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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5310/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5310/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “contratto di mutuo: restituzione somme” e vertente
TRA
( - avv. RUSSO GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
- contumace;
- avv. CORREA CRESCENZO ( ); CP_2 C.F._2
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso in riassunzione depositato in data 05.11.2024, la società ricorrente di cui in epigrafe, autorizzata al recupero crediti, deduceva che
, dipendente di BRT Italian Cachemire s.r.l., aveva CP_2 sottoscritto, in data 09.11.2007, un contratto di mutuo con CP_3 per la somma di € 24.600,00 mediante cessione pro solvendo di 120
[...] quote mensili della propria retribuzione, pari a € 205,00 ciascuna, nonché dell'intero tfr, credito assicurato con la Parte_2 in data 01.12.2007. Rilevava che, intervenuto il fallimento della
[...] datrice, l'istituto assicurativo aveva liquidato il sinistro all'istituto di credito, rimanendo a sua volta creditore verso la lavoratrice della somma di €
9.893,61, importo a sua volta ceduto alla odierna parte ricorrente ex l.
52/91. Non avendo ricevuto il suddetto importo né dalla lavoratrice né dalla sua nuova datrice di lavoro Controparte_1 illustrati i motivi in diritto ed evidenziata la competenza del giudice del lavoro, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare al CP_2 pagamento in suo favore della somma di € 9.893,61 oltre interessi legali dal
16.11.2023 sino al soddisfo, nonché di condannare la società resistente, quale obbligata in solido, al pagamento, sempre in suo favore, delle trattenute mensili dovute sullo stipendio di dal 13.12.2023 CP_2 sino alla concorrenza del debito di quest'ultimo, incluso l'eventuale versamento del tfr.
Instauratosi il contraddittorio, in questo giudizio di riassunzione si costituiva unicamente con memoria depositata solo il CP_2
07.04.2025, concludendo come in atti.
Va ribadita, in questo caso, la competenza funzionale del giudice del lavoro adito.
Invero, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la cessione del credito, determinando soltanto il mutamento del soggetto creditore nel rapporto creditorio, lascia immutata la regola di competenza per materia alla quale la controversia sul credito era soggetta in relazione alla sua natura. Ne segue che, quando viene ceduto dal lavoratore un credito verso il datore di lavoro (ovvero un credito di questi verso il lavoratore) originante dal rapporto di lavoro, sulla controversia insorta fra il cessionario ed il debitore ceduto resta ferma la competenza per materia del tribunale in
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funzione di giudice del lavoro e, conseguentemente, la regola di competenza territoriale, di cui, rispettivamente, all'art. 413 c.p.c., commi 1 e
2 (cfr. Cass. n. 1118/12; conf. Cass. n. 15229/21).
Nel merito, la causa, avente natura documentale, si presenta fondata e meritevole di accoglimento, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Vi è agli atti sia il contratto di mutuo stipulato da che CP_2
l'attestazione del debito residuo vantato dall'istituto di credito sino alla dichiarazione di fallimento della primigenia datrice di lavoro
[...] pari alla somma di € 9.893,61. Del pari, sono stati offerti in Parte_3 comunicazione la dichiarazione di pagamento della Parte_2 verso del sinistro con relativa surroga e l'intervenuta Controparte_4 cessione del credito in oggetto da a (cfr. Parte_2 Parte_1 doc. in atti).
La debenza della suddetta somma da parte della debitrice principale
è, pertanto, di palmare evidenza, non avendo quest'ultima, CP_2 neppure nella memoria difensiva spiegata presso il Tribunale a quo ovvero in questo giudizio di riassunzione, provato o comunque dedotto l'avvenuto pagamento del residuo del proprio finanziamento né alla cessionaria né, tantomeno, alla cedente.
Inoltre, le eccezioni sollevate dalla debitrice ceduta si presentano generiche e infondate e, come tali, non meritevoli di accoglimento.
Invero, quanto alla mancata comunicazione dell'accordo di cessione, va rilevato in diritto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 1770/14). Nel caso che qui occupa, non solo risulta agli atti che la debitrice abbia avuto notizia della cessione con atto del
12.12.2023 comunicato il 27.12.2023 (cfr. doc. in atti), ma quest'ultima ha comunque appreso dell'esistenza della suddetta cessione attraverso il presente giudizio, nel quale, ad ogni modo e come detto già in precedenza, la parte non ha opposto alcun precedente pagamento.
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In secondo luogo, si presenta alquanto generica l'eccezione di illegittimità della quota di interessi asseritamente applicata dalla creditrice, tenuto conto che la convenuta non ha proposto alcuna versione di calcolo alternativa e che la richiesta di ctu contabile, in tale caso, si presenta del tutto esplorativa. Peraltro, l'odierna ricorrente ha richiesto l'applicazione unicamente degli interessi legali dal 16.11.2023 sino all'integrale soddisfo.
Quanto alla co-responsabilità della nuova datrice di lavoro, la domanda attorea non può essere ritenuta meritevole di accoglimento, atteso che la circostanza che la debitrice abbia instaurato un nuovo e successivo rapporto subordinato non è suffragata da alcuna prova a sostegno.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, respinta ogni altra domanda, va condannata al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, al pagamento di € 9.893,61, oltre agli interessi legali dal
16.11.2023 sino al saldo effettivo.
Le spese tra la parte ricorrente e seguono la CP_2 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
quelle tra la parte ricorrente e non vanno Controparte_1 regolamentate in quanto quest'ultima non ha spiegato attività difensiva.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, respinta la domanda attorea spiegata verso Controparte_1 condanna al pagamento, in favore della società ricorrente, CP_2 della somma di € 9.893,61, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute CP_2 dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa;
3) nulla per le spese processuali tra la parte ricorrente e
[...]
.. Controparte_1
Nocera Inferiore, 10.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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