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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16738 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 24315/2024 e promosso da , Parte_1 nato in [...] l'[...], (C.U.I. ) (c.f. ), C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Alessandrini del Foro di Ascoli Piceno, nei confronti della Ministero dell'Interno – Questura della Provincia di Latina, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura della Provincia di Latina il 18.10.2023 e notificato il 7.05.2024.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 6.10.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura della Provincia di Latina il 7.05.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21.03.2023.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale Parte_1 ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Gambia, ha, quindi, concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché
1 una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
Il ricorrente ha dimostrato l'avvenuta notificazione al Ministero del Decreto di fissazione di udienza e del ricorso, effettuata in data 29.08.2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Il Giudice d., accolta l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note del 27.10.2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti.
Con memoria di costituzione del 29.04.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Latina in apposita Relazione allegata, con la quale la Questura ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
Con riferimento alle condizioni d'insicurezza del paese d'origine il Collegio ha consultato le informazioni più aggiornate sul Paese d'origine e dalle COI consultate non emergono, allo stato, profili di violenza indiscriminata che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio (USDOS - US Department of State, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia, 12 agosto 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2128508.html; The Controparte_1
Gambia 2024, 29 aprile 2025, Controparte_2 https://www.ecoi.net/en/document/2124721.html; Activities Controparte_3
West Africa and the Sahel;
Report of the Controparte_4
Secretary-General [S/2025/187], 26 marzo 2025, Con https://www.ecoi.net/en/file/local/2123865/n2506305.pdf; Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC - UN Human Rights Council, Gambia;
Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
[A/HRC/WG.6/48/GMB/2], 8 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; Controparte_5
WFP The Gambia Country Brief, May 2024, 25 giugno 2024,
[...] https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3-74a8-4c2e-8cd0-
2 86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; CP_6
Freedom in the World 2024 - The Gambia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Controparte_7
(Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024,
[...] https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/- 29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCch tlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dez ember_2023_ENG%2C_31.12.2023.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2).
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
frontespizio del passaporto;
dichiarazione di data 5.06.2024 di disponibilità all'assunzione da parte della
[...] dichiarazione di ospitalità di data 10.06.2024 comune di Parte_2
Martinsicuro; comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica di data 1.04.2025; certificato di residenza di data 22.05.2025 comune di Martinsicuro;
contratto di locazione uso abitazione di data 1.04.2025, privo di sottoscrizione;
lettera di assunzione della “BI-Metal S.r.l.” ed Unilav di data 30.08.2024 – rapporto di lavoro a termine;
Unilav di data 20.12.2024 – proroga rapporto di lavoro;
Unilav di data 29.07.2025 – trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato;
estratto conto previdenziale di data CP_8
5.08.2025; CU2025; n. 5 buste paga anno 2024; n. 9 buste paga anno 2025; giurisprudenza.
Dunque, il tempo trascorso in Italia (il ricorrente è arrivato nell'anno 2022), il non avere legami significativi nel proprio Paese, lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile dal settembre 2024 per la BI-Metal S.r.l., come operaio, iniziata con un
3 rapporto di lavoro a termine poi trasformato nel luglio 2025 in un rapporto a tempo indeterminato, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente ha anche dimostrato di avere una stabile condizione alloggiativa.
La circostanza che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di recente instaurazione non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione del ricorrente (Sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 33315 del 24/10/2022, per cui “In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione”).
Quindi, considerata la documentazione in atti e quella prodotta in sede amministrativa, deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Gambia, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] l'[...] (C.U.I. Parte_1
) (c.f. ) il diritto al riconoscimento della Nume_1 C.F._2 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e
4 convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2025
La Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 24315/2024 e promosso da , Parte_1 nato in [...] l'[...], (C.U.I. ) (c.f. ), C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Alessandrini del Foro di Ascoli Piceno, nei confronti della Ministero dell'Interno – Questura della Provincia di Latina, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura della Provincia di Latina il 18.10.2023 e notificato il 7.05.2024.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 6.10.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura della Provincia di Latina il 7.05.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21.03.2023.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale Parte_1 ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Gambia, ha, quindi, concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché
1 una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine.
Il ricorrente ha dimostrato l'avvenuta notificazione al Ministero del Decreto di fissazione di udienza e del ricorso, effettuata in data 29.08.2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Il Giudice d., accolta l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note del 27.10.2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti.
Con memoria di costituzione del 29.04.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Latina in apposita Relazione allegata, con la quale la Questura ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
Con riferimento alle condizioni d'insicurezza del paese d'origine il Collegio ha consultato le informazioni più aggiornate sul Paese d'origine e dalle COI consultate non emergono, allo stato, profili di violenza indiscriminata che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio (USDOS - US Department of State, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia, 12 agosto 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2128508.html; The Controparte_1
Gambia 2024, 29 aprile 2025, Controparte_2 https://www.ecoi.net/en/document/2124721.html; Activities Controparte_3
West Africa and the Sahel;
Report of the Controparte_4
Secretary-General [S/2025/187], 26 marzo 2025, Con https://www.ecoi.net/en/file/local/2123865/n2506305.pdf; Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC - UN Human Rights Council, Gambia;
Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
[A/HRC/WG.6/48/GMB/2], 8 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; Controparte_5
WFP The Gambia Country Brief, May 2024, 25 giugno 2024,
[...] https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3-74a8-4c2e-8cd0-
2 86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; CP_6
Freedom in the World 2024 - The Gambia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Controparte_7
(Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024,
[...] https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/- 29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCch tlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dez ember_2023_ENG%2C_31.12.2023.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2).
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
frontespizio del passaporto;
dichiarazione di data 5.06.2024 di disponibilità all'assunzione da parte della
[...] dichiarazione di ospitalità di data 10.06.2024 comune di Parte_2
Martinsicuro; comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica di data 1.04.2025; certificato di residenza di data 22.05.2025 comune di Martinsicuro;
contratto di locazione uso abitazione di data 1.04.2025, privo di sottoscrizione;
lettera di assunzione della “BI-Metal S.r.l.” ed Unilav di data 30.08.2024 – rapporto di lavoro a termine;
Unilav di data 20.12.2024 – proroga rapporto di lavoro;
Unilav di data 29.07.2025 – trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato;
estratto conto previdenziale di data CP_8
5.08.2025; CU2025; n. 5 buste paga anno 2024; n. 9 buste paga anno 2025; giurisprudenza.
Dunque, il tempo trascorso in Italia (il ricorrente è arrivato nell'anno 2022), il non avere legami significativi nel proprio Paese, lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile dal settembre 2024 per la BI-Metal S.r.l., come operaio, iniziata con un
3 rapporto di lavoro a termine poi trasformato nel luglio 2025 in un rapporto a tempo indeterminato, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente ha anche dimostrato di avere una stabile condizione alloggiativa.
La circostanza che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di recente instaurazione non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione del ricorrente (Sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 33315 del 24/10/2022, per cui “In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione”).
Quindi, considerata la documentazione in atti e quella prodotta in sede amministrativa, deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Gambia, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] l'[...] (C.U.I. Parte_1
) (c.f. ) il diritto al riconoscimento della Nume_1 C.F._2 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e
4 convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2025
La Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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