Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12673 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
AULA A REPUBB1 2 6 7 3 /0 3 In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 23373/2001 Giuseppe Ianniruberto - Presidente 고 Giovanni Prestipino - Consigliere Rep. Federico Roselli Cron. 26555 Guido 26Vidiri 66Pasquale Picone relatore Ud.
1.4.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, legalmente 1907 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;
ope legis;
-ricorrente-
contro
DE IO;
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2113 in data 8 maggio 2001 (R.G. 40349/96); sentiti, nella pubblica udienza del 1° aprile. 2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, giudicando sugli appelli del Ministero dell'interno e di IO IR, rispettivamente, principale e incidentale, ha rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale, riformando la sentenza della Pretore della stessa sede, che aveva riconosciuto solo il diritto all'assegno di invalidità, e accertando che l'assistita aveva diritto, dal 1° novembre 1992, alla pensione di - inabilità, ed anche all'indennità di accompagnamento, pronunciando la conseguente condanna generica dell'amministrazione all'erogazione delle prestazioni. Il Tribunale ha deciso uniformandosi al parere del consulente tecnico nominato in grado di appello in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione e per l'indennità di accompagnamento;
ha ritenuto comprovato il requisito di reddito sulla base di dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale. La cassazione della sentenza è domandata dall'amministrazione con ricorso per due motivi. Non si è costituita l'assistita. ÷ Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio della motivazione, perché l'assistita non aveva mai domandato, né in sede amministrativa, né con il ricorso introduttivo del giudizio, né con l'appello incidentale, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
1.1. Il motivo deve essere accolto. E' assorbente la verifica che la Corte compie direttamente in presenza della T denuncia di error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. - del contenuto della comparsa di costituzione in appello dell'assistita, da cui risulta che la sentenza di primo grado è stata impugnata in via incidentale esclusivamente per aver negato il diritto alla pensione di inabilità, riconoscendo il diritto all'assegno q di invalidità civile.
1.2. Il Tribunale ha, quindi, violato l'art. 112 c.p.c. atteso che, ai sensi dell'art. 1, 1. n. 18 del 1980, il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere la;
pensione di inabilità (e cioè l'invalidità totale) non implica anche il possesso del'ulteriore specifico requisito previsto per l'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulazione o di compiere gli atti quotidiani della vita), cosicché nella domanda di pensione non resta compresa quella concernente un beneficio che presuppone l'accertamento di fatti del tutto diversi (cfr. Cass. 8032/2002). Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte relativa alla statuizione concernente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, dell'art. 2697 c.c., nonché vizio della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, per comprovare il requisito reddituale richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità, la “dichiarazione di responsabilità" resa dalla parte circa la non percezione di redditi in misura superiore al limite di legge.
2.1. Anche questo motivo è fondato. Componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione, le sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 5167 del 2003, hanno affermato il seguente principio di diritto: La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13.4.1977, n. 114, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichirazioni>>.
2.2. La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio, ma ha riconosciuto valore probatorio all'autocertificazione ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile. La statuizione va, quindi. cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che accerterà la sussistenza del requisito di reddito, richiesto per l'attribuzione della pensione di inabilità civile, facendo applicazione dell'enunciato principio di diritto. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso;
in relazione al primo motivo del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla statuizione relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
in relazione al secondo motivo, cassa con rinvio alla Corte d'appello di Salerno anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Fosquare Ticom IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24/9 AGO. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE