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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 118/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura Parte_1 alle liti in atti dagli Avv.ti Fabrizio Daverio e Salvatore Florio, entrambi del Foro di Milano
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Paolo Controparte_1
Campanati e Alessia Carnevali, entrambi del Foro di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 22 ottobre 2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato il licenziamento intimato per giusta causa da essa
Società a il 30 giugno 2023 e l'aveva condannata alla reintegrazione nel posto Controparte_1 di lavoro del dipendente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento della retribuzione per il periodo dal 3 giugno al 2 settembre 2021, maggiorata degli accessori di legge, ed infine al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'omettere di considerare che, alla stregua di basilari principi di elaborazione giurisprudenziale, i fatti e le condotte imputabili al lavoratore originario ricorrente, anche se estranei al rapporto di lavoro strictu sensu, ben potessero legittimare il recesso immediato della datrice di lavoro, in quanto contrari, in ragione della loro obiettiva gravità, all'etica sociale e al comune vivere civile, dunque in tal senso lesivi del rapporto fiduciario;
ha censurato la valutazione del primo giudice in ordine ai gravi fatti di reato, per i quali l'odierno appellato era stato condannato con sentenza passata in giudicato (violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore di età e detenzione di materiale pedo pornografico), non ritenuti tali da provocare un pregiudizio, anche solo indiretto o potenziale, alla datrice di lavoro e da impedire la prosecuzione del rapporto;
ha stigmatizzato la fuorviante lettura che il Tribunale aveva fatto di precedenti decisioni della Suprema Corte, non afferenti al caso di specie;
ha criticato la decisione di ritenere irrilevante dal punto di vista disciplinare il rifiuto dell'appellato di mettere a disposizione della gli atti e la documentazione inerente alle varie CP_2 fasi del processo penale celebratosi a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., 99
c.p., 609 bis c.p., 609 ter, n. 5, c.p. e 609 quater, n. 1, c.p. nonché per i reati di cui agli artt. 99 c.p. e
600 quater c.p., in tal senso fornendo una interpretazione riduttiva dell'art. 41 del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, avulsa da ogni considerazione circa il dovere di agire secondo correttezza e buona fede e circa il generale dovere di obbedienza di cui all'art. 2104, secondo comma, c.c. che, per via dell'integrazione eteronoma del contratto di lavoro subordinato ex art. 1374 c.c., costituivano veri e propri obblighi di ogni lavoratore subordinato. L'appellante ha, inoltre, stigmatizzato la scelta del primo giudice di sottovalutare il clamore mediatico suscitato dalla grave vicenda, riportata da svariati quotidiani locali, ai fini del pregiudizio all'immagine della
Banca datrice di lavoro e dell'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, a nulla rilevando che l'odierno appellato non fosse “… un dirigente o un dipendente incaricato di rappresentare il datore di lavoro ….”, vero essendo che egli di fatto era il “rappresentante” della esponente, CP_2 presso la filiale di San Giuseppe di Jesi, e che in tale veste interagiva con una vasta e indeterminata clientela di sportello;
ha, altresì, censurato l'omessa considerazione da parte del Tribunale circa la sicura lesione degli “interessi morali” della datrice di lavoro, conseguente alla condotta extralavorativa del dipendente, talmente grave da ripugnare al sistema di valori della comune etica civile, laddove a fini disciplinari non potevano considerarsi rilevanti soltanto i reati contro il patrimonio. Infine, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente all'applicazione della tutela reintegratoria, evidenziando come i fatti addebitati all'appellato fossero incontestati nella loro dimensione storica e talmente gravi e clamorosi da non potersene ritenere l'insussistenza giuridica.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente la domanda attorea o, in subordine, ridursi la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima, con vittoria di spese di lite del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale Controparte_1 condizionata, ha chiesto accertarsi la tardività del licenziamento impugnato.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Lo storico evolversi dei fatti dedotti in causa è incontestato, così che l'odierna indagine resta circoscritta alla sola valutazione del grado di lesività della condotta pacificamente tenuta dall'originario ricorrente, e puntualmente descritta nella lettera di contestazione del 24 maggio
2023, rispetto agli interessi morali e materiali della Società appellante, onde stabilire se per essa la massima misura sanzionatoria espulsiva sia stata adeguata.
