Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1304/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Vitale
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_1 C.F._2
Piccione
Resistenti
OGGETTO: lavoro subordinato e retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva: - di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dirette dipendenze di , formalmente assunta in data CP_1
20.10.2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time per 40 ore settimanali su 5 giorni alla settimana, con qualifica e mansioni di badante convivente di Persona_1
(madre del ), corrispondenti al livello CS del CCNL Colf/Badanti; - di aver, invece, CP_1
assistito costantemente per tutto il periodo di lavoro, 24 ore su 24, sette giorni Persona_1
su sette, in ogni quotidiana sua esigenza, sia diurna che notturna, essendo stata l'assistita per anni totalmente allettata e con necessità di continuativa assistenza e, per tale ragione, la ricorrente aveva anche trasferito la propria residenza, sia fattuale che anagrafica, presso l'abitazione dell'assistita, sita in Siracusa v.le L. Cadorna n. 76; - di essersi altresì occupata, su disposizione del resistente, della cura e della pulizia degli appartamenti posti al 2° e 3° piano dell'immobile di V.le Cadorna in Siracusa di proprietà del resistente e dell'assistita; - di aver goduto solo di 12 ore di riposo/libertà settimanali (a differenza dei 2 giorni previsti da contratto), di non aver mai usufruito dei giorni di ferie maturati, né dei
1
e senza rilascio di alcuna busta paga;
- che, a seguito del decesso dell'assistita, il CP_1
licenziava la ricorrente con decorrenza dal 31.012.2017, erogando in favore della stessa un
TFR (in due rate) pari a complessivi € 6.650,00; - di aver, dunque, percepito una retribuzione ampiamente inferiore ai valori minimi tabellari di riferimento per il monte orario dichiarato (40 ore settimanali) e irrisoria a fronte dell'effettiva attività lavorativa prestata e di essere, quindi, creditrice del della somma complessiva pari a € CP_1
177.409,30 (come da conteggi analitici allegati al ricorso), di cui € 154.887,71 per differenze sulla paga base, € 6.958,04 per differenza sul TFR, € 14.451,84 per ferie non godute (giorni 234) ed € 1.111,68 per permessi R.O.L. maturati e non goduti (144 ore); - di aver più volte tentato invano di addivenire ad un bonario componimento della vicenda e di aver inviato formale messa in mora, in data 16.02.2022, anche a titolo interruttivo della prescrizione, rimasto inesitato.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “condannare la parte convenuta , (…), al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
delle somme tutte dovutele per le causali di cui al presente ricorso, per Parte_1
Legge, per contratto e per c.c.n.l., nonchè anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36
Costituzione, a titolo di differenze paga, differenza T.F.R. non corrisposto, ferie non godute, r.o.l. e quant'altro, pari a complessivi € 177.409,30, od a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e da rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo saldo, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava il CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità/nullità del ricorso per mancata allegazione del CCNL applicabile, nonchè per l'assoluta genericità della domanda, avendo la ricorrente, nel concreto, totalmente omesso ogni indicazione sull'orario di lavoro rispettato in vigenza del rapporto contrattuale, nonché pretendendo, in termini non corrispondenti al vero, nonché del tutto inverosimili, di aver prestato la sua attività ininterrottamente dal 2008 e fino al
2017 per 24 ore al giorno, tutti i giorni.
Deduceva, in particolare, il : - che la era stata assunta dal resistente in data CP_1 Pt_1
20.10.2008 con contratto a tempo indeterminato, come collaboratrice domestica convivente
2 della di lui madre, comprensivo di vitto e alloggio presso l'abitazione di Persona_1 quest'ultima sita in Siracusa, Viale Cadorna 76, anche al fine di venire incontro alle esigenze della lavoratrice ai fini del rilascio della cittadinanza;
- che gli assunti della ricorrente erano infondati in quanto la (madre del resistente), al momento Per_1 dell'assunzione della , era autosufficiente, in grado di curare autonomamente la Pt_1
propria persona, di deambulare, di vestirsi e di alimentarsi, non trovandosi in condizioni di salute tali da necessitare continuativa assistenza, tanto meno notturna, neppure successivamente alla sua non completa autosufficienza, intervenuta nell'anno 2013, avendo la stessa necessità di essere assistita dalla solo nelle ordinarie e quotidiane Pt_1 necessità di vita (pasti e pulizia immobile), in quanto successivamente l'ulteriore attività di cura e pulizia della sua persona, la mattina e la sera, era stata svolta in preponderante misura da altri addetti (in particolar modo da ); - che i familiari della Persona_2
abitando in altro appartamento nel medesimo stabile, erano sempre disponibili e Per_1 spesso presenti nell'appartamento dell'anziana congiunta, cooperando, all'occorrenza, per il suo accudimento e il soddisfacimento di ogni sua esigenza, nonché sostituendo la Pt_1
durante i riposi settimanali e domenicali;
- che il contratto di lavoro stipulato tra le parti era stato rispettato in ogni aspetto, anche in relazione all'orario di lavoro (effettivamente anche minore rispetto a quello previsto dal contratto), al riposo settimanale e alle ferie, fino alla conclusione del rapporto lavorativo alla data del 31.12.2017; - che, difatti, la Pt_1
frequentava regolarmente tre volte la settimana la palestra, aveva un compagno che a volte era ospite presso l'abitazione e con il quale andava anche in vacanza ed era andata, nel corso del periodo di lavoro, più volte anche in Romania, suo Paese di origine, assentandosi per circa un mese ogni volta e venendo sempre sostituita dai familiari dell'anziana o da altri collaboratori ( e;
- che inoltre la , sempre nel corso Persona_3 Persona_4 Pt_1
del rapporto di lavoro, aveva conseguito la patente di guida, aveva portato avanti la pratica per il riconoscimento della cittadinanza con l'aiuto di (nuora della Persona_5
, si era sottoposta a sedute di osteopatia e a non brevi cure dentistiche, avendo anche Per_1
subito due interventi chirurgici presso l'Ospedale di Ragusa, sempre assistita da Per_5 che l'aveva accompagnata, rimanendo ad assisterla anche di notte;
- che il
[...]
riconoscimento di vitto e alloggio non dava luogo al riconoscimento del preteso lavoro, 24 ore su 24, essendo l'attività della limitata entro le 8 ore giornaliere non consecutive, Pt_1
4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio;
- che la pretesa era, dunque, infondata, in quanto la retribuzione prevista dal CCNL era stata correttamente e ampiamente corrisposta in riferimento all'orario di lavoro osservato, con regolare versamento di contributi, vitto e
3 alloggio e che, al contrario, i conteggi prodotti dalla ricorrente erano errati in quanto redatti con riferimento ad un inquadramento diverso da quello dalla stessa posseduto e non riferibile alle mansioni svolte dalla , oltre che sul presupposto di un inesistente Pt_1 impegno orario ininterrotto e quotidiano “H 24” con assistenza notturna, anch'essa mai espletata, senza tener conto di aver beneficiato di vito e alloggio;
- che, inoltre, nel mese di maggio 2019, il resistente aveva ricevuto una richiesta di pagamento, redatta e sottoscritta dal medesimo consulente di parte, nell'interesse della , per un importo nettamente Pt_1 inferiore e pari a € 15.120,00, per l'intero periodo di lavoro e con solo riferimento al mancato godimento delle ferie;
- che, pertanto, l'odierna azione appariva solamente speculativa e sganciata dalla realtà dei fatti.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, in quanto infondata;
infatti, seppur il ricorso non sia particolarmente dettagliato, affinché possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo, deve verificarsi che dall'esame completo dell'atto e dalla produzione documentale effettuata non sia possibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, ostacolando così la difesa del convenuto. Deve quindi trattarsi di un'omissione o di una totale incertezza del petitum
4 talmente grave che il convenuto non possa individuarlo attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. civ. sent. n. 19009/2018, n. 3126/2011, n. 15966/2007, n. 17076/2004).
