Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
L'indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall'art. 292, comma secondo, lett. d, cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2015, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1 0 9 4/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA CAMERA DI Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente CONSIGLIO DEL 18/12/2015 Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere SENTENZA N. 2329 Dott. ORLANDO VILLONI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. EMILIA ANNA GIORDANO- Consigliere - N. 43307/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NO ON N. IL 11/06/1977 avverso l'ordinanza n. 642/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 22/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO PINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avv. FRANCESCO SAVERIO FORTUNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 25 luglio 2015 ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari e contestuale decreto di . sequestro preventivo disposti a carico di De ET NI dal giudice per le i indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 giugno 2015 per fatti di peculato. Secondo l'accusa De ET, nella qualità di consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare presso la Regione Calabria "Federazione della Sinistra", si impossessava a titolo di rimborso di spese che avevano, invece, finalità private e, comunque, non erano ammesse a rimborso: Per il 2010 di € 80.000 prelevati in contanti senza giustificazione e di € 160.000 utilizzati per rimborso di spese aventi finalità private. Per il 2011 di € 95.000 per prelievi in contanti senza giustificazione e di € 75.000 per rimborso spese aventi carattere privato e non rimborsabili. Rispondeva poi dei relativi reati di falso per i rendiconti non veritieri redatti nell'occasione. Rispondeva altresì di una ulteriore ipotesi di peculato per aver erogato circa € 3600 per un rimborso spese non giustificato in favore di LL RD, del medesimo gruppo consiliare. Superate varie deduzioni difensive di tipo formale, il Tribunale effettuava, sulla scorta degli accertamenti della polizia giudiziaria, una analisi accurata delle varie tipologie di spese che non risultavano corrispondenti all'ambito consentito al ricorrente nella sua qualità, confermandone il carattere di dolosa appropriazione. In tema di esigenze cautelari, il Tribunale confermava esservi: - il pericolo di inquinamento probatorio desumibile dalle modalità della condotta criminosa nonché dal fatto che, come segnalato dal pubblico ministero con la richiesta di misura cautelare, le fonti probatorie non sono state tutte utilmente esplorate. - il pericolo di reiterazione della condotta criminale desunto dalle specifiche modalità della condotta e dalla sistematicità delle appropriazioni. Rispetto alla tipologia di esigenze cautelari, appariva necessaria la misura degli arresti domiciliari. Quanto al sequestro preventivo, il Tribunale lo confermava limitatamente al denaro quale sequestro diretto del profitto. De ET ricorre avverso tale ordinanza deducendo: con il primo motivo la nullità della ordinanza in quanto emessa oltre il trentesimo giorno a fronte di una proroga del termine per il deposito a giorni quarantacinque senza indicazione delle ragioni. Con il secondo motivo varie violazioni di legge e vizi di motivazione per avere il Tribunale: erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni in tema di integrazione del provvedimento del gip privo di motivazione. - Non tenuto conto della nullità dovuta alla mancata indicazione del tempo trascorso dalla commissione del reato ai fini delle esigenze cautelari. - Non fissato la data di scadenza della misura per le esigenze cautelari di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod. proc. pen.. 2 !- Violato le regole in tema di autonoma valutazione da parte del gip in ordine alle condizioni per la misura cautelare;
l'ordinanza applicativa della misura, in quanto priva di adeguata motivazione, non poteva essere integrata dal giudice del riesame. Con il terzo motivo la violazione di legge in tema di qualificazione giuridica dei fatti per la erronea interpretazione di disposizioni della L.R. 13/2002 avendo il Tribunale utilizzato regole di valutazione della "conferenza delle spese" non conformi alla norma applicabile. Con il quarto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione;
rileva che il peculato era escluso dalla destinazione dei fondi comunque a finalità pubbliche, dalla carenza di elementi di integrazione del fatto tipico di peculato, dalla assenza di una posizione di garanzia con riferimento alle spese effettuate da altri consiglieri. Riporta il contenuto di una memoria difensiva con documenti allegati di cui il giudice del riesame non aveva tenuto conto non motivando al riguardo. Con il quinto motivo la violazione legge per non avere il Tribunale risposto alle deduzioni difensive in tema di errore su legge extra penale, non tenendosi conto della norma della citata legge regionale, l'articolo 4, il cui contenuto era generico tanto che la stessa regione forniva un vademecum sulle modalità di gestione delle spese;
l'errore è confermato dal fatto che, negli anni, si era ripetuta la mancata offerta di elementi giustificativi secondo una prassi che non riteneva necessari i documenti giustificativi. Con il sesto motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari non essendosi tenuto conto delle intervenute dimissioni dell'assessore regionale dal partito democratico e della inconferenza degli argomenti utilizzati;
rileva la mancata valutazione nel tempo decorso;
la mancata indicazione del tempo di durata della misura di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod. pen.; che la pena in teoria applicabile è inferiore a quella soglia per la misura custodiale;
è venuto meno il ruolo in base al quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare. Con il settimo motivo la nullità della decisione in tema di misura cautelare reale in quanto l'udienza camerale non era fissata per la trattazione del riesame avverso il decreto di sequestro. Con l'ottavo motivo rileva che la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo non consentiva una adeguata difesa 3 La difesa ha depositato anche motivi aggiunti in tema di errore sulla legge extra penale sui criteri per le spese e i giustificativi nonché in tema di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato il solo motivo relativo alle esigenze cautelari. Quanto al primo motivo, tra la data di decisione (successiva all'udienza camerale) e la data di deposito della motivazione non risulta affatto decorso un termine superiore a quarantacinque giorni. Né è previsto che la proroga del termine di deposito da 30 a 45 giorni debba avere espressa motivazione e, comunque, non vi è alcuna conseguenza prevista per la eventualmente ingiustificata disposizione di proroga del termine di deposito. Sono infondate tutte le deduzioni di cui al secondo motivo, essendovi stata peraltro adeguata risposta da parte del Tribunale del riesame, di cui il ricorrente non tiene conto: il Tribunale ha correttamente applicato la regola secondo la quale in sede di riesame può essere integrata la motivazione del provvedimento impugnato con il solo limite che non può essere integrato quel provvedimento che sia radicalmente nullo per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione. Tale ultima condizione è solo genericamente affermata dalla difesa ma non risulta affatto dal testo del provvedimento impugnato e dall' ordinanza di custodia originaria. L'ordinanza impugnata tiene espressamente, ed ampiamente, conto del tempo decorso dai fatti;
la doglianza sul punto è, quindi, del tutto ingiustificata. La mancata indicazione della data di scadenza della misura applicata per le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio non rileva non essendo necessaria tale indicazione laddove, come avvenuto nel caso di specie, si ravvisino anche ulteriori esigenze cautelari. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere valutati unitariamente. E' certamente non privo di senso l'argomento della difesa secondo il quale non può ritenersi che ogni diversa valutazione in tema di congruità delle spese effettuate nell'ambito delle attività del gruppo consiliare debba risolversi in una ipotesi di peculato, sia per le diverse valutazioni sul tema della "conferenza" delle spese che sotto il profilo soggettivo della sussistenza del relativo dolo. Ciò di cui, però, non si tiene conto negli argomenti difensivi è che la contestazione fa riferimento solo per una parte a temi di contestazione sulla scelta di spesa, mentre, per larga parte, riguarda ipotesi di appropriazione pura e semplice, solo in alcuni casi mascherata con 4 le spese del gruppo. Si discute, difatti, di fatturazioni per attività non svolte, finalizzate soltanto ad occultare la vera e propria appropriazione illecita di somme di denaro, ma anche di incassi puri e semplici di rilevanti somme. In questo contesto, tenuto conto dei limitati fini dell'accertamento delle condizioni per la misura cautelare, una volta dimostrato il peculato per larga parte delle somme in contestazione, con valutazioni di merito non qui sindacabili, non interessa distinguere se, per una minore parte della contestazione, vi sia stato un erroneo sindacato su scelte di spesa in sé non penalmente rilevanti. Anche una decisione, limitatamente a tale punto, conforme alla richiesta della difesa, difatti, non andrebbe ad incidere sulla misura cautelare. E' invece fondato il motivo sulle esigenze cautelari. Il pericolo di inquinamento probatorio è affermato senza alcun riferimento a condizioni concrete. Il Tribunale fa discendere tale esigenza in termini sostanzialmente automatici dalla necessità di ulteriori indagini (del tutto genericamente individuate) applicando una sorta di regola per la quale una tale giustificazione di una misura cautelare sussisterebbe sol perché vi sia ancora la generica utilità di ulteriori indagini. E' quindi violata la disposizione di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. che richiede che vi siano situazioni di pericolo "concreto e attuale" che venga ostacolata l'acquisizione della prova o questa venga inquinata;
che si tratti di prove necessarie alle indagini;
che siano individuate circostanze di fatto che dimostrino tale pericolo, restando escluso che bastino mere deduzioni logiche. Quanto al pericolo di recidiva, questo è stato fondato sul carattere sistematico delle appropriazioni, tale da dimostrare che non si era trattato di una condotta occasionale o isolata, e dalla "accertata e mantenuta rete di legami politici che rendono il ricorrente non estraneo, dall'ambiente in cui sono maturati i delitti". Si ***** è quindi ritenuto in sé criminogena la prosecuzione dei rapporti con la politica, affermazione che poteva avere concreto significato solo previa dimostrazione che la attività politica del ricorrente fosse specificamente funzionale alla commissione dei delitti in questione, dimostrazione che, invece, non vi è. Si rende quindi necessario un nuovo giudizio di riesame in tema di esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di inquinamento probatorio, nel rispetto delle regole richiamante, sia quanto al rischio di recidiva rammentandosi come lo stesso debba essere riferito alla probabilità di commissione di nuovi reati con carattere di "concretezza" (nel senso di cui in Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012 - dep. 04/10/2012, Miccoli, Rv. 253372) nonché "attualità" (nel senso di cui in Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 - dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670, con regola di valutazione del 5 rischio di recidiva oggi espressamente ribadita dalla l. 47/2015 che l'ha inserita nel testo dell'art. 274 cod. proc. pen.) in termini effettivi e non congetturali. L'accoglimento per questa parte rende superflua la valutazione del sesto motivo, riferito a valutazioni che dovranno comunque essere ripetute dal giudice di rinvio. Da ultimo va ritenuta la infondatezza dei motivi relativi al sequestro in quanto limitati alla affermazione dell'irregolarità formale della fissazione dell'udienza, dato che invero non risulta dagli atti, nonché relativi alla presunta impossibilità di un'adeguata difesa che, invero, non risulta esservi stata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Roma così deciso 18 dicembre 2015 Il Consigliere sore il Presidente Vincero Rolands Vincenzo Rotundo Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN 201 M DI CA E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P H O E N S A P S RA OS 1 06