Art. 18.
E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato. ((2A)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2A) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46 , nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti."
E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato. ((2A)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2A) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46 , nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti."