Decreto cautelare 19 dicembre 2023
Sentenza 21 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/07/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06041/2025REG.PROV.COLL.
N. 08372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8372 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n.6;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n.5564/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La Società appellante espone di avere sempre e solo operato nel settore degli appalti pubblici e privati e di non essere mai incorsa in problematiche mafiose, non essendo i soci o gli amministratori mai stati coinvolti in procedimenti penali o rinvii a giudizio.
1.2. L’appellante è stata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia del 3 agosto 2023 adottato nei suoi confronti dalla Prefettura di Benevento.
Il provvedimento era fondato – in sintesi – sulle circostanze che il Sig. -OMISSIS-, fratello dell’amministratore della società attinta dal provvedimento, era stato coinvolto in un procedimento penale, si dà ricevere l’applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari e aveva avuto rapporti, ammessi dallo stesso interessato, con -OMISSIS-, (soggetto ritenuto legato alla criminalità organizzata); inoltre, una delle società della famiglia -OMISSIS-avrebbe avuto contatti con -OMISSIS- del clan dei -OMISSIS-.
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Campania la società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento interdittivo antimafia del 3 agosto 2023 adottato nei suoi confronti dalla Prefettura di Benevento.
1.4. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Benevento per resistere al ricorso, producendo memorie e documenti.
1.5. A seguito del deposito di documenti dell’istruttoria procedimentale da parte della Prefettura di Benevento, -OMISSIS- formulava un primo ricorso per motivi aggiunti.
1.6. Successivamente, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- ha impugnato anche il provvedimento della Motorizzazione Civile di cancellazione dall’albo dei trasportatori.
1.7. Infine, con sentenza n. 5564 del 21 ottobre 2024 il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, con compensazione delle spese di giudizio.
2.1. Con atto notificato l’8 novembre 2024 -OMISSIS-, ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
2.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di appello così rubricati:
I) Error in iudicando – Error in procedendo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia-sviamento.
II) Error in iudicando – Error in procedendo - Violazione di legge dell’art. 97 Cost. – Violazione degli artt. 84 e 91 del codice antimafia - Eccesso di potere - Difetto di motivazione – del presupposto – arbitrarietà -sviamento-iniquità .
III) Error in iudicando – Error in procedendo - Violazione di legge dell’art. 97 Cost. – Violazione degli artt. 84 e 91 del codice antimafia - eccesso di potere - difetto di motivazione.
2.3. Si sono costituiti per resistere in appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento.
2.4. Con ordinanza n.4842 del 19 dicembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
2.5. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
3. Con il primo motivo l’appellante impugna la sentenza del TAR Campania laddove il giudice di prime cure ha così statuito: “…Sennonché come dimostra la giurisprudenza citata le vicende e gli sviluppi dei procedimenti penali non influiscono sulla valutazione prefettizia e non potrebbe essere applicato l’istituto dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, come preteso dalla ricorrente, anche nel procedimento antimafia, atteso che tale presidio è volto alla tutela dell’incolpato nell’ambito del procedimento penale, mentre l’informazione interdittiva, come noto, è uno strumento cautelare preventivo volto alla tutela dell’economia reale dai rischi che la criminalità organizzata possa utilizzare lo strumento imprenditoriale per pervadere anche il mercato, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione. Come noto, l’informazione interdittiva non costituisce una misura sanzionatoria per la quale valgono i presidi a difesa dell’incolpato, tra i quali quello relativo al regime di utilizzabilità delle prove raccolte, potendo la Prefettura disporre di tutto il corredo fattuale a propria disposizione, indipendentemente dall’idoneità dello stesso ad essere utilmente impiegato nell’ambito di un procedimento penale. Ora nel caso di specie, a quanto è dato di comprendere la misura cautelare nei confronti del sig. -OMISSIS-non sarebbe stata annullata per la ravvisata insussistenza degli elementi a carico del predetto, ma per l’inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte nell’ambito del procedimento penale… Invero, dal contesto probatorio riportato nell’articolata informazione interdittiva gravata nel presente giudizio, risulta che il sig. -OMISSIS- fosse un amministratore di fatto della società appellante (affermazione non smentita, ma anzi confermata dalla appellante con le proprie difese anche in sede di contraddittorio procedimentale) e che egli unitamente ad altri soggetti aveva elaborato un sistema di controllo delle gare di appalto attraverso la partecipazione di società, tutte sostanzialmente riconducibili alla galassia societaria della famiglia -OMISSIS-. Queste, infatti, partecipavano alle gare di appalto in modo da occupare i primi posti della graduatoria, evitando così il rischio di impugnazioni da parte delle altre imprese prive di interesse azionabile in giudizio per la presenza di altre società collocatesi più in alto in graduatoria. Da una delle intercettazioni riportate nel provvedimento interdittivo risultava infatti che il sig. -OMISSIS-disponeva liberamente di una serie di società, tra cui la -OMISSIS-s.r.l., non formalmente riconducibili ai -OMISSIS-ma ugualmente coordinate e guidate dallo stesso esponente al fine di turbare la libertà degli incanti...”.
Sostiene l’appellante che la sentenza sarebbe “oggettivamente immotivata” atteso che:
- il sig. -OMISSIS--OMISSIS-non ha riportato condanne per reati mafiosi o comuni, e relativamente alla vicenda giudiziaria che lo riguarda ha anche ottenuto pronunciamenti favorevoli per quanto riguarda la fase cautelare. Infatti, il Tribunale del Riesame (e la Cassazione ha confermato) ha annullato la OCC che lo riguardava ed anzi ad oggi il sig. -OMISSIS--OMISSIS-non è stato neanche rinviato a giudizio. Deduce che la Prefettura doveva acquisire le dette ordinanze del G.O., valutarle nel merito e poi eventualmente procedere;
- la Prefettura di Benevento descrive la figura di -OMISSIS--OMISSIS-come soggiacente od addirittura contigua alla criminalità organizzata; il quadro descritto, però, oltre a riferirsi ad elementi erronei, sarebbe completamente errato poiché la storia personale di -OMISSIS--OMISSIS-semmai testimonia di aver posto in essere azione di contrasto alla criminalità organizzata, denunciando estorsori e tentativi di attentati subiti. Tale circostanza sarebbe stata del tutto obliterata dalla Prefettura e dal TAR;
- Il TAR, poi, avrebbe erroneamente affermato che “…Da una delle intercettazioni riportate nel provvedimento interdittivo risultava infatti che il sig. -OMISSIS-disponeva liberamente di una serie di società, tra cui la -OMISSIS-s.r.l., non formalmente riconducibili ai -OMISSIS-ma ugualmente coordinate e guidate dallo stesso esponente al fine di turbare la libertà degli incanti. Sotto questo profilo il sig. -OMISSIS- emerge come co-organizzatore di una rete di persone (con le famiglie -OMISSIS-) e di società con cointeressenze fra loro articolate anche con accordi societari di consorzio ovvero di associazione temporanea di impresa…” . Deduce l’appellante che non sarebbe provato un coinvolgimento diretto o mediato di -OMISSIS- o di -OMISSIS-nella inchiesta penale di Benevento;
- la Prefettura di Benevento rinviene anche rapporti tra -OMISSIS--OMISSIS-, ritenuto un uomo di fiducia di -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS-non ha negato di aver avuto contatti con -OMISSIS- o -OMISSIS-; quello che, però, contesta è la ritenuta “cointeressenza” nella -OMISSIS-di cui appunto -OMISSIS--OMISSIS-non è socio, procuratore, delegatorio, mandatario od altro;
- -OMISSIS- è incensurato e non ha processi per reati mafiosi così come nessun altro componente della famiglia -OMISSIS-; tutte le società ricondotte dalla stessa Prefettura di Benevento alla famiglia -OMISSIS-, a ben vedere, godono di liberatoria; nessun componente della famiglia -OMISSIS- o -OMISSIS- risulta minimamente coinvolto nella vicenda penale di Benevento e del Comune di -OMISSIS-
