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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, Dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo 24106/2022 a cui è riunita la causa 24411/22
Promossa da:
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino – via Morghen n. 22 presso lo studio dell'avv. Antonella Scelza
(C.F. – Pec che lo difende e C.F._2 Email_1
rappresenta in forza di mandato in atti,
ATTORE IN OPPOSIZIONE
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Massaia n. 135, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Filippo Consoli
( ) – PEC fax 011.750.64.84) e Salvatore C.F._4 Email_2
Zavaglia ( ) – ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Torino, C.F._5
C.so Francia n. 80, giusta procura alle liti del 16.12.2022 agli atti del riunito procedimento RG
24411/2022.
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro pagina 1 di 7 (C.F. e P.I. ) corrente in via San Prospero 4 in Milano, e per Controparte_2 P.IVA_1
essa (giusta atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la Persona_1
procuratrice (C.F. ), a tanto legittimata dalla prima Controparte_3 P.IVA_2
mandataria titolare di procura (a rogito notaio , rep. Controparte_4 Persona_2
42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. rappresentata CP_2 CP_5
e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, (C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Annalisa Androetto, (C.F. C.F._6
), Via Giacinto Collegno 44, in Torino, di fax 02 76261609 – C.F._7
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto bancario
CONCLUSIONI
Attore opponente Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare in capo al sig. l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005 per tutte le motivazioni di cui in narrativa ed in ogni caso in ragione della dichiarazione 27.07.2010 rilasciata Co dalla plusvalore a favore del . Pt_1
Accogliere pertanto l'opposizione e dichiarare che nulla e dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e Parte_1 illegittimo.
IN VIA SUBORDINATA visto peraltro il disconoscimento da parte del sig. delle firme apposte Pt_1 sul contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005, dichiarare che il sig. non Parte_1 riveste la qualità di coobbligato o garante del contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005 in quanto non lo ha sottoscritto, per le motivazioni di cui in narrativa.
Accogliere pertanto la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto illegittimo oltreché sfornito di prova scritta.
IN OGNI CASO Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto opposto con revoca del medesimo.
IN VIA ISTRUTTORIA
-ammettere prova per interpello e testi sui fatti indicati nella narrativa di cui all'atto di citazione in opposizione 13.12.2022
Si integra la produzione documentale con i seguenti documenti: 01) Carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Bruino in data 2.08.2007; Numero_1
pagina 2 di 7 02) Carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Bruino in data 31.07.2017 Numero_2 Con vittoria di spese e competenze d'avvocato. Con riserva di ulteriormente dedurre, capitolare ed indicare testi nei termini concessi.”
Attore opponente CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso,
In via istruttoria
- Ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione del Sig. del 16.12.2022, sui fatti dedotti e verbalizzati all'udienza Controparte_1
03.05.2023 e su quelli di questa memoria autorizzata, nonché sui capi che saranno meglio specificati nei termini concessi, da intendersi preceduti dal rituale “vero che” e con i testi indicati e indicandi (a cui rammostrare la documentazione prodotta), da ritenersi chiamati anche in prova contraria sui capi eventualmente indicati da controparte, riservata ogni altra deduzione, produzione ed argomentazione.
In via preliminare
- Rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assenza dei necessari requisiti previsti ex lege, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, sia in rito e sia in merito per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
- Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo oggi opposto per tutto quanto rappresentato e documentato in atti
e verbalizzato in udienza. Nel merito
In via principale
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in quanto privo dei necessari presupposti previsti ex lege per l'emissione, per i motivi tutti in atti dedotti, verbalizzati in udienza e deducendi nei termini concessi;
- Accertare, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle domande spiegate dalla Controparte_2
u.s., e, comunque, respingere le medesime in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via di estremo e degradato subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, ove sia accertata alcuna debenza dell'opponente, pronunciare condanna al pagamento per il solo giusto e provato, senza soccombenza di spese ed interessi per l'opponente per i motivi di cui in narrativa degli atti e verbalizzato in udienza.
