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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11548 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Undicesima Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19159/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - cessione del credito da factoring TRA
– CF: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo Rosella, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Caterina De Tilla, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4541/2023 ad esso notificato in data 14/07/2023 da per il pagamento della somma di euro Controparte_1
43.993,62 oltre euro 480,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs.231/02 oltre accessori, a seguito di cessione del credito della , Parte_2 deducendo a motivi la non applicabilità del D.Lgs. 231/2002, in quanto il rapporto tra il e la cedente non Parte_1 Parte_2 poteva definirsi come transazione commerciale e che tra le stesse parti non era mai stato sottoscritto un contratto formale, una convenzione, ovvero un atto negoziale classificabile come transazione commerciale, dal quale scaturiscono le prestazioni corrispettive. Allegava che i reciproci obblighi inerenti le prestazioni di carattere sociale in favore dei minori, che versano in situazione di disagio o di pericolo, avevano, infatti, la loro origine nella legge nazionale e nella normativa di secondo livello (legge regionale, regolamenti e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 delibere), che disciplinano le funzioni attuative delegate in materia agli enti locali, nonché nei provvedimenti adottati ex art. 403 c.c. nelle predette situazioni, in un contesto dove, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti, intervengono l'Autorità di pubblica sicurezza, il P.M., i servizi sociali ed il Tribunale per i minori. In subordine, deduceva l'estinzione dei suddetti crediti, ai sensi dell'art. 1, commi 574 e ss. della legge n.234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha previsto eccezionali strumenti di sostegno finanziario ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentano un forte disavanzo, ed il è tra gli enti ammessi al Parte_1 finanziamento. La concessione di detto contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo per il ripiano del disavanzo tra il Sindaco del comune beneficiario e il Presidente del Consiglio e l'attuazione dell'Accordo è oggetto di vigilanza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel); il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può portare al dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149/2011. Orbene, in forza dell'art. 1, co. 574, l. 234/21, il ebbe a dare avviso ai Parte_1 creditori tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31/01/22, della formazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2020. A tal fine ebbe ad assegnare ai creditori un termine perentorio non inferiore a 60 gg. (termine ultimo: 04/04/22), a pena di decadenza, per la presentazione delle richieste di ammissione. Tale avviso rettificato il 01.03.2021 prevedeva che le istanze presentate dai creditori che vantano debiti certi liquidi ed esigibili, le cui fatture risultano emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, non rientrano pertanto nel disposto di cui all'art.1 comma 574 della legge 234/2021, così come modificato dall'art. 3 comma 5 ter della legge n.15 del 25.02.2022 di Conversione del decreto legge 228 del 30.12.2021. Quindi, l'opposta avrebbe comunque dovuto presentare istanza nei termini stabiliti dalla legge al piano di rilevazione dei debiti e non avendolo fatto il credito va considerato estinto. In via ulteriormente gradata l'opponente rilevava che nel caso in esame l'importo totale degli interessi, come ricalcolato dal Servizio competente, risultava essere pari ad euro 42.959,70 in luogo di euro 43.993,62 indicato dall'istante, con una differenza in eccesso di € 1.033,92. Infine contestava la debenza della somma di € 240,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lgs. n.231/2002, in ragione di Euro 40,00 per ogni fattura oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 recita che: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Dalla disposizione non si rinviene alcun riferimento alla liquidazione di tale importo per ciascuna fattura;
men che meno che tale importo, moltiplicato per ciascuna fattura, sia del pari dovuto anche se le fatture sono state tutte emesse nei confronti dello stesso debitore. In proposito evidenziava che il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del giudice dr. Amura, ha, in fattispecie analoga, interpretato la suddetta norma nel senso qui sostenuto, così argomentando, nella sentenza n. 9948 del 7 novembre 2022 (depositata in atti): “...L'assunto del Parte_1 appare condivisibile in forza dell'evidente ragione che l'art.6 del D. Lgs. n.231 del 2002 disciplina il risarcimento delle spese di recupero sicché l'importo fissato al 2° comma di detta norma (“al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”) va riferito alla unitaria iniziativa recuperatoria e non già alle singole componenti del credito azionato in sede giudiziale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine ridurre la somma ingiunta a titolo di interessi moratori da euro 43.993,62 ad euro 42.959,70 e nella parte in cui ingiunge il pagamento di euro 40,00 per ogni fattura oggetto di giudizio. Costituitasi in giudizio, deduceva che i crediti Controparte_1 azionati derivavano dall'esecuzione di servizi assistenziali servizi che la cedente aveva effettuato nei confronti del Parte_3