Invero, con riferimento ai gravi reati per i quali l'appellato ha riportato condanna penale, secondo i Giudici di legittimità, “La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare
l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla sentenza di merito di particolare gravità delle condotte poste in essere dal lavoratore
- condannato per plurime condotte delittuose di acquisto, detenzione e trasporto a fini di cessione di sostanze stupefacenti - sul rilievo, da un lato, che tali condotte fossero significative di un suo inserimento in un ambiente criminale e, dall'altro lato, che esse, pur se in ambito extralavorativo, fossero state commesse da un dipendente di un'istituzione scolastica, l'Università, per sua natura deputata alla promozione della legalità ed i cui utenti, gli studenti, sono per lo più giovani, destinatari privilegiati dell'attività degli spacciatori, tanto più che trattavasi di dipendente addetto alla segreteria didattica e, dunque, a diretto contatto proprio con gli studenti).” (per tutte, Cass.
n.267/2024).
Alla luce del surrichiamato ed affatto condivisibile principio, occorre verificare se nel caso di specie l'illecita condotta extralavorativa tenuta dal lavoratore possa aver generato, anche solo in via potenziale, riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica della appellante, avuto riguardo non Pt_2 soltanto al patrimonio della stessa, ma anche alla sua immagine e credibilità presso la clientela ed in generale presso l'utenza reale e virtuale dei servizi bancari e creditizi.
Ritiene il Collegio che le pur gravissime condotte, attribuite al dipendente in forza dell'accertamento penale, non abbiano riverberato riflessi negativi nella sfera della datrice di lavoro, in misura tale da comprometterne l'immagine e da incidere sul flusso e sull'andamento generale delle relazioni commerciali ovvero dei rapporti con la clientela già acquisita;
ciò in quanto il bene giuridico leso attraverso la commissione dei reati in questione - integrità psicofisica e personalità sessuale del minore - non rientra tra quelli che, anche solo in via mediata e riflessa, possano essere messi concretamente a rischio nell'esercizio della pratica commerciale, creditizia e lato sensu finanziaria in ambito bancario.
Ed infatti, è difficile ipotizzare il rischio concreto circa il reiterarsi sui luoghi di lavoro di condotte del dipendente della stessa natura e tipologia di quelle accertate penalmente a suo carico, ove si consideri che si tratta di comportamenti per favorire i quali occorre un minimum di vicinanza e confidenza con il soggetto minore d'età, di oltremodo difficile realizzazione nell'ambiente professionale in cui operava l'odierno appellato, posto che a base delle relazioni giuridiche e commerciali di tipo bancario occorre di regola il prerequisito soggettivo della maggiore età in capo a ciascun contraente e che, nelle eccezionali occasioni in cui un minore debba prendere parte ad operazioni bancarie, risulta pressoché nulla la possibilità per il funzionario o impiegato di banca di interagirvi per tempi prolungati al di fuori della sfera di stretto controllo dei genitori o di altri adulti, che del minore stesso abbiano la tutela o l'affidamento.
Quanto detto implica che, alla stregua di criteri di valutazione oggettivi, basati sull'id quod plerumque accidit, non è seriamente ipotizzabile che il flusso di clientela patisca un'inversione di tendenza nelle preferenze accordate ad uno piuttosto che altro Istituto bancario, in relazione alla notizia della condanna penale riportata da un dipendente per fatti del tipo di quelli all'odierno vaglio.
D'altro canto, è ragionevole ritenere che l'indole dell'autore di reati della natura e tipologia di cui si tratta non ne influenzi l'operato strettamente professionale nello specifico settore da considerare, nel senso che l'ipotetica inclinazione di costui a commettere nuovamente reati del tipo di quelli già accertati a suo carico non sembra poter interferire con quei tratti del profilo psicologico e della personalità morale che presiedono alla correttezza, lealtà e diligenza nell'esercizio delle mansioni di cassiere di una banca, dunque nella cura degli interessi di natura economico- patrimoniale della Società datrice di lavoro.
Occorre, tuttavia, evidenziare che in seno alla lettera di contestazione degli addebiti la Società appellante ha enucleato distinte condotte, ascrivendole all'originario ricorrente come fatti di rilevanza disciplinare tanto in una visione autonoma quanto nella loro unitaria e complessiva considerazione, esplicitando adeguatamente che la negazione del vincolo fiduciario dovesse ricollegarsi alla notizia dei gravissimi illeciti penali, così come al contegno reticente ed omissivo tenuto dal dipendente nelle numerose occasioni in cui il medesimo non aveva fornito i richiesti aggiornamenti sull'andamento e sull'esito del procedimento penale instaurato a suo carico.
Ebbene, la reiterata inottemperanza agli inviti, esplicitamente formulati mediante lettere dalla datrice di lavoro, a fornire dettagliati aggiornamenti circa lo stato ovvero l'esito del procedimento penale, è fatto che si colloca su un piano autonomo e distinto rispetto alla fattispecie contemplata all'art.41 del Contratto Collettivo, che impone al lavoratore sottoposto a procedimento penale di darne immediata notizia all'impresa; nel primo caso, la responsabilità disciplinare trova sufficiente titolo nelle disposizioni degli artt. 2104 e 2106 c.c., rispetto al dichiarato e motivato interesse della datrice di lavoro di essere tenuta costantemente informata - ben oltre il momento di avvio delle indagini e di iniziale esercizio dell'azione - circa il concreto andamento ed esito degli accertamenti penali, così che la tempestiva ed esaustiva risposta alle numerose, legittime e pienamente giustificate sollecitazioni datoriali si atteggia a sicuro adempimento del dovere di leale collaborazione, la cui violazione non può ritenersi compensata dall'eventuale acquisizione di notizie, imprecise ed incontrollabili, che la Società appellante possa aver ricevuto da altra fonte.
Resta da stabilire se la seconda contestazione, in sé considerata ed al contempo ricondotta al quadro complessivo degli eventi, possa giustificare il recesso datoriale, in relazione alla sua effettiva potenzialità irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario.
In proposito, va ribadito che l'irreversibile perdita del legame fiduciario, secondo i giudici di legittimità, si verifica ogniqualvolta il fatto commesso dal dipendente, a prescindere dai suoi intrinseci connotati di illiceità, abbia riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività lavorativa svolta dal dipendente (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 3971/2025); ciò in quanto, ai fini della decisione sulla legittimità del recesso, la personalità morale del lavoratore non rileva in se stessa, ma in funzione della regolare prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ebbene, rispetto alle reticenze del lavoratore nel tenere costantemente informata la datrice di lavoro sui dettagli della vicenda penale in corso, la massima misura sanzionatoria espulsiva risulta non adeguata ed eccessiva, poiché detto contegno appare più che altro alimentato dalla volontà di contenere gli effetti del discredito sulla propria persona in ambito lavorativo, accompagnata dalla soggettiva, per quanto errata, convinzione che, una volta curata l'iniziale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.41 CCNL, la trasmissione di informazioni ulteriori alla datrice di lavoro non operasse su un piano di vera e propria obbligatorietà giuridica.
In forza dei suesposti argomenti, la valutazione del Collegio si discosta da quella del
Tribunale in merito alla sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti contestati, che, per il loro concreto atteggiarsi, non possono legittimare il licenziamento, ma neppure consentono l'accesso alla tutela reintegratoria in favore del lavoratore, al quale - assunto nell'anno 1991 - spetta la sola tutela indennitaria di cui all'art. 18, quinto comma, St. Lav. nella formulazione novellata dalla
Legge Fornero, con dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, il cui importo può essere fissato in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo alle dimensioni aziendali ed all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Resta ferma la statuizione di condanna della datrice di lavoro a versare le retribuzioni maturate dal 3 giugno al 2 settembre 2021, avverso la quale non sono state sollevate specifiche ed articolate censure.
La pronuncia di condanna adottata in questa sede consente di ritenere, altresì, assorbita la questione sollevata in via incidentale condizionata dall'appellato, in ordine al dedotto carattere intempestivo del licenziamento, posto che per simile fattispecie l'art. 18, sesto comma, St.Lav. contempla una tutela indennitaria quantificabile in misura inferiore a quella accordata in concreto al lavoratore.
La situazione di parziale soccombenza dell'originario ricorrente consente di compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà, con onere della metà residua a carico della datrice di lavoro
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara risolto il rapporto di lavoro dedotto in causa con effetto dalla data del licenziamento;
condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di importo pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e liquida la metà residua in favore dell'appellato nei già ridotti importi di euro
5.000,00 per il primo grado e di euro 2.700,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 118/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura Parte_1 alle liti in atti dagli Avv.ti Fabrizio Daverio e Salvatore Florio, entrambi del Foro di Milano
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Paolo Controparte_1
Campanati e Alessia Carnevali, entrambi del Foro di Ancona
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 22 ottobre 2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato il licenziamento intimato per giusta causa da essa
Società a il 30 giugno 2023 e l'aveva condannata alla reintegrazione nel posto Controparte_1 di lavoro del dipendente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento della retribuzione per il periodo dal 3 giugno al 2 settembre 2021, maggiorata degli accessori di legge, ed infine al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nell'omettere di considerare che, alla stregua di basilari principi di elaborazione giurisprudenziale, i fatti e le condotte imputabili al lavoratore originario ricorrente, anche se estranei al rapporto di lavoro strictu sensu, ben potessero legittimare il recesso immediato della datrice di lavoro, in quanto contrari, in ragione della loro obiettiva gravità, all'etica sociale e al comune vivere civile, dunque in tal senso lesivi del rapporto fiduciario;
ha censurato la valutazione del primo giudice in ordine ai gravi fatti di reato, per i quali l'odierno appellato era stato condannato con sentenza passata in giudicato (violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore di età e detenzione di materiale pedo pornografico), non ritenuti tali da provocare un pregiudizio, anche solo indiretto o potenziale, alla datrice di lavoro e da impedire la prosecuzione del rapporto;
ha stigmatizzato la fuorviante lettura che il Tribunale aveva fatto di precedenti decisioni della Suprema Corte, non afferenti al caso di specie;
ha criticato la decisione di ritenere irrilevante dal punto di vista disciplinare il rifiuto dell'appellato di mettere a disposizione della gli atti e la documentazione inerente alle varie CP_2 fasi del processo penale celebratosi a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., 99
c.p., 609 bis c.p., 609 ter, n. 5, c.p. e 609 quater, n. 1, c.p. nonché per i reati di cui agli artt. 99 c.p. e
600 quater c.p., in tal senso fornendo una interpretazione riduttiva dell'art. 41 del CCNL di settore applicato al rapporto dedotto in causa, avulsa da ogni considerazione circa il dovere di agire secondo correttezza e buona fede e circa il generale dovere di obbedienza di cui all'art. 2104, secondo comma, c.c. che, per via dell'integrazione eteronoma del contratto di lavoro subordinato ex art. 1374 c.c., costituivano veri e propri obblighi di ogni lavoratore subordinato. L'appellante ha, inoltre, stigmatizzato la scelta del primo giudice di sottovalutare il clamore mediatico suscitato dalla grave vicenda, riportata da svariati quotidiani locali, ai fini del pregiudizio all'immagine della
Banca datrice di lavoro e dell'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, a nulla rilevando che l'odierno appellato non fosse “… un dirigente o un dipendente incaricato di rappresentare il datore di lavoro ….”, vero essendo che egli di fatto era il “rappresentante” della esponente, CP_2 presso la filiale di San Giuseppe di Jesi, e che in tale veste interagiva con una vasta e indeterminata clientela di sportello;
ha, altresì, censurato l'omessa considerazione da parte del Tribunale circa la sicura lesione degli “interessi morali” della datrice di lavoro, conseguente alla condotta extralavorativa del dipendente, talmente grave da ripugnare al sistema di valori della comune etica civile, laddove a fini disciplinari non potevano considerarsi rilevanti soltanto i reati contro il patrimonio. Infine, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente all'applicazione della tutela reintegratoria, evidenziando come i fatti addebitati all'appellato fossero incontestati nella loro dimensione storica e talmente gravi e clamorosi da non potersene ritenere l'insussistenza giuridica.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente la domanda attorea o, in subordine, ridursi la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima, con vittoria di spese di lite del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale Controparte_1 condizionata, ha chiesto accertarsi la tardività del licenziamento impugnato.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Lo storico evolversi dei fatti dedotti in causa è incontestato, così che l'odierna indagine resta circoscritta alla sola valutazione del grado di lesività della condotta pacificamente tenuta dall'originario ricorrente, e puntualmente descritta nella lettera di contestazione del 24 maggio
2023, rispetto agli interessi morali e materiali della Società appellante, onde stabilire se per essa la massima misura sanzionatoria espulsiva sia stata adeguata.
