Articolo 7 della Legge 5 maggio 1989, n. 171
Articolo 6Articolo 8
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27 maggio 1989
Art. 7. 1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art. 8 e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.
La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e alle condizioni di idoneita' stabilite dall'art. 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione .
Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale.
Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorita' marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito".
Entrata in vigore il 27 maggio 1989