In ogni caso
- Accogliere l'opposizione spiegata dal Sig. e, per l'effetto, dichiarare nullo, Controparte_1 annullabile, inefficace e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto da qualsivoglia condanna il Sig. CP_1
.
[...]
- Con vittoria, di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e onorari di patrocinio anche per eventuali C.T. di Ufficio o di parte.”
Convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale
pagina 3 di 7 Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
, in solido tra loro, per l'importo di 16.006,74, oltre interessi come liquidati Controparte_1 dal 01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo
o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legg” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 7321/2022 del 12.10.2022, (notificato al sig. in data 4.11.2022 e Parte_1
notificato al sig. in data 9.11.2022), il Tribunale di Torino ha ingiunto agli Controparte_1
attori in opposizione, in merito al finanziamento n. 421289 concluso in data 11.5.2005 con
– richiesto dal sig. e per il quale il sig. avrebbe fatto da garante - il Parte_2 CP_1 Pt_1 pagamento in solido, in favore dell'odierna convenuta opposta della complessiva Controparte_2
somma di Euro 16.006,74, oltre gli interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
2. e proponevano separata opposizione al decreto ingiuntivo ex Parte_1 Controparte_1
art. 645 c.p.c. eccependo, il primo, il formale disconoscimento delle firme (doc. 3 parte ) a lui Pt_1
attribuite sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto, di non conoscere il sig.
e l'estinzione dell'obbligazione in ragione della dichiarazione liberatoria Controparte_1
rilasciata in data 29.07.2010 (doc. 6 parte ) dalla che ha ceduto nel 2018 il Pt_1 Parte_3
credito alla (doc. 4 convenuta opposta), ed eccependo il secondo il formale Controparte_2
disconoscimento delle firme a lui attribuite sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto (doc. 4 parte ) e di non conoscere il sig. . Entrambi gli attori CP_1 Parte_1 chiedevano quindi di accertare l'infondatezza del diritto di credito vantato dall'opposto.
3. Costituendosi in giudizio, la faceva presente di essere subentrata nella titolarità Controparte_2
del credito controverso a seguito di operazione di cessione da , Parte_4 chiedeva la riunione delle 2 cause (stante l'assoluta identità dei due procedimenti), di volersi avvalere del contratto di finanziamento formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel merito chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo rigettando l'opposizione.
4. All'udienza del 03/05/2023 il Giudice dava atto della riunione del fascicolo 24411/22 ( CP_1
) al 24106/22 ( ) e disponeva la prosecuzione del verbale. In entrambi i
[...] Parte_1
procedimenti la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c. è stata respinta.
pagina 4 di 7 5. Con la memoria ex art. 183 c.p.c sesto comma n. 2 parte opposta reiterava l'istanza di verificazione precedentemente avanzata, estendendola anche al sig. indicando quale scrittura Controparte_1
di comparazione il documento di identità e le scritture rilasciate sotto dettatura.
6. Con ordinanza del 30/04/2024 il Giudice disponeva CTU grafologica - in ordine all'autenticità
della firma apposta sul contratto di finanziamento oggetto di causa – solamente in relazione a rilevando che la verificazione del contratto appariva superflua in relazione Controparte_1 all'opponente , avendo la parte cedente dichiarato in data 29.7.2010 di non Pt_1 Parte_2
avere più nulla a pretendere nei suoi confronti (doc. 6 opponente ). Pt_1
All'esito la causa viene dunque a decisione, previa discussione orale.
7. Per quanto riguarda l'attore si deve rilevare l'estinzione dell'obbligazione derivante dal Pt_1
contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.5.2005 in ragione della dichiarazione datata
29.07.2010 rilasciata dalla a favore del con cui la stessa ha dichiarato di non Parte_2 Pt_1
aver più nulla pretendere in relazione al contratto in questione (doc. 6 opponente ). Pt_1
In precedenza aveva già denunciato, anche con querela, la non autenticità della sottoscrizione, Pt_1
circostanza che verosimilmente aveva indotto la finanziaria, dopo aver svolto verifiche in merito, a rinunciare al credito, essendosi evidentemente convinta dell'apocrifia (“spiacenti per la vicenda che ci ha visto incolpevolmente coinvolti” – doc.6).
