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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1526/2024
Il Giudice ND AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SCALISE SAMUELE/MAGNANESCHI
NI ( ) ND Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AS PI resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La c.t.u. ha affermato la concausalità tra la patologia vertebrale rilevata e documentata e le mansioni lavorative svolte, che implicavano movimentazione manuale di carichi (pazienti e bidoni).
Sebbene trattasi di malattia a genesi multifattoriale, si ritiene condivisibile la valutazione di causalità espressa dal c.t.u.
Occorre infatti considerare che dal 2010 al 2015 l'attrice era esposta a rischio medio MMC, e già in precedenza, sin dal 2005, vi era movimentazione carichi ma con rischio moderato-basso. Che il periodo
20010-2015 abbia sollecitato il rachide lombo-sacrale per movimentazione manuale dei carichi emerge dal fatto che nel 2018 vi fu esonero disposto dalla movimentazione dei carichi. Ciò significa che la deficienza accusata nel 2018, dato il criterio cronologico, ben poté derivare dall'attività svolta fino a tre anni prima, con rischio medio.
L'invalidità permanente derivata dalla malattia professionale è del 6% e va cumulata con l'invalidità derivante da infezione polmonare da Covid-19. Il totale di invalidità è del 29% a decorrere dal 25.7.2025. Da Tale data decorrono gli interessi legali sulla rendita (senza rivalutazione ex art.16, co.6 l. n.412/91).
Quanto alla data di decorrenza della invalidità, premesso che non può valere la asserita pacificità rispetto ad una valutazione medica, anziché a un fatto storico, il ctu ha congruamente motivato sulle osservazioni del ctp attoreo che “il verosimile lento progredire dell'impegno funzionale non consente di individuare con certezza una data antecedente di stabilizzazione delle menomazioni in parola, in particolare per mancata valutazione diretta
Pag. 2 di 3 ed in accordo al principio che le evidenze strumentali necessitano di riscontro obiettivo.”
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' non potendosi parlare si CP_1
soccombenza reciproca solo per il posticipo dell'insorgenza dell'invalidità, ma parametrate al valore del 6%, in quanto sulla residua componente non vi è mai stata contestazione da parte dell' sicché il valore tariffario è CP_1
quello indeterminabile basso.
P.Q.M.
Riconosce in capo all'attrice una invalidità permanente lavorativa pari al
29% dal 25.7.2025 e condanna l' al pagamento della rendita vitalizia CP_1
corrispondente a tale invalidità con decorrenza dal 25.7.2025 e interessi legali dalla medesima decorrenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore attoreo.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Il Giudice
ND AN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1526/2024
Il Giudice ND AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SCALISE SAMUELE/MAGNANESCHI
NI ( ) ND Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AS PI resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La c.t.u. ha affermato la concausalità tra la patologia vertebrale rilevata e documentata e le mansioni lavorative svolte, che implicavano movimentazione manuale di carichi (pazienti e bidoni).
Sebbene trattasi di malattia a genesi multifattoriale, si ritiene condivisibile la valutazione di causalità espressa dal c.t.u.
Occorre infatti considerare che dal 2010 al 2015 l'attrice era esposta a rischio medio MMC, e già in precedenza, sin dal 2005, vi era movimentazione carichi ma con rischio moderato-basso. Che il periodo
20010-2015 abbia sollecitato il rachide lombo-sacrale per movimentazione manuale dei carichi emerge dal fatto che nel 2018 vi fu esonero disposto dalla movimentazione dei carichi. Ciò significa che la deficienza accusata nel 2018, dato il criterio cronologico, ben poté derivare dall'attività svolta fino a tre anni prima, con rischio medio.
L'invalidità permanente derivata dalla malattia professionale è del 6% e va cumulata con l'invalidità derivante da infezione polmonare da Covid-19. Il totale di invalidità è del 29% a decorrere dal 25.7.2025. Da Tale data decorrono gli interessi legali sulla rendita (senza rivalutazione ex art.16, co.6 l. n.412/91).
Quanto alla data di decorrenza della invalidità, premesso che non può valere la asserita pacificità rispetto ad una valutazione medica, anziché a un fatto storico, il ctu ha congruamente motivato sulle osservazioni del ctp attoreo che “il verosimile lento progredire dell'impegno funzionale non consente di individuare con certezza una data antecedente di stabilizzazione delle menomazioni in parola, in particolare per mancata valutazione diretta
Pag. 2 di 3 ed in accordo al principio che le evidenze strumentali necessitano di riscontro obiettivo.”
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' non potendosi parlare si CP_1
soccombenza reciproca solo per il posticipo dell'insorgenza dell'invalidità, ma parametrate al valore del 6%, in quanto sulla residua componente non vi è mai stata contestazione da parte dell' sicché il valore tariffario è CP_1
quello indeterminabile basso.
P.Q.M.
Riconosce in capo all'attrice una invalidità permanente lavorativa pari al
29% dal 25.7.2025 e condanna l' al pagamento della rendita vitalizia CP_1
corrispondente a tale invalidità con decorrenza dal 25.7.2025 e interessi legali dalla medesima decorrenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi al procuratore attoreo.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Il Giudice
ND AN
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