Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ACER Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Cornacchia, Anna Antonietta Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-, con cui si diffidava la ricorrente a lasciare libero da persone e cose il locale di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Via -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di ACER Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NG FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato incardinato dinanzi a questo Tar in riassunzione del ricorso R.g. n. -OMISSIS-proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. IX, deciso con la sentenza n. -OMISSIS- che ha dichiarato il difetto del giudice adito per rientrare la controversia nel perimetro di competenza del giudice amministrativo.
Il giudizio ha ad oggetto la Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero ad horas del locale occupato sine titulo dalla ricorrente , sito in Napoli alla Via -OMISSIS-.
2. La ricorrente rappresenta che l’immobile per cui è causa appartiene al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli (oggi ACER); di aver vissuto in tale abitazione, unitamente all’assegnatario dell’immobile, cui era legata da vincolo di parentela (in quanto fratello di sua madre), sino al giorno in cui la stessa aveva contratto matrimonio. Successivamente al decesso del legittimo assegnatario, avvenuto in data 24.12.2017, la ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, si è trasferita nel predetto immobile provvedendo anche al pagamento dei canoni di locazione.
3. Con nota prot. -OMISSIS-del 04.07.2018, l’istante veniva diffidata al rilascio dell’immobile.
La stessa proponeva, pertanto, un ricorso dinanzi al giudice civile per l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegnazione dell’immobile.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, rilevando che, nelle more, la ricorrente aveva presentato una domanda di regolarizzazione e che, pertanto, in pendenza di un procedimento amministrativo, la situazione soggettiva dell’interessata dovesse qualificarsi in termini di interesse legittimo.
5. Nel presente giudizio per riassunzione, la ricorrente, deduce illegittimità del provvedimento di rilascio per violazione e falsa applicazione dell’art.14 e 2 comma 3 della L.R.18\97 e per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; difetto di istruttoria; carenza di motivazione.
Secondo la prospettiva della ricorrente, essa sarebbe in possesso dei requisiti previsti dall’art.14 secondo cui possono subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare laddove quest’ultima va considerata come facente parte del nucleo familiare così come disposto dal comma 3 dell’art.2 della medesima legge secondo cui “ possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ”.
L’amministrazione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto delle circostanze pure da essa rappresentate, ossia del fatto che la ricorrente risiede nell’immobile dall'anno 2011 e che faceva parte del nucleo familiare del legittimo assegnatario, come risulta dalla certificazione dello stato di famiglia.
5.1 Per altri versi, il provvedimento di sgombero sarebbe nullo per difetto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in quanto adottato ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. in assenza dei presupposti di legge ed in ogni caso, esso sarebbe espressione di un potere di autotutela pubblicistica che il Comune non potrebbe esercitare su beni che non rientrano nel patrimonio demaniale.
5.2 In ogni caso, il provvedimento di sgombero sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 30 della L.R.C. n°18/1997 che reca la “nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
In particolare, il richiamato art. 30 riconosce esclusivamente in capo al Sindaco il potere di disporre con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di e.r.p. occupati senza titolo, laddove, nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato da un Dirigente.
5.3 Infine, il provvedimento sarebbe sproporzionato, tenuto conto dello stato di necessità in cui versa la ricorrente; del fatto che la stessa ha corrisposto con regolarità i canoni di locazione; della mancanza di una concreta ragione, corrispondente ad un interesse pubblico prevalente, che giustifichi l’allontanamento coatto della ricorrente e del suo nucleo familiare dalla abitazione.
6. Si sono costituite le parti intimate, difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
7. Devono prioritariamente essere scrutinati il terzo ed il quarto motivo di ricorso in cui è dedotta la nullità dell’atto impugnato per carenza di potere e per violazione del principio di legalità e tipicità degli atti.
I motivi sono infondati.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente competente del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 18 del 1997
L’atto impugnato, dunque, non è un'ordinanza contingibile ed urgente ma un provvedimento, adottato con poteri ordinari, che rientra nelle competenze dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000, principio recepito nell’art. 30 del Regolamento della Regione Campania n. 11 del 2019.
In applicazione del principio generale di separazione tra politica ed amministrazione nonché della regola di disciplina del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come richiamata, non può revocarsi in dubbio che un’ordinanza di sgombero di un immobile afferente al patrimonio indisponibile dell’amministrazione, espressione dell’autotutela esecutiva, è attratta nella competenza del dirigente del servizio comunale a ciò deputato, che nel caso di specie è il Servizio politiche della casa.
8. Sono infondati anche gli altri motivi di ricorso.
Va, in via preliminare rilevato che sulla istanza della ricorrente, volta a conseguire la regolarizzazione della occupazione sine titulo dell’alloggio di e.r.p., l’ACER non risulta si sia pronunciato con provvedimento espresso.
Ebbene, la ricorrente con il secondo e sesto motivo di ricorso deduce, come si è detto, profili di illegittimità dell’atto impugnato per la omessa istruttoria sul possesso dei requisiti soggettivi idonei a consentire la regolarizzazione della occupazione.
I vizi enunciati, tuttavia, non sono suscettibili di scrutinio da parte di questo giudice.
Nelle sue difese, infatti, la ricorrente ha esposto le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della sua pretesa alla regolarizzazione ed ha concluso per la illegittimità del provvedimento impugnato.
Dinanzi al giudice civile, la ricorrente ha chiesto che venisse accertato il suo diritto ed in tali sensi le censure - di difetto di istruttoria e di violazione delle norme sulla regolarizzazione delle occupazioni abusive- costituivano un antecedente logico e di diritto ai fini della disapplicazione dell’atto impugnato.
Nel giudizio amministrativo, tuttavia, l’azione di mero accertamento ha una portata residuale.
Essa è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (Consiglio di Stato sez. III, 26/5/2023, n. 5207; 7/4/2021, n. 2804; Sez. IV, 7/1/2019, n. 113).
Nel giudizio amministrativo la tutela avverso un atto illegittimo dell’amministrazione è offerta dalla azione di annullamento la quale, ovviamente, presuppone l’esistenza di un atto da impugnare, ciò che manca nel caso di specie.
Né la ricorrente ha attivato, a tutela della sua pretesa, il rimedio giurisdizionale avverso il silenzio.
In un tale quadro fattuale, dunque, questo giudice non può che rilevare la infondatezza ed ancor prima la inammissibilità delle censure poiché indirizzate verso una azione amministrativa che non si è concretizzata nella adozione di alcun provvedimento.
9. E’ infondato anche il quinto motivo di ricorso.
Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in ragione della abusiva occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente non legittimata da alcun titolo concessorio.
10. Infine, sono infondati anche il settimo e l’ottavo motivo.
Il legittimo possesso di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica può conseguire, esclusivamente, o ad una utile posizione in graduatoria a seguito di bando di assegnazione, ovvero - ricorrendone i presupposti di legge - ad una favorevole conclusione di un procedimento di voltura e/o di sanatoria.
Il bisogno abitativo non legittima le occupazioni abusive tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. ( ex multis, Cass. Pen. sentenza n. 25225 del 2019; sentenza n. 9655 del 2015).
11. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA Di TA, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
NG FO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG FO | CA Di TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.