività di cessioni nazionali non imponibili ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72 a società che apertamente presentavano le caratteristiche di società cartiere, con particolare riferimento alle società Società_2 RL, Società_3 RL, Società_8 RL, Società_5 RL, Società_6 RL e Società_7 RL.
Con tali iniziative, la EN RL ha dato inizio a filiere fraudolente, perché le cartiere hanno poi rifatturato la merce con IVA esposta ma senza versare il tributo. I beneficiari a valle se ne sono avvantaggiati in relazione al salto d'imposta determinato dal mancato versamento dell'IVA.
La società EN, per effetto della mancata esposizione dell'IVA in vendita ed in relazione alle cessioni ai falsi esportatori abituali, ha potuto liquidare l'imposta annuale nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2020 e 2021 evidenziando un'imposta a credito, derivante dall'IVA pagata sugli acquisti.
In tal modo essa ha potuto anche utilizzare questi crediti per pagare, mediante la compensazione, i ratei della transazione fiscale sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate. Infatti, le cessioni a cartiere emittenti false lettere d'intento sono iniziate contestualmente alla negoziazione della transazione fiscale.
Pertanto, il ricorso va rigettato integralmente, in funzione della sussistenza di argomentazioni fondate su di una continuità di comportamenti fraudolenti, nei duplici profili sopra riportati ed afferenti gli anni d'imposta indicati nei ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dall'Amministrazione finanziaria, possono essere liquidate in euro 2000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente per € 2.000,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
EN S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI01941 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI01942 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506BI02231 2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN RL in liquidazione ha proposto ricorso, iscritto al n. 273/24 R.G., avverso l'avviso d'accertamento per IVA ed altro inerente agli anni 2017-2018-2019.
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo esservi stata una cesura tra le condotte poste in essere nelle annate d'imposta antecedenti, per le quali era intervenuta sanzione anche da parte del Tribunale penale con sentenza, e quelle in argomento, correlate alla diversa condizione di una società in liquidazione, con la presenza di un commissario giudiziario nella persona del dott. Nominativo_1, e negando un'ingerenza permanente della precedente compagine di soci coinvolti anche nell'indagine e nel processo penale.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio finanziario – Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio, rilevando e ribadendo la correttezza delle argomentazioni a sostegno dell'avviso d'accertamento ed in particolare del permanere del condizionamento societario effettuato dai precedenti soggetti operativi, con riscontri anche nell'attività del commissario giudiziario non immune da tali incisive iniziative condizionanti, peraltro anche segnalategli da terzi all'interno della società, e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La sentenza n. 1130/2024 del Tribunale penale di Vicenza, in atti, ha accertato che tra il 2011 ed il 2015 EN RL ha effettuato acquisti d'ingenti quantitativi di merce, di varia tipologia, servendosi in modo consapevole di una filiera in cui erano stabilmente inserite società filtro e società cartiere, riuscendo in questo modo , grazie al mancato versamento dell'IVA il cui onere , attraverso l'interposizione fittizia delle diverse società filtro, veniva fatto ricadere su soggetti diversi dal reale acquirente che non assolvevano il proprio obbligo contributivo, ad approvvigionarsi di prodotti ad un costo significativamente più basso di quello che avrebbe ottenuto utilizzando la rete di distributori ufficiali, potendo in tal modo commercializzare a propria volta tali beni a prezzi altamente concorrenziali…come documentato dalle fatture emesse dalle società filtro e cartiere, il meccanismo fraudolento utilizzato dalla EN RL ha assunto negli anni carattere sistematico, divenendone modalità operativa costante (pag. 84 motivazione).
L'Agenzia delle Entrate ha analiticamente dimostrato, sulla base di quanto contenuto nel pvc del
12/07/23, che la EN RL ha ulteriormente partecipato a meccanismi di frode fiscale perpetrati attraverso l'abuso di due regimi iva, cioè mediante acquisti non imponibili, intracomunitari, effettuati da missing traders e con l'emissione di fatture non imponibili ad esportatori abituali.
Negli anni 2017-2019 la EN RL ha effettuato acquisti di bevande da società buffer e con interposizione di cartiere, così da ottenere percentuali di sottocosto possibili dall'omesso versamento dell'IVA da parte dei soggetti a monte. In particolare, vanno evidenziate le società Società_4 RL e Società_1 RL, quali fornitori in quest'ottica, ed è stata accertata la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, con una minore IVA detraibile per la Nordigross.
E' emersa una condotta, negli anni in argomento del presente giudizio, in continuità con la precedente.
Infatti, L'influenza della sig.ra Nominativo_2 è stata dimostrata sulla base delle segnalazioni pervenute al commissario giudiziario dai dipendenti di EN RL , documentate nel pvc del 12/07/23.
Ulteriormente, è dato oggettivo che i dipendenti Nominativo_5, Nominativo_3 e Nominativo_4 sono rimasti all'interno degli uffici commerciali dell'azienda e non sono stati invece trasferiti in mansioni meno rilevanti, come sarebbe stato necessario per dare un segno di discontinuità rispetto alle precedenti attività fraudolente, sicchè tale mantenimento di mansioni ha favorito lo svolgimento di ulteriori attività fraudolente negli anni successivi al 2015 e quindi nel periodo 2017-2019.
Le misure e cautele poste in essere dal commissario giudiziario sono state inefficaci e del resto lo stesso commissario dott. Nominativo_1 risulta avere autorizzato acquisti a prezzi più bassi dell'intervallo di prezzi attendibile.
Ulteriore elemento di riscontro alla continuità del complessivo modus operandi fraudolento della società EN pure nella gestione successiva è dato dal coinvolgimento della stessa nel compimento di attività di cessioni nazionali non imponibili ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72 a società che apertamente presentavano le caratteristiche di società cartiere, con particolare riferimento alle società Società_2 RL, Società_3 RL, Società_8 RL, Società_5 RL, Società_6 RL e Società_7 RL.
Con tali iniziative, la EN RL ha dato inizio a filiere fraudolente, perché le cartiere hanno poi rifatturato la merce con IVA esposta ma senza versare il tributo. I beneficiari a valle se ne sono avvantaggiati in relazione al salto d'imposta determinato dal mancato versamento dell'IVA.
La società EN, per effetto della mancata esposizione dell'IVA in vendita ed in relazione alle cessioni ai falsi esportatori abituali, ha potuto liquidare l'imposta annuale nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2020 e 2021 evidenziando un'imposta a credito, derivante dall'IVA pagata sugli acquisti.
In tal modo essa ha potuto anche utilizzare questi crediti per pagare, mediante la compensazione, i ratei della transazione fiscale sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate. Infatti, le cessioni a cartiere emittenti false lettere d'intento sono iniziate contestualmente alla negoziazione della transazione fiscale.
Pertanto, il ricorso va rigettato integralmente, in funzione della sussistenza di argomentazioni fondate su di una continuità di comportamenti fraudolenti, nei duplici profili sopra riportati ed afferenti gli anni d'imposta indicati nei ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dall'Amministrazione finanziaria, possono essere liquidate in euro 2000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente per € 2.000,00.