8. La difesa dell'attore si è concentrata sulla non autenticità delle sottoscrizioni apposte sul CP_1
contratto di finanziamento oggetto di causa e la perizia della CTU dott.ssa ha accertato Per_3
la non autenticità della firma sul contratto di finanziamento.
Tale conclusione risulta raggiunta all'esito di un'analisi completa, condotta con un approccio metodologico corretto, ed i risultati appaiono logicamente conseguenti agli accertamenti svolti. Il CTU ha infatti effettuato l'approfondita disamina comparativa della scrittura in verifica e delle scritture comparative di provenienza certa, presenti in numero sufficiente ed abbondante visto che l'attore ha reso saggio grafico il 06/06/2024 e integrazione del saggio grafico – a seguito di nuova convocazione – il 17/09/2024.
Invero la consulente d'ufficio Dott.ssa ha concluso gli accertamenti dichiarando che ”Dalle Per_3
indagini grafo-tecniche eseguite sulle firme apposte sulla Richiesta di Finanziamento dell'11.06.05 e sui documenti comparativi acquisiti ed esaminati sono emerse sostanziali e significative divergenze nelle caratteristiche gestuali e morfologiche con la scrittura autografa di .” (pag. Controparte_1
24 della consulenza tecnico grafologica d'ufficio) e ancora “In base alle numerose e qualitative
pagina 5 di 7 divergenze emerse nell'esame tecnico comparativo ho potuto accertare che le firme a nome CP_1
apposte sulla Richiesta di Finanziamento dell'11.06.05 non sono riconducibili alla mano di
[...]
così come le firme a nome . Dette firme sono da ritenersi Controparte_1 Parte_1 apocrife”. (pag. 25 della consulenza tecnico grafologica d'ufficio).
Si ritiene in conclusione, sulla base delle risultanze della relazione tecnica del tutto congruenti con gli elementi di fatto, che la firma del sig. apposta sul contratto oggetto di causa sia falsa. CP_1
Manca pertanto la prova del credito.
9. Le opposizioni, alla luce di tali risultanze, vanno accolte disponendosi per tale ragione la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti, nonché il rigetto delle domande proposte da
Parte_5
[...
. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000):
- nei confronti di nei valori medi per la fase di studio della controversia e la fase Pt_1
introduttiva del giudizio e nei valori minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisionale (svolta oralmente);
- nei confronti di nei valori medi per le prime tre fasi e nei valori minimi per la fase CP_1
decisionale (svolta oralmente).
Parte opposta deve essere altresì condannata ai sensi dell'art.96 c.p.c. in quanto nei confronti del Pt_1
ha coltivato il giudizio malgrado la dichiarazione del creditore cedente di rinuncia o inesistenza del credito prodotta con l'atto di opposizione, ciò che senza dubbio costituisce colpa grave.
Le spese della CTU grafologica devono essere a carico del convenuto opposto, così come le spese di
CT, che vengono riconosciute nella misura di quelle liquidate al CTU pari ad €.1832,23 oltre accessori dovuti per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 7321/2022 del 12.10.2022 emesso da Tribunale di Torino nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta le domande di Controparte_2
pagina 6 di 7 condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in €.3.387 Controparte_2 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge oltre €.190,32 per la mediazione;
condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€.
4.227 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge;
condanna a pagare a la somma di €.1.500,00 ai sensi dell'art.96 Controparte_2 Parte_1
comma 3 c.p.c.; pone le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, e di CT , nei limiti della somma di CP_1
€.1832,13 oltre accessori, definitivamente a carico di Controparte_2
Torino,18 marzo 2025.