debitore ceduto. I crediti ceduti erano quelli di cui alle Parte_1
n.12 fatture prodotte in atti pari ad una somma per capitale di complessivi euro 288.034,94. Evidenziava che trattavasi di fatture e crediti assistiti da certificazioni del ai sensi di cui al decreto del Ministro Parte_1 dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 : certificazione in data 30 gennaio 2017 per euro 129.070,00; in data 22 febbraio 2017 per euro 63.090,00; in data 22 febbraio 2017 per euro 60.116,00; in data 13 maggio 2021 per euro 35.758,94. I crediti erano poi stati ceduto da a Pt_2 Controparte_1 con atti di cessioni del 28 marzo 2017, del 5 aprile 2017, del 5 aprile 2017, dell'8 giugno 2021, tutte notificate a mezzo piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) del MEF. Rilevava che la cessione dei crediti certificati è disciplinata dalla normativa speciale dettata dall'art. 37 comma 7-bis del D.L. 66/2014, per la quale non si applicano né il D.L.gs. 163 del 2006 né il R.D. 2440 del 1923 (“non si applicano (…) le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”) e che “possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati”. Con la conseguenza che la cessione di un credito certificato non necessita di essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura priva autenticata. Ancora “le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione”. Deduceva che successivamente alla data di scadenza delle fatture cedute il aveva saldato tutte le fatture, per cui Parte_1 il ricorso monitorio aveva riguardato la somma di euro 43.993,62 a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre 2002 calcolati sull'importo nominale originario delle fatture azionate (complessivamente pari ad Euro 288.034,94) dalle scadenze alle relative date di pagamento;
di euro 480,00 a titolo di risarcimento ex articolo 6 del D.L.gs. 231/2002; ulteriori interessi ex articolo 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, euro euro 53,82 per spese notarili. Rilevava che gli interessi moratori e la somma forfettaria di euro 40,00 per ogni fattura erano previste espressamente dal D.Lgs. 231/2002 e che corretti erano i calcoli degli interessi moratori, effettuati, coma da norma, dal trentesimo giorno dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo pagamento e non – come aveva fatto il - dalla data Pt_1 di ricezione delle fatture sul sistema informatico fino alla data dei mandati di pagamento. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 3.10.2024, ritenuto che “ l'eccezione del in ordine alla Pt_1 decorrenza degli interessi stessi è fondata;
la somma di € 40 non è dovuta in quanto ha natura risarcitoria e non è applicabile, quindi, alla richiesta degli interessi moratori che sono già un risarcimento del danno;
la causa è matura per la decisione vertendo su questioni di mero diritto”, fissava l'udienza di discussione e, all'esito della stessa, il giudice decideva la causa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Il ha sostenuto che le prestazioni svolte dalla Parte_1
non rientravano nell'ambito di applicazione degli Parte_2 interessi moratori di cui all'art. 2, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002. Invero sul punto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 si è pronunciata Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 14 dicembre 2023, n. 35092) che ha chiarito che gli accordi relativi a prestazioni in campo socio-sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231/ 2002 e che la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e convenzione - caratterizzanti un'evidente manifestazione della potestà di imperio attribuita alla Pubblica Amministrazione - non è di ostacolo alla natura contrattuale di tali accordi. La Cassazione ha in particolare affermato che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.L.gs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. Con la conseguenza che “in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.lgs. 231/2002 art. 5”. Il principio è evidentemente applicabile anche al caso di specie atteso che, come si è detto, le fatture per cui è causa riguardano servizi di accoglienza di minori in forza di contratti intercorsi con il di e ritualmente prodotti in Pt_1 Pt_1 giudizio. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che “la sequenza delle cosiddette 3A - autorizzazione, accreditamento, accordo – approda (…) alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti […] nonché un conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli”. E' quindi evidente che “l'accreditamento non è la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive”. Nel caso in esame ciò che è avvenuto in base al Regolamento regionale n. 4/2014, con il quale la ha disciplinato le Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 autorizzazioni relative al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali;
con Delibera n. 1088/2013 il Comune di ha approvato le disposizioni per l'accoglienza Pt_1 dei bambini collocati fuori dalla famiglia e si è riservato di stipulare apposite convenzioni con le strutture di accoglienza autorizzate e accreditate dall'Ente Locale competente;
