TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2360/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Fedele Matteo Elio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. De Martino Gerardo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2025 i coniugi [nato a Controparte_1
Salerno (SA) il 17.08.1976 (C.F. )] e C.F._2 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )],
[...] C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio in data 11.06.2000 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Salerno dell'anno 2000, al n. 111 Parte II Serie A, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 3465/2015 del
01.08.2015, corretta con decreto n. 5290/2016, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
13.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti con le note del 13.12.2025 chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. Nulla per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o di assegno divorzile;
3. Nulla per la casa coniugale in quanto l'immobile sito in Salerno alla via Federico
Piantieri n. 4 è stato acquistato integralmente dalla Sig.ra Parte_1
con somme proprie;
Il Sig. dichiara
[...] Controparte_1 espressamente di nulla avere a pretendere sui diritti reali presenti e futuri relativi al suddetto immobile e si obbliga a favorire il trasferimento (Si precisa che il trasferimento di proprietà sarà formalizzato con separato atto notarile, atteso che il presente accordo non può di per sé costituire titolo per il trasferimento immobiliare).
4. La sig.r dichiara di non aver nulla altro a pretendere in riferimento Parte_1 all'assegno alimentare della figlia minore e tutti i rapporti patrimoniali scaturente dal matrimonio si intendono reciprocamente annullati. La sig.ra Parte_1
rinuncia espressamente al rimborso di tutti gli assegni alimentari
[...] pregressi per la figlia e nulla potrà chiedere in futuro per i ratei mensili non corrisposti, la sottoscrizione dell'accorso consensuale è da intendersi come quietanza liberatoria”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] e [nata a [...] il C.F._2 Parte_1
18.10.1973 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._1
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 111 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come modificate con le note del 13.12.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Fedele Matteo Elio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. De Martino Gerardo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2025 i coniugi [nato a Controparte_1
Salerno (SA) il 17.08.1976 (C.F. )] e C.F._2 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )],
[...] C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio in data 11.06.2000 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Salerno dell'anno 2000, al n. 111 Parte II Serie A, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 3465/2015 del
01.08.2015, corretta con decreto n. 5290/2016, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
13.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti con le note del 13.12.2025 chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. Nulla per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o di assegno divorzile;
3. Nulla per la casa coniugale in quanto l'immobile sito in Salerno alla via Federico
Piantieri n. 4 è stato acquistato integralmente dalla Sig.ra Parte_1
con somme proprie;
Il Sig. dichiara
[...] Controparte_1 espressamente di nulla avere a pretendere sui diritti reali presenti e futuri relativi al suddetto immobile e si obbliga a favorire il trasferimento (Si precisa che il trasferimento di proprietà sarà formalizzato con separato atto notarile, atteso che il presente accordo non può di per sé costituire titolo per il trasferimento immobiliare).
4. La sig.r dichiara di non aver nulla altro a pretendere in riferimento Parte_1 all'assegno alimentare della figlia minore e tutti i rapporti patrimoniali scaturente dal matrimonio si intendono reciprocamente annullati. La sig.ra Parte_1
rinuncia espressamente al rimborso di tutti gli assegni alimentari
[...] pregressi per la figlia e nulla potrà chiedere in futuro per i ratei mensili non corrisposti, la sottoscrizione dell'accorso consensuale è da intendersi come quietanza liberatoria”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2360/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] e [nata a [...] il C.F._2 Parte_1
18.10.1973 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._1
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 111 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come modificate con le note del 13.12.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4