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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Luciana Dughetti Presidente
dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16075/24, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
4012/2024, emesso dal Tribunale di Torino il 15.07.2024 e notificato in pari data, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 79, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Mancini e Giorgia Cara del Foro di Torino per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Torino, via Saluzzo n. 101
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Torino, Corso Regina Margherita n° 497 interno 23, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
pagina 1 di 7 Gallucci del Foro di Torino per procura speciale unita alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Martiri della Libertà n. 31
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti societari – eccezione di arbitrato –
responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per motivi sopra esposti:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata la validità della clausola arbitrale di cui all'art. 31 dello statuto della società Parte_1
in accoglimento della eccezione spiegata sub paragrafo 1, dichiarare l'incompetenza del
[...]
Tribunale adito con ricorso per decreto ingiuntivo dichiarando la competenza esclusiva della Camera
Arbitrale del Piemonte a decidere sulle materie oggetto di domanda monitoria e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 dichiarandolo nullo e comunque inefficace con condanna della Sig.ra alle spese di lite del presente giudizio, anche CP_1 aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto della gravità dell'errore; IN VIA PRELIMINARE:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra spiegata eccezione pregiudiziale, accertata la competenza per materia inderogabile, in assenza di valida clausola arbitrale, del Tribunale delle Imprese in luogo di quello adito, revocare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 con condanna della controparte alle spese di lite anche aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale e di quella che precede in via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della
Sig.ra per la proposizione di domande attinenti a diritti della quota sociale già ceduti con la CP_1 medesima dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda monitoriamente azionata quanto alla richiesta di restituzione di asseriti finanziamenti soci e, per revocare, dichiarare nullo
e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 con condanna della controparte alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimenti delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sopra spiegate, respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024, anche in ragione delle sotto spiegate domande di merito;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia valido finanziamento soci nonché l'inesistenza del credito azionato relativamente agli asseriti emolumenti non pagati e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra annullando, dichiarando nullo, revocando o comunque CP_1 dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento anche della domanda principale, qualora dovesse essere accertato un diritto di credito per finanziamento soci, dichiarare tale diritto, come
pagina 2 di 7 risulta da atto pubblico, formalmente ceduto insieme alla quota in favore della Sig.ra Parte_2 respingendo le domande ex adverso formulare e in ogni caso annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inesigibilità di eventuale finanziamento socio accertato sia in virtù della rinuncia intervenuta da parte della come risulta in atti, sia in Parte_2 forza delle condizioni che ricorrono per la postergazione del credito a tutela dei creditori sociali e per l'effetto, annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA ACCESSORIA ALLE DOMANDE FORMULATE IN VIA SUBORDINATA: a corollario delle domande spiegate in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di maturazione in capo alla Sig.ra di qualsivoglia maturazione di emolumento con riferimento a quelli monitoriamente CP_1 azionati e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere a qualsiasi titolo un credito della Sig.ra verso la società, provvedere alla CP_1 compensazione giudiziale con il controvalore economico delle prestazioni ricevute dalla stessa CP_1 dalla società in ordine alle quali ad oggi la non ha corrisposto alcunchè; CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i seguenti capi di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”:
1-vero che la Sig.ra per tutto il periodo in cui è stata socia e amministratrice della CP_1 [...] si è recata con cadenza settimanale per alcuni servizi e bisettimanale per altri Parte_1 presso il centro estetico richiedendo e ottenendo vari servizi estetici;
2-vero che in particolare la Sig.ra richiedeva trattamenti di viso/corpo, epilazione, laminazione CP_1 ciglia, ricostruzione unghie, oltre a usufruire dei servizi della Spa;
3- vero che l'accesso alla sede operativa della società della Sig.ra è sempre stato limitato alle CP_1 giornate e al tempo in cui la stessa usufruiva tali servizi;
Si indicano a teste sui precedenti capi da 1 a 3 la Sig.ra presso il centro estetico Testimone_1 [...] sito in Torino, C.so RE Umberto n. 79, la Sig.ra presso il centro estetico Parte_1 Tes_2
sito in Torino, C.so Re Umberto n. 79, la Sig.ra presso il Parte_1 Tes_3 centro estetico sito in Torino, C.so Re Umberto n. 79. Parte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, anche di lite temeraria, diritti e onorari di cui al presente procedimento, rimborso forfetario del 15%, IVA e C.P.A. come di legge, oltre alle spese successive all'emananda sentenza”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e difesa, IN VIA PREGIUDIZIALE e in assorbimento di tutte le questioni prospettate nel merito – in adesione all'eccezione formulata dalla parte attrice in opposizione alla clausola di arbitrato contenuta ex art. 31 dello Statuto adottare i provvedimenti consequenziali alla proposizione dell'exceptio compromissi dichiarando la propria incompetenza con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio stante l'assoluta infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. e venendosi, quindi, a creare una reciproca soccombenza delle parti così come esposto nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione.