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, Dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo 24106/2022 a cui è riunita la causa 24411/22
Promossa da:
(C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino – via Morghen n. 22 presso lo studio dell'avv. Antonella Scelza
(C.F. – Pec che lo difende e C.F._2 Email_1
rappresenta in forza di mandato in atti,
ATTORE IN OPPOSIZIONE
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Massaia n. 135, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Filippo Consoli
( ) – PEC fax 011.750.64.84) e Salvatore C.F._4 Email_2
Zavaglia ( ) – ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Torino, C.F._5
C.so Francia n. 80, giusta procura alle liti del 16.12.2022 agli atti del riunito procedimento RG
24411/2022.
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro pagina 1 di 7 (C.F. e P.I. ) corrente in via San Prospero 4 in Milano, e per Controparte_2 P.IVA_1
essa (giusta atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la Persona_1
procuratrice (C.F. ), a tanto legittimata dalla prima Controparte_3 P.IVA_2
mandataria titolare di procura (a rogito notaio , rep. Controparte_4 Persona_2
42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. rappresentata CP_2 CP_5
e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, (C.F.
, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Annalisa Androetto, (C.F. C.F._6
), Via Giacinto Collegno 44, in Torino, di fax 02 76261609 – C.F._7
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto bancario
CONCLUSIONI
Attore opponente Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare in capo al sig. l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005 per tutte le motivazioni di cui in narrativa ed in ogni caso in ragione della dichiarazione 27.07.2010 rilasciata Co dalla plusvalore a favore del . Pt_1
Accogliere pertanto l'opposizione e dichiarare che nulla e dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e Parte_1 illegittimo.
IN VIA SUBORDINATA visto peraltro il disconoscimento da parte del sig. delle firme apposte Pt_1 sul contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005, dichiarare che il sig. non Parte_1 riveste la qualità di coobbligato o garante del contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.05.2005 in quanto non lo ha sottoscritto, per le motivazioni di cui in narrativa.
Accogliere pertanto la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto illegittimo oltreché sfornito di prova scritta.
IN OGNI CASO Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto opposto con revoca del medesimo.
IN VIA ISTRUTTORIA
-ammettere prova per interpello e testi sui fatti indicati nella narrativa di cui all'atto di citazione in opposizione 13.12.2022
Si integra la produzione documentale con i seguenti documenti: 01) Carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Bruino in data 2.08.2007; Numero_1
pagina 2 di 7 02) Carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Bruino in data 31.07.2017 Numero_2 Con vittoria di spese e competenze d'avvocato. Con riserva di ulteriormente dedurre, capitolare ed indicare testi nei termini concessi.”
Attore opponente CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie del caso,
In via istruttoria
- Ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione del Sig. del 16.12.2022, sui fatti dedotti e verbalizzati all'udienza Controparte_1
03.05.2023 e su quelli di questa memoria autorizzata, nonché sui capi che saranno meglio specificati nei termini concessi, da intendersi preceduti dal rituale “vero che” e con i testi indicati e indicandi (a cui rammostrare la documentazione prodotta), da ritenersi chiamati anche in prova contraria sui capi eventualmente indicati da controparte, riservata ogni altra deduzione, produzione ed argomentazione.
In via preliminare
- Rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assenza dei necessari requisiti previsti ex lege, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, sia in rito e sia in merito per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
- Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo oggi opposto per tutto quanto rappresentato e documentato in atti
e verbalizzato in udienza. Nel merito
In via principale
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in quanto privo dei necessari presupposti previsti ex lege per l'emissione, per i motivi tutti in atti dedotti, verbalizzati in udienza e deducendi nei termini concessi;
- Accertare, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle domande spiegate dalla Controparte_2
u.s., e, comunque, respingere le medesime in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via di estremo e degradato subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, ove sia accertata alcuna debenza dell'opponente, pronunciare condanna al pagamento per il solo giusto e provato, senza soccombenza di spese ed interessi per l'opponente per i motivi di cui in narrativa degli atti e verbalizzato in udienza.
In ogni caso
- Accogliere l'opposizione spiegata dal Sig. e, per l'effetto, dichiarare nullo, Controparte_1 annullabile, inefficace e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto da qualsivoglia condanna il Sig. CP_1
.
[...]
- Con vittoria, di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e onorari di patrocinio anche per eventuali C.T. di Ufficio o di parte.”
Convenuta opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale
pagina 3 di 7 Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
, in solido tra loro, per l'importo di 16.006,74, oltre interessi come liquidati Controparte_1 dal 01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo
o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legg” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 7321/2022 del 12.10.2022, (notificato al sig. in data 4.11.2022 e Parte_1
notificato al sig. in data 9.11.2022), il Tribunale di Torino ha ingiunto agli Controparte_1
attori in opposizione, in merito al finanziamento n. 421289 concluso in data 11.5.2005 con
– richiesto dal sig. e per il quale il sig. avrebbe fatto da garante - il Parte_2 CP_1 Pt_1 pagamento in solido, in favore dell'odierna convenuta opposta della complessiva Controparte_2
somma di Euro 16.006,74, oltre gli interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
2. e proponevano separata opposizione al decreto ingiuntivo ex Parte_1 Controparte_1
art. 645 c.p.c. eccependo, il primo, il formale disconoscimento delle firme (doc. 3 parte ) a lui Pt_1
attribuite sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto, di non conoscere il sig.
e l'estinzione dell'obbligazione in ragione della dichiarazione liberatoria Controparte_1
rilasciata in data 29.07.2010 (doc. 6 parte ) dalla che ha ceduto nel 2018 il Pt_1 Parte_3
credito alla (doc. 4 convenuta opposta), ed eccependo il secondo il formale Controparte_2
disconoscimento delle firme a lui attribuite sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto (doc. 4 parte ) e di non conoscere il sig. . Entrambi gli attori CP_1 Parte_1 chiedevano quindi di accertare l'infondatezza del diritto di credito vantato dall'opposto.
3. Costituendosi in giudizio, la faceva presente di essere subentrata nella titolarità Controparte_2
del credito controverso a seguito di operazione di cessione da , Parte_4 chiedeva la riunione delle 2 cause (stante l'assoluta identità dei due procedimenti), di volersi avvalere del contratto di finanziamento formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel merito chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo rigettando l'opposizione.
4. All'udienza del 03/05/2023 il Giudice dava atto della riunione del fascicolo 24411/22 ( CP_1
) al 24106/22 ( ) e disponeva la prosecuzione del verbale. In entrambi i
[...] Parte_1
procedimenti la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c. è stata respinta.
pagina 4 di 7 5. Con la memoria ex art. 183 c.p.c sesto comma n. 2 parte opposta reiterava l'istanza di verificazione precedentemente avanzata, estendendola anche al sig. indicando quale scrittura Controparte_1
di comparazione il documento di identità e le scritture rilasciate sotto dettatura.
6. Con ordinanza del 30/04/2024 il Giudice disponeva CTU grafologica - in ordine all'autenticità
della firma apposta sul contratto di finanziamento oggetto di causa – solamente in relazione a rilevando che la verificazione del contratto appariva superflua in relazione Controparte_1 all'opponente , avendo la parte cedente dichiarato in data 29.7.2010 di non Pt_1 Parte_2
avere più nulla a pretendere nei suoi confronti (doc. 6 opponente ). Pt_1
All'esito la causa viene dunque a decisione, previa discussione orale.
7. Per quanto riguarda l'attore si deve rilevare l'estinzione dell'obbligazione derivante dal Pt_1
contratto di finanziamento n. 421289 datato 11.5.2005 in ragione della dichiarazione datata
29.07.2010 rilasciata dalla a favore del con cui la stessa ha dichiarato di non Parte_2 Pt_1
aver più nulla pretendere in relazione al contratto in questione (doc. 6 opponente ). Pt_1
In precedenza aveva già denunciato, anche con querela, la non autenticità della sottoscrizione, Pt_1
circostanza che verosimilmente aveva indotto la finanziaria, dopo aver svolto verifiche in merito, a rinunciare al credito, essendosi evidentemente convinta dell'apocrifia (“spiacenti per la vicenda che ci ha visto incolpevolmente coinvolti” – doc.6).
8. La difesa dell'attore si è concentrata sulla non autenticità delle sottoscrizioni apposte sul CP_1
contratto di finanziamento oggetto di causa e la perizia della CTU dott.ssa ha accertato Per_3
la non autenticità della firma sul contratto di finanziamento.
Tale conclusione risulta raggiunta all'esito di un'analisi completa, condotta con un approccio metodologico corretto, ed i risultati appaiono logicamente conseguenti agli accertamenti svolti. Il CTU ha infatti effettuato l'approfondita disamina comparativa della scrittura in verifica e delle scritture comparative di provenienza certa, presenti in numero sufficiente ed abbondante visto che l'attore ha reso saggio grafico il 06/06/2024 e integrazione del saggio grafico – a seguito di nuova convocazione – il 17/09/2024.
Invero la consulente d'ufficio Dott.ssa ha concluso gli accertamenti dichiarando che ”Dalle Per_3
indagini grafo-tecniche eseguite sulle firme apposte sulla Richiesta di Finanziamento dell'11.06.05 e sui documenti comparativi acquisiti ed esaminati sono emerse sostanziali e significative divergenze nelle caratteristiche gestuali e morfologiche con la scrittura autografa di .” (pag. Controparte_1
24 della consulenza tecnico grafologica d'ufficio) e ancora “In base alle numerose e qualitative
pagina 5 di 7 divergenze emerse nell'esame tecnico comparativo ho potuto accertare che le firme a nome CP_1
apposte sulla Richiesta di Finanziamento dell'11.06.05 non sono riconducibili alla mano di
[...]
così come le firme a nome . Dette firme sono da ritenersi Controparte_1 Parte_1 apocrife”. (pag. 25 della consulenza tecnico grafologica d'ufficio).
Si ritiene in conclusione, sulla base delle risultanze della relazione tecnica del tutto congruenti con gli elementi di fatto, che la firma del sig. apposta sul contratto oggetto di causa sia falsa. CP_1
Manca pertanto la prova del credito.
9. Le opposizioni, alla luce di tali risultanze, vanno accolte disponendosi per tale ragione la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti, nonché il rigetto delle domande proposte da
Parte_5
[...
. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000):
- nei confronti di nei valori medi per la fase di studio della controversia e la fase Pt_1
introduttiva del giudizio e nei valori minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisionale (svolta oralmente);
- nei confronti di nei valori medi per le prime tre fasi e nei valori minimi per la fase CP_1
decisionale (svolta oralmente).
Parte opposta deve essere altresì condannata ai sensi dell'art.96 c.p.c. in quanto nei confronti del Pt_1
ha coltivato il giudizio malgrado la dichiarazione del creditore cedente di rinuncia o inesistenza del credito prodotta con l'atto di opposizione, ciò che senza dubbio costituisce colpa grave.
Le spese della CTU grafologica devono essere a carico del convenuto opposto, così come le spese di
CT, che vengono riconosciute nella misura di quelle liquidate al CTU pari ad €.1832,23 oltre accessori dovuti per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 7321/2022 del 12.10.2022 emesso da Tribunale di Torino nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_1
rigetta le domande di Controparte_2
pagina 6 di 7 condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in €.3.387 Controparte_2 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge oltre €.190,32 per la mediazione;
condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€.
4.227 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e contributi previdenziali come per legge;
condanna a pagare a la somma di €.1.500,00 ai sensi dell'art.96 Controparte_2 Parte_1
comma 3 c.p.c.; pone le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, e di CT , nei limiti della somma di CP_1
€.1832,13 oltre accessori, definitivamente a carico di Controparte_2
Torino,18 marzo 2025.
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
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