con determinazione n. 69 del 16/4/2015 è stato approvato l'elenco delle strutture autorizzate con le quali stipulare specifiche convenzioni per l'accoglienza residenziale dei minori e nuclei madre- bambini;
con provvedimento n. 10 del 11/2/2015 il Comune di ha Pt_1 autorizzato a svolgere servizio di accoglienza residenziale. In forza Pt_2 di tali provvedimenti, le parti e hanno stipulato i Parte_1 Pt_2 contratti prodotti in atti. Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 321/2002 prevede che rientrano in tale categoria anche gli Enti Pubblici territoriali, e quindi i Comuni. Riguardo alla cancellazione (ed estinzione) del credito ex art. 1 L. 234/21, c. 574 l'opposta ha provato documentalmente che in data 1.04.2022 la ebbe a presentare apposita istanza di ammissione dei propri crediti, CP_1 tra cui figurano anche quelli per cui è casa. Sulla pretesa erroneità del calcolo degli interessi, lo stesso opponente ha allegato di averli ricalcolati dalla data ricezione a messo Sistema di Interscambio di ciascuna delle fatture oggetto di cessione e non della loro emissione e fino alla data dei mandati di pagamento, senza però provare né la data di ricezione delle fatture né le date di emissione dei mandati. Sul punto non vi è dubbio che il calcolo degli interessi debba essere fatto considerado quale data di fine calcolo il giorno in cui la banca ha effettivamente ricevuto i pagamenti e non la data di emissione dei relativi mandati. Quale data di inizio calcolo, il D.Lgs. 231/2002 prevede che gli interessi moratori decorrono dal trentunesimo giorno successivo all'emissione delle fatture ed è del tutto irrilevante la data di ricezione delle stesse. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è corretto il calcolo della somma di euro 43.993,62 a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231/2002 come calcolati sull'importo nominale originario delle fatture azionate. Riguardo all'importo forfettario risarcitorio previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002, detta disposizione prevede espressamente che, “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” (cfr. art. 6 D.Lgs. 231/2002). Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento) è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato CE) la quale, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21). Nel caso di specie il credito azionato deriva dal ritardato pagamento da parte del di n. 12 fatture. Pertanto, secondo quanto Pt_1 disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, controparte dovrà corrispondere, oltre agli interessi di mora l'importo di euro 480,00 (euro 40 x n. 12 fatture) a titolo di risarcimento del danno. Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo, Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 10/12/2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
– CF: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo Rosella, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Caterina De Tilla, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4541/2023 ad esso notificato in data 14/07/2023 da per il pagamento della somma di euro Controparte_1
43.993,62 oltre euro 480,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs.231/02 oltre accessori, a seguito di cessione del credito della , Parte_2 deducendo a motivi la non applicabilità del D.Lgs. 231/2002, in quanto il rapporto tra il e la cedente non Parte_1 Parte_2 poteva definirsi come transazione commerciale e che tra le stesse parti non era mai stato sottoscritto un contratto formale, una convenzione, ovvero un atto negoziale classificabile come transazione commerciale, dal quale scaturiscono le prestazioni corrispettive. Allegava che i reciproci obblighi inerenti le prestazioni di carattere sociale in favore dei minori, che versano in situazione di disagio o di pericolo, avevano, infatti, la loro origine nella legge nazionale e nella normativa di secondo livello (legge regionale, regolamenti e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 delibere), che disciplinano le funzioni attuative delegate in materia agli enti locali, nonché nei provvedimenti adottati ex art. 403 c.c. nelle predette situazioni, in un contesto dove, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti, intervengono l'Autorità di pubblica sicurezza, il P.M., i servizi sociali ed il Tribunale per i minori. In subordine, deduceva l'estinzione dei suddetti crediti, ai sensi dell'art. 1, commi 574 e ss. della legge n.234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha previsto eccezionali strumenti di sostegno finanziario ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentano un forte disavanzo, ed il è tra gli enti ammessi al Parte_1 finanziamento. La concessione di detto contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo per il ripiano del disavanzo tra il Sindaco del comune beneficiario e il Presidente del Consiglio e l'attuazione dell'Accordo è oggetto di vigilanza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel); il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può portare al dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149/2011. Orbene, in forza dell'art. 1, co. 574, l. 234/21, il ebbe a dare avviso ai Parte_1 creditori tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31/01/22, della formazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2020. A tal fine