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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 03/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato l'8 giugno 2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2 Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IVA-ALTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: a) Dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento, indicata in oggetto, l'iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento nn. 29620180056827430000 e
29620200036615862000 a questa sottese disponendone l'annullamento;
1 b) dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di tributi, interessi, sanzioni ed altri accessori;
c) condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e la Direzione
Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 546/1992, nonché al rimborso delle somme eventualmente versate dal contribuente, nel corso del giudizio, in dipendenza dell'atto impugnato.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del Dlgs n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente l'8 giugno 2023, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nei suoi confronti, limitatamente alle due cartelle ivi indicate, le uniche relative a tributi.
L'Agenzia delle Entrate, ente impositore, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione si eccepisce illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000.
2.1. La doglianza va respinta. 2.1.1. Invero, nell'intimazione de qua è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale la stessa è stata emessa: infatti, nella prima pagina della stessa intimazione il ricorrente veniva invitato a effettuare il chiesto pagamento in ragione del fatto che non risultavano eseguiti i pagamenti relativi agli atti ivi elencate.
D'altra parte, «non tutti gli atti tributari […] esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve […] nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima, nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria»
(così la motivazione di Cass. 24278/2020).
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 E dunque, «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (in questi termini Cass.
28772/2021, che richiama Cass. 28689/2018 e 1961/2019).
3. Con il secondo motivo si eccepisce «omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento»; quindi, con il terzo motivo si deduce «illegittimità dell'atto impugnato, per assenza di regolare notifica al contribuente delle cartelle di pagamento».
3.1. Anche questi motivi di impugnazione vanno respinti, giacché l'Ader ha prodotto documentazione dalla quale risulta che:
- la cartella di pagamento n. 29620180056827430000 è stata notificata a mani del
Ricorrente_1 il 7 novembre 2019;
- la cartella di pagamento n. 29620200036615862000 è stata notificata a mani
Ricorrente_1della madre del il 22 marzo 2022.
4. Con il quarto motivo si eccepisce che le richiamate cartelle di pagamento gli dovevano essere notificate entro i termini previsti dall'art. 25 Dpr 602/1973.
4.1. Anche questa eccezione va disattesa, giacché la stessa andava proposta mediante tempestiva impugnazione delle cartelle. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a determinare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare un singolo atto, e si consentirebbe al contribuente di prospettare al giudice tributario questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dal potere impugnatorio di un atto presupposto.
Sul punto, si veda in particolare, Cass. 22108/2024, per la quale «qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo […] è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato». 5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. 5.1. L'eccezione va disattesa.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 5.1.1. Invero:
- come visto, le due cartelle sono state notificate una nel novembre 2019 e l'altra nel marzo 2022;
- la prescrizione delle pretese di cui si discute in questa sede è decennale, vertendosi in materia di Irpef e Iva: «In tema di Irpef, Irap, Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc, non operando l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4, Cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (questo il principio di diritto affermato da Cass.
33213/2023, che cita propri precedenti);
- dunque, in difetto di impugnazione delle due richiamate cartelle, dal momento di ciascuna notifica delle stesse erano ricominciati a decorrere nuovi termini di prescrizione, che alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata, intervenuta il 20 febbraio 2023 (lo afferma lo stesso ricorrente), non si erano ancora maturati neppure per la pretesa contenuta nella cartella la cui notifica era più risalente nel tempo (in quanto intervenuta poco più di tre anni prima, ossia – si ripete – nel novembre 2019). 6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in €869,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo, 14 gennaio 2026
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 Il Presidente rel. est.
NO BE IO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato l'8 giugno 2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2 Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017364115000 IVA-ALTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: a) Dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento, indicata in oggetto, l'iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento nn. 29620180056827430000 e
29620200036615862000 a questa sottese disponendone l'annullamento;
1 b) dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di tributi, interessi, sanzioni ed altri accessori;
c) condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e la Direzione
Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 546/1992, nonché al rimborso delle somme eventualmente versate dal contribuente, nel corso del giudizio, in dipendenza dell'atto impugnato.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del Dlgs n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente l'8 giugno 2023, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nei suoi confronti, limitatamente alle due cartelle ivi indicate, le uniche relative a tributi.
L'Agenzia delle Entrate, ente impositore, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione si eccepisce illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000.
2.1. La doglianza va respinta. 2.1.1. Invero, nell'intimazione de qua è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale la stessa è stata emessa: infatti, nella prima pagina della stessa intimazione il ricorrente veniva invitato a effettuare il chiesto pagamento in ragione del fatto che non risultavano eseguiti i pagamenti relativi agli atti ivi elencate.
D'altra parte, «non tutti gli atti tributari […] esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve […] nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima, nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria»
(così la motivazione di Cass. 24278/2020).
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 E dunque, «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (in questi termini Cass.
28772/2021, che richiama Cass. 28689/2018 e 1961/2019).
3. Con il secondo motivo si eccepisce «omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento»; quindi, con il terzo motivo si deduce «illegittimità dell'atto impugnato, per assenza di regolare notifica al contribuente delle cartelle di pagamento».
3.1. Anche questi motivi di impugnazione vanno respinti, giacché l'Ader ha prodotto documentazione dalla quale risulta che:
- la cartella di pagamento n. 29620180056827430000 è stata notificata a mani del
Ricorrente_1 il 7 novembre 2019;
- la cartella di pagamento n. 29620200036615862000 è stata notificata a mani
Ricorrente_1della madre del il 22 marzo 2022.
4. Con il quarto motivo si eccepisce che le richiamate cartelle di pagamento gli dovevano essere notificate entro i termini previsti dall'art. 25 Dpr 602/1973.
4.1. Anche questa eccezione va disattesa, giacché la stessa andava proposta mediante tempestiva impugnazione delle cartelle. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a determinare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare un singolo atto, e si consentirebbe al contribuente di prospettare al giudice tributario questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dal potere impugnatorio di un atto presupposto.
Sul punto, si veda in particolare, Cass. 22108/2024, per la quale «qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo […] è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato». 5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. 5.1. L'eccezione va disattesa.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 5.1.1. Invero:
- come visto, le due cartelle sono state notificate una nel novembre 2019 e l'altra nel marzo 2022;
- la prescrizione delle pretese di cui si discute in questa sede è decennale, vertendosi in materia di Irpef e Iva: «In tema di Irpef, Irap, Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc, non operando l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4, Cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (questo il principio di diritto affermato da Cass.
33213/2023, che cita propri precedenti);
- dunque, in difetto di impugnazione delle due richiamate cartelle, dal momento di ciascuna notifica delle stesse erano ricominciati a decorrere nuovi termini di prescrizione, che alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata, intervenuta il 20 febbraio 2023 (lo afferma lo stesso ricorrente), non si erano ancora maturati neppure per la pretesa contenuta nella cartella la cui notifica era più risalente nel tempo (in quanto intervenuta poco più di tre anni prima, ossia – si ripete – nel novembre 2019). 6. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
7. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in €869,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo, 14 gennaio 2026
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023 Il Presidente rel. est.
NO BE IO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3268/2023