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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Enna, Corso Sicilia n. 151, presso lo studio dell'Avv. Filippo Lipiani che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Gela, Via Mallia n. 32, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nicoletti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
DI MA e OB ER per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
per ottenere, previa declaratoria della illegittimità delle risoluzioni dei contratti Controparte_1
n. 5790001644 (SY)57901644 e n. 5790001640 SY 57901640, anche per abuso di posizione dominante ex art. 9 legge 18 06 1998 n. 192, la condanna al risarcimento del danno per euro
2.647.110,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna mediante inserzione su uno o più giornali.
Parte attrice esponeva che, a causa della notizia circa la pendenza di indagini giudiziarie, erano oggetto di risoluzione i contratti stipulati dalla n. 5790001644 - Parte_1
(SY)57901644 e n. 5790001640 - SY 57901640, intercorsi con “Raffineria di Gela S.p.a.” e successivamente con , oggi ”; che non ricorreva alcuna delle ipotesi di CP_2 CP_1 risoluzione previste dall'art. 14.l delle Condizioni Generali di Contratto;
che tale non poteva considerarsi la mera iscrizione del legale rappresentante nel registro degli indagati;
che vi era abuso della posizione dominante ex art. 9 legge 18.6.1998, n. 192 e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva , rilevando che la manifestava segni di una Controparte_1 Parte_1 grave crisi economico e finanziaria, che la rendeva anche inadempiente agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei propri lavoratori;
che non era rinnovato il documento unico di regolarità contributiva (DURC); che a seguito del procedimento penale la era Parte_1 sospesa in via cautelativa dall'albo dei fornitori;
che la di Caltanissetta Controparte_3 notificava a l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. per il reato di Parte_2 finanziamento illecito ai partiti;
che vi erano pronunce giurisdizionali che riconoscevano gli inadempimenti della ai propri obblighi retributivi, contributivi e fiscali;
che le Parte_1 risoluzioni contrattuali erano legittime e non vi era alcun abuso di posizione dominante;
che l'avvio di un procedimento penale a carico dell'amministratore unico di integrava un Parte_1 concorrente motivo di risoluzione in base al combinato disposto degli artt. 14.1 (punto 1.8) e 29.5 Cont delle Condizioni Generali ed alle norme ed i principi previsti nel “Modello 231” di che include anche il Codice Etico Eni” (art.
6.2 delle Condizioni Generali); che era anche minato il rapporto fiduciario che deve esistere tra committente ed appaltatore;
che, in ogni caso, vi era legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 14.2 delle Condizioni Generali e che il danno non era provato. Cont La esperiva, altresì, domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione ex art. CP_1
1453 c.c.
A seguito del fallimento della si costituiva la “Curatela del Fallimento Parte_1
. Parte_1
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la declaratoria della illegittimità delle risoluzioni dei contratti n. 5790001644 (SY)57901644 e n. 5790001640 SY
57901640, la condanna al risarcimento del danno per euro 2.647.110,00, oltre interessi e rivalutazione e la pubblicazione della sentenza di condanna mediante inserzione su uno o più giornali, parte convenuta conclude per il rigetto di tutte le domande e, in subordine, per l'accoglimento della riconvenzionale ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In base alle note del 26.7.2018 prot. n. APR/R&M/1873/2018/P, del 25.7.2018 prot.
APR/R&M/11853/2018/P, del 20.6.2018 prot. APR/VEMA/1093/2018/P e del 6.7.2018 prot.
APR/VEMA/1181/2018/P, la risoluzione dei contratti è stata disposta ai sensi dell'art. 14.1 delle
Condizioni Generali con riferimento alle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la
[...] nella persona del suo legale rappresentante e non con riferimento Parte_1 Parte_2 all'inadempimento agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori, ovvero con riferimento all'ipotesi in cui l'appaltatore abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione, circostanze, peraltro, idonee, se provate, da sole a legittimare la risoluzione giudiziale per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
L'art. 14.1 della Condizioni Generali al punto 1.8 contempla tra le ipotesi di risoluzione del contratto o recesso la circostanza che l'appaltatore “abbia perduto i requisiti indicati dall'Art. “Requisiti dell'appaltatore” e l'art. 29.5, prevede, tra i “Requisiti di ordine generale relativi alla moralità professionale”, la circostanza che non deve “essere pendente alcun procedimento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Dalla documentazione in atti (all. n. 68 fascicolo parto attrice) risulta che nel marzo 2021 la
[...]
