Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2015, n. 1094
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Sentenza 18 dicembre 2015

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L'indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall'art. 292, comma secondo, lett. d, cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2015, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1094
    Data del deposito : 18 dicembre 2015

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