Articolo 110 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 109Articolo 111
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9 febbraio 1957
Art. 110. (Termini per l'espletamento dell'inchiesta)

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, puo' chiedere al capo del personale la proroga del termine per non oltre trenta giorni.
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia, incompatibile con le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.
Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente puo' essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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