Nel caso in esame, l'eccezione non appare fondata e va rigettata in quanto la domanda è sufficientemente spiegata e risultano sufficientemente chiari sia petitum che causa petendi; inoltre, il combinato delle allegazioni svolte nel ricorso introduttivo e delle contestazioni svolte nella memoria difensiva da parte del resistente consentono di individuare con chiarezza il thema decidendum e non è emersa alcuna difficoltà difensiva da parte del convenuto, il quale ha fermamente contestato in maniera minuziosa gli assunti di parte ricorrente sull'orario di lavoro nonché sulla mancata fruizione di permessi e ferie.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per mancata allegazione del
CCNL, in quanto il Contratto Nazionale applicabile risulta indicato in ricorso, nei conteggi depositati e anche allegato, seppur per estratto;
in ogni caso, comunque, non è riconducibile all'ipotesi di nullità il caso in cui vi sia una carenza di indicazione del CCNL di riferimento, posto che, anche qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., non comportando tale attività una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (v. Cass., Ordinanza n. 3143 del 01.02.2019).
Tanto premesso, nel merito l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze Parte_1 retributive (sulla paga base in riferimento all'effettivo orario di lavoro osservato, presenza notturna, ferie e festività non godute e differenza sul TFR già versato), per l'attività lavorativa svolta in regime di subordinazione alle dipendenze di , dal CP_1
20.10.2008 al 31.12.2017 (data di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento a seguito del decesso dell'assistita), con mansioni di badante convivente dell'anziana madre presso l'abitazione di costei, sita in Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 76, Parte_2
inquadrabile nel livello CS del CCNL Colf-Badanti, contrattualizzata per 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, con una retribuzione mensile pari a € 750,00, in luogo dell'effettivo orario di lavoro osservato 24 ore su 24, con assistenza notturna, tutti i giorni della settimana, senza giorni di riposo e senza godimento di ferie, avendo a disposizione solo 12 ore settimanali di permesso, per un totale complessivo € 177.409,30 (di cui €
154.887,71 per differenze paga, € 6.958,04 per differenza T.F.R. non corrisposto, €
14.451,84 per ferie non godute ed € 1.111,68 a titolo di ROL).
5 Ciò posto, giova precisare che il lavoratore che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per l'attività di lavoro svolta in regime di subordinazione, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate, nonché l'effettivo orario di lavoro osservato.
Nella fattispecie non risulta contestata l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di ed in favore della di lui anziana madre (tra CP_1
l'altro provata dalla documentazione allegata al ricorso dalla ricorrente) e non risulta, altresì, contestato che la ricorrente abbia percepito per l'intero periodo di lavoro una paga mensile pari a € 750,00, oltre al versamento del TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento a seguito del decesso dell'assistita, per un importo pari a € 6.650,00.
Ciò che risulta contestato è, invece, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e, dunque, le richieste e corrispondenti differenze retributive;
a fronte delle doglianze della , Pt_1
infatti, il resistente datore di lavoro ha dedotto che la era stata assunta con contratto Pt_1
di badante convivente, con vitto e alloggio, anche per venire incontro alle esigenze della ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, ma che alla stessa non era mai stata Pt_1 richiesta un'assistenza h 24, né notturna, neanche dopo l'aggravamento dell'assistita, precisando altresì che la aveva sempre goduto dei riposi, dei permessi e delle ferie Pt_1 spettanti, anche perché coadiuvata, nell'assistenza all'anziana donna, sia da parte dei familiari, spesso presenti presso l'abitazione, sia da parte di altre collaboratrici, le quali si occupavano dell'igiene personale dell'assistita due volte al giorno, o affiancavano o sostituivano la ricorrente in caso di necessità o di assenza della stessa quando la ricorrente era fuori casa per esigenze personali o quando la stessa si era recata in Romania (proprio
Paese di origine) per circa un mese ogni volta.
Nella fattispecie gli assunti della ricorrente non hanno, invero, trovato idoneo e totale riscontro né nelle allegazioni, avendo la stessa prodotto a supporto della domanda solo i
CCNL di riferimento, la lettera di messa in mora e la relazione contabile di parte, né all'esito dell'istruttoria.
Dall'espletata istruttoria testimoniale, infatti, i testi di parte ricorrente ( Persona_4 [...]
e ) hanno confermato gli articolati di prova così Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 confermando il lavoro a tempo pieno alle dipendenze di , ma non l'attività CP_1 lavorativa 24 ore su 24, né l'assistenza notturna (riferita solo de relato in quanto nessuno dei testi era mai stato presente la notte) né il mancato godimento di ferie e permessi.
6 In particolare, la teste (teste citata anche da parte resistente) ha dichiarato che Persona_4
“Conosco le parti in causa perché ho lavorato alle dipendenze del resistente
[...]
per circa nove anni e fino a cinque anni fa se mal non ricordo. Mi occupavo di CP_1
badare alla madre del signor fino a quando la RA è deceduta. Conosco la CP_1 ricorrente perché lavorava nella stessa casa ove io facevo la badante” e, sentita a prova diretta sugli articolati 1, 2, 3 e 4 del ricorso, ne ha confermato le circostanze ivi riportate, precisando su domanda a chiarimento che “la assistita all'inizio camminava, stava bene, e col tempo e progressivamente si è aggravata nel corso degli anni fino , negli ultimi tempi,
a muoversi tra il divano e la sedia a rotelle”, nonché, in merito all'art. 4 (inerente i riposi goduti pari a ore 12 settimanali in luogo dei 2 giorni di riposo previsti) che “… Conosco la circostanza perché quando la andava in permesso la RA mi chiamava Pt_1 CP_1 per sostituirla. E ciò ho fatto per tutti i nove anni.”
La seconda teste, , ha dichiarato che “Conosco la ricorrente perché su sua Testimone_1
richiesta essendo parrucchiera facevo il taglio alla RA presso la sua abitazione. Per_1
Mi chiamava e mi pagava ( ) per questo servizio. Non conosco Per_6 Parte_1 [...]
perché nelle occasioni che mi sono recata a casa della RA non ho mai CP_1 Per_1
incontrato nessuno oltre e la RA . E ciò ho fatto per circa due anni, sino a Per_6 Per_1
quando la RA si è aggravata e non sono stata più chiamata” e, sentita a prova diretta sugli articolati 1, 2, 3 e 4 del ricorso, ha precisato quanto segue: - in merito all'art. 1, che
“Posso solo dire che la ricorrente lavorava a casa della RA , occupandosi delle Per_1
faccende domestiche e della assistenza della RA . Non so se fosse alle Per_1
dipendenze di . Ricordo che si occupava della che era in sedia CP_1 Per_6 Per_1
a rotelle quando io mi recavo per farle i capelli. Quando arrivavo la RA era Per_1
pronta per il mio trattamento. le aveva fatto la doccia. Infatti mentre io facevo i Per_6
capelli ripuliva il bagno. Se mal non ricordo io mi sono occupata dei capelli della Per_6
dal 2013 al 2015 o 2016”; - sull'art. 2 non ha confermato le circostanze perché a Per_1
conoscenza solo di quanto riferito in merito all'art. 1; - sull'art. 3, afferente alla pulizia di altri immobili di proprietà del nello stesso stabile, ha dichiarato che “Si è vero, CP_1
ricordo che a volte mi lasciava sola con la RA per andare a fare le pulizie Per_6 Per_1
nel piano sopra. Però non so chi abitasse tale piano. Appena avevo finito schiomavo Per_6 dalle scale interne perché scendesse e io potessi andare via.”; - sull'art. 4, inerente i permessi e le ferie non godute dalla , ha riferito che “Nulla so al riguardo”. Pt_1
Ancora, la terza teste, , ha dichiarato che “Conosco la ricorrente perché Testimone_2
entrambe siamo rumene e ci siamo incontrate con altri connazionali. La conosco dal 2014
7 e ci frequentiamo da allora una volta la settimana circa e ci sentiamo al telefono, a volte prendiamo assieme un caffè. Non conosco il resistente” e, sentita a prova diretta sugli artt.
