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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
in proprio (c.f.: ) e nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice della Farmacia dello Stadio s.r.l. (c.f.: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Saldutti
RECLAMANTE
E
Curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Caratozzolo
RECLAMATA
NONCHÉ
e Controparte_1 Controparte_2
RECLAMATI CONTUMACI
1
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di amministratrice Parte_1 della Farmacia dello Stadio s.r.l. - ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma – Sezione fallimentare n. 489/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l., su istanza di . Controparte_1
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza è nulla per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, per difetto del requisito oggettivo dell'insolvenza della società.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello
Stadio s.r.l., domandando il rigetto del reclamo.
I reclamati e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo la reclamante eccepisce la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (in cui non si è costituita), deducendo di essere incorsa in un errore scusabile per non aver verificato l'esaurimento della capienza della casella di posta elettronica certificata e lamentando il fatto che la notificazione non sia stata eseguita anche presso la sede operativa della società sita in
Trapani (ove è ubicata la farmacia).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni imprenditore - individuale o collettivo - è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, che costituisce l'indirizzo pubblico informatico che gli imprenditori hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, assicurandosi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata (Cass. 28916/2020; Cass.
16365/2018; Cass. 16190/2018; Cass. 31/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza nel vigore dell'art. 15, terzo comma, l. fall. (il cui testo è oggi trasfuso nell'art. 40, comma 8, del CCII), quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione (cioè all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, oppure presso la sede risultante dal registro delle imprese), si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta
2 nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso (Cass. 28916/2020).
La ricorrente si duole del fatto che tale modalità di notificazione sia inidonea a porre la società debitrice nella condizione di venire effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso nei suoi confronti (non essendo previsto dalla legge che il ricorso venga notificato anche presso la sede operativa della società), con conseguente violazione del diritto di difesa e sospetta incostituzionalità della norma che la prevede.
Una questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, l. fall. è già stata esaminata da Corte cost. 146/2016, che l'ha dichiarata non fondata sia con riferimento all'art. 3 Cost. (avuto riguardo alla necessità di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale), sia con riferimento all'art. 24 Cost. (dovendosi ritenere che il diritto di difesa del debitore - nella sua declinazione di conoscibilità dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - sia adeguatamente garantito dalla norma denunciata, in ragione del duplice meccanismo di notifica che precede la notificazione mediante deposito presso la casa comunale).
La necessità di contemperare il diritto di difesa del debitore con gli obiettivi di speditezza e operatività ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, porta ad escludere il compimento di formalità ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 40, comma 8, del CCII, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (come accade nel caso in cui la società ometta di organizzarsi per controllare con regolarità i messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e l'eventuale esaurimento del limite di capienza della casella di posta elettronica).
Del resto, come chiarito da Corte cost. 146/2016, “il sistema, nel quale si inserisce la disposizione censurata, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell'imprenditore”, in quanto la natura devolutiva del reclamo disciplinato dal novellato art. 18 l. fall. consente al fallito che non si sia costituito davanti al tribunale di indicare per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado, i fatti a sua difesa e i mezzi di prova di cui intenda avvalersi per contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di reclamo è dunque infondato.
Con il secondo motivo la reclamante lamenta il fatto che l'apertura della liquidazione giudiziale sia stata dichiarata pur in assenza del presupposto dello stato d'insolvenza, in quanto i crediti fatti valere nel procedimento de quo sono tuttora oggetto di accertamento in sede giudiziale, dai bilanci della società risulta che la Farmacia dello Stadio s.r.l. provvede regolarmente al pagamento degli altri creditori e la società non ha mai subito pignoramenti, ingiunzioni di pagamento o provvedimenti cautelari in genere.
3 Anche questo motivo è infondato.
Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato d'impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un'obbligazione, che sia indicativo dello stato d'illiquidità dell'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018).
Più in generale, secondo la giurisprudenza lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore (oggi liquidazione giudiziale) non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, ma dipende dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e per l'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 32280/2022; Cass. 7087/2022; Cass. 2810/2018; Cass. 30209/2017).
Come ricordato da Cass. 30284/2022 con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 5 l. fall. (oggi riprodotta nell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII), lo stato d'insolvenza dell'imprenditore:
a) è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (Cass. 25961/2011; Cass. 9856/2006);
b) è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato: con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (Cass. 30209/2017; Cass. 19027/2013), dovendosi in particolare apprezzare - più che il rapporto tra attività e passività - la possibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (Cass. 29913/2018; Cass. 2830/2001).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la Farmacia dello Stadio s.r.l. non è debitrice soltanto nei confronti di (che ha domandato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale), di (che è intervenuto nel Controparte_2 procedimento) e della (creditrice in forza di titoli cambiari che sono stati Parte_2 protestati), avendo anche un'ingente esposizione debitoria nei confronti del fisco e di plurimi soggetti giuridici per forniture di merce non pagate, come risulta dal progetto di stato passivo predisposto dal curatore (in cui sono esposti crediti privilegiati per un importo di oltre
91.000,00 €, crediti chirografari per un importo di oltre 847.000,00 € e altri crediti non ammessi al passivo per un importo di oltre 257.000,00 €).
4 A fronte di tale esposizione debitoria risultano inattendibili i dati contabili esposti nei bilanci della società, come risulta dai chiarimenti resi dall' Controparte_3 in merito all'effettiva consistenza dei crediti vantati dalla Farmacia dello Stadio s.r.l.
[...] per somministrazione di farmaci (v. il documento allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
Appare dunque evidente lo stato d'insolvenza in cui versa la Farmacia dello Stadio s.r.l., che non è in grado di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come implicitamente ammesso dalla stessa reclamante laddove afferma che la propria esposizione debitoria complessiva può essere sanata con il ricavato dalla vendita dell'azienda, promessa in vendita alla con scrittura privata del 6 Parte_3 maggio 2024 (v. Cass. 30284/2022, secondo cui i beni e i crediti che compongono l'attivo vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, sempre che ciò non comprometta l'operatività dell'impresa).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della curatela, spese che si liquidano in complessivi 1.470,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratrice della Farmacia dello Stadio s.r.l. - avverso la sentenza del Tribunale di Roma
– Sezione fallimentare n. 489/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l., liquidandole in complessivi
1.470,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
in proprio (c.f.: ) e nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice della Farmacia dello Stadio s.r.l. (c.f.: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Saldutti
RECLAMANTE
E
Curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Caratozzolo
RECLAMATA
NONCHÉ
e Controparte_1 Controparte_2
RECLAMATI CONTUMACI
1
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di amministratrice Parte_1 della Farmacia dello Stadio s.r.l. - ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma – Sezione fallimentare n. 489/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l., su istanza di . Controparte_1
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza è nulla per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
2) il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, per difetto del requisito oggettivo dell'insolvenza della società.
La reclamante ha concluso domandando la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello
Stadio s.r.l., domandando il rigetto del reclamo.
I reclamati e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo la reclamante eccepisce la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (in cui non si è costituita), deducendo di essere incorsa in un errore scusabile per non aver verificato l'esaurimento della capienza della casella di posta elettronica certificata e lamentando il fatto che la notificazione non sia stata eseguita anche presso la sede operativa della società sita in
Trapani (ove è ubicata la farmacia).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni imprenditore - individuale o collettivo - è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, che costituisce l'indirizzo pubblico informatico che gli imprenditori hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, assicurandosi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata (Cass. 28916/2020; Cass.
16365/2018; Cass. 16190/2018; Cass. 31/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza nel vigore dell'art. 15, terzo comma, l. fall. (il cui testo è oggi trasfuso nell'art. 40, comma 8, del CCII), quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione (cioè all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, oppure presso la sede risultante dal registro delle imprese), si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta
2 nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso (Cass. 28916/2020).
La ricorrente si duole del fatto che tale modalità di notificazione sia inidonea a porre la società debitrice nella condizione di venire effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso nei suoi confronti (non essendo previsto dalla legge che il ricorso venga notificato anche presso la sede operativa della società), con conseguente violazione del diritto di difesa e sospetta incostituzionalità della norma che la prevede.
Una questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, l. fall. è già stata esaminata da Corte cost. 146/2016, che l'ha dichiarata non fondata sia con riferimento all'art. 3 Cost. (avuto riguardo alla necessità di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale), sia con riferimento all'art. 24 Cost. (dovendosi ritenere che il diritto di difesa del debitore - nella sua declinazione di conoscibilità dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - sia adeguatamente garantito dalla norma denunciata, in ragione del duplice meccanismo di notifica che precede la notificazione mediante deposito presso la casa comunale).
La necessità di contemperare il diritto di difesa del debitore con gli obiettivi di speditezza e operatività ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, porta ad escludere il compimento di formalità ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 40, comma 8, del CCII, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (come accade nel caso in cui la società ometta di organizzarsi per controllare con regolarità i messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e l'eventuale esaurimento del limite di capienza della casella di posta elettronica).
Del resto, come chiarito da Corte cost. 146/2016, “il sistema, nel quale si inserisce la disposizione censurata, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell'imprenditore”, in quanto la natura devolutiva del reclamo disciplinato dal novellato art. 18 l. fall. consente al fallito che non si sia costituito davanti al tribunale di indicare per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado, i fatti a sua difesa e i mezzi di prova di cui intenda avvalersi per contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di reclamo è dunque infondato.
Con il secondo motivo la reclamante lamenta il fatto che l'apertura della liquidazione giudiziale sia stata dichiarata pur in assenza del presupposto dello stato d'insolvenza, in quanto i crediti fatti valere nel procedimento de quo sono tuttora oggetto di accertamento in sede giudiziale, dai bilanci della società risulta che la Farmacia dello Stadio s.r.l. provvede regolarmente al pagamento degli altri creditori e la società non ha mai subito pignoramenti, ingiunzioni di pagamento o provvedimenti cautelari in genere.
3 Anche questo motivo è infondato.
Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato d'impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un'obbligazione, che sia indicativo dello stato d'illiquidità dell'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018).
Più in generale, secondo la giurisprudenza lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore (oggi liquidazione giudiziale) non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, ma dipende dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e per l'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 32280/2022; Cass. 7087/2022; Cass. 2810/2018; Cass. 30209/2017).
Come ricordato da Cass. 30284/2022 con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 5 l. fall. (oggi riprodotta nell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII), lo stato d'insolvenza dell'imprenditore:
a) è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (Cass. 25961/2011; Cass. 9856/2006);
b) è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato: con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (Cass. 30209/2017; Cass. 19027/2013), dovendosi in particolare apprezzare - più che il rapporto tra attività e passività - la possibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (Cass. 29913/2018; Cass. 2830/2001).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la Farmacia dello Stadio s.r.l. non è debitrice soltanto nei confronti di (che ha domandato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale), di (che è intervenuto nel Controparte_2 procedimento) e della (creditrice in forza di titoli cambiari che sono stati Parte_2 protestati), avendo anche un'ingente esposizione debitoria nei confronti del fisco e di plurimi soggetti giuridici per forniture di merce non pagate, come risulta dal progetto di stato passivo predisposto dal curatore (in cui sono esposti crediti privilegiati per un importo di oltre
91.000,00 €, crediti chirografari per un importo di oltre 847.000,00 € e altri crediti non ammessi al passivo per un importo di oltre 257.000,00 €).
4 A fronte di tale esposizione debitoria risultano inattendibili i dati contabili esposti nei bilanci della società, come risulta dai chiarimenti resi dall' Controparte_3 in merito all'effettiva consistenza dei crediti vantati dalla Farmacia dello Stadio s.r.l.
[...] per somministrazione di farmaci (v. il documento allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
Appare dunque evidente lo stato d'insolvenza in cui versa la Farmacia dello Stadio s.r.l., che non è in grado di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come implicitamente ammesso dalla stessa reclamante laddove afferma che la propria esposizione debitoria complessiva può essere sanata con il ricavato dalla vendita dell'azienda, promessa in vendita alla con scrittura privata del 6 Parte_3 maggio 2024 (v. Cass. 30284/2022, secondo cui i beni e i crediti che compongono l'attivo vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, sempre che ciò non comprometta l'operatività dell'impresa).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della curatela, spese che si liquidano in complessivi 1.470,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratrice della Farmacia dello Stadio s.r.l. - avverso la sentenza del Tribunale di Roma
– Sezione fallimentare n. 489/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela della liquidazione giudiziale della Farmacia dello Stadio s.r.l., liquidandole in complessivi
1.470,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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