di Caltanissetta ha notificato a l'avviso di conclusione delle Controparte_3 Parte_2 indagini ex art. 415-bis c.p.p., ipotizzando a suo carico il reato di finanziamento illecito ai partiti, circostanza che supera il rating di legalità con massima valutazione rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 22.3.2017, dunque in data anteriore.
Orbene, deve essere chiarito che questo avviso non implica alcun accertamento di responsabilità penale a carico di , tutta da dimostrare, così come non è questa la sede per svolgere Parte_2 indagini penali o per valutare le intercettazioni richiamate dall'attore, ma, ai sensi dei citati artt. 14.1
e 29.5 delle Condizioni Generali, legittima in ogni caso la risoluzione, dovendo ritenersi, non nell'ottica del processo penale ma nella diversa ottica contrattuale di garanzia per il committente, che il solo dato formale dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. determini pendenza di procedimento penale e che, nell'ambito di un rapporto di appalto, il finanziamento illecito ai partiti costituisca reato grave in danno dello Stato o della comunità ed interrompa il necessario rapporto fiduciario tra committente ed appaltatore.
Del resto a legittimare ulteriormente la risoluzione e l'interpretazione degli artt. 14.1 e 29.5 vi è l'art.
6.2 delle Condizioni Generali richiamante il “Modello 231”, che include il Codice Etico, secondo il Cont quale, per tutti coloro che intraprendono rapporti con , sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri” ed è doveroso “tenere nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità” (doc. n. 64 bis fascicolo parte convenuta).
In definitiva le risoluzioni devono considerarsi legittime e, in assorbimento della riconvenzionale, le domande della sono rigettate. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta le domande della;
b) condanna la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 638 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Enna, Corso Sicilia n. 151, presso lo studio dell'Avv. Filippo Lipiani che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Gela, Via Mallia n. 32, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nicoletti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
DI MA e OB ER per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
per ottenere, previa declaratoria della illegittimità delle risoluzioni dei contratti Controparte_1
n. 5790001644 (SY)57901644 e n. 5790001640 SY 57901640, anche per abuso di posizione dominante ex art. 9 legge 18 06 1998 n. 192, la condanna al risarcimento del danno per euro
2.647.110,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna mediante inserzione su uno o più giornali.
Parte attrice esponeva che, a causa della notizia circa la pendenza di indagini giudiziarie, erano oggetto di risoluzione i contratti stipulati dalla n. 5790001644 - Parte_1
(SY)57901644 e n. 5790001640 - SY 57901640, intercorsi con “Raffineria di Gela S.p.a.” e successivamente con , oggi ”; che non ricorreva alcuna delle ipotesi di CP_2 CP_1 risoluzione previste dall'art. 14.l delle Condizioni Generali di Contratto;
che tale non poteva considerarsi la mera iscrizione del legale rappresentante nel registro degli indagati;
che vi era abuso della posizione dominante ex art. 9 legge 18.6.1998, n. 192 e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva , rilevando che la manifestava segni di una Controparte_1 Parte_1 grave crisi economico e finanziaria, che la rendeva anche inadempiente agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei propri lavoratori;
che non era rinnovato il documento unico di regolarità contributiva (DURC); che a seguito del procedimento penale la era Parte_1 sospesa in via cautelativa dall'albo dei fornitori;
che la di Caltanissetta Controparte_3 notificava a l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. per il reato di Parte_2 finanziamento illecito ai partiti;
che vi erano pronunce giurisdizionali che riconoscevano gli inadempimenti della ai propri obblighi retributivi, contributivi e fiscali;
che le Parte_1 risoluzioni contrattuali erano legittime e non vi era alcun abuso di posizione dominante;
che l'avvio di un procedimento penale a carico dell'amministratore unico di integrava un Parte_1 concorrente motivo di risoluzione in base al combinato disposto degli artt. 14.1 (punto 1.8) e 29.5 Cont delle Condizioni Generali ed alle norme ed i principi previsti nel “Modello 231” di che include anche il Codice Etico Eni” (art.