pagina 3 di 7 NEL MERITO – nell'ipotesi in cui la questione pregiudiziale dovesse essere risolta ritenendo che vi sia la competenza di codesto Ill.mo Tribunale –
- rigettare l'opposizione proposta dalla parte attrice in opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite della presente fase del giudizio di opposizione oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge (ex D.M. n° 147/2022)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda l'azione esercitata, in via monitoria, da Controparte_1 contro (di seguito, “ ), della cui compagine sociale Controparte_2 Parte_1
aveva fatto parte, per il pagamento delle somme da lei rivendicate a titolo di compenso per l'esercizio dell'ufficio di amministratore, nonché di rimborso dei finanziamenti che, in qualità di socia, aveva concesso alla società. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria in ragione della clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello statuto sociale (a mente della quale tutte le controversie
“aventi ad oggetto diritti disponibili o relativi al rapporto sociale”, come pure quelle instaurate
“nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da esse promoss[e]”, avrebbero dovuto essere devolute alla cognizione di un arbitrato amministrato costituito presso la Camera
Arbitrale del Piemonte;
cfr. doc. 1 di parte attrice). L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con la condanna di oltre che alle spese di lite per la fase Controparte_1
processuale svoltasi davanti a giudice incompetente, anche per responsabilità aggravata a mente dell'art. 96 c.p.c..
Nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire all'exceptio compromissi. Ha Controparte_1
contestato, tuttavia, la sussistenza dei presupposti della pronuncia di condanna per c.d. lite temeraria e, sull'assunto che, in virtù del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., si configuri nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, ha instato per la compensazione delle spese processuali.
In ragione della questione pregiudiziale della competenza arbitrale, la causa, all'esito della discussione orale a mente dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che, a seguito dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza, l'oggetto della decisione da rendere risulta oggi limitato (i) alla pagina 4 di 7 sorte del decreto ingiuntivo opposto e (ii) alla regolamentazione delle spese, compresa la pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
2.1 Preliminarmente, va osservato come, dall'accordo processuale che si è realizzato fra le parti in ordine alla competenza arbitrale, derivi, per Questo Giudice, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto. È pacifico, invero, che la ritenuta incompetenza del giudice della fase monitoria a conoscere della domanda proposta col ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. comporta che, in sede di opposizione, il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato nullo o, comunque, revocato,
difettando i presupposti processuali per la sua emanazione. E ciò anche in caso di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale: “la presenza di una clausola compromissoria” – ha statuito la
Corte di Cassazione, con principio cui si intende dare continuità – “non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma
restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (così, e pluribus, Cass. n. 25939/2021 e Trib.
Milano, Sez. XV, n. 2568/2020).
Discende da quanto precede la definizione in rito di questo giudizio di opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Tanto premesso, deve essere vagliata la domanda con la quale affinché la Controparte_3
convenuta opposta oltre che alla rifusione delle spese di lite, sia condannata al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata a mente dell'art. 96, comma 1,
c.p.c.
Sostiene l'opponente che l'iniziativa processuale di sorretta dalla piena Controparte_1
consapevolezza di adire, col ricorso monitorio, un giudice incompetente in virtù della clausola compromissoria statutaria, integrerebbe un'ipotesi di lite temeraria, avendo la convenuta opposta agito “con mala fede” o, quantomeno, “colpa grave”.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che la domanda sia infondata.
Di essa non sussistono i presupposti: segnatamente, non può ravvisarsi la necessaria dimensione di rimprovero soggettivo nell'avere, esercitato in via monitoria un'azione inerente Controparte_1
a rapporti ricompresi nella portata della clausola compromissoria. Se è vero, infatti, che alla pagina 5 di 7 medesima era nota la previsione statutaria di devoluzione delle liti societarie alla cognizione arbitrale, è tuttavia parimenti vero che il tipo di tutela richiesto – la pronuncia di un decreto d'ingiunzione – non può, a tutt'oggi, essere somministrato da altri che dall'Autorità Giudiziaria
(nulla avendo innovato, sul punto, il D.Lgs. n. 149/2022, che ha sì riformulato l'art. 818 c.p.c. nel senso di attribuire agli arbitri la competenza ad emettere provvedimenti cautelari, ma non ha conferito alcun potere di rendere decisioni inaudita altera parte riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.).
Non può negarsi, allora, come costituisca legittima manifestazione del diritto di azione la scelta della convenuta opposta di adire la giurisdizione statale. A ben vedere, così operando essa non ha fatto altro che “rimettere” la questione della competenza, una volta comunque conseguito il provvedimento monitorio, alle determinazioni che la società ingiunta avrebbe assunto in merito alla propria strategia processuale: in ipotesi, avrebbe potuto non proporre Parte_1
opposizione, prestando acquiescenza al decreto, ovvero proporla ma senza sollevare l'exceptio compromissi, della quale è precluso il rilievo d'ufficio.
2.3. Le considerazioni che precedono si riverberano sulla regolamentazione delle spese di lite. Il relativo onere deve essere posto a carico di in forza del principio di Controparte_1
soccombenza, declinato secondo il criterio della causalità in relazione alla celebrazione del processo davanti a giudice risultato incompetente. Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non può
tradursi, come affermato dalla convenuta opposta, in una situazione di soccombenza reciproca, idonea a legittimare la compensazione delle spese. A questa fattispecie è estraneo il rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria: in tal senso si è orientata la giurisprudenza più recente, che ha valorizzato la natura meramente accessoria di detta domanda e ne ha desunto l'assenza, nel caso di accoglimento integrale della pretesa di merito avversaria (ma identico discorso deve farsi per le eccezioni di rito), di una pluralità di domande effettivamente contrapposte, rispetto alle quali valutare potersi ravvisare la soccombenza di una parte verso l'altra (cfr., sul punto, Cass. n.
22952/2019 e, più ampiamente, Cass. n. 11792/2018). Sulla scorta di queste premesse, CP_1
deve essere condannata a rifondere a le spese dalla medesima sostenute
[...] Parte_1
in relazione al presente giudizio;
avuto riguardo al valore della causa (ricompresa nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), esse si liquidano – con riferimento ai parametri minimi,
pagina 6 di 7 stante l'anticipata definizione in rito del processo – in complessivi euro 4.217,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.4012/2024 pronunciato dal
Tribunale di Torino in data 15.7.24; dichiara la propria incompetenza in favore dell'arbitrato previsto dalla clausola n. 31 dello statuto di Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da contro Parte_1 CP_1
[...]
visti gli artt. 91 e 92 c.p.c.,
condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
sostenute in relazione al presente giudizio, che liquida, quanto alle fasi introduttiva e di trattazione, nell'importo complessivo di euro 4.217,00 oltre C.U., rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025.
Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Comune
Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal M.O.T. dott.Davide Melano Bosco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Luciana Dughetti Presidente
dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16075/24, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
4012/2024, emesso dal Tribunale di Torino il 15.07.2024 e notificato in pari data, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 79, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Mancini e Giorgia Cara del Foro di Torino per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Torino, via Saluzzo n. 101
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Torino, Corso Regina Margherita n° 497 interno 23, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
pagina 1 di 7 Gallucci del Foro di Torino per procura speciale unita alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Martiri della Libertà n. 31
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti societari – eccezione di arbitrato –
responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per motivi sopra esposti:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata la validità della clausola arbitrale di cui all'art. 31 dello statuto della società Parte_1
in accoglimento della eccezione spiegata sub paragrafo 1, dichiarare l'incompetenza del
[...]
Tribunale adito con ricorso per decreto ingiuntivo dichiarando la competenza esclusiva della Camera
Arbitrale del Piemonte a decidere sulle materie oggetto di domanda monitoria e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 dichiarandolo nullo e comunque inefficace con condanna della Sig.ra alle spese di lite del presente giudizio, anche CP_1 aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto della gravità dell'errore; IN VIA PRELIMINARE:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra spiegata eccezione pregiudiziale, accertata la competenza per materia inderogabile, in assenza di valida clausola arbitrale, del Tribunale delle Imprese in luogo di quello adito, revocare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 con condanna della controparte alle spese di lite anche aggravate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale e di quella che precede in via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della
Sig.ra per la proposizione di domande attinenti a diritti della quota sociale già ceduti con la CP_1 medesima dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda monitoriamente azionata quanto alla richiesta di restituzione di asseriti finanziamenti soci e, per revocare, dichiarare nullo
e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 con condanna della controparte alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimenti delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sopra spiegate, respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024, anche in ragione delle sotto spiegate domande di merito;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia valido finanziamento soci nonché l'inesistenza del credito azionato relativamente agli asseriti emolumenti non pagati e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra annullando, dichiarando nullo, revocando o comunque CP_1 dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento anche della domanda principale, qualora dovesse essere accertato un diritto di credito per finanziamento soci, dichiarare tale diritto, come
pagina 2 di 7 risulta da atto pubblico, formalmente ceduto insieme alla quota in favore della Sig.ra Parte_2 respingendo le domande ex adverso formulare e in ogni caso annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inesigibilità di eventuale finanziamento socio accertato sia in virtù della rinuncia intervenuta da parte della come risulta in atti, sia in Parte_2 forza delle condizioni che ricorrono per la postergazione del credito a tutela dei creditori sociali e per l'effetto, annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA ACCESSORIA ALLE DOMANDE FORMULATE IN VIA SUBORDINATA: a corollario delle domande spiegate in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di maturazione in capo alla Sig.ra di qualsivoglia maturazione di emolumento con riferimento a quelli monitoriamente CP_1 azionati e, per l'effetto, annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque inefficace e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 4012/2024 del 15.07.2024 – r.g. 7656/2024 reso dal Tribunale di Torino non essendo nulla dovuto e ad alcun titolo, mandando assolta l'opponente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere a qualsiasi titolo un credito della Sig.ra verso la società, provvedere alla CP_1 compensazione giudiziale con il controvalore economico delle prestazioni ricevute dalla stessa CP_1 dalla società in ordine alle quali ad oggi la non ha corrisposto alcunchè; CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i seguenti capi di prova preceduti dalla rituale locuzione “vero che”:
1-vero che la Sig.ra per tutto il periodo in cui è stata socia e amministratrice della CP_1 [...] si è recata con cadenza settimanale per alcuni servizi e bisettimanale per altri Parte_1 presso il centro estetico richiedendo e ottenendo vari servizi estetici;
2-vero che in particolare la Sig.ra richiedeva trattamenti di viso/corpo, epilazione, laminazione CP_1 ciglia, ricostruzione unghie, oltre a usufruire dei servizi della Spa;
3- vero che l'accesso alla sede operativa della società della Sig.ra è sempre stato limitato alle CP_1 giornate e al tempo in cui la stessa usufruiva tali servizi;
Si indicano a teste sui precedenti capi da 1 a 3 la Sig.ra presso il centro estetico Testimone_1 [...] sito in Torino, C.so RE Umberto n. 79, la Sig.ra presso il centro estetico Parte_1 Tes_2
sito in Torino, C.so Re Umberto n. 79, la Sig.ra presso il Parte_1 Tes_3 centro estetico sito in Torino, C.so Re Umberto n. 79. Parte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, anche di lite temeraria, diritti e onorari di cui al presente procedimento, rimborso forfetario del 15%, IVA e C.P.A. come di legge, oltre alle spese successive all'emananda sentenza”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e difesa, IN VIA PREGIUDIZIALE e in assorbimento di tutte le questioni prospettate nel merito – in adesione all'eccezione formulata dalla parte attrice in opposizione alla clausola di arbitrato contenuta ex art. 31 dello Statuto adottare i provvedimenti consequenziali alla proposizione dell'exceptio compromissi dichiarando la propria incompetenza con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio stante l'assoluta infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. e venendosi, quindi, a creare una reciproca soccombenza delle parti così come esposto nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione.
pagina 3 di 7 NEL MERITO – nell'ipotesi in cui la questione pregiudiziale dovesse essere risolta ritenendo che vi sia la competenza di codesto Ill.mo Tribunale –
- rigettare l'opposizione proposta dalla parte attrice in opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite della presente fase del giudizio di opposizione oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge (ex D.M. n° 147/2022)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda l'azione esercitata, in via monitoria, da Controparte_1 contro (di seguito, “ ), della cui compagine sociale Controparte_2 Parte_1
aveva fatto parte, per il pagamento delle somme da lei rivendicate a titolo di compenso per l'esercizio dell'ufficio di amministratore, nonché di rimborso dei finanziamenti che, in qualità di socia, aveva concesso alla società. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria in ragione della clausola compromissoria prevista all'art. 31 dello statuto sociale (a mente della quale tutte le controversie
“aventi ad oggetto diritti disponibili o relativi al rapporto sociale”, come pure quelle instaurate
“nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da esse promoss[e]”, avrebbero dovuto essere devolute alla cognizione di un arbitrato amministrato costituito presso la Camera
Arbitrale del Piemonte;
cfr. doc. 1 di parte attrice). L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto opposto, con la condanna di oltre che alle spese di lite per la fase Controparte_1
processuale svoltasi davanti a giudice incompetente, anche per responsabilità aggravata a mente dell'art. 96 c.p.c..
Nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire all'exceptio compromissi. Ha Controparte_1
contestato, tuttavia, la sussistenza dei presupposti della pronuncia di condanna per c.d. lite temeraria e, sull'assunto che, in virtù del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., si configuri nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, ha instato per la compensazione delle spese processuali.
In ragione della questione pregiudiziale della competenza arbitrale, la causa, all'esito della discussione orale a mente dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che, a seguito dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza, l'oggetto della decisione da rendere risulta oggi limitato (i) alla pagina 4 di 7 sorte del decreto ingiuntivo opposto e (ii) alla regolamentazione delle spese, compresa la pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
2.1 Preliminarmente, va osservato come, dall'accordo processuale che si è realizzato fra le parti in ordine alla competenza arbitrale, derivi, per Questo Giudice, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto. È pacifico, invero, che la ritenuta incompetenza del giudice della fase monitoria a conoscere della domanda proposta col ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. comporta che, in sede di opposizione, il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato nullo o, comunque, revocato,
difettando i presupposti processuali per la sua emanazione. E ciò anche in caso di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale: “la presenza di una clausola compromissoria” – ha statuito la
Corte di Cassazione, con principio cui si intende dare continuità – “non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma
restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (così, e pluribus, Cass. n. 25939/2021 e Trib.
Milano, Sez. XV, n. 2568/2020).
Discende da quanto precede la definizione in rito di questo giudizio di opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Tanto premesso, deve essere vagliata la domanda con la quale affinché la Controparte_3
convenuta opposta oltre che alla rifusione delle spese di lite, sia condannata al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata a mente dell'art. 96, comma 1,
c.p.c.
