Articolo 31 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
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Versione
6 giugno 1949
Art. 31.
La norma dell' art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124 , concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549 , continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.
La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Entrata in vigore il 6 giugno 1949
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