Art. 7.
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.