4. Con il secondo motivo l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che: “…Sotto questo profilo il sig. -OMISSIS- emerge come co-organizzatore di una rete di persone (con le famiglie -OMISSIS-) e di società con cointeressenze fra loro articolate anche con accordi societari di consorzio ovvero di associazione temporanea di impresa. Non coglie nel segno sotto questo profilo l’obiezione attorea secondo cui non sarebbe rinvenibile alcun rapporto con -OMISSIS- posto che anche tale ultima società era partecipante al Consorzio -OMISSIS-e che quindi una forma di coordinamento fra le medesime società era comunque rinvenibile a prescindere dalla specifica figura (ATI o consorzio) …”. Deduce che:
- manca da parte della Prefettura la “effettiva” e “concreta” valutazione delle risultanze della inchiesta e soprattutto la Prefettura ha omesso di considerare che lo stesso Organo Giudicante nella persona del Tribunale del Riesame ha recisamente escluso qualsivoglia responsabilità penale di -OMISSIS--OMISSIS-. In pratica, le conclusioni “raggiunte” dall’UTG tengono conto della esistenza della inchiesta, senza però, arricchire la istruttoria dallo sviluppo della indagine e senza minimamente considerare quale sia stato l’accertamento, in sede penale, dei fatti che venivano contestato allo stesso -OMISSIS--OMISSIS-;
- il dato dirimente è che la società, ricondotta a -OMISSIS-, non ha mai stipulato una ATI con la -OMISSIS- s.r.l. e non ha mai avuto rapporto o cointeressenze con la ridetta società; semmai li ha avuto con il Consorzio -OMISSIS-che gode di liberatoria antimafia, od almeno, non risulta attinta da Informativa Interdittiva antimafia e su i cui amministratori o direttori tecnici non risultano pregiudizi od altro.
5. In sostanza, con i primi due motivi, l’appellante ripropone le medesime censure proposte in primo grado avverso il provvedimento prefettizio impugnato, adattandole ora alla sentenza appellata sotto forma di critica alle valutazioni operate dal giudice di prime cure che non le ha condivise, ritenendole infondate.
Come sopra rilevato, infatti, l’appellante continua a insistere sulle medesime doglianze ben riassunte nella parte narrativa delle sentenza impugnata, proclamando la sostanziale indipendenza del sig. -OMISSIS- da qualunque condizionamento mafioso atteso che egli non sarebbe stato rinviato a giudizio per alcun reato, mentre la misura cautelare restrittiva della libertà personale adottata nei suoi confronti sarebbe stata annullata dal Tribunale del Riesame con decisione confermata dalla Cassazione che avrebbe ulteriormente circoscritto il coinvolgimento del sig. -OMISSIS-. All’inchiesta penale sarebbero poi estranei tanto i sigg.ri -OMISSIS-che il sig. -OMISSIS-. In particolare il -OMISSIS-sarebbe incensurato e non avrebbe frequentazioni con soggetti controindicati ed anzi la famiglia -OMISSIS-è considerata dal Prefetto come contigua ad ambienti malavitosi, laddove invece avrebbe denunciato estorsioni ai propri danni e ai propri cantieri. Il sig. -OMISSIS-non nega di conoscere i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- ma tuttavia esclude che essi abbiano legami con il “clan dei -OMISSIS-”, e la stessa società -OMISSIS-, che viene considerata nel provvedimento gravato, parte della galassia societaria riferibile ai -OMISSIS-/-OMISSIS-godrebbe di liberatoria antimafia.
Quanto alla contestata ATI, la ricorrente deduce che in realtà essa partecipa al consorzio -OMISSIS-che ha poi designato la -OMISSIS- per l’esecuzione dell’appalto. Inoltre quest’ultima non avrebbe tra i propri dipendenti il sig. -OMISSIS-, ritenuto vicino al clan dei -OMISSIS-, ma questi risulterebbe assunto dalla -OMISSIS-. Peraltro, il sig. -OMISSIS- risulterebbe un mero indagato per fatti risalenti ad anni remoti e ricoprirebbe solo il ruolo di dipendente di una altra società, totalmente estranea ai lavori espletati per conto del Comune di Pago Veiano. In ogni caso il sig. -OMISSIS-non sarebbe più dipendente della -OMISSIS-che si sarebbe poi dotata di sistemi organizzativi ex l. n. 231/2001. Né potrebbe ritenersi che la contaminazione mafiosa derivi dai contatti con la famiglia -OMISSIS- anche attraverso il dipendente sig. -OMISSIS-, atteso che gli stessi sono incensurati e le imprese da essi gestite non sono colpite da interdittiva, ma anzi sarebbero iscritte alla white-list.
6. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi. ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
6.2. Per quanto precede si rivela inconferente la circostanza valorizzata dall’appellante circa il fatto che il -OMISSIS-non risulta essere mai stato indagato, imputato o condannato; in realtà i numerosi elementi indiziari valorizzati nel provvedimento interdittivo - pur non avendo raggiunto la soglia di gravità richiesta per l'irrogazione di una sanzione penale - assumono tuttavia rilevante significatività ai fini antimafia in quanto sintomatici di una condizione di permeabilità mafiosa del -OMISSIS-.
Orbene – contrariamente all’assunto dell’appellante - il TAR ha correttamente evidenziato, la diversità dell’accertamento amministrativo rispetto a quello penale, non rilevando affatto le risultanze dei procedimenti penali posto che, come chiarito da una costante giurisprudenza di questa Sezione, ai fini della adozione della informativa antimafia interdittiva, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa” (Cons. Stato sent. 5964/2023), tant’è che gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (Cons. Stato sent. 6144/2023). In questa chiave è irrilevante accertare se la misura della custodia cautelare nei confronti del sig. -OMISSIS-è stata annullata per l’insufficienza degli elementi a suo carico, ovvero per l’inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte nell’ambito del procedimento penale.
6.3. Come correttamente valutato dal TAR, del tutto indicative di un condizionamento mafioso appaiono, alla luce del tradizionale criterio del “più probabile che non”, le seguenti circostanze.
Il sig. -OMISSIS- era l’amministratore di fatto della società ricorrente (affermazione non smentita, ma anzi confermata dalla ricorrente con le proprie difese anche in sede di contraddittorio procedimentale) e che egli unitamente ad altri soggetti aveva elaborato un sistema di controllo delle gare di appalto attraverso la partecipazione di società, tutte sostanzialmente riconducibili alla galassia societaria della famiglia -OMISSIS-. Queste, infatti, partecipavano alle gare di appalto in modo da occupare i primi posti della graduatoria, evitando così il rischio di impugnazioni da parte delle altre imprese prive di interesse azionabile in giudizio per la presenza di altre società collocatesi più in alto in graduatoria. Come puntualmente riportato dal TAR, da una delle intercettazioni riportate nel provvedimento interdittivo risultava infatti che il sig. -OMISSIS-disponeva liberamente di una serie di società, tra cui la -OMISSIS-S.r.l., non formalmente riconducibili ai -OMISSIS-ma ugualmente coordinate e guidate dallo stesso esponente al fine di turbare la libertà degli incanti. Il -OMISSIS-risulta dunque essere co-organizzatore di una rete di persone (con le famiglie -OMISSIS-) e di società con cointeressenze fra loro articolate anche con accordi societari di consorzio ovvero di associazione temporanea di impresa.