Sostiene l'opponente che l'iniziativa processuale di sorretta dalla piena Controparte_1
consapevolezza di adire, col ricorso monitorio, un giudice incompetente in virtù della clausola compromissoria statutaria, integrerebbe un'ipotesi di lite temeraria, avendo la convenuta opposta agito “con mala fede” o, quantomeno, “colpa grave”.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che la domanda sia infondata.
Di essa non sussistono i presupposti: segnatamente, non può ravvisarsi la necessaria dimensione di rimprovero soggettivo nell'avere, esercitato in via monitoria un'azione inerente Controparte_1
a rapporti ricompresi nella portata della clausola compromissoria. Se è vero, infatti, che alla pagina 5 di 7 medesima era nota la previsione statutaria di devoluzione delle liti societarie alla cognizione arbitrale, è tuttavia parimenti vero che il tipo di tutela richiesto – la pronuncia di un decreto d'ingiunzione – non può, a tutt'oggi, essere somministrato da altri che dall'Autorità Giudiziaria
(nulla avendo innovato, sul punto, il D.Lgs. n. 149/2022, che ha sì riformulato l'art. 818 c.p.c. nel senso di attribuire agli arbitri la competenza ad emettere provvedimenti cautelari, ma non ha conferito alcun potere di rendere decisioni inaudita altera parte riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.).
Non può negarsi, allora, come costituisca legittima manifestazione del diritto di azione la scelta della convenuta opposta di adire la giurisdizione statale. A ben vedere, così operando essa non ha fatto altro che “rimettere” la questione della competenza, una volta comunque conseguito il provvedimento monitorio, alle determinazioni che la società ingiunta avrebbe assunto in merito alla propria strategia processuale: in ipotesi, avrebbe potuto non proporre Parte_1
opposizione, prestando acquiescenza al decreto, ovvero proporla ma senza sollevare l'exceptio compromissi, della quale è precluso il rilievo d'ufficio.
2.3. Le considerazioni che precedono si riverberano sulla regolamentazione delle spese di lite. Il relativo onere deve essere posto a carico di in forza del principio di Controparte_1
soccombenza, declinato secondo il criterio della causalità in relazione alla celebrazione del processo davanti a giudice risultato incompetente. Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non può
tradursi, come affermato dalla convenuta opposta, in una situazione di soccombenza reciproca, idonea a legittimare la compensazione delle spese. A questa fattispecie è estraneo il rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria: in tal senso si è orientata la giurisprudenza più recente, che ha valorizzato la natura meramente accessoria di detta domanda e ne ha desunto l'assenza, nel caso di accoglimento integrale della pretesa di merito avversaria (ma identico discorso deve farsi per le eccezioni di rito), di una pluralità di domande effettivamente contrapposte, rispetto alle quali valutare potersi ravvisare la soccombenza di una parte verso l'altra (cfr., sul punto, Cass. n.
22952/2019 e, più ampiamente, Cass. n. 11792/2018). Sulla scorta di queste premesse, CP_1
deve essere condannata a rifondere a le spese dalla medesima sostenute
[...] Parte_1
in relazione al presente giudizio;
avuto riguardo al valore della causa (ricompresa nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), esse si liquidano – con riferimento ai parametri minimi,
pagina 6 di 7 stante l'anticipata definizione in rito del processo – in complessivi euro 4.217,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.4012/2024 pronunciato dal
Tribunale di Torino in data 15.7.24; dichiara la propria incompetenza in favore dell'arbitrato previsto dalla clausola n. 31 dello statuto di Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da contro Parte_1 CP_1
[...]
visti gli artt. 91 e 92 c.p.c.,
condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
sostenute in relazione al presente giudizio, che liquida, quanto alle fasi introduttiva e di trattazione, nell'importo complessivo di euro 4.217,00 oltre C.U., rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025.
Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Comune
Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal M.O.T. dott.Davide Melano Bosco
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