Articolo 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189
Articolo 5Articolo 7
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1 agosto 2004
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1 luglio 2025
Art. 6. (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti ((il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale , alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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