1, 2, 3 e 4, ha così riferito: - sull'art. 1 che “Si è vero. Conosco le circostanze perché io andavo a trovare sul luogo di lavoro in via Cadorna 76 dal 2014 fino al 2016 circa. Per_6
So per avermelo riferito la stessa che lavorava alle dipendenze di CP_1 occupandosi di sua madre. Posso però riferire solo per il periodo dal 2014.”; - sull'art. 2 che “So che abitava a casa della RA , non so se avesse lì trasferito la sua Per_6 Per_1
residenza. La stessa mi riferiva che abitava lì anche di notte e che stava in quella casa tutti
i giorni e tutto il giorno. Io andavo a trovarla a volte il pomeriggio o la mattina, secondo gli accordi che di volta in volta prendevano quando ci sentivamo. Mi trattenevo per circa un'ora e mezzo o due ore, prendevo il caffe e chiacchieravamo. Ho visto che si occupava della facendole fare la merenda e le dava da parlare per farle compagnia. Io ho Pt_3 visto solo questo nel breve tempo che stavo li.”; - sull'art. 3 che “So che si occupava Per_6 anche delle pulizie dell'appartamento abitato da lei e dalla . Ho visto personalmente Per_1
occuparsi di pulire la cucina e pulire i piatti. A volte mentre ero andata a trovarla mi Per_6 diceva che doveva salire nell'appartamento sopra per fare pulizie e rassettare. Credo che tale appartamento posto al piano di sopra fosse abitato da uno dei figli della che Per_1
veniva periodicamente e in tali occasioni rassettava l'appartamento e stirava le Per_6 camicie di questo signore.”; - sull'art. 4 che “So, per avermelo riferito che lei Per_6
usufruiva di 12 ore settimanali di riposo. La incontravo nelle due ore che andava in palestra in via Carso, il lunedì il mercoledì e il venerdì, perché anche io che frequentavo la stessa palestra. Ricordo che mentre io stavo per finire arrivava. So per avermelo Per_6
riferito lei che la domenica usufruiva di sei ore libere dal lavoro, nel pomeriggio. Oltre questi tre giorni che incontravo in palestra, la incontravo esclusivamente andando a Per_6 trovarla a casa della . Ciò avveniva circa una o due volte la settimana.”. Per_1
Infine, il teste , compagno convivente della , sentito a prova diretta Testimone_3 Pt_1
sugli artt. 1, 2, 3 e 4 del ricorso, ne ha confermato le circostanze ivi riportate, aggiungendo:
- sull'art. 1 che “…, è vero ha lavorato alle dipendenze di Parte_1 CP_1
come badante della madre, la professoressa . Preciso che abitava al primo Per_1 CP_1
piano e la madre al secondo piano dello stesso palazzo, in Siracusa viale Luigi Cadorna
76. era la badante della madre di per 24 ore al giorno, quindi Parte_1 CP_1
pernottava nel lettino messo vicino a quello della assistita. So che la RA non Per_1
era autosufficiente ed aveva bisogno di assistenza anche la notte per avermelo riferito
. Io ho conosciuto nel giugno del 2009 mentre lavorava per la Parte_1 Parte_1
8 e passeggiava con la lungo Corso Gelone. In quella occasione ci siamo Per_1 Per_1
scambiati il numero di telefono e, dopo un poco di tempo, abbiamo cominciato a sentirci per telefono. E qualche volta ci incontravamo nelle poche ore libere che la aveva Pt_1
la domenica. So che ha lavorato come badante per questa RA fino alla sua Pt_1
morte avvenuta se mal non ricordo al 24 dicembre del 2017. Preciso che nel 2014 la Per_1
ebbe un ictus e da quel momento stava sempre a letto ed era assistita da . Parte_1
chiese a di rimanere a lavorare da lui però senza retribuzione. Quando lei CP_1 Pt_1 me lo disse io le sconsigliai di farlo”; - sull'art. 2 che “…la godeva di alcune ore di Pt_1
permesso e che non so se la stessa abbia mai trasferito la propria residenza presso la casa della ”; - sull'art. 3 che “…periodicamente veniva ad abitare in viale Cadorna il CP_2
fratello di , per svolgere a Siracusa la sua attività di medico. Il quale aveva CP_1
abitudine di cambiare due o tre camicie al giorno soprattutto in estate e la Pt_1
provvedeva a lavare le camicie oltre alle lenzuola e a pulire la stanza da lui occupata, posta al piano superiore a quello abitato dalla . Conosco la circostanza perché la Per_1
stessa al telefono mi riferiva di non poter uscire perché doveva lavare e Parte_1 stirare le camicie di questo signore e fare queste cosette.”; - sull'art. 4 ADR: “Non conosco la circostanza. Ricordo che aveva solo due ore al giorno di riposo.” Pt_1
In merito a tale testimonianza, ai fini della valutazione sull'attendibilità della stessa, deve rilevarsi che il teste non si è limitato a rispondere e ad argomentare le domande in maniera circoscritta bensì rendendo dichiarazioni spontanee volte a fornire particolari non richiesti ed estranei alle domande poste, atteggiamento questo che ha necessitato di un ammonimento da parte del GOP delegato alle prove (cfr. verbale di udienza del
18.10.2023).
