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1 agosto 2004
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1 luglio 2025
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Art. 6. (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti ((il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale , alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Commentari • 8
- 1. Caccia e animali.Guardie zoofile incardinate presso l'ENPA (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9.347845
Lexambiente - www.lexambiente.it: TAR Piemonte Sez.I n.1129 del 5 settembre 2016 Le guardie giurate formate dall'ENPA mantengono le attribuzioni generali lorogiù conferite dall'art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, ossia quelle concernenti la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico; in più , in base all'art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, possono anche vedersi attribuiti i poteri della polizia giudiziaria limitatamente all'ambito della vigilanza sugli animali d'affezione.
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Giurisprudenza • 129
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 25/03/2024, n. 304Provvedimento: […] Lgs 117/2017 e Legge 189/2004 », diretto a contestare l'incongruenza nel merito della valutazione di inidoneità della sede di -OMISSIS-, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al menzionato art. 6, co. 2 legge n. 189/2004; […] A fronte dell'ampiezza e della rilevanza dei compiti attribuiti, e ribadito il carattere tecnico discrezionale della determinazione demandata all'Autorità prefettizia, non è possibile affermare la valutazione di (in)adeguatezza della sede di -OMISSIS- rispetto alle funzioni di cui all'art. 6 legge n. 189/2004 sia, nel caso di specie, affetta da manifesti profili di contraddittorietà o arbitrarietà.Leggi di più...
- competenza della Prefettura·
- violazione di legge·
- funzioni di polizia giudiziaria·
- art. 55 e 57 c.p.p.·
- art. 11 e 138 TULPS·
- travisamento dei presupposti·
- art. 10 bis legge 241/1990·
- requisiti soggettivi per guardia giurata volontaria zoofila·
- annullamento di decisione amministrativa·
- proporzionalità·
- discrezionalità amministrativa·
- regolamento di associazioni·
- sindacato giudiziale·
- eccesso di potere·
- art. 6 legge 20/07/2004 n. 189