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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01529/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02440 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01529/2025 REG.RIC. N. 01530/2025 REG.RIC. N. 01531/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; N. 01529/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
A) quanto al ricorso n. 1529 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 508/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 29-10-2024;
B) quanto al ricorso n. 1530 del 2025:
del decreto ingiuntivo n. 523/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 04-11-2024;
C) quanto al ricorso n. 1531 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 524/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4-11-2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. PP RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 01529/2025 REG.RIC.
1. Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, per quanto di interesse, il Tribunale di
Treviso ha ingiunto al Ministero dell'Istruzione e del Merito (in seguito, il Ministero) di pagare all'Avvocato Cristiano Dalla Torre:
- quale difensore dichiaratosi antistatario del signor NI LI, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 508/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora AL GR, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in €49,00”
(decreto ingiuntivo n. 523/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora IR AZ, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in € 21,50”
(decreto ingiuntivo n. 524/2024).
2. In data 29-10-2024, 4-11-2024 e 4-11-2024, l'interessato ha notificato tali decreti ingiuntivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
3. Poiché tali decreti ingiuntivi, nella parte concernente le spese di giudizio, non sono stati spontaneamente eseguiti dall'Amministrazione, l'interessato ha proposto i presenti tre ricorsi per l'ottemperanza degli stessi, onde ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.
Il ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. N. 01529/2025 REG.RIC.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, nessuno è comparso e i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, per gli evidenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva, riunire i tre ricorsi per una loro trattazione congiunta e per deciderli con un unico provvedimento, ai sensi degli artt. 43, comma
3, e 70 c.p.a..
D'altra parte la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo si riferiscono ai giudizi impugnatori e non anche alle controversie di giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto diritti soggettivi, ed ai giudizi di ottemperanza di più titoli esecutivi, connessi solo soggettivamente, purché azionati dalla stessa parte ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione intimata, in quanto per tali giudizi, tenuto conto del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande, connesse oggettivamente (sia per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, cd. connessione propria, o per la dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni, cd. connessione impropria) ed anche solo soggettivamente (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11-3-2024, n.
138. In senso conforme: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 13-6-2024, n. 3747).
7. Sempre in via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il decorso del termine dilatorio di
120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.1. Parte ricorrente ha altresì provato il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi di cui chiede l'esecuzione (decreti ex art. 647 c.p.c. del Tribunale di Treviso). N. 01529/2025 REG.RIC.
8. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, che hanno riconosciuto alla parte ricorrente, quale difensore dichiaratosi antistatario, la spettanza delle spese di lite.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare, in favore della parte ricorrente:
- quale difensore dichiaratosi antistatario del signor NI LI, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 508/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora AL GR, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in €49,00”
(decreto ingiuntivo n. 523/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora IR AZ, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in € 21,50”
(decreto ingiuntivo n. 524/2024). N. 01529/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo
PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa e delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva N. 01529/2025 REG.RIC.
somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alla refusione dei contributi unificati versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
PP RI, Primo Referendario, Estensore
ER AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PP RI EO AS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02440 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01529/2025 REG.RIC. N. 01530/2025 REG.RIC. N. 01531/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; N. 01529/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2025, proposto da
Avvocato Cristiano Dalla Torre, rappresentato e difeso in proprio, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
A) quanto al ricorso n. 1529 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 508/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 29-10-2024;
B) quanto al ricorso n. 1530 del 2025:
del decreto ingiuntivo n. 523/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 04-11-2024;
C) quanto al ricorso n. 1531 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 524/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4-11-2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. PP RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 01529/2025 REG.RIC.
1. Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, per quanto di interesse, il Tribunale di
Treviso ha ingiunto al Ministero dell'Istruzione e del Merito (in seguito, il Ministero) di pagare all'Avvocato Cristiano Dalla Torre:
- quale difensore dichiaratosi antistatario del signor NI LI, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 508/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora AL GR, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in €49,00”
(decreto ingiuntivo n. 523/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora IR AZ, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in € 21,50”
(decreto ingiuntivo n. 524/2024).
2. In data 29-10-2024, 4-11-2024 e 4-11-2024, l'interessato ha notificato tali decreti ingiuntivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
3. Poiché tali decreti ingiuntivi, nella parte concernente le spese di giudizio, non sono stati spontaneamente eseguiti dall'Amministrazione, l'interessato ha proposto i presenti tre ricorsi per l'ottemperanza degli stessi, onde ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.
Il ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. N. 01529/2025 REG.RIC.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, nessuno è comparso e i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, per gli evidenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva, riunire i tre ricorsi per una loro trattazione congiunta e per deciderli con un unico provvedimento, ai sensi degli artt. 43, comma
3, e 70 c.p.a..
D'altra parte la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo si riferiscono ai giudizi impugnatori e non anche alle controversie di giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto diritti soggettivi, ed ai giudizi di ottemperanza di più titoli esecutivi, connessi solo soggettivamente, purché azionati dalla stessa parte ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione intimata, in quanto per tali giudizi, tenuto conto del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande, connesse oggettivamente (sia per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, cd. connessione propria, o per la dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni, cd. connessione impropria) ed anche solo soggettivamente (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11-3-2024, n.
138. In senso conforme: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 13-6-2024, n. 3747).
7. Sempre in via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il decorso del termine dilatorio di
120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.1. Parte ricorrente ha altresì provato il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi di cui chiede l'esecuzione (decreti ex art. 647 c.p.c. del Tribunale di Treviso). N. 01529/2025 REG.RIC.
8. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, che hanno riconosciuto alla parte ricorrente, quale difensore dichiaratosi antistatario, la spettanza delle spese di lite.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare, in favore della parte ricorrente:
- quale difensore dichiaratosi antistatario del signor NI LI, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 508/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora AL GR, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in €473,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in €49,00”
(decreto ingiuntivo n. 523/2024);
- quale difensore dichiaratosi antistatario della signora IR AZ, “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a., quanto alle anticipazioni, in € 21,50”
(decreto ingiuntivo n. 524/2024). N. 01529/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo
PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa e delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva N. 01529/2025 REG.RIC.
somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alla refusione dei contributi unificati versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
PP RI, Primo Referendario, Estensore
ER AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PP RI EO AS
IL SEGRETARIO