Di contro, le dichiarazioni dei testi di parte resistente ( , Persona_4 Persona_2
) hanno confermato le difese del resistente. Testimone_4 Tes_5
In particolare, (sentita anche come teste diretta della ricorrente), sentita a Persona_4
prova diretta sugli articolati G, H, I e J della memoria di costituzione, ha così riferito: - sull'art. G che “Si, è vero io venivo chiamata per sostituire la RA durante la Pt_1
notte, dalle 20:00 alle 8:00 quando la ricorrente andava in Romania o si allontanava. Non so chi si occupasse della assistenza durante il giorno quando non lavorava. Nel Pt_1
corso di questi nove anni è accaduto due volte che la andasse in Romania e fosse Pt_1 necessario sostituirla”; - sull'art. H che “Si, è vero, io venivo chiamata quando Pt_1
andava in palestra e quando aveva le ore libere settimanili. La domenica sempre, e sempre durante i turni in cui andava in palestra. Non ricordo per quanti giorni la settimana
9 andava in palestra né se vi andasse per tutti i nove anni.”; - sull'art. I che “…Preciso che la signor necessitava di compagnia, di qualcuno che la facesse mangiare, di Pt_4 cucinare per lei, di provvedere alla sua igiene personale”; - sull'art. J: “Di notte se si sporcava era necessario provvedere alla sua pulizia. Solo questo necessitava.”
Il secondo teste, , ha dichiarato che “Conosco le parti in causa perché ho Persona_2
lavorato alle dipendenze del signor per circa sette anni fino al decesso CP_1
della madre. Sono operatore socio sanitario e mi recavo al casa del signor per CP_1 aiutare la RA ” e, sentita sull'art. E della memoria di costituzione, ha Per_7 riferito che “Non ricordo esattamente quando io ho iniziato a lavorare a casa del signor
per assistere la madre RA , ricordo però che fui contattata dalla moglie di CP_1 Per_1
per aiutare nell'assistenza della anziana madre di CP_1 Per_7 CP_1
perché le sue condizioni erano tali che la RA da sola non poteva Per_7
assisterla. Infatti erano necessarie due persone per trasportarla dal letto alla sedia a rotelle per portarla a fare colazione in cucina. nonché per portarla in bagno e provvedere alla sua igiene personale . La lavavamo insieme, io e , sotto la doccia, dopo Per_7
averla fatta sedere nella sedia apposita nella doccia e poi, sempre insieme, la uscivamo dalla doccia per farla sedere sulla sedia a rotelle e la riportavamo a letto. La RA trascorreva la giornata sulla poltrona in soggiorno e pertanto era necessario spostarla dal letto alla poltrona e viceversa, sempre in due. Per vestirla spesso occorreva che una delle due la tenesse a sé in piedi mentre l'altra la vestiva. Per ciò che attiene al periodo di lavoro da me prestato ricordo che durò circa sei o sette anni, fino al decesso della RA
. In questi sei o sette anni io mi recavo quotidianamente: andavo la mattina per Per_1 un'ora e mezza circa e ritornavo la sera per circa un'ora”. La teste, poi, su domanda a chiarimento, ha precisato che “Io ho sempre trovato la RA ad assistere la Pt_1
madre di . Tuttavia, nelle ore di permesso della che erano due ore per tre volte CP_1 Pt_1
la settimana e sei ore la domenica, trovavo la RA che la sostituiva. A Persona_4
volte trovavo il figlio e qualche volta la nuora. A volte se nessuno poteva sostituire Per_6
durante le sue ore di permesso mi veniva richiesto di andare a fare compagnia e accudire la RA ”. Per_1
Il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della madre del , Testimone_4 CP_1 precisando che “Mi occupavo di assistere la RA . Ho lavorato dal 2005 fino a Per_1
quando è stata assunta la ricorrente Da allora la moglie di mi Per_6 CP_1
chiamava soltanto per sostituire quando la stessa andava in Romania o doveva Per_6
assentarsi ad esempio per la terapia medica che necessitava a causa di un intervento
10 subito, o nelle due ore che andava in palestra. La sostituivo soltanto il pomeriggio Per_6