6.2 delle Condizioni Generali); che era anche minato il rapporto fiduciario che deve esistere tra committente ed appaltatore;
che, in ogni caso, vi era legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 14.2 delle Condizioni Generali e che il danno non era provato. Cont La esperiva, altresì, domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione ex art. CP_1
1453 c.c.
A seguito del fallimento della si costituiva la “Curatela del Fallimento Parte_1
. Parte_1
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la declaratoria della illegittimità delle risoluzioni dei contratti n. 5790001644 (SY)57901644 e n. 5790001640 SY
57901640, la condanna al risarcimento del danno per euro 2.647.110,00, oltre interessi e rivalutazione e la pubblicazione della sentenza di condanna mediante inserzione su uno o più giornali, parte convenuta conclude per il rigetto di tutte le domande e, in subordine, per l'accoglimento della riconvenzionale ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In base alle note del 26.7.2018 prot. n. APR/R&M/1873/2018/P, del 25.7.2018 prot.
APR/R&M/11853/2018/P, del 20.6.2018 prot. APR/VEMA/1093/2018/P e del 6.7.2018 prot.
APR/VEMA/1181/2018/P, la risoluzione dei contratti è stata disposta ai sensi dell'art. 14.1 delle
Condizioni Generali con riferimento alle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la
[...] nella persona del suo legale rappresentante e non con riferimento Parte_1 Parte_2 all'inadempimento agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori, ovvero con riferimento all'ipotesi in cui l'appaltatore abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione, circostanze, peraltro, idonee, se provate, da sole a legittimare la risoluzione giudiziale per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
L'art. 14.1 della Condizioni Generali al punto 1.8 contempla tra le ipotesi di risoluzione del contratto o recesso la circostanza che l'appaltatore “abbia perduto i requisiti indicati dall'Art. “Requisiti dell'appaltatore” e l'art. 29.5, prevede, tra i “Requisiti di ordine generale relativi alla moralità professionale”, la circostanza che non deve “essere pendente alcun procedimento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Dalla documentazione in atti (all. n. 68 fascicolo parto attrice) risulta che nel marzo 2021 la
[...]
di Caltanissetta ha notificato a l'avviso di conclusione delle Controparte_3 Parte_2 indagini ex art. 415-bis c.p.p., ipotizzando a suo carico il reato di finanziamento illecito ai partiti, circostanza che supera il rating di legalità con massima valutazione rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 22.3.2017, dunque in data anteriore.
Orbene, deve essere chiarito che questo avviso non implica alcun accertamento di responsabilità penale a carico di , tutta da dimostrare, così come non è questa la sede per svolgere Parte_2 indagini penali o per valutare le intercettazioni richiamate dall'attore, ma, ai sensi dei citati artt. 14.1
e 29.5 delle Condizioni Generali, legittima in ogni caso la risoluzione, dovendo ritenersi, non nell'ottica del processo penale ma nella diversa ottica contrattuale di garanzia per il committente, che il solo dato formale dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. determini pendenza di procedimento penale e che, nell'ambito di un rapporto di appalto, il finanziamento illecito ai partiti costituisca reato grave in danno dello Stato o della comunità ed interrompa il necessario rapporto fiduciario tra committente ed appaltatore.
Del resto a legittimare ulteriormente la risoluzione e l'interpretazione degli artt. 14.1 e 29.5 vi è l'art.
6.2 delle Condizioni Generali richiamante il “Modello 231”, che include il Codice Etico, secondo il Cont quale, per tutti coloro che intraprendono rapporti con , sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri” ed è doveroso “tenere nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità” (doc. n. 64 bis fascicolo parte convenuta).
In definitiva le risoluzioni devono considerarsi legittime e, in assorbimento della riconvenzionale, le domande della sono rigettate. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta le domande della;
b) condanna la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni