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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa NG RI Di
IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110/2018
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Spinello (c.f.: C.F._1
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo C.F._2
difensore del 15.09.2020, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Niscemi, via V. Caruso n.2
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_1
; C.F._3
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
; C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.23 (c.f.: ); C.F._5
con sede in Roma via G. Grezar Controparte_2
n. 14 con c.f. e p. IV , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_3
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73,
[...]
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106; in persona del responsabile pro tempore, sig. , c.f. nella qualità di Procuratore, in CP_4 C.F._6
servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. CO CA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio sito in Gela (CL) in via Venezia n. 81/c; oggi , a seguito Controparte_5 Controparte_6
di fusione per incorporazione nella capogruppo avvenuta il 28 aprile 2013, con sede in
Piazza Salimbeni, 3 cap. 53100 Siena (SI) in persona del Legale Rappresentante pro tempore n.q. di terzo creditore ipotecario
- convenuti-
Conclusioni per parte attrice: “accertare e dichiarare in capo alla Signora Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del fondo insistente su porzione della particella 571 (di cui occupa circa 85,50 mq) e della limitrofa particella 780 (di cui occupa, invece, soli 27,00 mq), entrambe censite al catasto Terreni del Comune di Niscemi al Foglio di Mappa 52.
- conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza.
- ordinare a la cancellazione delle ipoteche giudiziali e legali (all. sub 6) Controparte_3 iscritte su porzione della particella 571 (di cui l'attrice possiede e occupa circa 85,50 mq) e della limitrofa particella 780 (di cui l'attrice possiede e occupa, invece, soli 27,00 mq), entrambe censite al catasto Terreni del Comune di Niscemi al Foglio di Mappa 52, con ogni consequenziale provvedimento previsto per legge
Con vittoria di spese, compensi ed onorari oltre IV e c.p.a., come per legge.”
Conclusioni per il convenuto “-preliminarmente, Controparte_2
pronunciare declaratoria di inammissibilità della domanda per mancata prova della inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti;
-nel merito, respingere integralmente la domanda poiché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 6.08.2018, la sig.ra conveniva in giudizio i convenuti Parte_1 in epigrafe, rappresentando di essere residente da oltre 30 anni in un fabbricato sito a
Niscemi nella via Alma n.13 insistente su porzione della particella 571 (per 85,50 mq.) e sulla limitrofa particella 780 (di cui occupava 27 mq.), censite al catasto Terreni del Comune di
Niscemi al foglio di mappa 52. Tali particelle risultavano intestate nella misura di ¼ cadauno ai coniugi Controparte_7
ed ai coniugi e quest'ultimi deceduti
[...] Controparte_8 CP_9
e con la proprietà pro quota del fondo trasferita per successione universale alla figlia
. Parte_3
Tutti i proprietari si sono disinteressati di tale fondo, lasciandolo incolto e sterile, e l'attrice ha edificato il fabbricato adibito ad abitazione civile, esercitando sul terreno un possesso continuo, pacifico, ininterrotto e senza alcuna rivendicazione da parte di terzi.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra chiedeva dichiararsi l'intervenuto acquisto per Pt_1 usucapione del fondo, rimettendosi alle conclusioni riportate sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2018 si costituiva in giudizio
[...] che si opponeva alle pretese attoree invocando in via preliminare CP_3
l'inammissibilità della domanda per mancata prova della inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti e in via principale l'infondatezza della domanda di usucapione.
Dopo alcune udienze volte alla verifica dell'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti, all'udienza del 21.06.2019 il Giudice concedeva i termini di cui all'art.183, sesto comma c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 2.10.2020 venivano escussi i testi di parte attrice e Tes_1 Tes_2
All'esito della camera di consiglio susseguente a tale udienza veniva nominato CTU
[...] con il seguente mandato: “ che accerti mediante l'acquisizione di documentazione presso i pubblici archivi, i rilievi aereofotogrammetrici, sopralluogo e quant'altro utile, l'esatta estensione dell'area di sedime del fabbricato, l'esatta identificazione delle particelle catastali su cui tale area ricade;
l'indicazione dei confini dell'area; accerti anche mediante la certificazione notarile in atti o eventuali nuove ricerche presso i competenti uffici, la titolarità attuale delle porzioni di terreno di cui si chiede la usucapione e la esistenza di trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili oggetto di causa, effettuate nel ventennio precedente la proposizione della domanda;
rediga planimetria delle suddette porzioni, anche al fine di poter eseguire presso i competenti uffici pubblici ogni eventuale volturazione
e trascrizione”.
A seguito dell'indisponibilità del primo professionista nominato, all'udienza del 4.12.2020 veniva nominato il consulente nella persona dell'arch. . Controparte_10
Quest'ultimo prestava il giuramento di rito all'udienza del 28.01.2021 e depositava la consulenza in data 19.06.2021. All'udienza del 4.03.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Con decreto del 11.10.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per disporre un'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditore ipotecario Controparte_5
pretermesso.
Veniva, altresì, disposto il frazionamento della particella occupata.
Provvedendo all'esito dell'udienza cartolare del 30.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Controparte_5
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità è stata accertata attraverso la relazione notarile a firma del Notaio dr.
dalle ispezioni ipotecarie e dallo stato di famiglia storico dei coniugi Persona_1
- . Parte_3 CP_9
Per quanto riguarda le ipoteche iscritte, trattasi in ogni caso di formalità iscritte contro soggetti diversi dall'odierno attore.
Ad ogni modo, sul tema, risulta pacifico in giurisprudenza che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente [ossia scadute, N.d.R.]” infatti “tale effetto estintivo”
è da ricondurre “all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8792/2000
e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29325/2019).
La sentenza di acquisto per usucapione ha infatti natura accertativa ed effetti retroattivi, risalendo l'acquisto al primo momento del possesso;
comporta, quindi, l'inefficacia ex tunc di qualsiasi atto pregiudizievole realizzato sul bene ed eseguito nei confronti del soggetto che ne era proprietario solo formalmente e non anche sostanzialmente.
Non risulta dirimente l'eccezione avanzata dal creditore ipotecario Controparte_2
sulla mancata prova dell'inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti,
[...]
dato che dalle produzioni documentali e dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa far risalire ad una parentela, e che in tal caso l'onere di provare il contrario sarebbe spettato alla parte che ha avanzato l'eccezione, non essendo l'assenza di vincoli affettivi uno degli elementi costitutivi dell'usucapione.
La documentazione prodotta, il contegno processuale dei convenuti intestatari rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo all'attrice il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
In particolare, il teste , vicina di casa della sig.ra , affermava “[…] posso Testimone_2 Pt_1
precisare che la casa è all'incirca di 85 metri quadri ed io abito lì dal 1986 e la casa della signora Pt_1
era già esistente” e aggiungeva, così come l'altro teste (sorella dell'attrice),
[...] Tes_1 di non aver mai visto sul fondo nessuno degli intestatari.
Si può desumere pertanto un possesso pacifico, esclusivo ed indisturbato dell'attrice e la sua inequivocabile volontà di possedere l'immobile come proprietaria esclusiva.
Riguardo all'esatta estensione dell'area di sedime su cui insiste il fabbricato e l'identificazione delle particelle catastali su cui tale area ricade, il CTU Arch. ha CP_10
chiarito: “Area di sedime accertata è di mq 115.50. la sagoma esterna dell'edifico ha le seguenti dimensioni: 15.00 m x 7.70.
Il fabbricato è situato tra tre edifici con un solo lato libero prospiciente la via Alma;
l'immobile ricade in parte su una porzione della particella n.846 generata dalla soppressione della part.571,e in parte sull'intera particella n.848 generata dalla soppressione della part.780, le sopra citate soppressioni sono state effettuate con tipo mappale n. CL 0020864 presentato il 05/08/2020 dal Geom. Pt_4 di Niscemi per conto della Signora nata a [...] il [...],tipo mappale
[...] Parte_5
(allegato 2) è stato eseguito al fine dell'accatastamento del fabbricato confinante a sud ovest con il fabbricato in oggetto esattamente individuato in catasto al foglio di mappa 52 particella 847.”
Con una successiva integrazione alla perizia, disposta dal Giudice, il consulente ha provveduto al frazionamento del tratto di terreno, in modo da stabilire quale parte della particella 846 sia destinata a viabilità e quale invece sia la parte sulla quale insiste il fabbricato. Da tale frazionamento è stata ricavata un'area identificata al Catasto Terreni del
Comune di Niscemi al foglio di mappa 52 part.874 e sono state prodotte le ricevute di approvazione del frazionamento e le visure catastali aggiornate.
Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attrice dell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Niscemi al foglio di mappa 52, particelle 874 e 848.
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa NG R. Di
IE, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di dell'area Parte_1 identificata al Catasto Terreni del Comune di Niscemi al foglio di mappa 52, particelle 874
e 848.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- ordina altresì al Conservatore la cancellazione delle seguenti ipoteche:
1) ipoteca legale iscritta ai nn. 6173/588 a favore di in data Controparte_3
20.06.2016;
2) ipoteca giudiziale iscritta ai nn. 5665/1028 a favore di in data Controparte_5
5.05.2008;
- pone l'onere di trascrizione e di cancellazione a carico di parte attrice.
- compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Gela, lì 29.11.2025
Il Giudice On.
NG RI Di IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa NG RI Di
IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110/2018
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Spinello (c.f.: C.F._1
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo C.F._2
difensore del 15.09.2020, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Niscemi, via V. Caruso n.2
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_1
; C.F._3
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Parte_2
; C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.23 (c.f.: ); C.F._5
con sede in Roma via G. Grezar Controparte_2
n. 14 con c.f. e p. IV , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_3
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73,
[...]
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106; in persona del responsabile pro tempore, sig. , c.f. nella qualità di Procuratore, in CP_4 C.F._6
servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. CO CA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7
studio sito in Gela (CL) in via Venezia n. 81/c; oggi , a seguito Controparte_5 Controparte_6
di fusione per incorporazione nella capogruppo avvenuta il 28 aprile 2013, con sede in
Piazza Salimbeni, 3 cap. 53100 Siena (SI) in persona del Legale Rappresentante pro tempore n.q. di terzo creditore ipotecario
- convenuti-
Conclusioni per parte attrice: “accertare e dichiarare in capo alla Signora Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del fondo insistente su porzione della particella 571 (di cui occupa circa 85,50 mq) e della limitrofa particella 780 (di cui occupa, invece, soli 27,00 mq), entrambe censite al catasto Terreni del Comune di Niscemi al Foglio di Mappa 52.
- conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della relativa sentenza.
- ordinare a la cancellazione delle ipoteche giudiziali e legali (all. sub 6) Controparte_3 iscritte su porzione della particella 571 (di cui l'attrice possiede e occupa circa 85,50 mq) e della limitrofa particella 780 (di cui l'attrice possiede e occupa, invece, soli 27,00 mq), entrambe censite al catasto Terreni del Comune di Niscemi al Foglio di Mappa 52, con ogni consequenziale provvedimento previsto per legge
Con vittoria di spese, compensi ed onorari oltre IV e c.p.a., come per legge.”
Conclusioni per il convenuto “-preliminarmente, Controparte_2
pronunciare declaratoria di inammissibilità della domanda per mancata prova della inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti;
-nel merito, respingere integralmente la domanda poiché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 6.08.2018, la sig.ra conveniva in giudizio i convenuti Parte_1 in epigrafe, rappresentando di essere residente da oltre 30 anni in un fabbricato sito a
Niscemi nella via Alma n.13 insistente su porzione della particella 571 (per 85,50 mq.) e sulla limitrofa particella 780 (di cui occupava 27 mq.), censite al catasto Terreni del Comune di
Niscemi al foglio di mappa 52. Tali particelle risultavano intestate nella misura di ¼ cadauno ai coniugi Controparte_7
ed ai coniugi e quest'ultimi deceduti
[...] Controparte_8 CP_9
e con la proprietà pro quota del fondo trasferita per successione universale alla figlia
. Parte_3
Tutti i proprietari si sono disinteressati di tale fondo, lasciandolo incolto e sterile, e l'attrice ha edificato il fabbricato adibito ad abitazione civile, esercitando sul terreno un possesso continuo, pacifico, ininterrotto e senza alcuna rivendicazione da parte di terzi.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra chiedeva dichiararsi l'intervenuto acquisto per Pt_1 usucapione del fondo, rimettendosi alle conclusioni riportate sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2018 si costituiva in giudizio
[...] che si opponeva alle pretese attoree invocando in via preliminare CP_3
l'inammissibilità della domanda per mancata prova della inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti e in via principale l'infondatezza della domanda di usucapione.
Dopo alcune udienze volte alla verifica dell'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti, all'udienza del 21.06.2019 il Giudice concedeva i termini di cui all'art.183, sesto comma c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 2.10.2020 venivano escussi i testi di parte attrice e Tes_1 Tes_2
All'esito della camera di consiglio susseguente a tale udienza veniva nominato CTU
[...] con il seguente mandato: “ che accerti mediante l'acquisizione di documentazione presso i pubblici archivi, i rilievi aereofotogrammetrici, sopralluogo e quant'altro utile, l'esatta estensione dell'area di sedime del fabbricato, l'esatta identificazione delle particelle catastali su cui tale area ricade;
l'indicazione dei confini dell'area; accerti anche mediante la certificazione notarile in atti o eventuali nuove ricerche presso i competenti uffici, la titolarità attuale delle porzioni di terreno di cui si chiede la usucapione e la esistenza di trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili oggetto di causa, effettuate nel ventennio precedente la proposizione della domanda;
rediga planimetria delle suddette porzioni, anche al fine di poter eseguire presso i competenti uffici pubblici ogni eventuale volturazione
e trascrizione”.
A seguito dell'indisponibilità del primo professionista nominato, all'udienza del 4.12.2020 veniva nominato il consulente nella persona dell'arch. . Controparte_10
Quest'ultimo prestava il giuramento di rito all'udienza del 28.01.2021 e depositava la consulenza in data 19.06.2021. All'udienza del 4.03.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Con decreto del 11.10.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per disporre un'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditore ipotecario Controparte_5
pretermesso.
Veniva, altresì, disposto il frazionamento della particella occupata.
Provvedendo all'esito dell'udienza cartolare del 30.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 Parte_2
e Parte_3 Controparte_5
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità è stata accertata attraverso la relazione notarile a firma del Notaio dr.
dalle ispezioni ipotecarie e dallo stato di famiglia storico dei coniugi Persona_1
- . Parte_3 CP_9
Per quanto riguarda le ipoteche iscritte, trattasi in ogni caso di formalità iscritte contro soggetti diversi dall'odierno attore.
Ad ogni modo, sul tema, risulta pacifico in giurisprudenza che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente [ossia scadute, N.d.R.]” infatti “tale effetto estintivo”
è da ricondurre “all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8792/2000
e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29325/2019).
La sentenza di acquisto per usucapione ha infatti natura accertativa ed effetti retroattivi, risalendo l'acquisto al primo momento del possesso;
comporta, quindi, l'inefficacia ex tunc di qualsiasi atto pregiudizievole realizzato sul bene ed eseguito nei confronti del soggetto che ne era proprietario solo formalmente e non anche sostanzialmente.
Non risulta dirimente l'eccezione avanzata dal creditore ipotecario Controparte_2
sulla mancata prova dell'inesistenza di un rapporto di parentela tra le parti,
[...]
dato che dalle produzioni documentali e dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa far risalire ad una parentela, e che in tal caso l'onere di provare il contrario sarebbe spettato alla parte che ha avanzato l'eccezione, non essendo l'assenza di vincoli affettivi uno degli elementi costitutivi dell'usucapione.
La documentazione prodotta, il contegno processuale dei convenuti intestatari rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo all'attrice il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
In particolare, il teste , vicina di casa della sig.ra , affermava “[…] posso Testimone_2 Pt_1
precisare che la casa è all'incirca di 85 metri quadri ed io abito lì dal 1986 e la casa della signora Pt_1
era già esistente” e aggiungeva, così come l'altro teste (sorella dell'attrice),
[...] Tes_1 di non aver mai visto sul fondo nessuno degli intestatari.
Si può desumere pertanto un possesso pacifico, esclusivo ed indisturbato dell'attrice e la sua inequivocabile volontà di possedere l'immobile come proprietaria esclusiva.
Riguardo all'esatta estensione dell'area di sedime su cui insiste il fabbricato e l'identificazione delle particelle catastali su cui tale area ricade, il CTU Arch. ha CP_10
chiarito: “Area di sedime accertata è di mq 115.50. la sagoma esterna dell'edifico ha le seguenti dimensioni: 15.00 m x 7.70.
Il fabbricato è situato tra tre edifici con un solo lato libero prospiciente la via Alma;
l'immobile ricade in parte su una porzione della particella n.846 generata dalla soppressione della part.571,e in parte sull'intera particella n.848 generata dalla soppressione della part.780, le sopra citate soppressioni sono state effettuate con tipo mappale n. CL 0020864 presentato il 05/08/2020 dal Geom. Pt_4 di Niscemi per conto della Signora nata a [...] il [...],tipo mappale
[...] Parte_5
(allegato 2) è stato eseguito al fine dell'accatastamento del fabbricato confinante a sud ovest con il fabbricato in oggetto esattamente individuato in catasto al foglio di mappa 52 particella 847.”
Con una successiva integrazione alla perizia, disposta dal Giudice, il consulente ha provveduto al frazionamento del tratto di terreno, in modo da stabilire quale parte della particella 846 sia destinata a viabilità e quale invece sia la parte sulla quale insiste il fabbricato. Da tale frazionamento è stata ricavata un'area identificata al Catasto Terreni del
Comune di Niscemi al foglio di mappa 52 part.874 e sono state prodotte le ricevute di approvazione del frazionamento e le visure catastali aggiornate.
Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attrice dell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Niscemi al foglio di mappa 52, particelle 874 e 848.
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa NG R. Di
IE, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di dell'area Parte_1 identificata al Catasto Terreni del Comune di Niscemi al foglio di mappa 52, particelle 874
e 848.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- ordina altresì al Conservatore la cancellazione delle seguenti ipoteche:
1) ipoteca legale iscritta ai nn. 6173/588 a favore di in data Controparte_3
20.06.2016;
2) ipoteca giudiziale iscritta ai nn. 5665/1028 a favore di in data Controparte_5
5.05.2008;
- pone l'onere di trascrizione e di cancellazione a carico di parte attrice.
- compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Gela, lì 29.11.2025
Il Giudice On.
NG RI Di IE