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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 701/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. EPIFANI Parte_1 C.F._1
SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 16.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 15.01.2022 i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in Uboldo (matrimonio trascritto nell'apposito registro del Comune di
Uboldo al n.1, p. I, dell'anno 2022), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Da tale unione non nascevano figli. Con ricorso depositato 22.02.2024 la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1
sussistendone i presupposti, l'emissione della pronuncia di separazione e, decorso il termine previsto a tal fine dalla legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venivano disposti vari rinvii per consentire la notifica dell'atto. La notifica si perfezionava a gennaio 2025.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza del 16.04.2025, il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio limitatamente alla pronuncia di separazione e fissava l'udienza del 05.05.2026 per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda divorzile.
Tutto ciò premesso, alla luce degli elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
coniugatisi in Uboldo in data 15.01.2022 (matrimonio trascritto Parte_2 nell'apposito registro del Comune di Uboldo al n.1, p. I, dell'anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uboldo in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'udienza del 05.05.2026, che si svolgerà ex art. 127ter c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 701/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. EPIFANI Parte_1 C.F._1
SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 16.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 15.01.2022 i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in Uboldo (matrimonio trascritto nell'apposito registro del Comune di
Uboldo al n.1, p. I, dell'anno 2022), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Da tale unione non nascevano figli. Con ricorso depositato 22.02.2024 la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1
sussistendone i presupposti, l'emissione della pronuncia di separazione e, decorso il termine previsto a tal fine dalla legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venivano disposti vari rinvii per consentire la notifica dell'atto. La notifica si perfezionava a gennaio 2025.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza del 16.04.2025, il Giudice Delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio limitatamente alla pronuncia di separazione e fissava l'udienza del 05.05.2026 per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda divorzile.
Tutto ciò premesso, alla luce degli elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
coniugatisi in Uboldo in data 15.01.2022 (matrimonio trascritto Parte_2 nell'apposito registro del Comune di Uboldo al n.1, p. I, dell'anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uboldo in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'udienza del 05.05.2026, che si svolgerà ex art. 127ter c.p.c., per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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