ebbe ad assegnare ai creditori un termine perentorio non inferiore a 60 gg. (termine ultimo: 04/04/22), a pena di decadenza, per la presentazione delle richieste di ammissione. Tale avviso rettificato il 01.03.2021 prevedeva che le istanze presentate dai creditori che vantano debiti certi liquidi ed esigibili, le cui fatture risultano emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, non rientrano pertanto nel disposto di cui all'art.1 comma 574 della legge 234/2021, così come modificato dall'art. 3 comma 5 ter della legge n.15 del 25.02.2022 di Conversione del decreto legge 228 del 30.12.2021. Quindi, l'opposta avrebbe comunque dovuto presentare istanza nei termini stabiliti dalla legge al piano di rilevazione dei debiti e non avendolo fatto il credito va considerato estinto. In via ulteriormente gradata l'opponente rilevava che nel caso in esame l'importo totale degli interessi, come ricalcolato dal Servizio competente, risultava essere pari ad euro 42.959,70 in luogo di euro 43.993,62 indicato dall'istante, con una differenza in eccesso di € 1.033,92. Infine contestava la debenza della somma di € 240,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6 del d.lgs. n.231/2002, in ragione di Euro 40,00 per ogni fattura oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 recita che: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Dalla disposizione non si rinviene alcun riferimento alla liquidazione di tale importo per ciascuna fattura;
men che meno che tale importo, moltiplicato per ciascuna fattura, sia del pari dovuto anche se le fatture sono state tutte emesse nei confronti dello stesso debitore. In proposito evidenziava che il Tribunale di Napoli, X sezione civile, nella persona del giudice dr. Amura, ha, in fattispecie analoga, interpretato la suddetta norma nel senso qui sostenuto, così argomentando, nella sentenza n. 9948 del 7 novembre 2022 (depositata in atti): “...L'assunto del Parte_1 appare condivisibile in forza dell'evidente ragione che l'art.6 del D. Lgs. n.231 del 2002 disciplina il risarcimento delle spese di recupero sicché l'importo fissato al 2° comma di detta norma (“al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”) va riferito alla unitaria iniziativa recuperatoria e non già alle singole componenti del credito azionato in sede giudiziale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine ridurre la somma ingiunta a titolo di interessi moratori da euro 43.993,62 ad euro 42.959,70 e nella parte in cui ingiunge il pagamento di euro 40,00 per ogni fattura oggetto di giudizio. Costituitasi in giudizio, deduceva che i crediti Controparte_1 azionati derivavano dall'esecuzione di servizi assistenziali servizi che la cedente aveva effettuato nei confronti del Parte_3
debitore ceduto. I crediti ceduti erano quelli di cui alle Parte_1
n.12 fatture prodotte in atti pari ad una somma per capitale di complessivi euro 288.034,94. Evidenziava che trattavasi di fatture e crediti assistiti da certificazioni del ai sensi di cui al decreto del Ministro Parte_1 dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 : certificazione in data 30 gennaio 2017 per euro 129.070,00; in data 22 febbraio 2017 per euro 63.090,00; in data 22 febbraio 2017 per euro 60.116,00; in data 13 maggio 2021 per euro 35.758,94. I crediti erano poi stati ceduto da a Pt_2 Controparte_1 con atti di cessioni del 28 marzo 2017, del 5 aprile 2017, del 5 aprile 2017, dell'8 giugno 2021, tutte notificate a mezzo piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) del MEF. Rilevava che la cessione dei crediti certificati è disciplinata dalla normativa speciale dettata dall'art. 37 comma 7-bis del D.L. 66/2014, per la quale non si applicano né il D.L.gs. 163 del 2006 né il R.D. 2440 del 1923 (“non si applicano (…) le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”) e che “possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati”. Con la conseguenza che la cessione di un credito certificato non necessita di essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura priva autenticata. Ancora “le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione”. Deduceva che successivamente alla data di scadenza delle fatture cedute il aveva saldato tutte le fatture, per cui Parte_1 il ricorso monitorio aveva riguardato la somma di euro 43.993,62 a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre 2002 calcolati sull'importo nominale originario delle fatture azionate (complessivamente pari ad Euro 288.034,94) dalle scadenze alle relative date di pagamento;
di euro 480,00 a titolo di risarcimento ex articolo 6 del D.L.gs. 231/2002; ulteriori interessi ex articolo 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, euro euro 53,82 per spese notarili. Rilevava che gli interessi moratori e la somma forfettaria di euro 40,00 per ogni fattura erano previste espressamente dal D.Lgs. 231/2002 e che corretti erano i calcoli degli interessi moratori, effettuati, coma da norma, dal trentesimo giorno dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo pagamento e non – come aveva fatto il - dalla data Pt_1 di ricezione delle fatture sul sistema informatico fino alla data dei mandati di pagamento. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 3.10.2024, ritenuto che “ l'eccezione del in ordine alla Pt_1 decorrenza degli interessi stessi è fondata;
la somma di € 40 non è dovuta in quanto ha natura risarcitoria e non è applicabile, quindi, alla richiesta degli interessi moratori che sono già un risarcimento del danno;
la causa è matura per la decisione vertendo su questioni di mero diritto”, fissava l'udienza di discussione e, all'esito della stessa, il giudice decideva la causa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Il ha sostenuto che le prestazioni svolte dalla Parte_1
non rientravano nell'ambito di applicazione degli Parte_2 interessi moratori di cui all'art. 2, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002. Invero sul punto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 si è pronunciata Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 14 dicembre 2023, n. 35092) che ha chiarito che gli accordi relativi a prestazioni in campo socio-sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231/ 2002 e che la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e convenzione - caratterizzanti un'evidente manifestazione della potestà di imperio attribuita alla Pubblica Amministrazione - non è di ostacolo alla natura contrattuale di tali accordi. La Cassazione ha in particolare affermato che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.L.gs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. Con la conseguenza che “in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.lgs. 231/2002 art. 5”. Il principio è evidentemente applicabile anche al caso di specie atteso che, come si è detto, le fatture per cui è causa riguardano servizi di accoglienza di minori in forza di contratti intercorsi con il di e ritualmente prodotti in Pt_1 Pt_1 giudizio. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che “la sequenza delle cosiddette 3A - autorizzazione, accreditamento, accordo – approda (…) alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti […] nonché un conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli”. E' quindi evidente che “l'accreditamento non è la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive”. Nel caso in esame ciò che è avvenuto in base al Regolamento regionale n. 4/2014, con il quale la ha disciplinato le Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 autorizzazioni relative al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali;
con Delibera n. 1088/2013 il Comune di ha approvato le disposizioni per l'accoglienza Pt_1 dei bambini collocati fuori dalla famiglia e si è riservato di stipulare apposite convenzioni con le strutture di accoglienza autorizzate e accreditate dall'Ente Locale competente;
con determinazione n. 69 del 16/4/2015 è stato approvato l'elenco delle strutture autorizzate con le quali stipulare specifiche convenzioni per l'accoglienza residenziale dei minori e nuclei madre- bambini;
con provvedimento n. 10 del 11/2/2015 il Comune di ha Pt_1 autorizzato a svolgere servizio di accoglienza residenziale. In forza Pt_2 di tali provvedimenti, le parti e hanno stipulato i Parte_1 Pt_2 contratti prodotti in atti. Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 321/2002 prevede che rientrano in tale categoria anche gli Enti Pubblici territoriali, e quindi i Comuni. Riguardo alla cancellazione (ed estinzione) del credito ex art. 1 L. 234/21, c. 574 l'opposta ha provato documentalmente che in data 1.04.2022 la ebbe a presentare apposita istanza di ammissione dei propri crediti, CP_1 tra cui figurano anche quelli per cui è casa. Sulla pretesa erroneità del calcolo degli interessi, lo stesso opponente ha allegato di averli ricalcolati dalla data ricezione a messo Sistema di Interscambio di ciascuna delle fatture oggetto di cessione e non della loro emissione e fino alla data dei mandati di pagamento, senza però provare né la data di ricezione delle fatture né le date di emissione dei mandati. Sul punto non vi è dubbio che il calcolo degli interessi debba essere fatto considerado quale data di fine calcolo il giorno in cui la banca ha effettivamente ricevuto i pagamenti e non la data di emissione dei relativi mandati. Quale data di inizio calcolo, il D.Lgs. 231/2002 prevede che gli interessi moratori decorrono dal trentunesimo giorno successivo all'emissione delle fatture ed è del tutto irrilevante la data di ricezione delle stesse. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è corretto il calcolo della somma di euro 43.993,62 a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231/2002 come calcolati sull'importo nominale originario delle fatture azionate. Riguardo all'importo forfettario risarcitorio previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002, detta disposizione prevede espressamente che, “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” (cfr. art. 6 D.Lgs. 231/2002). Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento) è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato CE) la quale, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21). Nel caso di specie il credito azionato deriva dal ritardato pagamento da parte del di n. 12 fatture. Pertanto, secondo quanto Pt_1 disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, controparte dovrà corrispondere, oltre agli interessi di mora l'importo di euro 480,00 (euro 40 x n. 12 fatture) a titolo di risarcimento del danno. Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo, Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 10/12/2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8