Invero, con riferimento ai gravi reati per i quali l'appellato ha riportato condanna penale, secondo i Giudici di legittimità, “La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare
l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla sentenza di merito di particolare gravità delle condotte poste in essere dal lavoratore
- condannato per plurime condotte delittuose di acquisto, detenzione e trasporto a fini di cessione di sostanze stupefacenti - sul rilievo, da un lato, che tali condotte fossero significative di un suo inserimento in un ambiente criminale e, dall'altro lato, che esse, pur se in ambito extralavorativo, fossero state commesse da un dipendente di un'istituzione scolastica, l'Università, per sua natura deputata alla promozione della legalità ed i cui utenti, gli studenti, sono per lo più giovani, destinatari privilegiati dell'attività degli spacciatori, tanto più che trattavasi di dipendente addetto alla segreteria didattica e, dunque, a diretto contatto proprio con gli studenti).” (per tutte, Cass.
n.267/2024).
Alla luce del surrichiamato ed affatto condivisibile principio, occorre verificare se nel caso di specie l'illecita condotta extralavorativa tenuta dal lavoratore possa aver generato, anche solo in via potenziale, riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica della appellante, avuto riguardo non Pt_2 soltanto al patrimonio della stessa, ma anche alla sua immagine e credibilità presso la clientela ed in generale presso l'utenza reale e virtuale dei servizi bancari e creditizi.
Ritiene il Collegio che le pur gravissime condotte, attribuite al dipendente in forza dell'accertamento penale, non abbiano riverberato riflessi negativi nella sfera della datrice di lavoro, in misura tale da comprometterne l'immagine e da incidere sul flusso e sull'andamento generale delle relazioni commerciali ovvero dei rapporti con la clientela già acquisita;
ciò in quanto il bene giuridico leso attraverso la commissione dei reati in questione - integrità psicofisica e personalità sessuale del minore - non rientra tra quelli che, anche solo in via mediata e riflessa, possano essere messi concretamente a rischio nell'esercizio della pratica commerciale, creditizia e lato sensu finanziaria in ambito bancario.
Ed infatti, è difficile ipotizzare il rischio concreto circa il reiterarsi sui luoghi di lavoro di condotte del dipendente della stessa natura e tipologia di quelle accertate penalmente a suo carico, ove si consideri che si tratta di comportamenti per favorire i quali occorre un minimum di vicinanza e confidenza con il soggetto minore d'età, di oltremodo difficile realizzazione nell'ambiente professionale in cui operava l'odierno appellato, posto che a base delle relazioni giuridiche e commerciali di tipo bancario occorre di regola il prerequisito soggettivo della maggiore età in capo a ciascun contraente e che, nelle eccezionali occasioni in cui un minore debba prendere parte ad operazioni bancarie, risulta pressoché nulla la possibilità per il funzionario o impiegato di banca di interagirvi per tempi prolungati al di fuori della sfera di stretto controllo dei genitori o di altri adulti, che del minore stesso abbiano la tutela o l'affidamento.
Quanto detto implica che, alla stregua di criteri di valutazione oggettivi, basati sull'id quod plerumque accidit, non è seriamente ipotizzabile che il flusso di clientela patisca un'inversione di tendenza nelle preferenze accordate ad uno piuttosto che altro Istituto bancario, in relazione alla notizia della condanna penale riportata da un dipendente per fatti del tipo di quelli all'odierno vaglio.
D'altro canto, è ragionevole ritenere che l'indole dell'autore di reati della natura e tipologia di cui si tratta non ne influenzi l'operato strettamente professionale nello specifico settore da considerare, nel senso che l'ipotetica inclinazione di costui a commettere nuovamente reati del tipo di quelli già accertati a suo carico non sembra poter interferire con quei tratti del profilo psicologico e della personalità morale che presiedono alla correttezza, lealtà e diligenza nell'esercizio delle mansioni di cassiere di una banca, dunque nella cura degli interessi di natura economico- patrimoniale della Società datrice di lavoro.
Occorre, tuttavia, evidenziare che in seno alla lettera di contestazione degli addebiti la Società appellante ha enucleato distinte condotte, ascrivendole all'originario ricorrente come fatti di rilevanza disciplinare tanto in una visione autonoma quanto nella loro unitaria e complessiva considerazione, esplicitando adeguatamente che la negazione del vincolo fiduciario dovesse ricollegarsi alla notizia dei gravissimi illeciti penali, così come al contegno reticente ed omissivo tenuto dal dipendente nelle numerose occasioni in cui il medesimo non aveva fornito i richiesti aggiornamenti sull'andamento e sull'esito del procedimento penale instaurato a suo carico.
