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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice dott. G. Gagliardi, all'udienza di discussione del 19.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19231/2023 R.G. Lav. Prev.
TRA
CF , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 potestà sulla minore , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Guglielmo Crisci con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco alla via
San Paolo di Tarso 12, come da mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2023, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore , ha dedotto che con verbale della Persona_1
Commissione medica in data 31.05.2023 la minore otteneva il riconoscimento da parte dell' del requisito sanitario relativo all'indennità di frequenza a decorrere dal CP
27.04.2023; che in data 2.08.2023 era inoltrato all' il Mod. AP70 contenente CP_2 indicazione degli ulteriori requisiti e dati per la liquidazione della prestazione;
che con nota del 23.8.2023, l comunicava che non era stato possibile accogliere la domanda per il CP seguente motivo “manca il modello con l'autorizzazione alla riscossione di un genitore nei confronti dell'altro con firma autenticata”; che il provvedimento di rigetto era ribadito anche all'esito della presentazione di ricorso gerarchico al Comitato Provinciale. Premesso l'abbandono del nucleo familiare da parte del padre della minore, ha affermato, con varie argomentazioni, l'illegittimità del diniego dell'Ente evidenziando, in particolare, l'esistenza di libretto postale intestato alla minore su cui accreditare la prestazione;
quindi la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il godimento della prestazione.
Ha concluso per sentire accertare e dichiarare il diritto della minore Persona_1 all'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa del 27.04.2023, quindi condannare l'Istituto al pagamento delle corrispondenti provvidenze, oltre accessori, vinte le spese con attribuzione.
1 Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva l convenuto. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
La domanda deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciati. Parte ricorrente ha documentato il riconoscimento da parte dell' del requisito sanitario CP relativo all'indennità di frequenza in capo alla minore a decorrere dalla Persona_1 domanda amministrativa del 27.04.2023 (cfr. verbale, All. 1 in atti). CP_ Risulta inoltre allegato agli atti il modello AP 70, comunicato all' con pec 2.08.2023, contenente indicazione degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla prestazione (tra cui i certificati di frequenza scolastica della minore presso l'Istituto Liceo Statale Elsa Morante nell'anno 2022/2023 e presso l'Istituto Scuola dei Mestieri e dei Talenti Consvip per l'anno scolastico 2023/2024, la dichiarazione di assenza di redditi incompatibili con la prestazione, come ribadito con atto di notorietà allegato al ricorso).
Come documentato, l' ha respinto la domanda di pagamento con la seguente CP motivazione :”Si rappresenta infatti che risulta mancante il modello per il consenso alla riscossione di un genitore nei confronti dell'altro genitore: l'indennità di frequenza spettante ai minori non può essere in alcun modo erogata senza che l'istituto abbia identificato uno dei due genitori come delegato dell'altro genitore, non solo ai fini della riscossione ma ai fini della responsabilità e rappresentanza della domanda in qualità di tutore (i due genitori potrebbero rivendicare la stessa prestazione...” ( cfr. pec 19.10.2023 in riscontro al ricorso gerarchico, doc. 10 )
La circostanza rappresentata dall'Istituto tuttavia appare priva di pregio ai fini della integrazione di tutti gli elementi necessari al riconoscimento e alla liquidazione della prestazione, stanti i pieni e disgiunti poteri di rappresentanza legale di ogni genitore nei confronti del minore in relazione ad atti di ordinaria amministrazione (art. 320 c.c.).
Inoltre, le disposizioni contenute nel modello AP70 predisposto dall'istituto sembrano intendere che lo stesso vada compilato, e di conseguenza trasmesso, solo in caso di scelta di pagamento in contanti presso lo sportello (si veda in atti), mentre, nel caso concreto, parte ricorrente ha scelto come modalità di pagamento l'accredito della prestazione direttamente sul libretto postale intestato alla minore (cfr. doc. 8 ) provvedendo a dare comunicazione dell'IBAN: nessuno dei due genitori risulta, pertanto, delegato alla riscossione della prestazione.
Da ultimo, va rilevato che, come attestato dalla parte istante con dichiarazione sostitutiva di notorietà, il padre della minore, sig. , ha abbandonato il proprio nucleo Controparte_3 familiare, la compagna ed la figlia, e risulta ad oggi irreperibile, con la conseguente impossibilità di trasmettere il consenso richiesto.
Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la condanna dell' al pagamento, in favore di CP
, dei ratei di indennità di frequenza, maturati e non riscossi, con decorrenza Persona_1 dalla domanda amministrativa del 27.04.2023, oltre interessi legali, con accredito sul libretto postale alla stessa intestato .
Le spese seguono la soccombenza dell' , liquidate come in dispositivo, tenuto conto CP del valore della causa (Cass. Sez. Un. 10455/2015), con attribuzione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento, in favore della minore , dei ratei di CP Persona_1 indennità di frequenza con decorrenza dal 27.04.2023, oltre interessi legali, con accredito sul libretto postale alla stessa intestato;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200,00 a titolo di CP onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
In Napoli il 19.06.2024
IL GIUDICE dott.ssa Gabriella Gagliardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice dott. G. Gagliardi, all'udienza di discussione del 19.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19231/2023 R.G. Lav. Prev.
TRA
CF , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 potestà sulla minore , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Guglielmo Crisci con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco alla via
San Paolo di Tarso 12, come da mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2023, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore , ha dedotto che con verbale della Persona_1
Commissione medica in data 31.05.2023 la minore otteneva il riconoscimento da parte dell' del requisito sanitario relativo all'indennità di frequenza a decorrere dal CP
27.04.2023; che in data 2.08.2023 era inoltrato all' il Mod. AP70 contenente CP_2 indicazione degli ulteriori requisiti e dati per la liquidazione della prestazione;
che con nota del 23.8.2023, l comunicava che non era stato possibile accogliere la domanda per il CP seguente motivo “manca il modello con l'autorizzazione alla riscossione di un genitore nei confronti dell'altro con firma autenticata”; che il provvedimento di rigetto era ribadito anche all'esito della presentazione di ricorso gerarchico al Comitato Provinciale. Premesso l'abbandono del nucleo familiare da parte del padre della minore, ha affermato, con varie argomentazioni, l'illegittimità del diniego dell'Ente evidenziando, in particolare, l'esistenza di libretto postale intestato alla minore su cui accreditare la prestazione;
quindi la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il godimento della prestazione.
Ha concluso per sentire accertare e dichiarare il diritto della minore Persona_1 all'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa del 27.04.2023, quindi condannare l'Istituto al pagamento delle corrispondenti provvidenze, oltre accessori, vinte le spese con attribuzione.
1 Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva l convenuto. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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La domanda deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciati. Parte ricorrente ha documentato il riconoscimento da parte dell' del requisito sanitario CP relativo all'indennità di frequenza in capo alla minore a decorrere dalla Persona_1 domanda amministrativa del 27.04.2023 (cfr. verbale, All. 1 in atti). CP_ Risulta inoltre allegato agli atti il modello AP 70, comunicato all' con pec 2.08.2023, contenente indicazione degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla prestazione (tra cui i certificati di frequenza scolastica della minore presso l'Istituto Liceo Statale Elsa Morante nell'anno 2022/2023 e presso l'Istituto Scuola dei Mestieri e dei Talenti Consvip per l'anno scolastico 2023/2024, la dichiarazione di assenza di redditi incompatibili con la prestazione, come ribadito con atto di notorietà allegato al ricorso).
Come documentato, l' ha respinto la domanda di pagamento con la seguente CP motivazione :”Si rappresenta infatti che risulta mancante il modello per il consenso alla riscossione di un genitore nei confronti dell'altro genitore: l'indennità di frequenza spettante ai minori non può essere in alcun modo erogata senza che l'istituto abbia identificato uno dei due genitori come delegato dell'altro genitore, non solo ai fini della riscossione ma ai fini della responsabilità e rappresentanza della domanda in qualità di tutore (i due genitori potrebbero rivendicare la stessa prestazione...” ( cfr. pec 19.10.2023 in riscontro al ricorso gerarchico, doc. 10 )
La circostanza rappresentata dall'Istituto tuttavia appare priva di pregio ai fini della integrazione di tutti gli elementi necessari al riconoscimento e alla liquidazione della prestazione, stanti i pieni e disgiunti poteri di rappresentanza legale di ogni genitore nei confronti del minore in relazione ad atti di ordinaria amministrazione (art. 320 c.c.).
Inoltre, le disposizioni contenute nel modello AP70 predisposto dall'istituto sembrano intendere che lo stesso vada compilato, e di conseguenza trasmesso, solo in caso di scelta di pagamento in contanti presso lo sportello (si veda in atti), mentre, nel caso concreto, parte ricorrente ha scelto come modalità di pagamento l'accredito della prestazione direttamente sul libretto postale intestato alla minore (cfr. doc. 8 ) provvedendo a dare comunicazione dell'IBAN: nessuno dei due genitori risulta, pertanto, delegato alla riscossione della prestazione.
Da ultimo, va rilevato che, come attestato dalla parte istante con dichiarazione sostitutiva di notorietà, il padre della minore, sig. , ha abbandonato il proprio nucleo Controparte_3 familiare, la compagna ed la figlia, e risulta ad oggi irreperibile, con la conseguente impossibilità di trasmettere il consenso richiesto.
Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la condanna dell' al pagamento, in favore di CP
, dei ratei di indennità di frequenza, maturati e non riscossi, con decorrenza Persona_1 dalla domanda amministrativa del 27.04.2023, oltre interessi legali, con accredito sul libretto postale alla stessa intestato .
Le spese seguono la soccombenza dell' , liquidate come in dispositivo, tenuto conto CP del valore della causa (Cass. Sez. Un. 10455/2015), con attribuzione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento, in favore della minore , dei ratei di CP Persona_1 indennità di frequenza con decorrenza dal 27.04.2023, oltre interessi legali, con accredito sul libretto postale alla stessa intestato;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1200,00 a titolo di CP onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
In Napoli il 19.06.2024
IL GIUDICE dott.ssa Gabriella Gagliardi
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