per due ore. E ciò si protratto per alcuni mesi perché poi io ho iniziato a lavorare altrove”; la teste, poi chiamata a rispondere sugli artt. F, I e J della memoria di costituzione, ha riferito: - sull'art. F che “…, per circa due mesi ho sostituito per Per_6
circa due ore al giorno sempre il pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, quando lei doveva allontanarsi. Ricordo che andava in Romania una volta al mese, e che andava in palestra un giorno la settimana. Sostituendola mi occupavo principalmente della RA , Per_1
che accompagnavo in bagno, mettevo in poltrona, aiutavo a fare merenda. Non ho mai sostituito durante il giorno o durante la notte.”; - sull'art. I che “La RA Per_6 Per_1
non era autosufficiente, nel senso che non ricordava le cose, aveva bisogno di essere accompagnata in bagno, in camera, o a fare la spesa. Credo soffrisse di Alzheimer.”; - sull'art. J che “Nulla posso riferire per il periodo notturno”.
Infine, la teste , sorella non convivente di e figlia della defunta Tes_5 CP_1
sentita sulle circostanze indicate negli artt. L e M, ha confermato di essersi Persona_1 recata, dal 20008 al 2017, tutti i giorni presso l'abitazione della madre e, in quelle occasioni, di coadiuvare o sostituire la nelle incombenze quotidiane, precisando che Pt_1
“…se era necessario, perché la RA non era in casa o si era allontanata, io Pt_1
provvedevo a cucinare, a fare compagnia a mia madre, o a farle fare la merenda e comunque provvedevo a qualunque cosa fosse al momento necessaria.”; poi, su domanda a chiarimento al fine di precisare se la teste si era, in quelle circostanze, limitata a sostituirla o se anche a coadiuvarla, la teste ha riferito che “Sarà capitato sicuramente che io coadiuvassi . Perché quando c'ero, c'ero. Ad esempio se aveva bisogno di Pt_1 Pt_1
sollevare la mamma o di pulirla o di passarle la crema, quando io ero presente aiutavo
.” Pt_1
Ciò posto, dall'esame delle sopra richiamate dichiarazioni dei testi deve ritenersi che nessuno dei testi escussi abbia fornito idonei e precisi elementi di prova (basati su conoscenza diretta dei fatti) in ordine alla dedotta attività lavorativa 24 ore su 24, con assistenza anche notturna, prestata dalla ricorrente, né i testi hanno confermato che la stessa non abbia mai goduto di ferie e permessi;
difatti, tutti i testi escussi, all'epoca dei fatti di causa erano stati presenti sui luoghi sono per un tempo limitato e in circostanze diverse e si sono limitati a riferire, salvo qualche testimonianza de relato, solo limitatamente al periodo di permanenza all'interno dell'abitazione della Per_1
Appare chiaro, altresì, che la ha convissuto con la non al solo fine di assistere Pt_1 Per_1
continuativamente la (prova non fornita con tranquillante certezza, per come sopra Per_1
11 evidenziato) ma di avere una stabile residenza, della quale usufruiva senza limitazioni di sorta, avendo la possibilità di ospitare talvolta il compagno per i pasti o intrattenendosi con le amiche anche per un tempo considerevole (non compatibile con l'assistenza h24 e la mancata fruizione di permessi), nonché di assentarsi per esigenze sportive, mediche o personali, confermando così le difese del resistente. Sul punto, appare fondamentale la testimonianza resa dalla teste , la quale si è soffermata più volte sulla sua Testimone_2 presenza all'interno dell'abitazione, riferendo che “…io andavo a trovare sul luogo Per_6 di lavoro in via Cadorna 76 dal 2014 fino al 2016 circa. … Io andavo a trovarla a volte il pomeriggio o la mattina, secondo gli accordi che di volta in volta prendevano quando ci sentivamo. Mi trattenevo per circa un'ora e mezzo o due ore, prendevo il caffè e chiacchieravamo. … La incontravo nelle due ore che andava in palestra in via Carso, il lunedì il mercoledì e il venerdì…Oltre questi tre giorni che incontravo in palestra, la Per_6
incontravo esclusivamente andando a trovarla a casa della . Ciò avveniva circa una Per_1
o due volte la settimana.”.
