Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza,
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta del procedimento in data 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1172/2023 R.G. lavoro vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Forte presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190, Ed F/3. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax 081/5592732 e indirizzo pec: Email_1
= Appellante
E
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1
Codice Fiscale, Partita IVA, numero iscrizione al registro delle Imprese di Roma , in P.IVA_1 persona del Dott. , giusta procura speciale agli atti del 22/6/2023 per Notar Persona_1 Per_2
di Roma, Repertorio n. 180134, Raccolta 12348 - rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
[...]
Pagliuca, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio in Napoli alla via Lepanto n. 97 elettivamente domicilia (il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08119576251 o indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– C.F. - con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano Gorgoni ( , dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) e dall'Avv. Erminio C.F._2 C.F._3
1
t . Email_6
= Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord. N. 1809/2023 pubblicata il 22.03.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2022 l'odierno appellante proponeva opposizione all'atto di intimazione di pagamento n. 07120229003516950/000, notificato il 3.03.2022 a mezzo pec ad opera dell' , atto che conteneva Controparte_1 l'intimazione ad adempiere al credito cristallizzato nell'avviso di addebito n. 37120180018023104000, redatto a carico del contribuente ad istanza dell' , CP_3
Sede di Napoli, e notificato in data 22/12/2018, per il pagamento dell'importo complessivo di euro 17.059,15, oltre accessori e sanzioni, a titolo di premi contributivi IVS, fissi ed a percentuale, relativamente agli anni di imposta dal 2012 al 2017. L'opponente deduceva di aver proposto opposizione all'avviso di addebito sopra menzionato con ricorso depositato in data 24/01/2019 innanzi al Tribunale di Nola,
Sezione Lavoro e Previdenza, ai sensi degli artt. 24 e seguenti D. Lgs. n. 46/1999, al fine di contestare la pretesa dell' . Egli aggiungeva che il giudizio era stato iscritto al n. CP_2
515/2019 del Registro Generale;
che, in data 12/03/2019, il Tribunale di Nola, nella persona del G.L. Dott.ssa Naldi, con il decreto con il quale veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti e per la discussione, disponeva la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito;
che in data 16/04/2019, esso istante provvedeva ritualmente a notificare alla convenuta , Sede di Napoli, il ricorso indicato sopra, CP_2 iscritto al R.G. n. 515/2019, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza con il quale veniva pure pronunciata la sospensione dell'esecutività del medesimo avviso di addebito opposto;
che, quindi, alcuna azione esecutiva poteva essere intrapresa a causa della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Sulla scorta di tali deduzioni, si rivolgeva al Tribunale di Nola cui chiedeva che il Giudice adito accertasse e dichiarasse l'assoluta nullità, illegittimità, inefficacia, e/o inesistenza dell'atto di intimazione di pagamento n. 07120229003516950/000 relativamente all'avviso di addebito n. 37120180018023104000, per carenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'azione esecutiva intimata, risultando sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia ed insussistenza dell'azione esecutiva intrapresa dall' . Controparte_4
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che Controparte_5 eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva, inoltre, l CP_2 che eccepiva l'inammissibilità della domanda, risultando la stessa duplicata o comunque connessa ad altro giudizio pendente (opposizione ad avviso di addebito promossa dinanzi al Tribunale di Nola). L' eccepiva,poi, il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2 contestava nel merito le ragioni espresse dall'opponente.
2 A seguito della trattazione scritta, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione sul rilievo che non vi era prova della permanenza della sospensione dell'esecutività al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Con ricorso depositato in data 22.05.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza chiedendo la sospensione dell'esecutività della stessa.
Con decreto del 31.05.2023 era fissata l'udienza del 13 .01.2025 sia per la discussione del procedimento che per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di rigetto sopra menzionata (in relazione alla quale era aperto il subprocedimento n. 1172-1/2023 RG).
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta di entrambi i procedimenti, con sostituzione dell'udienza del 13.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Acquisite le note di trattazione, infine, all'esito della camera di consiglio, la causa era decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§
Si discute in questa sede della validità ed efficacia dell'atto notificato in data 3.03.2022 per intimare il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120180018023104000 notificato il 22.12.2018.
