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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2022 tra:
C.F. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]3, rappresentato e difeso – in forza di mandato in atti – dall'avv. Carlo Della Vedova, presso il cui studio in Milano, via Mario
Pagano n. 50, è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante TE P.IVA_1
pro tempore, dott. con sede in Genova, rappresentata e difesa – Controparte_2 in forza di mandato in atti − dall'avv. Daniele Camino, presso il cui studio in
Genova, passo Frugoni n. 4/11, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E CONTRO
P.I.: , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale munito di procura ad litem, dott. , corrente Controparte_4
in Milano, rappresentata e difesa − in forza di procura in atti − dall'avv. Pierluigi
Cassanello, presso il cui studio in Genova, via XX Settembre n. 32/2, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
E CONTRO
1 C.F. , RO P.IVA_3 in persona del suo Amministratore Delegato, dott. , con sede in Controparte_6
Genova, via al Ponte Reale n. 2, rappresentata e difesa – in forza di mandato in atti
− dall'avv. Simona Crispo, nel cui studio in Genova, via XII Ottobre n. 2, è elettivamente domiciliata
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE (come da note scritte depositate in Parte_1 data 29 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Voglia l'On.le Giudice, contrariis rejectis, accertare quale esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la convenuta in persona del legale TE rappresentante pro tempore, condannandola a pagare all'attore la complessiva somma di Euro 8.639,00 di cui:
‒ Euro 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 75%,
‒ Euro 990,00 per invalidità temporanea parziale al 50%,
‒ Euro 495,00 per invalidità temporanea parziale al 25%,
‒ Euro 5.139,00 per il danno biologico al 5%
‒ Euro 350,00 per spese mediche ovvero nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria secondi gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese e competenze legali di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario.
Si reitera l'istanza di ammissione di CTU medico legale per valutare il danno permanente residuato in capo all'attore.
Salvis juribus”.
PER PARTE CONVENUTA (come da note autorizzate in TE data 30 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
‒ in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito;
‒ sempre in via preliminare, accertare, per i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
2 ‒ nel merito, respingere la domanda azionata dal signor n quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, mandando assolta la a qualsivoglia pretesa nei suoi confronti;
TE
‒ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la
[...]
Controparte_7 in via solidale e/o alternativa tra loro, a
[...] garantire e manlevare e, quindi, ad anticipare o TE rifondere tutte le somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo in conseguenza della causa introdotta dal signor
[...] condannando altresì le terze chiamate in causa, in via solidale Pt_1
e/o alternativa tra loro, a rifondere anche le spese di causa e le spese di lite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge di cui il sottoscritto legale se ne dichiara, fin d'ora, antistatario”.
PER LA TERZA CHIAMATA (come da Controparte_3 note autorizzate depositate in data 29 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere ogni avversa domanda nei confronti di Controparte_3 in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e così
[...] disporre con ogni conseguenziale pronuncia, mandando assolta
[...] da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta a Controparte_3 termini di polizza e comunque, anche in subordine, per quanto alla stessa non ascrivibile. In ogni caso vinte le spese ed i compensi legali ex D.M. 147/22”.
PER LA TERZA CHIAMATA RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI
GENOVA S.r.l.: (come da note autorizzate depositate in data 23 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
‒ in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito a favore della competenza del Giudice di Pace di Genova;
‒ in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per essere il signor unico ed esclusivo Parte_1
3 responsabile del sinistro e comunque in quanto indimostrata e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti TE RO
[...]
‒ in ogni caso respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da
[...] nei confronti CP_1 RO
n quanto infondata;
[...]
‒ in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità riferibile alla manovra effettuata dal carrello elevatore, accertare il concorso di responsabilità del signor
[...] ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e per l'effetto limitare la Pt_1 condanna ‒ in solido tra loro ‒ nei confronti del proprietario e del conducente del carrello elevatore;
‒ in via istruttoria, disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attore e/o di della Parte_1 CP_8 documentazione attestante l'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attore in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto in data 2/10/2019.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, nanti l'intestato Tribunale, per ivi sentirla TE condannare al risarcimento di tutti danni ‒ patrimoniali e non patrimoniali ‒ dal medesimo subiti per i fatti di causa.
A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 2 ottobre 2019 allorché, in qualità di dipendente della
[...] era impegnato nelle operazioni di RO sostituzione di un cavo al rimorchiatore “COLUMBIA”, aveva riportato lesioni al ginocchio sinistro a causa di un'errata manovra compiuta da un operatore della lla guida del carrello elevatore di proprietà della medesima TE
società.
4 Ricordava, quindi, come a seguito dell'urto fosse stato prontamente soccorso dai presenti che avevano immediatamente chiamato un'autoambulanza che lo aveva condotto all' di Controparte_9
GENOVA, ove gli era stato riscontrato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, con prognosi di giorni 10, indicazioni all'utilizzo di stampelle e ghiaccio, prescrizione di una RNM e visita chirurgico ortopedica.
Sottolineava, infine, come nonostante la società convenuta, proprietaria del carrello elevatore ‒ il cui conducente e dipendente l'aveva urtato ‒ avesse denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa,
[...] vani erano risultati i tentativi avviati al fine di ottenere Controparte_3 il risarcimento dei danni riportati, per il che era stato costretto a radicare il presente procedimento per tutelare i propri diritti.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la quale TE contestava la domanda avversaria in quanto generica ed indeterminata, deducendo una responsabilità esclusiva e/o in subordine quanto meno concorrente dell'attore, eccepiva, inoltre, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria del carrello elevatore, che l'incompetenza per valore del Giudice adito dovendosi procedere alla sottrazione dal quantum richiesto dell'indennizzo già percepito dall' ed otteneva, infine, di chiamare in causa TE0
, quale proprietaria del RO carrello elevatore, e quale compagnia con Controparte_3 la quale era assicurata, per essere dalle predette manlevata e/o garantita in caso di accoglimento della domanda risarcitoria azionata.
Entrambe le società terze chiamate si costituivano in giudizio contestando integralmente la domanda di manleva proposta da n quanto TE infondata in fatto ed in diritto: RO
si associava, inoltre, ai rilievi di parte convenuta in ordine alla
[...] genericità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo, così come all'incompetenza per valore del Giudice adito stante la mancata decurtazione dell'importo già
5 indennizzato a dall' mentre Parte_1 CP_8 [...] ontestava anche la copertura assicurativa. Controparte_3
Così definite le posizioni delle parti, la causa − istruita mediante deposito di memorie istruttorie, produzione di documenti, ma senza licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore − giungeva, da ultimo, in decisione all'udienza del 3 maggio 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., allorché venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In via preliminarmente ‒ pur essendo stata implicitamente superata la questione con la disposta prosecuzione del giudizio ‒ deve essere formalmente e definitivamente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito atteso che le somme corrisposte all'attore dall' a fronte del sinistro de CP_8 quo non possono essere dedotte dal risarcimento richiesto in quanto corrisposte a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre nulla è stato percepito dal danneggiato a titolo di c.d. “danno biologico” (a tale riguardo si veda
“COMUNICAZIONE prodotta da parte attrice con la II memoria ex CP_8 art. 183, VI comma c.p.c.) in ragione dell'entità – pari al 2% ‒ della menomazione all'integrità psicofisica riconosciuta per l'infortunio in parola al lavoratore da parte dell' [misura ‒ come ben noto ‒ di gran lunga inferiore rispetto al grado Pt_2 minimo del 6% previsto per legge per la corresponsione di somme di denaro (in forza del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, infatti, il tipo di indennizzo
è previsto in base al grado di menomazione: inferiore al 6% nessun indennizzo;
dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
dal 16% al 100% rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita e da un'ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali)].
Ciò posto, nel passare all'an debeatur non può che rilevarsi l'infondatezza della richiesta risarcitoria attorea, che ‒ conseguentemente ‒ non può trovare accoglimento per mancata prova da parte di dei fatti costitutivi Parte_1
della domanda azionata.
6 Dall'istruttoria orale espletata in corso di causa non solo non è emersa alcuna responsabilità del dipendente di lla guida del muletto TE
e, quindi, della medesima società, ma ‒ al contrario ‒ deve essere riconosciuta quella dell'attore per il ruolo rivestito in quel momento.
A tale riguardo è, infatti, appena il caso di richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 12 luglio 2023 dai testimoni escussi, ossia:
‒ , il quale ha riferito che “quando si è verificato il Testimone_1 sinistro per cui è causa ero presente in loco in quanto ero il comandante del rimorchiatore al quale stavano sostituendo il cavo ma non ho visto la dinamica in quanto stavo controllando l'operazione che avveniva a bordo essendo io responsabile. era in banchina e se mi avesse dato in Pt_1 qualità di preposto delle indicazioni da fornire al direttore di macchina sul ponte a ciò avrei provveduto. Adesso non ricordo in alcun modo la dinamica dell'incidente e non posso che riportarmi al giornale di bordo parte II che avevo compilato nell'immediatezza e ove avevo indicato quanto successo per ciò che avevo potuto vedere … la manovra era gestita da in quanto preposto. La manovra di cambio del cavo da Pt_1 rimorchio è di routine”;
‒ , il quale ha ricordato che “Il responsabile delle operazioni di Tes_2 sostituzione del cavo era Io ero sul muletto e seguivo le Pt_1 istruzioni che ricevevo dallo stesso attore. Ad un certo momento il cavo si
è inceppato sul verricello e ha fatto un movimento per cui ha colpito
… sul posto erano presenti il comandante e il marinaio sul Pt_1 rimorchiatore, oltre al direttore;
io sul muletto e a terra e Pt_1
l'unico che impartiva le istruzioni era l'attore. L'operazione che stavamo compiendo era di routine. Il cavo si è inceppato quando ho iniziato a girare il mezzo sul quale mi trovavo in quanto diversamente sarei finito in mare
… quando io ho iniziato la manovra di svolta era all'interno Pt_1 della curva”;
7 ‒ , il quale ha affermato: “quando si è verificato il Parte_3 sinistro per cui è causa mi trovavo sul rimorchiatore al verricello. Ad un certo momento il cavo si è 'pinzato', ossia è rimasto schiacciato tra le sue stesse spire. In coperta sul rimorchiatore mi hanno allora dato indicazioni di fermarmi ossia di non continuare a sfilare il cavo e anche il conducente del muletto si è fermato, il cavo allora si è mollato/liberato dalle spire per il suo stesso peso e ha colpito che si era avvicinato … durante Pt_1
l'operazione di 'sfilamento' era stato lontano per sicurezza, Pt_1 mentre si era avvicinato quando credeva che la situazione fosse risolta e in quel momento è stato colpito. Non c'è un soggetto che deve coordinare le operazioni di sostituzione del cavo, queste possono essere disposte dal comandante del rimorchiatore o da chiunque altro interessato ma se tutti i soggetti sono presenti (comandante del rimorchiatore, marinaio, conducente del muletto e nostromo di banchina) chi deve dare le istruzioni
è il nostromo di banchina che, il giorno del fatto, mi pare fosse Pt_1
… è molto frequente che il cavo si pinzi, ossia si imbrogli”.
Ebbene, le integrali deposizioni sopra riportate ‒ tutte concordi e senza alcuna “sbavatura” pur provenendo da soggetti tra loro non collegati nell'intento di fornire una versione comune ‒ dimostrano inequivocabilmente che le istruzioni per il compimento delle operazioni in atto sono partite da che Parte_1 era il PREPOSTO, ossia colui in ragione del ruolo ricoperto, forniva le indicazioni.
Nessuna contraddizione neppure sulla posizione che l'attore aveva al momento che doveva offrirgli/garantirgli la possibilità di avere una visuale libera e aperta delle manovre in atto, tanto più che l'infortunio verificatosi da tutti è stato definito di routine. A ciò si aggiunga, poi, che a prescindere dal fatto che il cavo si sia bloccato nelle fasi di recupero, l'unico che doveva dare istruzioni per le operazioni di sostituzione era il nostromo e quindi, nel caso specifico, il medesimo Pt_1
Per le ragioni che precedono, che rendono superflua la trattazione di qualsiasi altra questione, la domanda attorea non potrà che essere rigettata.
8 Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori minimi) ‒ seguono la soccombenza.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (ai sensi dell'art. 282 c.p.c.).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA la domanda proposta dall'attore Parte_1
– CONDANNA, inoltre, a rimborsare a ciascuna delle parti Parte_1
costituite ‒ TE Controparte_3
(assicuratore di e TE RO proprietaria del carrello elevatore) ‒ le spese di
[...] lite che, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, liquida per ciascuna parte in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.) oltre esborsi documentati;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2022 tra:
C.F. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]3, rappresentato e difeso – in forza di mandato in atti – dall'avv. Carlo Della Vedova, presso il cui studio in Milano, via Mario
Pagano n. 50, è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante TE P.IVA_1
pro tempore, dott. con sede in Genova, rappresentata e difesa – Controparte_2 in forza di mandato in atti − dall'avv. Daniele Camino, presso il cui studio in
Genova, passo Frugoni n. 4/11, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E CONTRO
P.I.: , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale munito di procura ad litem, dott. , corrente Controparte_4
in Milano, rappresentata e difesa − in forza di procura in atti − dall'avv. Pierluigi
Cassanello, presso il cui studio in Genova, via XX Settembre n. 32/2, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
E CONTRO
1 C.F. , RO P.IVA_3 in persona del suo Amministratore Delegato, dott. , con sede in Controparte_6
Genova, via al Ponte Reale n. 2, rappresentata e difesa – in forza di mandato in atti
− dall'avv. Simona Crispo, nel cui studio in Genova, via XII Ottobre n. 2, è elettivamente domiciliata
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE (come da note scritte depositate in Parte_1 data 29 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Voglia l'On.le Giudice, contrariis rejectis, accertare quale esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la convenuta in persona del legale TE rappresentante pro tempore, condannandola a pagare all'attore la complessiva somma di Euro 8.639,00 di cui:
‒ Euro 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 75%,
‒ Euro 990,00 per invalidità temporanea parziale al 50%,
‒ Euro 495,00 per invalidità temporanea parziale al 25%,
‒ Euro 5.139,00 per il danno biologico al 5%
‒ Euro 350,00 per spese mediche ovvero nella diversa somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria secondi gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese e competenze legali di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario.
Si reitera l'istanza di ammissione di CTU medico legale per valutare il danno permanente residuato in capo all'attore.
Salvis juribus”.
PER PARTE CONVENUTA (come da note autorizzate in TE data 30 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
‒ in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito;
‒ sempre in via preliminare, accertare, per i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta;
2 ‒ nel merito, respingere la domanda azionata dal signor n quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, mandando assolta la a qualsivoglia pretesa nei suoi confronti;
TE
‒ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la
[...]
Controparte_7 in via solidale e/o alternativa tra loro, a
[...] garantire e manlevare e, quindi, ad anticipare o TE rifondere tutte le somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo in conseguenza della causa introdotta dal signor
[...] condannando altresì le terze chiamate in causa, in via solidale Pt_1
e/o alternativa tra loro, a rifondere anche le spese di causa e le spese di lite.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge di cui il sottoscritto legale se ne dichiara, fin d'ora, antistatario”.
PER LA TERZA CHIAMATA (come da Controparte_3 note autorizzate depositate in data 29 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere ogni avversa domanda nei confronti di Controparte_3 in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e così
[...] disporre con ogni conseguenziale pronuncia, mandando assolta
[...] da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta a Controparte_3 termini di polizza e comunque, anche in subordine, per quanto alla stessa non ascrivibile. In ogni caso vinte le spese ed i compensi legali ex D.M. 147/22”.
PER LA TERZA CHIAMATA RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI
GENOVA S.r.l.: (come da note autorizzate depositate in data 23 aprile 2024, che qui si ritrascrivono):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
‒ in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito a favore della competenza del Giudice di Pace di Genova;
‒ in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per essere il signor unico ed esclusivo Parte_1
3 responsabile del sinistro e comunque in quanto indimostrata e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti TE RO
[...]
‒ in ogni caso respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da
[...] nei confronti CP_1 RO
n quanto infondata;
[...]
‒ in via subordinata nel denegato e non creduto caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità riferibile alla manovra effettuata dal carrello elevatore, accertare il concorso di responsabilità del signor
[...] ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e per l'effetto limitare la Pt_1 condanna ‒ in solido tra loro ‒ nei confronti del proprietario e del conducente del carrello elevatore;
‒ in via istruttoria, disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attore e/o di della Parte_1 CP_8 documentazione attestante l'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attore in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto in data 2/10/2019.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, nanti l'intestato Tribunale, per ivi sentirla TE condannare al risarcimento di tutti danni ‒ patrimoniali e non patrimoniali ‒ dal medesimo subiti per i fatti di causa.
A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 2 ottobre 2019 allorché, in qualità di dipendente della
[...] era impegnato nelle operazioni di RO sostituzione di un cavo al rimorchiatore “COLUMBIA”, aveva riportato lesioni al ginocchio sinistro a causa di un'errata manovra compiuta da un operatore della lla guida del carrello elevatore di proprietà della medesima TE
società.
4 Ricordava, quindi, come a seguito dell'urto fosse stato prontamente soccorso dai presenti che avevano immediatamente chiamato un'autoambulanza che lo aveva condotto all' di Controparte_9
GENOVA, ove gli era stato riscontrato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, con prognosi di giorni 10, indicazioni all'utilizzo di stampelle e ghiaccio, prescrizione di una RNM e visita chirurgico ortopedica.
Sottolineava, infine, come nonostante la società convenuta, proprietaria del carrello elevatore ‒ il cui conducente e dipendente l'aveva urtato ‒ avesse denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa,
[...] vani erano risultati i tentativi avviati al fine di ottenere Controparte_3 il risarcimento dei danni riportati, per il che era stato costretto a radicare il presente procedimento per tutelare i propri diritti.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la quale TE contestava la domanda avversaria in quanto generica ed indeterminata, deducendo una responsabilità esclusiva e/o in subordine quanto meno concorrente dell'attore, eccepiva, inoltre, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria del carrello elevatore, che l'incompetenza per valore del Giudice adito dovendosi procedere alla sottrazione dal quantum richiesto dell'indennizzo già percepito dall' ed otteneva, infine, di chiamare in causa TE0
, quale proprietaria del RO carrello elevatore, e quale compagnia con Controparte_3 la quale era assicurata, per essere dalle predette manlevata e/o garantita in caso di accoglimento della domanda risarcitoria azionata.
Entrambe le società terze chiamate si costituivano in giudizio contestando integralmente la domanda di manleva proposta da n quanto TE infondata in fatto ed in diritto: RO
si associava, inoltre, ai rilievi di parte convenuta in ordine alla
[...] genericità ed indeterminatezza dell'atto introduttivo, così come all'incompetenza per valore del Giudice adito stante la mancata decurtazione dell'importo già
5 indennizzato a dall' mentre Parte_1 CP_8 [...] ontestava anche la copertura assicurativa. Controparte_3
Così definite le posizioni delle parti, la causa − istruita mediante deposito di memorie istruttorie, produzione di documenti, ma senza licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore − giungeva, da ultimo, in decisione all'udienza del 3 maggio 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., allorché venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In via preliminarmente ‒ pur essendo stata implicitamente superata la questione con la disposta prosecuzione del giudizio ‒ deve essere formalmente e definitivamente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito atteso che le somme corrisposte all'attore dall' a fronte del sinistro de CP_8 quo non possono essere dedotte dal risarcimento richiesto in quanto corrisposte a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, mentre nulla è stato percepito dal danneggiato a titolo di c.d. “danno biologico” (a tale riguardo si veda
“COMUNICAZIONE prodotta da parte attrice con la II memoria ex CP_8 art. 183, VI comma c.p.c.) in ragione dell'entità – pari al 2% ‒ della menomazione all'integrità psicofisica riconosciuta per l'infortunio in parola al lavoratore da parte dell' [misura ‒ come ben noto ‒ di gran lunga inferiore rispetto al grado Pt_2 minimo del 6% previsto per legge per la corresponsione di somme di denaro (in forza del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, infatti, il tipo di indennizzo
è previsto in base al grado di menomazione: inferiore al 6% nessun indennizzo;
dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
dal 16% al 100% rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita e da un'ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali)].
Ciò posto, nel passare all'an debeatur non può che rilevarsi l'infondatezza della richiesta risarcitoria attorea, che ‒ conseguentemente ‒ non può trovare accoglimento per mancata prova da parte di dei fatti costitutivi Parte_1
della domanda azionata.
6 Dall'istruttoria orale espletata in corso di causa non solo non è emersa alcuna responsabilità del dipendente di lla guida del muletto TE
e, quindi, della medesima società, ma ‒ al contrario ‒ deve essere riconosciuta quella dell'attore per il ruolo rivestito in quel momento.
A tale riguardo è, infatti, appena il caso di richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 12 luglio 2023 dai testimoni escussi, ossia:
‒ , il quale ha riferito che “quando si è verificato il Testimone_1 sinistro per cui è causa ero presente in loco in quanto ero il comandante del rimorchiatore al quale stavano sostituendo il cavo ma non ho visto la dinamica in quanto stavo controllando l'operazione che avveniva a bordo essendo io responsabile. era in banchina e se mi avesse dato in Pt_1 qualità di preposto delle indicazioni da fornire al direttore di macchina sul ponte a ciò avrei provveduto. Adesso non ricordo in alcun modo la dinamica dell'incidente e non posso che riportarmi al giornale di bordo parte II che avevo compilato nell'immediatezza e ove avevo indicato quanto successo per ciò che avevo potuto vedere … la manovra era gestita da in quanto preposto. La manovra di cambio del cavo da Pt_1 rimorchio è di routine”;
‒ , il quale ha ricordato che “Il responsabile delle operazioni di Tes_2 sostituzione del cavo era Io ero sul muletto e seguivo le Pt_1 istruzioni che ricevevo dallo stesso attore. Ad un certo momento il cavo si
è inceppato sul verricello e ha fatto un movimento per cui ha colpito
… sul posto erano presenti il comandante e il marinaio sul Pt_1 rimorchiatore, oltre al direttore;
io sul muletto e a terra e Pt_1
l'unico che impartiva le istruzioni era l'attore. L'operazione che stavamo compiendo era di routine. Il cavo si è inceppato quando ho iniziato a girare il mezzo sul quale mi trovavo in quanto diversamente sarei finito in mare
… quando io ho iniziato la manovra di svolta era all'interno Pt_1 della curva”;
7 ‒ , il quale ha affermato: “quando si è verificato il Parte_3 sinistro per cui è causa mi trovavo sul rimorchiatore al verricello. Ad un certo momento il cavo si è 'pinzato', ossia è rimasto schiacciato tra le sue stesse spire. In coperta sul rimorchiatore mi hanno allora dato indicazioni di fermarmi ossia di non continuare a sfilare il cavo e anche il conducente del muletto si è fermato, il cavo allora si è mollato/liberato dalle spire per il suo stesso peso e ha colpito che si era avvicinato … durante Pt_1
l'operazione di 'sfilamento' era stato lontano per sicurezza, Pt_1 mentre si era avvicinato quando credeva che la situazione fosse risolta e in quel momento è stato colpito. Non c'è un soggetto che deve coordinare le operazioni di sostituzione del cavo, queste possono essere disposte dal comandante del rimorchiatore o da chiunque altro interessato ma se tutti i soggetti sono presenti (comandante del rimorchiatore, marinaio, conducente del muletto e nostromo di banchina) chi deve dare le istruzioni
è il nostromo di banchina che, il giorno del fatto, mi pare fosse Pt_1
… è molto frequente che il cavo si pinzi, ossia si imbrogli”.
Ebbene, le integrali deposizioni sopra riportate ‒ tutte concordi e senza alcuna “sbavatura” pur provenendo da soggetti tra loro non collegati nell'intento di fornire una versione comune ‒ dimostrano inequivocabilmente che le istruzioni per il compimento delle operazioni in atto sono partite da che Parte_1 era il PREPOSTO, ossia colui in ragione del ruolo ricoperto, forniva le indicazioni.
Nessuna contraddizione neppure sulla posizione che l'attore aveva al momento che doveva offrirgli/garantirgli la possibilità di avere una visuale libera e aperta delle manovre in atto, tanto più che l'infortunio verificatosi da tutti è stato definito di routine. A ciò si aggiunga, poi, che a prescindere dal fatto che il cavo si sia bloccato nelle fasi di recupero, l'unico che doveva dare istruzioni per le operazioni di sostituzione era il nostromo e quindi, nel caso specifico, il medesimo Pt_1
Per le ragioni che precedono, che rendono superflua la trattazione di qualsiasi altra questione, la domanda attorea non potrà che essere rigettata.
8 Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori minimi) ‒ seguono la soccombenza.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (ai sensi dell'art. 282 c.p.c.).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA la domanda proposta dall'attore Parte_1
– CONDANNA, inoltre, a rimborsare a ciascuna delle parti Parte_1
costituite ‒ TE Controparte_3
(assicuratore di e TE RO proprietaria del carrello elevatore) ‒ le spese di
[...] lite che, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, liquida per ciascuna parte in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.) oltre esborsi documentati;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
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