Anche in merito all'asserita assistenza notturna non sono emersi elementi idonei a confermarne l'attività, atteso che tutti i testi (sia di parte ricorrente che di parte resistente) nulla hanno riferito in merito;
esclusivamente la teste la quale sostituiva la Persona_4
notte la ricorrente quando la stessa non era presente (durante i viaggi in Romania o per altre esigenze personali), ha riferito che “Di notte se si sporcava era necessario provvedere alla sua pulizia. Solo questo necessitava”.
In buona sostanza, dunque, la ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento 24 ore su 24 dell'attività di assistenza alla né dell'assistenza notturna, se non limitata ad Per_1 eventuali necessità igieniche dell'assistita, né sulla mancata fruizione di permessi e ferie
(tra l'altro solo genericamente allegate); tuttavia, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che la ricorrente, pur correttamente godendo di ferie e permessi, risultava, comunque, sempre a disposizione dell'anziana assistita, occupandosi oltre che della stessa, anche di cucinare e pulire l'immobile, nonché di altre eventuali esigenze familiari;
pertanto, posto che il CCNL per i lavoratori domestici con mansioni di badante convivente assistente a persona e non autosufficienti, inquadrabile al livello CS, è pari a 54 ore settimanali, alla ricorrente deve essere riconosciuta la conseguente paga, senza indennità notturna (in quanto questa non risulta provata e in quanto la ricorrente godeva di regolare vitto e alloggio) e, per l'effetto, alla stessa devono essere riconosciute le differenze retributive tra quanto percepito (€
750,00 mensili) e quanto dovuto in ragione del superiore riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale e, quindi, a far data dal 16.02.2017 (atto interruttivo del
12 16.02.2022) e fino alla data di cessazione dell'attività lavorativa per decesso dell'assistita
(31.12.2017), oltre alle correlate differenze sul TFR, nel limite della prescrizione decennale, quindi a far data dal 16.02.2012.
Alla luce di quanto sopra argomentato, dunque, il ricorso risulta solo in minima parte fondato;
va dunque disposta la condanna di al pagamento, in favore di CP_1
delle differenze retributive maturate dalla ricorrente per lo svolgimento di Parte_1
un orario di lavoro full time (54 ore) in luogo delle 40 ore contrattualizzate, inquadrabile nel livello CS del CCNL Colf-Badanti, quantificabili sulla scorta dei conteggi depositati dalla (non specificamente contestati dal resistente), nei limiti della prescrizione Pt_1 quinquennale, pari a € 3.235,75 , oltre alla differenza sul TFR, nei limiti della prescrizione decennale, pari a € 1.198,25, per un totale complessivo pari a € 4.434,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto lavorativo sino all'effettivo soddisfo.
La peculiarità della vicenda, la risalenza degli accertamenti e l'accoglimento della domanda in misura minima (Euro 4.434,00 in luogo dei rivendicati Euro 177.409,30) costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
12.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento, in favore CP_1 di della somma complessiva pari a € 4.434,00 per i titoli e le causali indicati Parte_1
in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto lavorativo sin all'effettivo soddisfo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 20.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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