Ebbene, la reiterata inottemperanza agli inviti, esplicitamente formulati mediante lettere dalla datrice di lavoro, a fornire dettagliati aggiornamenti circa lo stato ovvero l'esito del procedimento penale, è fatto che si colloca su un piano autonomo e distinto rispetto alla fattispecie contemplata all'art.41 del Contratto Collettivo, che impone al lavoratore sottoposto a procedimento penale di darne immediata notizia all'impresa; nel primo caso, la responsabilità disciplinare trova sufficiente titolo nelle disposizioni degli artt. 2104 e 2106 c.c., rispetto al dichiarato e motivato interesse della datrice di lavoro di essere tenuta costantemente informata - ben oltre il momento di avvio delle indagini e di iniziale esercizio dell'azione - circa il concreto andamento ed esito degli accertamenti penali, così che la tempestiva ed esaustiva risposta alle numerose, legittime e pienamente giustificate sollecitazioni datoriali si atteggia a sicuro adempimento del dovere di leale collaborazione, la cui violazione non può ritenersi compensata dall'eventuale acquisizione di notizie, imprecise ed incontrollabili, che la Società appellante possa aver ricevuto da altra fonte.
Resta da stabilire se la seconda contestazione, in sé considerata ed al contempo ricondotta al quadro complessivo degli eventi, possa giustificare il recesso datoriale, in relazione alla sua effettiva potenzialità irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario.
In proposito, va ribadito che l'irreversibile perdita del legame fiduciario, secondo i giudici di legittimità, si verifica ogniqualvolta il fatto commesso dal dipendente, a prescindere dai suoi intrinseci connotati di illiceità, abbia riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività lavorativa svolta dal dipendente (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 3971/2025); ciò in quanto, ai fini della decisione sulla legittimità del recesso, la personalità morale del lavoratore non rileva in se stessa, ma in funzione della regolare prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ebbene, rispetto alle reticenze del lavoratore nel tenere costantemente informata la datrice di lavoro sui dettagli della vicenda penale in corso, la massima misura sanzionatoria espulsiva risulta non adeguata ed eccessiva, poiché detto contegno appare più che altro alimentato dalla volontà di contenere gli effetti del discredito sulla propria persona in ambito lavorativo, accompagnata dalla soggettiva, per quanto errata, convinzione che, una volta curata l'iniziale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.41 CCNL, la trasmissione di informazioni ulteriori alla datrice di lavoro non operasse su un piano di vera e propria obbligatorietà giuridica.
In forza dei suesposti argomenti, la valutazione del Collegio si discosta da quella del
Tribunale in merito alla sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti contestati, che, per il loro concreto atteggiarsi, non possono legittimare il licenziamento, ma neppure consentono l'accesso alla tutela reintegratoria in favore del lavoratore, al quale - assunto nell'anno 1991 - spetta la sola tutela indennitaria di cui all'art. 18, quinto comma, St. Lav. nella formulazione novellata dalla
Legge Fornero, con dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, il cui importo può essere fissato in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo alle dimensioni aziendali ed all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Resta ferma la statuizione di condanna della datrice di lavoro a versare le retribuzioni maturate dal 3 giugno al 2 settembre 2021, avverso la quale non sono state sollevate specifiche ed articolate censure.
La pronuncia di condanna adottata in questa sede consente di ritenere, altresì, assorbita la questione sollevata in via incidentale condizionata dall'appellato, in ordine al dedotto carattere intempestivo del licenziamento, posto che per simile fattispecie l'art. 18, sesto comma, St.Lav. contempla una tutela indennitaria quantificabile in misura inferiore a quella accordata in concreto al lavoratore.
La situazione di parziale soccombenza dell'originario ricorrente consente di compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà, con onere della metà residua a carico della datrice di lavoro
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara risolto il rapporto di lavoro dedotto in causa con effetto dalla data del licenziamento;
condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di importo pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e liquida la metà residua in favore dell'appellato nei già ridotti importi di euro
5.000,00 per il primo grado e di euro 2.700,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente