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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15409 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore C.F. , rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Giulio Iervolino, presso il cui studio in
Napoli alla via D. Fontana n. 108 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come Controparte_2 da procura in atti, dall'avv. Antonio D'Ettorre, presso il cui studio sito in Termoli (CB) alla piazza Bega n. 28 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ in persona del procuratore ad negotia Controparte_3 [...]
munito di poteri di rappresentanza in forza di procura speciale del 25.09.2018 Per_2 con firme autenticate per notaio i Bologna, rep. 90642, racc. 9417, Persona_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Cilento, presso il cui studio sito in Napoli alla via Carlo Poerio n. 15 ha eletto domicilio;
- CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 30/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore hanno citato dinnanzi il Tribunale di Napoli la società Persona_1 esponendo che il 24/08/2019, alle ore 17:00 circa, il figlio si Controparte_1 trovava nello stabilimento balneare denominato “Lido Cala dei Longobardi” riferibile alla convenuta e che, durante il normale utilizzo dell'area giochi collocata sull'arenile, il minore, fruendo di uno degli scivoli ivi allocati, aveva subito una rovinosa caduta riportando una frattura scomposta del terzo distale della diafisi ulnare e radiale destra. Nello specifico la caduta era stata imputabile alla presenza di due robuste piante di agave americana o cactus, le quali avevano provocato la caduta del minore, una volta conclusa la discesa dallo scivolo. Ritenendo che la caduta fosse stata causata dalla mancata adozione dei presidi antiinfortunistici necessari e dalla inadeguata ed errata distribuzione e collocazione delle strutture, le quali non garantivano gli standard di sicurezza di un'area destinata ai bambini, e ritenendo configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. della società convenuta nella produzione del danno, ne hanno chiesto la condanna “al pagamento del risarcimento del danno come quantificato, ovvero per equivalente, in €. 26.000,00 (ventiseimilaeuro/00 euro), oltre interessi da calcolarsi dal fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed oltre ai costi per le spese mediche sostenute per le cure delle lesioni riportate, così come provati”.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Larino, facendo valere i fori del luogo in cui ha sede la società convenuta o, in via alternativa, quello di produzione del fatto dannoso e di insorgenza dell'obbligazione risarcitoria e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda. Vi è, quindi, stata richiesta ed autorizzazione alla
2 chiamata in causa della a sua volta costituitasi in Controparte_3 giudizio dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa eccependo la nullità dell'atto di citazione e di quello di chiamata in causa per generica esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e, segnatamente, della precisa dinamica dell'incidente, nonché aderendo all'eccezione di incompetenza per territorio, giacché il luogo ove doveva essere eseguito il pagamento andava identificato, ai sensi dell'art. 1182, IV comma, c.c., nei luoghi ove avevano sede la società chiamata in causa e la società convenuta. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed ammessa e raccolta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa è stata successivamente ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni rassegnate, è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nel termine ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, integrati dalle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'incidente, dall'elemento di pericolo che avrebbe determinato il danno
(scivolo privo degli adeguati presidi antinfortunistici il cui sbarco era collocato vicino a delle piante di agave o cactus) e dal danno subito di cui è stato richiesto il risarcimento, indicando la società convenuta come responsabile di quanto accaduto per l'errata collocazione delle strutture e l'omessa predisposizione di presidi antinfortunistici. Non sussiste, quindi, quella omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda che, sola, giustifica la sanzione della nullità dell'atto di citazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente
“l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali
è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
3 Parte convenuta e la terza chiamata in causa, del resto, sulla base delle allegazioni degli attori, sono state poste in grado di predisporre compiute difese, anche in punto di fatto.
3. Le eccezioni di incompetenza per territorio sollevate dalle parti convenuta e chiamata in causa sono rispettivamente inammissibile, perché non ritualmente proposta in relazione a tutti i fori alternativi di collegamento dettati dal codice di procedura civile, ed infondata perché non provata.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto” (cfr. Cass. civ., sent. n. 12645 del 16.10.2001; conformi Cass. civ., sent. n. 6893 del 21.05.2001; Cass. civ., sent. n. 9192 del 09.06.2003; Cass. civ., sent. n. 7507 del 22.05.2002; Cass. civ., sent.
n. 24903 del 25.11.2005; Cass. civ., sent. n. 5842 del 13.03.2007; Cass. civ., ord. n. 22639 del 29.10.2007; Cass. civ., ord. n. 3989 del 18.02.2011; Cass. civ., ord. n. 5725 del
07.03.2013; Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014; Cass. civ., ord. n. 22510 del
04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del
26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
Nella fattispecie la società convenuta non ha contestato il criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione, con conseguente incompletezza ed inammissibilità dell'eccezione di incompetenza spiegata.
Tale luogo è stato indicato dalla terza chiamata in causa, sicché l'eccezione spiegata da detta parte doveva essere esaminata, avendo la società contestato tutti i fori applicabili in forza dell'art. 19 c.p.c., sia con riferimento alla sede legale della società, che con riferimento all'inesistenza di uno stabilimento e/o rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Di tale ultima allegazione, peraltro, non ha fornito, come sarebbe stato suo onere fare
(cfr. Cass. civ., ord. n. 2105 del 24.01.2019; Cass. civ., sent. n. 17311 del 03.07.2018), prova in limine litis, ovvero quando l'eccezione doveva essere esaminata ai sensi
4 dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c., né è stata indicata da parte convenuta la causa non imputabile la quale non aveva consentito la produzione al momento della costituzione in giudizio della visura camerale completa, esaminata la quale si sarebbe dovuti pervenire al rigetto della domanda (cfr., sul punto, Cass. civ., ord. n. 19094 del
16.07.2019).
Ne consegue che, una volta rigettata l'eccezione di incompetenza nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione, si è venuta a radicare la competenza del Tribunale adito.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, va in primo luogo evidenziato che l'azione risarcitoria proposta, relativa ad un incidente avvenuto all'interno dell'area giochi dello stabilimento della società convenuta, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., in forza della prospettazione attorea volta ad invocare,
a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode del convenuto in relazione al bene produttivo di danno. Né, del resto, la società convenuta ha contestato di avere la gestione e custodia dell'area ove si verificò il fatto dannoso.
Indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta allegazione al ricorso di ricevuta del lido, in alcun modo è stato posto a sostegno della domanda un rapporto contrattuale con la società convenuta, sicché la domanda non può essere esaminata sotto tale profilo. Va, del resto, evidenziato che gli attori hanno agito in giudizio spendendo la sola qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, quindi in sua rappresentanza, mentre, all'evidenza, il rapporto contrattuale è intercorso con i genitori del minore, in proprio. Ne consegue che, seppur fosse stata spiegata una domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di legittimazione ad agire degli attori, nella qualità spesa.
Trattasi, quindi, di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., giacché cagionato dalla cosa di per sé sola considerata.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe
5 esercitare la vigilanza e la manutenzione, asserendo che si trattasse di area di sua pertinenza.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Tale onere probatorio gravava sulla parte attrice anche perché la società convenuta e chiamata in causa hanno contestato il fatto storico e l'effettiva verificazione dell'incidente secondo le modalità indicate nell'atto di citazione.
5. Fatte queste premesse di ordine concettuale e passando all'esame delle risultanze istruttorie, con la prova testimoniale raccolta non è stato con certezza provato il nesso di causalità fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno rammentandosi che, trattandosi di diritto “eterodeterminato” occorre che la lesione sia ricollegabile proprio alle specifiche modalità dell'evento di danno descritte in atti.
Il testimone ha, infatti, riferito, in contrasto con le allegazioni Testimone_1 dell'atto di citazione, che il minore utilizzò lo scivolo Persona_1 regolarmente e che, soltanto dopo essersi rialzato, urtò contro una pianta posta nelle vicinanze dello scivolo, a circa un metro e mezzo di distanza dallo stesso. La dinamica dell'incidente riferita dal predetto testimone è, pertanto, ben diversa rispetto a quella descritta in citazione, ove era stato riferito che il danno era ascrivile ad una “rovinosa caduta” occorsa “fruendo degli scivoli” ubicati nell'area giochi e del capitolo di prova
6 formulato, nel quale era stata indicata una caduta avutasi subito dopo aver terminato la discesa dallo scivolo, con urto del minore contro la pianta collocata nelle immediate vicinanze dello sbarco dallo scivolo. Il testimone, infatti, ha riferito che la discesa era stata completata, che il minore si era rialzato e che, soltanto in un frangente successivo, percorso un metro e mezzo circa, si ebbe lo scontro con la pianta.
Il testimone ha, infatti, dichiarato: “Ricordo che il bambino nel rialzarsi urtò di faccia, frontalmente, la pianta che si trovava a poca distanza dallo scivolo, senza alcuna recinzione intorno. La pianta sulla quale urtò il bambino non aveva un tronco legnoso” (cfr. verbale di udienza del 15.09.2023), aggiungendo che la pianta era “un cactus o comunque una pianta grassa e spinosa, che si trovava a circa un metro e mezzo di distanza dallo sbarco dello scivolo” (cfr. verbale di udienza del 15.09.2023).
Nelle fotografie prodotte, peraltro, si vedono delle piante simili a palme nane con un basso fusto legnoso e lunghe foglie in cima, quindi una tipologia di piante diversa rispetto a quella descritta dal testimone, poste nelle adiacente degli sbarchi degli scivoli della struttura collocata sull'arenile, ed una sola pianta più cespugliosa ma del tutto differente da un cactus o pianta grassa, collocata però a distanza dallo sbarco degli scivoli ed in prossimità di un punto della struttura di gioco in cui vi è un piccolo manufatto a forma di tartaruga sul quale arrampicarsi e scivolare da altezza estremamente limitata, sembrerebbe di circa mezzo metro, tale da non poter essere considerato tecnicamente uno scivolo, ovvero una tavola liscia ed obliqua che conferisce direzione e velocità al movimento verso il basso.
La descrizione dell'elemento di pericolo operata dal testimone, quindi, differisce, per tipologia e collocazione, rispetto a quella risultante dalla documentazione fotografica prodotta.
Non sembra, inoltre, plausibile che l'urto di faccia contro una pianta non legnosa descritto dal testimone abbia potuto provocare non già lesioni al volto o per le spine incuneatesi nella pelle, non annotate nel verbale di pronto soccorso dell'Ospedale S.
Timoteo di Termoli (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice, nel quale è annotata, come causa del danno, una caduta dallo scivolo), bensì solo un trauma contusivo al polso destro ed all'avambraccio, trauma di una certa gravità che si era potuto produrre in seguito ad un violento evento traumatico nella sede considerata, difficilmente compatibile con l'urto di un bambino che si fosse rialzato da uno scivolo
7 e che, per dirigersi altrove, percorso un metro e mezzo circa fosse urtato con una pianta non legnosa del tipo cactus o pianta grassa.
L'altra testimone ascoltata, , invece, non ha avuto percezione diretta Testimone_2 dell'evento di danno, essendosi accorta di quanto accaduto solo dopo aver constatato che il bambino si era fatto male e che aveva un braccio in posizione innaturale, aggiungendo quanto segue: “Mi è stato detto, non ricordo da chi, che il bambino scivolando sullo scivolo si fece male, a causa di alcune piante che si trovavano lì vicino. Non ricordo la descrizione precisa della dinamica dell'incidente che mi fu riferita, mi venne detto solo che il bambino si era fatto male “per via delle piante”. Neppure ricordo chi fu a dirmelo. Non ricordo con precisione che tipologia di piante si trovassero sul posto, non mi sembra che fossero nella sabbia, c'erano delle aiuole con pietre. Credo più o meno che erano piante con foglie che pungevano, o forse somigliavano ad una pianta con una forma che pungeva, mi ricordo che era una “bella pianta massiccia”. La pianta si trovava vicino allo sbarco dello scivolo ma non ricordo con precisione dove si trovava, se a destra, a sinistra o davanti allo scivolo” (cfr. verbale di udienza del 15.03.2024).
La descrizione dei luoghi è stata del tutto lacunosa ed imprecisa, avendo la testimone addirittura affermato che le piante erano collocate all'interno di aiuole con pietre che, invece, non si vedono nelle fotografie predette, né avendo saputo descrivere la tipologia delle piante e la loro precisa ubicazione, elementi fattuali che sarebbero dovuti cadere sotto la sua percezione diretta. Anche la descrizione della dinamica dell'incidente è stata assolutamente generica e priva di fonte certa, giacché la testimone non ha saputo indicare da chi avrebbe appreso della caduta dallo scivolo e delle sue modalità.
Va, infatti, evidenziato che: “la deposizione testimoniale 'de relato', di per sé sola, non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione” (cfr. Cass. civ., sent. n.
1109 del 20.01.2006) e che, nel caso in esame, quanto riferito dalla testimone non è stato supportato da alcun elemento di riscontro, tale non potendosi ritenere la contrastante e parimenti non attendibile deposizione dell'altro testimone di parte attrice ascoltato.
Ribadendo che la domanda di risarcimento del danno è domanda cosiddetta
“eterodeterminata”, ovvero fondata sui fatti storici indicati in citazione, le modalità
8 di verificazione del fatto indicate nell'atto di citazione (rovinosa caduta fruendo degli scivoli, causata dall'assenza di presidi antinfortunistici e dalla prossimità con le piante) non sono state provate con le contrastanti dichiarazioni dei testimoni, rimarcandosi che l'unica testimone che ha raccontato di una caduta dallo scivolo ha reso dichiarazioni de relato senza indicare la sua fonte di conoscenza, con descrizione del tutto generica delle precise modalità della caduta, non riscontrata da altri elementi di prova certi, e lacunosa e carente relativamente alla descrizione dello stato dei luoghi.
Né carattere dirimente ha avuto la mancata risposta dell'amministratore della società convenuta ai capitoli di interrogatorio formale articolati da parte attrice, giacché tale comportamento processuale dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. civ., ord. n. 41643 del 27.12.2021). Nel caso in esame, rilevato che la società convenuta ha contestato il verificarsi dell'evento di danno secondo le modalità indicate in citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si legge: “Nessuna responsabilità può essere infatti ascritta in capo alla società conventa in relazione agli ipotetici problemi lamentati da parte attrice. I giochi e le attrezzature, nonché l'area ove sono collocate e le zone limitrofe, di pertinenza della risultano perfettamente a norma con le vigenti Controparte_1 disposizioni di sicurezza e sono soggette a costante manutenzione volta a verificarne e testarne la corretta funzionalità e l'assenza di insidie”) assumendo di non aver ricevuto denuncia dell'accaduto (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si legge:
“Nessuna denuncia o segnalazione di danno è mai pervenuta alla società convenuta in relazione all'utilizzo di attrezzature o giochi, o per la presenza di insidie e trabocchetti nell'area di pertinenza della società convenuta”) in nessun modo l'omessa risposta all'interrogatorio formale, in mancanza di adeguata prova del fatto storico fornita da parte attrice, può equivalere all'ammissione dello stesso e della correlativa responsabilità della convenuta per i danni prodottisi.
In conclusione, date le risultanze dell'istruttoria espletata, non può ritenersi provato il fatto storico indicato in citazione ed il nesso di causalità fra lo stato dei beni custoditi ed il danno.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva spiegata.
9 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza sia nel rapporto processuale fra gli attori e la società convenuta, che in quello fra gli attori e la compagnia di assicurazione chiamata in causa, stante la soccombenza degli attori ed in forza del principio di causalità (cfr Cass. civ., sent. n. 18205 del 28.08.2007; Cass. civ., sent. n. 7674 del
21.03.2008; Cass. civ., sent. n. 23552 del 10.11.2011; Cass. civ., sent. n. 2492 del
08.02.2016; Cass. civ., ord. n. 23123 del 17.09.2019; Cass. civ., ord. n. 31889 del
06.12.2019; Cass. civ., ord. n. 18710 del 01.07.2021). Le stesse sono liquidate applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore fino a € 26.000,00 e riconoscendo i compensi in misura media, stante l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15409/2020 R.G.A.C. pendente tra e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore contro in persona del legale Persona_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore , e nei confronti della Controparte_2
in persona del procuratore ad negotia ogni altra domanda Controparte_3 Persona_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore al pagamento Persona_1 delle spese del presente giudizio in favore della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in misura pari ad €
67,50 per spese vive e ad € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio D'Ettorre, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c) nella qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore al pagamento delle spese Persona_1 del presente giudizio in favore della in persona del legale Controparte_3
10 rappresentante pro tempore, che si liquidano in misura pari ad € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 23 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15409 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul minore C.F. , rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Giulio Iervolino, presso il cui studio in
Napoli alla via D. Fontana n. 108 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come Controparte_2 da procura in atti, dall'avv. Antonio D'Ettorre, presso il cui studio sito in Termoli (CB) alla piazza Bega n. 28 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ in persona del procuratore ad negotia Controparte_3 [...]
munito di poteri di rappresentanza in forza di procura speciale del 25.09.2018 Per_2 con firme autenticate per notaio i Bologna, rep. 90642, racc. 9417, Persona_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Cilento, presso il cui studio sito in Napoli alla via Carlo Poerio n. 15 ha eletto domicilio;
- CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 30/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore hanno citato dinnanzi il Tribunale di Napoli la società Persona_1 esponendo che il 24/08/2019, alle ore 17:00 circa, il figlio si Controparte_1 trovava nello stabilimento balneare denominato “Lido Cala dei Longobardi” riferibile alla convenuta e che, durante il normale utilizzo dell'area giochi collocata sull'arenile, il minore, fruendo di uno degli scivoli ivi allocati, aveva subito una rovinosa caduta riportando una frattura scomposta del terzo distale della diafisi ulnare e radiale destra. Nello specifico la caduta era stata imputabile alla presenza di due robuste piante di agave americana o cactus, le quali avevano provocato la caduta del minore, una volta conclusa la discesa dallo scivolo. Ritenendo che la caduta fosse stata causata dalla mancata adozione dei presidi antiinfortunistici necessari e dalla inadeguata ed errata distribuzione e collocazione delle strutture, le quali non garantivano gli standard di sicurezza di un'area destinata ai bambini, e ritenendo configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. della società convenuta nella produzione del danno, ne hanno chiesto la condanna “al pagamento del risarcimento del danno come quantificato, ovvero per equivalente, in €. 26.000,00 (ventiseimilaeuro/00 euro), oltre interessi da calcolarsi dal fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed oltre ai costi per le spese mediche sostenute per le cure delle lesioni riportate, così come provati”.
Si è costituita la società convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Larino, facendo valere i fori del luogo in cui ha sede la società convenuta o, in via alternativa, quello di produzione del fatto dannoso e di insorgenza dell'obbligazione risarcitoria e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda. Vi è, quindi, stata richiesta ed autorizzazione alla
2 chiamata in causa della a sua volta costituitasi in Controparte_3 giudizio dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa eccependo la nullità dell'atto di citazione e di quello di chiamata in causa per generica esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e, segnatamente, della precisa dinamica dell'incidente, nonché aderendo all'eccezione di incompetenza per territorio, giacché il luogo ove doveva essere eseguito il pagamento andava identificato, ai sensi dell'art. 1182, IV comma, c.c., nei luoghi ove avevano sede la società chiamata in causa e la società convenuta. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed ammessa e raccolta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa è stata successivamente ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni rassegnate, è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nel termine ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, integrati dalle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'incidente, dall'elemento di pericolo che avrebbe determinato il danno
(scivolo privo degli adeguati presidi antinfortunistici il cui sbarco era collocato vicino a delle piante di agave o cactus) e dal danno subito di cui è stato richiesto il risarcimento, indicando la società convenuta come responsabile di quanto accaduto per l'errata collocazione delle strutture e l'omessa predisposizione di presidi antinfortunistici. Non sussiste, quindi, quella omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda che, sola, giustifica la sanzione della nullità dell'atto di citazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente
“l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali
è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
3 Parte convenuta e la terza chiamata in causa, del resto, sulla base delle allegazioni degli attori, sono state poste in grado di predisporre compiute difese, anche in punto di fatto.
3. Le eccezioni di incompetenza per territorio sollevate dalle parti convenuta e chiamata in causa sono rispettivamente inammissibile, perché non ritualmente proposta in relazione a tutti i fori alternativi di collegamento dettati dal codice di procedura civile, ed infondata perché non provata.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto” (cfr. Cass. civ., sent. n. 12645 del 16.10.2001; conformi Cass. civ., sent. n. 6893 del 21.05.2001; Cass. civ., sent. n. 9192 del 09.06.2003; Cass. civ., sent. n. 7507 del 22.05.2002; Cass. civ., sent.
n. 24903 del 25.11.2005; Cass. civ., sent. n. 5842 del 13.03.2007; Cass. civ., ord. n. 22639 del 29.10.2007; Cass. civ., ord. n. 3989 del 18.02.2011; Cass. civ., ord. n. 5725 del
07.03.2013; Cass. civ., ord. n. 26094 del 11.12.2014; Cass. civ., ord. n. 22510 del
04.11.2016; Cass. civ., ord. n. 20597 del 07.08.2018; Cass. civ., ord. n. 20387 del
26.07.2019; Cass. civ., ord. n. 31121 del 04.12.2024).
Nella fattispecie la società convenuta non ha contestato il criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione, con conseguente incompletezza ed inammissibilità dell'eccezione di incompetenza spiegata.
Tale luogo è stato indicato dalla terza chiamata in causa, sicché l'eccezione spiegata da detta parte doveva essere esaminata, avendo la società contestato tutti i fori applicabili in forza dell'art. 19 c.p.c., sia con riferimento alla sede legale della società, che con riferimento all'inesistenza di uno stabilimento e/o rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Di tale ultima allegazione, peraltro, non ha fornito, come sarebbe stato suo onere fare
(cfr. Cass. civ., ord. n. 2105 del 24.01.2019; Cass. civ., sent. n. 17311 del 03.07.2018), prova in limine litis, ovvero quando l'eccezione doveva essere esaminata ai sensi
4 dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c., né è stata indicata da parte convenuta la causa non imputabile la quale non aveva consentito la produzione al momento della costituzione in giudizio della visura camerale completa, esaminata la quale si sarebbe dovuti pervenire al rigetto della domanda (cfr., sul punto, Cass. civ., ord. n. 19094 del
16.07.2019).
Ne consegue che, una volta rigettata l'eccezione di incompetenza nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione, si è venuta a radicare la competenza del Tribunale adito.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, va in primo luogo evidenziato che l'azione risarcitoria proposta, relativa ad un incidente avvenuto all'interno dell'area giochi dello stabilimento della società convenuta, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., in forza della prospettazione attorea volta ad invocare,
a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode del convenuto in relazione al bene produttivo di danno. Né, del resto, la società convenuta ha contestato di avere la gestione e custodia dell'area ove si verificò il fatto dannoso.
Indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta allegazione al ricorso di ricevuta del lido, in alcun modo è stato posto a sostegno della domanda un rapporto contrattuale con la società convenuta, sicché la domanda non può essere esaminata sotto tale profilo. Va, del resto, evidenziato che gli attori hanno agito in giudizio spendendo la sola qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, quindi in sua rappresentanza, mentre, all'evidenza, il rapporto contrattuale è intercorso con i genitori del minore, in proprio. Ne consegue che, seppur fosse stata spiegata una domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di legittimazione ad agire degli attori, nella qualità spesa.
Trattasi, quindi, di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., giacché cagionato dalla cosa di per sé sola considerata.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe
5 esercitare la vigilanza e la manutenzione, asserendo che si trattasse di area di sua pertinenza.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Tale onere probatorio gravava sulla parte attrice anche perché la società convenuta e chiamata in causa hanno contestato il fatto storico e l'effettiva verificazione dell'incidente secondo le modalità indicate nell'atto di citazione.
5. Fatte queste premesse di ordine concettuale e passando all'esame delle risultanze istruttorie, con la prova testimoniale raccolta non è stato con certezza provato il nesso di causalità fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno rammentandosi che, trattandosi di diritto “eterodeterminato” occorre che la lesione sia ricollegabile proprio alle specifiche modalità dell'evento di danno descritte in atti.
Il testimone ha, infatti, riferito, in contrasto con le allegazioni Testimone_1 dell'atto di citazione, che il minore utilizzò lo scivolo Persona_1 regolarmente e che, soltanto dopo essersi rialzato, urtò contro una pianta posta nelle vicinanze dello scivolo, a circa un metro e mezzo di distanza dallo stesso. La dinamica dell'incidente riferita dal predetto testimone è, pertanto, ben diversa rispetto a quella descritta in citazione, ove era stato riferito che il danno era ascrivile ad una “rovinosa caduta” occorsa “fruendo degli scivoli” ubicati nell'area giochi e del capitolo di prova
6 formulato, nel quale era stata indicata una caduta avutasi subito dopo aver terminato la discesa dallo scivolo, con urto del minore contro la pianta collocata nelle immediate vicinanze dello sbarco dallo scivolo. Il testimone, infatti, ha riferito che la discesa era stata completata, che il minore si era rialzato e che, soltanto in un frangente successivo, percorso un metro e mezzo circa, si ebbe lo scontro con la pianta.
Il testimone ha, infatti, dichiarato: “Ricordo che il bambino nel rialzarsi urtò di faccia, frontalmente, la pianta che si trovava a poca distanza dallo scivolo, senza alcuna recinzione intorno. La pianta sulla quale urtò il bambino non aveva un tronco legnoso” (cfr. verbale di udienza del 15.09.2023), aggiungendo che la pianta era “un cactus o comunque una pianta grassa e spinosa, che si trovava a circa un metro e mezzo di distanza dallo sbarco dello scivolo” (cfr. verbale di udienza del 15.09.2023).
Nelle fotografie prodotte, peraltro, si vedono delle piante simili a palme nane con un basso fusto legnoso e lunghe foglie in cima, quindi una tipologia di piante diversa rispetto a quella descritta dal testimone, poste nelle adiacente degli sbarchi degli scivoli della struttura collocata sull'arenile, ed una sola pianta più cespugliosa ma del tutto differente da un cactus o pianta grassa, collocata però a distanza dallo sbarco degli scivoli ed in prossimità di un punto della struttura di gioco in cui vi è un piccolo manufatto a forma di tartaruga sul quale arrampicarsi e scivolare da altezza estremamente limitata, sembrerebbe di circa mezzo metro, tale da non poter essere considerato tecnicamente uno scivolo, ovvero una tavola liscia ed obliqua che conferisce direzione e velocità al movimento verso il basso.
La descrizione dell'elemento di pericolo operata dal testimone, quindi, differisce, per tipologia e collocazione, rispetto a quella risultante dalla documentazione fotografica prodotta.
Non sembra, inoltre, plausibile che l'urto di faccia contro una pianta non legnosa descritto dal testimone abbia potuto provocare non già lesioni al volto o per le spine incuneatesi nella pelle, non annotate nel verbale di pronto soccorso dell'Ospedale S.
Timoteo di Termoli (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice, nel quale è annotata, come causa del danno, una caduta dallo scivolo), bensì solo un trauma contusivo al polso destro ed all'avambraccio, trauma di una certa gravità che si era potuto produrre in seguito ad un violento evento traumatico nella sede considerata, difficilmente compatibile con l'urto di un bambino che si fosse rialzato da uno scivolo
7 e che, per dirigersi altrove, percorso un metro e mezzo circa fosse urtato con una pianta non legnosa del tipo cactus o pianta grassa.
L'altra testimone ascoltata, , invece, non ha avuto percezione diretta Testimone_2 dell'evento di danno, essendosi accorta di quanto accaduto solo dopo aver constatato che il bambino si era fatto male e che aveva un braccio in posizione innaturale, aggiungendo quanto segue: “Mi è stato detto, non ricordo da chi, che il bambino scivolando sullo scivolo si fece male, a causa di alcune piante che si trovavano lì vicino. Non ricordo la descrizione precisa della dinamica dell'incidente che mi fu riferita, mi venne detto solo che il bambino si era fatto male “per via delle piante”. Neppure ricordo chi fu a dirmelo. Non ricordo con precisione che tipologia di piante si trovassero sul posto, non mi sembra che fossero nella sabbia, c'erano delle aiuole con pietre. Credo più o meno che erano piante con foglie che pungevano, o forse somigliavano ad una pianta con una forma che pungeva, mi ricordo che era una “bella pianta massiccia”. La pianta si trovava vicino allo sbarco dello scivolo ma non ricordo con precisione dove si trovava, se a destra, a sinistra o davanti allo scivolo” (cfr. verbale di udienza del 15.03.2024).
La descrizione dei luoghi è stata del tutto lacunosa ed imprecisa, avendo la testimone addirittura affermato che le piante erano collocate all'interno di aiuole con pietre che, invece, non si vedono nelle fotografie predette, né avendo saputo descrivere la tipologia delle piante e la loro precisa ubicazione, elementi fattuali che sarebbero dovuti cadere sotto la sua percezione diretta. Anche la descrizione della dinamica dell'incidente è stata assolutamente generica e priva di fonte certa, giacché la testimone non ha saputo indicare da chi avrebbe appreso della caduta dallo scivolo e delle sue modalità.
Va, infatti, evidenziato che: “la deposizione testimoniale 'de relato', di per sé sola, non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione” (cfr. Cass. civ., sent. n.
1109 del 20.01.2006) e che, nel caso in esame, quanto riferito dalla testimone non è stato supportato da alcun elemento di riscontro, tale non potendosi ritenere la contrastante e parimenti non attendibile deposizione dell'altro testimone di parte attrice ascoltato.
Ribadendo che la domanda di risarcimento del danno è domanda cosiddetta
“eterodeterminata”, ovvero fondata sui fatti storici indicati in citazione, le modalità
8 di verificazione del fatto indicate nell'atto di citazione (rovinosa caduta fruendo degli scivoli, causata dall'assenza di presidi antinfortunistici e dalla prossimità con le piante) non sono state provate con le contrastanti dichiarazioni dei testimoni, rimarcandosi che l'unica testimone che ha raccontato di una caduta dallo scivolo ha reso dichiarazioni de relato senza indicare la sua fonte di conoscenza, con descrizione del tutto generica delle precise modalità della caduta, non riscontrata da altri elementi di prova certi, e lacunosa e carente relativamente alla descrizione dello stato dei luoghi.
Né carattere dirimente ha avuto la mancata risposta dell'amministratore della società convenuta ai capitoli di interrogatorio formale articolati da parte attrice, giacché tale comportamento processuale dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. civ., ord. n. 41643 del 27.12.2021). Nel caso in esame, rilevato che la società convenuta ha contestato il verificarsi dell'evento di danno secondo le modalità indicate in citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si legge: “Nessuna responsabilità può essere infatti ascritta in capo alla società conventa in relazione agli ipotetici problemi lamentati da parte attrice. I giochi e le attrezzature, nonché l'area ove sono collocate e le zone limitrofe, di pertinenza della risultano perfettamente a norma con le vigenti Controparte_1 disposizioni di sicurezza e sono soggette a costante manutenzione volta a verificarne e testarne la corretta funzionalità e l'assenza di insidie”) assumendo di non aver ricevuto denuncia dell'accaduto (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si legge:
“Nessuna denuncia o segnalazione di danno è mai pervenuta alla società convenuta in relazione all'utilizzo di attrezzature o giochi, o per la presenza di insidie e trabocchetti nell'area di pertinenza della società convenuta”) in nessun modo l'omessa risposta all'interrogatorio formale, in mancanza di adeguata prova del fatto storico fornita da parte attrice, può equivalere all'ammissione dello stesso e della correlativa responsabilità della convenuta per i danni prodottisi.
In conclusione, date le risultanze dell'istruttoria espletata, non può ritenersi provato il fatto storico indicato in citazione ed il nesso di causalità fra lo stato dei beni custoditi ed il danno.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva spiegata.
9 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza sia nel rapporto processuale fra gli attori e la società convenuta, che in quello fra gli attori e la compagnia di assicurazione chiamata in causa, stante la soccombenza degli attori ed in forza del principio di causalità (cfr Cass. civ., sent. n. 18205 del 28.08.2007; Cass. civ., sent. n. 7674 del
21.03.2008; Cass. civ., sent. n. 23552 del 10.11.2011; Cass. civ., sent. n. 2492 del
08.02.2016; Cass. civ., ord. n. 23123 del 17.09.2019; Cass. civ., ord. n. 31889 del
06.12.2019; Cass. civ., ord. n. 18710 del 01.07.2021). Le stesse sono liquidate applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore fino a € 26.000,00 e riconoscendo i compensi in misura media, stante l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15409/2020 R.G.A.C. pendente tra e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore contro in persona del legale Persona_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore , e nei confronti della Controparte_2
in persona del procuratore ad negotia ogni altra domanda Controparte_3 Persona_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore al pagamento Persona_1 delle spese del presente giudizio in favore della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in misura pari ad €
67,50 per spese vive e ad € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio D'Ettorre, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c) nella qualità di genitori esercenti la Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore al pagamento delle spese Persona_1 del presente giudizio in favore della in persona del legale Controparte_3
10 rappresentante pro tempore, che si liquidano in misura pari ad € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 23 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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