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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti gli atti del procedimento 17027/2024 pendente tra (Avv. Zito Parte_1
Mariangela) e e (avv. Maria Fidale) avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto la condanna al pagamento di differenze retributive, indennità sostituiva del preavviso;
tredicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto;
rilevato che nel caso di specie ciò che rileva ai fini del decidere è la legittimazione passiva dei convenuti, che hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del de cuius fratello;
Persona_1
rilevato che parte ricorrente deduce che i convenuti hanno , ben prima di procedere all'accettazione con beneficio di inventario, accettato tacitamente l'eredità per comportamenti concludenti;
rilevato che detto assunto è rimasto del tutto sfornito di prova atteso che dalla documentazione in atti sono emerse per il solo mese della morte del defunto sporadiche attività, senza che però -giova evidenziarlo- sia emersa la riconducibilità di dette attività ai convenuti;
rilevato che anche dal vaglio dell'ulteriore documentazione in atti non si evince in alcun modo che vi sia stato un comportamento dei convenuti quali eredi prima dell'accettazione con beneficio di inventario;
rilevato che invece da un lato nella stessa mail ad organi istituzionali la ricorrente lamenta il mancato pagamento del tfr, da cui si evince la volontà contraria di non ingerirsi negli affari del de cuius;
rilevato per altro verso che l'unico documento inerente un'attività del convenuto afferente il pagamento della mensilità di ottobre 2021, provenendo Controparte_1 dal conto ricorrente intestato al solo convenuto (come da documentazione versata dalla stessa ricorrente) e in assenza di alcuna prova in ordine allo spostamento di somme dal conto corrente del cuius, non può essere considerata significativa di una volontà di accettazione tacita;
ritenuto infatti a questo proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità costituisce inoltre accettazione tacita dell'eredità il pagamento, da parte del chiamato, dei debiti lasciati dal de cuius, a condizione però che “sia fornita la prova che il pagina 1 di 2 pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia … con denaro proprio, … non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità” (Cass. 4320/2018); ritenuto per tutto quanto sopra precede che in assenza di alcun indizio in ordine all'avvenuta accettazione all'eredità, il ricorso, che su detta circostanza era fondato va integralmente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda umana e processuale sottesa, impone la compensazione tra tutte le parti del giudizio;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
OL FA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L. Letti gli atti del procedimento 17027/2024 pendente tra (Avv. Zito Parte_1
Mariangela) e e (avv. Maria Fidale) avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto la condanna al pagamento di differenze retributive, indennità sostituiva del preavviso;
tredicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto;
rilevato che nel caso di specie ciò che rileva ai fini del decidere è la legittimazione passiva dei convenuti, che hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del de cuius fratello;
Persona_1
rilevato che parte ricorrente deduce che i convenuti hanno , ben prima di procedere all'accettazione con beneficio di inventario, accettato tacitamente l'eredità per comportamenti concludenti;
rilevato che detto assunto è rimasto del tutto sfornito di prova atteso che dalla documentazione in atti sono emerse per il solo mese della morte del defunto sporadiche attività, senza che però -giova evidenziarlo- sia emersa la riconducibilità di dette attività ai convenuti;
rilevato che anche dal vaglio dell'ulteriore documentazione in atti non si evince in alcun modo che vi sia stato un comportamento dei convenuti quali eredi prima dell'accettazione con beneficio di inventario;
rilevato che invece da un lato nella stessa mail ad organi istituzionali la ricorrente lamenta il mancato pagamento del tfr, da cui si evince la volontà contraria di non ingerirsi negli affari del de cuius;
rilevato per altro verso che l'unico documento inerente un'attività del convenuto afferente il pagamento della mensilità di ottobre 2021, provenendo Controparte_1 dal conto ricorrente intestato al solo convenuto (come da documentazione versata dalla stessa ricorrente) e in assenza di alcuna prova in ordine allo spostamento di somme dal conto corrente del cuius, non può essere considerata significativa di una volontà di accettazione tacita;
ritenuto infatti a questo proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità costituisce inoltre accettazione tacita dell'eredità il pagamento, da parte del chiamato, dei debiti lasciati dal de cuius, a condizione però che “sia fornita la prova che il pagina 1 di 2 pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia … con denaro proprio, … non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità” (Cass. 4320/2018); ritenuto per tutto quanto sopra precede che in assenza di alcun indizio in ordine all'avvenuta accettazione all'eredità, il ricorso, che su detta circostanza era fondato va integralmente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda umana e processuale sottesa, impone la compensazione tra tutte le parti del giudizio;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
OL FA
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