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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2944 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Fiorella D'Angiolillo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si duole della ripetizione d'indebito che l convenuto, a Controparte_2
mezzo comunicazione di liquidazione notificata in data 23.02.2022, ha operato nei suoi confronti per il recupero della complessiva somma di € 2.145,29, presumibilmente percepita a titolo di ratei di pensione di anzianità non spettanti nel periodo 02.01.2002 -
30.09.2008.
L'Ente convenuto, sul punto, ha confermato che “l'indebito … è relativo alla pensione di vecchiaia in convenzione internazionale di cui è titolare il ricorrente (Vrs/48001622), indebito dovuto alla circostanza che lo stesso non aveva mai comunicato all' i redditi CP_1
per integrazione al trattamento minimo e maggiorazione sociale. In data 23/02/2022 veniva liquidato il decreto di omologa che riconosceva al l'indennità di Parte_1
1 accompagnamento; sulla liquidazione veniva accantonata la somma di euro 2165,71 in
CP_ compensazione dell'indebito n. 57654…” (v. memoria ).
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La disciplina applicabile al caso di specie è quella dell'indebito oggettivo, giuridicamente fondata sull'art. 2033 c.c., con conseguente esclusione delle deroghe che alla norma del codice civile hanno apportato l'art. 13 l. n. 412 del 1991, l'art. 52 l. n. 88 del 1989 e l'art. 80
r.d. n. 1422 del 1924; ciò in considerazione del riferimento espresso alle “pensioni” contenuto nei predetti articoli (cfr. in materia di assegni familiari Cass. 7 gennaio 1997, n.
52; Cass. S.U. 26 gennaio 1995, n. 906; Cass. S.U. 3 febbraio 1995, n. 1316; Cass. 19 giugno 1990 n. 6149).
CP_ Sicché, nella fattispecie, deve riconoscersi in linea di principio il diritto dell' di ripetere le somme versate all'odierno ricorrente, in base alla regola generale dettata dall'art. 2033
c.c., rilevando la buona fede dell'accipiens ai soli fini della decorrenza degli interessi moratori, senza ostare all'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Tuttavia, è fondata la formulata eccezione di prescrizione ordinaria.
Poiché, infatti, manca la prova di atti interruttivi del corso della prescrizione, posti in essere
CP_ dall' prima del 23.02.2022 (data della prima comunicazione dell'indebito in questa sede impugnato), l'indebito asseritamene maturato tra il 2002 e il 2008 è da considerarsi CP_ irripetibile perché il relativo credito si è estinto per prescrizione, e l' va condannato a restituire al ricorrente gli importi trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibile la complessiva somma di €
2.145,29 oggetto della comunicazione di liquidazione notificata in data 23.02.2022,
CP_ con conseguente condanna dell' alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo, oltre interessi legali dalla data in cui ha operato ciascuna trattenuta al soddisfo.
2 CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
S.M.C.V., 13.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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