Orbene il sig. -OMISSIS-non ha negato di aver avuto contatti con -OMISSIS- o -OMISSIS- a nulla rilevando che formalmente -OMISSIS--OMISSIS-non è socio, procuratore, delegatario, mandatario od altro della -OMISSIS-. Così come non rileva – ai fini del rilevato sistema di controllo delle gare di appalto - che -OMISSIS- è incensurato e non ha processi per reati mafiosi e che nessun componente della famiglia -OMISSIS- o -OMISSIS- risulta specificamente coinvolto nella vicenda penale di Benevento e del Comune di -OMISSIS-
Dunque il TAR ne ha correttamente tratto la conseguenza che la molteplicità dei rapporti intercorrenti tra i sig.ri -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-e la vera e propria galassia delle società direttamente ed indirettamente ad essi riferibile, rende, in base al criterio del “più probabile che non” verosimilmente attendibile la prognosi di rischi di condizionamento mafioso, come del resto dimostrano anche le intercettazioni (ritenute non utilizzabili nel procedimento penale a carico del -OMISSIS--OMISSIS-).
Quanto ai collegamenti con la famiglia -OMISSIS- e il -OMISSIS-, il TAR ha correttamente verificato che risultano una serie di controlli effettuati negli anni nei quali il -OMISSIS- è stato trovato con entrambi i predetti i soggetti, a riprova dell’esistenza di contatti che trovano il proprio sbocco anche nei rapporti tra le società documentati nell’informazione interdittiva impugnata.
Ne consegue conclusivamente l’infondatezza dei primi due motivi di appello.
7. Infine con il terzo motivo di appello la società appellante impugna il capo della sentenza con il quale il T.A.R. ha ritenuto infondato l’ultimo motivo di ricorso di primo grado ritenendo difettare il presupposto dell’”occasionalità” dell’agevolazione, necessario a consentire la valutazione di ammissibilità della società appellante alla misura del 94 bis del dlgs 159/2011 s.m.i. per le seguenti ragioni: “… per come risulta strutturata la vicenda legata al sig. -OMISSIS-, le società facenti parte della galassia riconducibile all’omonima famiglia hanno assunto geneticamente la funzione di strumenti per l’elusione delle regole concorrenziali e per la partecipazione alle gare pubbliche, a supporto anche delle strategie dei clan, sicché una misura di recupero come quella menzionata, mal si attaglia ad una realtà societaria in cui l’influenza non può definirsi come occasionale (secondo quanto supposto dal predetto art. 94 bis del codice). Quanto ai collegamenti con la famiglia -OMISSIS- e il -OMISSIS-, risultano una serie di controlli effettuati negli anni nei quali il -OMISSIS- è stato trovato con entrambi i predetti i soggetti, a riprova dell’esistenza di contatti che trovano il proprio sbocco anche nei rapporti tra le società documentati nell’informazione interdittiva impugnata”.
Sostiene l’appellante che “Nella specie, è praticamente pacifico che seppur sussiste una agevolazione/contatto essa va considerata, quantomeno “occasionale” e comunque da ricondursi a soggetti completamente estranei alla ditta e quindi con l’adozione di un modello 231 e misure di monitoraggio, anche temporanee, la ditta appellante può scongiurare una eventuale misura di rigore. Circostanza che non pare essere stata valutata dalla Prefettura che ha direttamente denegato la iscrizione alla White List e ha direttamente adottato le misure di rigore senza neanche aver dato la possibilità di avviare un procedimento ex art. 94 bis, cosa che, invece, era doverosa”.
7.1. Il motivo è infondato.
Deve infatti concordarsi con il TAR che i legami e le operazioni economiche, quali sopra rappresentate, conducono ad escludere in modo categorico il presupposto dell'occasionalità, attesa la gravità dei fatti-reato dai quali si evince una radicata commistione con ambienti della criminalità organizzata.
8. Per tutto quanto precede, ne deriva, conclusivamente, un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
D’altra parte, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'informativa antimafia, “per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste” ed è proprio in ragione di questa sua natura che “gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali” (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5962).
Il che rende plausibile la valutazione inferenziale ritenuta dall’amministrazione, il cui esito appare conforme al paradigma normativo e resiste alle censure proposte.
9. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.