Art. 5. ((La Congregazione di carita' e' amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con piu' di 100,000 abitanti.
Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso.
Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.
Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.
L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.
Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso.
Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.
Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.
L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".