La domanda - da qualificarsi come opposizione all'esecuzione tesa a contestare il diritto della parte istante a procedere sulla base di un titolo ineseguibile stante la sospensione dell'efficacia esecutiva- era respinta dal giudice di prime cure sul rilievo che non fosse stata fornita la prova della perdurante efficacia della sospensione disposta con decreto del
12.03.2019 dal Tribunale di Nola.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il che ha in primo luogo contestato la Pt_1 correttezza della decisione resa in contrasto con le risultanze documentali dalle quali emergeva che l'opposizione all'intimazione di pagamento era stata proposta ben prima della pronuncia della sentenza che aveva travolto gli effetti della sospensione. Ha quindi impugnato anche la statuizione con cui il primo giudice, nel regolare le spese del giudizio, aveva disposto la condanna dello stesso appellante, ad onta della sussistenza delle ragioni.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
La cronologia degli atti rilevanti nel presente giudizio è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente dimostrata, sicchè è ben possibile affermare che:
1) In data 12.03.2019 il Tribunale di Nola disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (avviso di addebito n. 37120180018023104000) costituente il presupposto dell'intimazione di pagamento opposta;
2) In data 16.04.2019 l'opponente notificava all'Istituto la copia del provvedimento di sospensione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza;
3) In data 3.03.2022 l notificava l'intimazione di Controparte_1 pagamento in esame;
3 4) In data 14,03.2022 il proponeva opposizione all'esecuzione, contestando il Pt_1 diritto a procedere in base ad un titolo non esecutivo;
5) In data 29.09.2022 il Tribunale di Nola rigettava l'opposizione all'avviso di addebito di cui era stato intimato il pagamento nel precedente mese di marzo (cfr. sentenza allegata dall' alle note di trattazione scritta depositate dinanzi al giudice di CP_2 prime cure in data 26.10.2022);
6) In data 9.12.2024 la Corte di Appello di Napoli, accoglieva il gravame per quanto di ragione e dichiarava la non debenza dei contributi previdenziali e sanzioni dell'avviso di addebito n. 371/2018/00180231/04/000 sotteso all'atto di intimazione di pagamento n. 071/2022/9003516950/000 oggetto del presente gravame.
Ricostruita la cronologia degli atti è ben possibile osservare come al momento della proposizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento l'avviso di addebito sopra indicato, costituente il titolo di formazione stragiudiziale azionato, non costituiva idoneo titolo esecutivo in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva.
In ragione di ciò, si può dedurre che la sentenza del Tribunale di Nola, con cui era rigettata l'opposizione all'avviso di addebito, era idonea a travolgere gli effetti del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva ma non a determinare la pronuncia di rigetto. Il giudizio di primo grado, al più, avrebbe dovuto concludersi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
Tale pronuncia, peraltro, deve essere adottata nel presente giudizio, ad onta della pronuncia della Corte di Appello (che ha riformato la sentenza del Tribunale di Nola).
Infatti, ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 602 del 1973, commi 2 e 3: “ 2.Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
In ragione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 50 cit., non essendo stato provato l'inizio dell'esecuzione nel termine di un anno dalla notificazione dell'intimazione di pagamento (o della pronuncia di rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito), l'intimazione in esame è divenuta inefficace. Tale circostanza -di cui la Corte deve prendere atto anche d'ufficio, trattandosi di inefficacia disposta ex lege ed idonea a privare la parte dell'interesse ad agire- impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, unico motivo di gravame sul quale permane l'interesse ad agire dell'appellante, la Corte ritiene che - considerato l'alterno esito del giudizio sull'opposizione all'avviso di addebito e la parziale reciproca soccombenza delle parti determinata dal fatto che nel corso del giudizio di appello l'intimazione di pagamento opposta ha perso la sua efficacia ex lege- le spese del doppio grado di giudizio debbano essere compensate.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
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P.Q.M.
La Corte così provvede
- In riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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