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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
256/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 256 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
AVV. ALBERTO (C.F.: ), proc. Parte_1 C.F._1
dom. avv. REDIVO PIETRO per mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE -
E CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa iscritta a ruolo il 28/05/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
15/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla
Cancelleria Penale della Corte d'Appello di Trieste: n. 1251/2022 RG APP,
n. 547/2024 , imputato Pt_2 CP_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di decreto di rigetto di liquidazione dei compensi della Corte d'Appello di Trieste n. 1251/2022 RG
APP, n. 547/2024 , dd. 14.11.2024, depositato in cancelleria il Pt_2
2.4.2025 e notificato il 34.4.2025, perché errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di € 945,33 più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50%
e, quindi, in misura non inferiore ad € 709,00;
2 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.”.
Per il P.M.:
“Rigettare il ricorso.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Alberto Coslovich ha chiesto ed ottenuto dalla seconda sezione penale di questa Corte la liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa nel procedimento di appello proposto da CP_2
persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sezione seconda sezione penale, con provvedimento motivato del
14/11/2024, depositato il 02/04/2025, riconosceva all'avv. , a Parte_1
titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata, la somma di
€ 473,33 oltre accessori di legge.
L'avv. , a mezzo del suo difensore, ha proposto opposizione in Parte_1
data 28/05/2025 avverso il detto provvedimento di liquidazione ritenendo incongruo l'importo liquidato poiché non adeguato rispetto all'attività
professionale resa.
In particolare, il ricorrente, premesso che aveva provveduto a redigere l'atto di appello e che il suo assistito, nelle more della fissazione di udienza, aveva comunicato la revoca del mandato, essendosi rivolto ad un professionista, ha evidenziato che la Corte gli aveva liquidato l'importo di € 473,33 pari ai
3 valori minimi stabiliti per le fasi di studio ed introduttiva ridotti di 1/3
anziché i valori medi ridotti di 1/3, scendendo così illegittimamente al di sotto del minimo inderogabile pari ad € 709,00 (valori medi ridotti del
50%).
Tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto che venga annullato e/o modificato il decreto impugnato liquidando i compensi professionali, in principalità, nella misura di € 945,33 più accessori di legge, ovvero in quella diversa misura ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua,
proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 709,00.
Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_1
costituito.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente che ha depositato il provvedimento impugnato notificato, si è riservato la decisione.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente, con riguardo alla tempestività del ricorso, va rilevato che all'udienza odierna la difesa del ricorrente ha esibito
4 prova della notifica del decreto impugnato avvenuta in data 30/04/2025 ed ha poi provveduto a depositarla in telematico.
Da ciò consegue che il ricorso è tempestivo in quanto depositato il
28/05/2025 e, quindi, nel termine di 30 giorni.
Nel merito, va ricordato in via generale che le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, in attuazione del precetto costituzionale (l'art
24 della Costituzione Italiana prevede che “…..sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione”) e conformemente alle fonti sovranazionali, sono contenute nel DPR 115/2002.
L'art 82, rubricato “onorario e spese del difensore” prevede che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in
modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona offesa”.
Con riferimento, in particolare, al processo penale, l'art 106 bis prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al
consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un
terzo”.
5 Con il DM 55/2014, il della Giustizia ha adottato il Regolamento CP_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto DM stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione
del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della
gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza
patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della
continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché
dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle
condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
6 parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f)
le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Ciò premesso, in linea generale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, va ritenuto, innanzitutto, che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del
50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass.
7 14/02/2024 n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/1272023 n. 36059; Cass.
14/02/2022 n. 4759).
Ciò precisato, va ritenuto che il provvedimento oggi impugnato sia immune da vizi tenuto conto, da un lato, che non è stato emanato in violazione del minimo tariffario;
dall'altro, che non sussistono ragioni per ritenere che per l'opera professionale espletata i compensi fossero da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti.
Invero, non solo il ricorrente nulla ha dedotto sul punto, ma, dalla lettura dell'atto di appello prodotto in giudizio (che si compone di otto pagine), si evince che l'avvocato ha chiesto, in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, l'assoluzione del proprio assistito condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 572, 610, 582, 585, 576, comma 1°, 577,
comma 1° n.1 c.p.c. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione sul presupposto che la versioni dei fatti forniti dalla persona offesa sarebbero discordanti e che, quindi, le dichiarazioni rese dalla stessa non sarebbero credibili.
Non si rinviene pertanto alcun motivo per modificare la liquidazione effettuata che appare adeguata al caso trattato.
Nulla per le spese non essendosi costituito il . CP_1
P. Q. M.
8 Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 15 luglio 2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 256 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
AVV. ALBERTO (C.F.: ), proc. Parte_1 C.F._1
dom. avv. REDIVO PIETRO per mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE -
E CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa iscritta a ruolo il 28/05/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
15/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla
Cancelleria Penale della Corte d'Appello di Trieste: n. 1251/2022 RG APP,
n. 547/2024 , imputato Pt_2 CP_2
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di decreto di rigetto di liquidazione dei compensi della Corte d'Appello di Trieste n. 1251/2022 RG
APP, n. 547/2024 , dd. 14.11.2024, depositato in cancelleria il Pt_2
2.4.2025 e notificato il 34.4.2025, perché errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di € 945,33 più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50%
e, quindi, in misura non inferiore ad € 709,00;
2 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.”.
Per il P.M.:
“Rigettare il ricorso.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Alberto Coslovich ha chiesto ed ottenuto dalla seconda sezione penale di questa Corte la liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa nel procedimento di appello proposto da CP_2
persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sezione seconda sezione penale, con provvedimento motivato del
14/11/2024, depositato il 02/04/2025, riconosceva all'avv. , a Parte_1
titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata, la somma di
€ 473,33 oltre accessori di legge.
L'avv. , a mezzo del suo difensore, ha proposto opposizione in Parte_1
data 28/05/2025 avverso il detto provvedimento di liquidazione ritenendo incongruo l'importo liquidato poiché non adeguato rispetto all'attività
professionale resa.
In particolare, il ricorrente, premesso che aveva provveduto a redigere l'atto di appello e che il suo assistito, nelle more della fissazione di udienza, aveva comunicato la revoca del mandato, essendosi rivolto ad un professionista, ha evidenziato che la Corte gli aveva liquidato l'importo di € 473,33 pari ai
3 valori minimi stabiliti per le fasi di studio ed introduttiva ridotti di 1/3
anziché i valori medi ridotti di 1/3, scendendo così illegittimamente al di sotto del minimo inderogabile pari ad € 709,00 (valori medi ridotti del
50%).
Tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto che venga annullato e/o modificato il decreto impugnato liquidando i compensi professionali, in principalità, nella misura di € 945,33 più accessori di legge, ovvero in quella diversa misura ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua,
proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 709,00.
Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_1
costituito.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente che ha depositato il provvedimento impugnato notificato, si è riservato la decisione.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente, con riguardo alla tempestività del ricorso, va rilevato che all'udienza odierna la difesa del ricorrente ha esibito
4 prova della notifica del decreto impugnato avvenuta in data 30/04/2025 ed ha poi provveduto a depositarla in telematico.
Da ciò consegue che il ricorso è tempestivo in quanto depositato il
28/05/2025 e, quindi, nel termine di 30 giorni.
Nel merito, va ricordato in via generale che le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, in attuazione del precetto costituzionale (l'art
24 della Costituzione Italiana prevede che “…..sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione”) e conformemente alle fonti sovranazionali, sono contenute nel DPR 115/2002.
L'art 82, rubricato “onorario e spese del difensore” prevede che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in
modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona offesa”.
Con riferimento, in particolare, al processo penale, l'art 106 bis prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al
consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un
terzo”.
5 Con il DM 55/2014, il della Giustizia ha adottato il Regolamento CP_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto DM stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione
del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della
gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza
patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della
continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché
dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle
condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
6 parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f)
le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Ciò premesso, in linea generale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, va ritenuto, innanzitutto, che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del
50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass.
7 14/02/2024 n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/1272023 n. 36059; Cass.
14/02/2022 n. 4759).
Ciò precisato, va ritenuto che il provvedimento oggi impugnato sia immune da vizi tenuto conto, da un lato, che non è stato emanato in violazione del minimo tariffario;
dall'altro, che non sussistono ragioni per ritenere che per l'opera professionale espletata i compensi fossero da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti.
Invero, non solo il ricorrente nulla ha dedotto sul punto, ma, dalla lettura dell'atto di appello prodotto in giudizio (che si compone di otto pagine), si evince che l'avvocato ha chiesto, in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, l'assoluzione del proprio assistito condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 572, 610, 582, 585, 576, comma 1°, 577,
comma 1° n.1 c.p.c. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione sul presupposto che la versioni dei fatti forniti dalla persona offesa sarebbero discordanti e che, quindi, le dichiarazioni rese dalla stessa non sarebbero credibili.
Non si rinviene pertanto alcun motivo per modificare la liquidazione effettuata che appare adeguata al caso trattato.
Nulla per le spese non essendosi costituito il . CP_1
P. Q. M.
8 Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 15 luglio 2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
9