TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 767/2019 R.G.
vertente tra : - -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Mazza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Cavour – Condominio Sirio -, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, opponente contro
Controparte_1
già
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall' Avv. Margherita Oliva ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in San Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto n. 19, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento notificato, opposta avente per oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 101/2019
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – L' , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, ha chiesto, con decreto ingiuntivo n. 101/2019, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia - dott. F.M.A. Buggè, il 27 marzo 2019, la condanna di al pagamento, in Parte_1 proprio favore, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi di mora e
1 spese del monitorio, a motivo del mancato pagamento dei ratei della retta universitaria per gli anni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 1.1.- Avverso il decreto ingiuntivo regolarmente notificato, proponeva opposizione , il quale chiedeva, in via principale, Parte_1 dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia in favore del Tribunale di Roma;
nel merito revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta;
in via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'opponente ha effettuato il pagamento della somma di euro 2.000,00 per l'anno accademico 2013/2014, che la retta relativa all' anno accademico
2014/2015 è prescritta, e che nulla è dovuto per l'anno accademico
2015/2016, trattandosi di un corso universitario biennale;
in via ulteriormente gradata, accertarsi la dovutezza della somma di euro
2.000,00 relativa alla retta per l'anno accademico 2014/2015. 1.2. – Con comparsa dell' 11 settembre 2019 si costituiva in giudizio l'
la quale, impugnando e Parte_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva concedersi, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, respingersi la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
1.3.- Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento del 12 ottobre 2021, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, e sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, discussa all'udienza del 17 giugno 2025 e riservata per la decisione.
2. – L'opposizione proposta da è meritevole di Parte_1 accoglimento, nei limiti di quanto di seguito rappresentato.
3. – In via preliminare, deve respingersi l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia, per essere competente il Tribunale di Roma, come concordemente stabilito, poiché il Decreto Legislativo n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”, all' art. 66 bis, applicabile al caso di specie, sancisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 3.1. - Quello cui fa riferimento l'art. 66 bis del citato Decreto Legislativo, è un foro speciale, incompatibile con i fori alternativi di cui agli artt. 18 – 20, nonché con i fori pattizi ed aggiuntivi, e differenti dal foro in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, dovendosi, a contrario, considerare vessatorie, ai sensi dell'art. 33 comma 2, le clausole contrattuali che individuano come foro competente località diverse da
2 quelle indicate dall'art. 66 bis D.L. 206/2005. (da ultimo, Cass. Civ., ordinanza 7 maggio 2024 n. 12315) 4. – Nel merito, occorre richiamare l'art. 4 del Regolamento di Ateneo, che, dopo aver disposto che “ l'iscrizione all'università, di norma avviene tra l' 1 agosto ed il 30 settembre di ciascun anno, con validità per l'anno accademico che inizierà il successivo 1 ottobre”, stabilisce, altresì, che
“…per i mesi di giugno e luglio lo studente può optare per l'iscrizione all'anno accademico in corso, usufruendo della sessione di esami utile per tale anno, oppure per l'iscrizione all'anno accademico successivo”. 4.1. - Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo telematico di parte opposta, si è Parte_1 immatricolato al corso di laurea in Scienze Psicologiche del Lavoro e delle Organizzazioni, presso l' in Parte_2 data 31 luglio 2013, esercitando l'opzione prevista dal Regolamento di Ateneo.. 4.2. - Ha, poi, l'opponente, versato la prima rata della retta universitaria di iscrizione al corso in due tranche, come consentito dallo stesso Regolamento, e precisamente ha corrisposto, a mezzo bonifico, l'importo di euro mille in data 29 luglio 2013, e l'importo, a saldo, di euro mille in data 26 agosto 2013, scrivendo, nella causale di entrambi i bonifici, che il pagamento era da intendersi riferito all'anno accademico 2013/2014 : circostanza, quest'ultima, mai contestata dal creditore opposto. 4.3. - In tema di interpretazione del contratto, il principo “in claris non fit interpretatio”, rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tuttavia, tale principio, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, o parte di esso, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori, esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. Civ., 9 dicembre 2014 n. 25840), poiché in tal caso, l'elemento letterale va integrato con altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede e la correttezza ex art. 1366 c.c. , avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi alla relativa causa concreta (Cass. Civ. 19 marzo 2018 n. 6675)
4.4. – Nel caso di specie, nell'interpretazione del contratto, nella parte relativa alla data di decorrenza del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il testo letterale non risulta coerente con gli indici rivelatori esterni, poiché, ex parte debitoris, come già evidenziato, la causale sui bonifici effettuati in favore del creditore opposto, riporta la dicitura “rata anno accademico 2013/2014”, mentre, ex parte creditoris, l'indice rivelatore esterno è rappresentato dalla mancata tempestiva contestazione della causale del bonifico, che vale, pertanto, come accettazione, nonché dalla circostanza che solo con mail del 29 ottobre 2014 – sebbene non ne sia
3 stata dimostrata la ricezione da parte del destinatario -, sia stato sollecitato il pagamento della retta universitaria (la retta universitaria si paga all'atto di iscrizione, tra agosto e settembre, e poiché l'anno accademico inizia l' 1 ottobre, il creditore opposto avrebbe dovuto richiedere il pagamento della rata riferita all'annualità 2013/2014 entro il mese di ottobre 2013. Ha, invece, richiesto il pagamento nel mese di ottobre 2014, in occasione del rinnovo automatico dell'iscrizione al secondo anno, poco dopo la scadenza del termine fissato per l'inizio dell'anno accademico 2014/2015) 4.5. – Nulla dovrà, in ragione di ciò, essere versato da Parte_1
a copertura della retta riferita all'anno accademico 2013/2014. 4.6. Dovrà, invece, essere corrisposta, in virtù del contratto intercorso, e rinnovatosi automaticamente, la retta relativa al secondo anno accademico, anno 2014/2015, nella misura di euro 2.000,00 come convenuto.
4.7. - Nulla sarà, peraltro, dovuto per l'anno accademico 2015/2016 in ragione della durata biennale del corso, poiché, all'atto della prima immatricolazione il contratto si rinnova automaticamente non sine die, bensì per la durata programmata del corso di studi al quale ci si iscrive, perché se così non fosse, l' ben Parte_2 avrebbe potuto richiedere il pagamento delle rate maturate per tutti gli anni successivi all'anno accademico 2014/2015 fino alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
5. – Per quanto sopra esposto, in accoglimento parziale delle ragioni dell'opponente, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo numero 101/2019 emesso dal Tribunale Civile di Vibo Valentia, emesso il 23 marzo 2019 e depositato il successivo 29 marzo 2019.
6. – Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza, ma in ragione del mancato, integrale accoglimento delle ragioni prospettate dall'opponente, appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 101/2019, proposta da contro Parte_1 [...]
già Controparte_3 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempor, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie l'opposizione, nei limiti e per quanto disposto in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore del creditore opposto, della somma di euro 2.000,00 per come motivato oltre interessi legali dal dovuto (ottobre 2014) al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio, per come disposto.
Così deciso in Vibo Valentia il 14 luglio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Loredana Surace )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 767/2019 R.G.
vertente tra : - -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Mazza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Cavour – Condominio Sirio -, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, opponente contro
Controparte_1
già
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall' Avv. Margherita Oliva ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in San Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto n. 19, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento notificato, opposta avente per oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 101/2019
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – L' , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, ha chiesto, con decreto ingiuntivo n. 101/2019, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia - dott. F.M.A. Buggè, il 27 marzo 2019, la condanna di al pagamento, in Parte_1 proprio favore, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi di mora e
1 spese del monitorio, a motivo del mancato pagamento dei ratei della retta universitaria per gli anni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 1.1.- Avverso il decreto ingiuntivo regolarmente notificato, proponeva opposizione , il quale chiedeva, in via principale, Parte_1 dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia in favore del Tribunale di Roma;
nel merito revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta;
in via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'opponente ha effettuato il pagamento della somma di euro 2.000,00 per l'anno accademico 2013/2014, che la retta relativa all' anno accademico
2014/2015 è prescritta, e che nulla è dovuto per l'anno accademico
2015/2016, trattandosi di un corso universitario biennale;
in via ulteriormente gradata, accertarsi la dovutezza della somma di euro
2.000,00 relativa alla retta per l'anno accademico 2014/2015. 1.2. – Con comparsa dell' 11 settembre 2019 si costituiva in giudizio l'
la quale, impugnando e Parte_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva concedersi, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, respingersi la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
1.3.- Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento del 12 ottobre 2021, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, e sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, discussa all'udienza del 17 giugno 2025 e riservata per la decisione.
2. – L'opposizione proposta da è meritevole di Parte_1 accoglimento, nei limiti di quanto di seguito rappresentato.
3. – In via preliminare, deve respingersi l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia, per essere competente il Tribunale di Roma, come concordemente stabilito, poiché il Decreto Legislativo n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”, all' art. 66 bis, applicabile al caso di specie, sancisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 3.1. - Quello cui fa riferimento l'art. 66 bis del citato Decreto Legislativo, è un foro speciale, incompatibile con i fori alternativi di cui agli artt. 18 – 20, nonché con i fori pattizi ed aggiuntivi, e differenti dal foro in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, dovendosi, a contrario, considerare vessatorie, ai sensi dell'art. 33 comma 2, le clausole contrattuali che individuano come foro competente località diverse da
2 quelle indicate dall'art. 66 bis D.L. 206/2005. (da ultimo, Cass. Civ., ordinanza 7 maggio 2024 n. 12315) 4. – Nel merito, occorre richiamare l'art. 4 del Regolamento di Ateneo, che, dopo aver disposto che “ l'iscrizione all'università, di norma avviene tra l' 1 agosto ed il 30 settembre di ciascun anno, con validità per l'anno accademico che inizierà il successivo 1 ottobre”, stabilisce, altresì, che
“…per i mesi di giugno e luglio lo studente può optare per l'iscrizione all'anno accademico in corso, usufruendo della sessione di esami utile per tale anno, oppure per l'iscrizione all'anno accademico successivo”. 4.1. - Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo telematico di parte opposta, si è Parte_1 immatricolato al corso di laurea in Scienze Psicologiche del Lavoro e delle Organizzazioni, presso l' in Parte_2 data 31 luglio 2013, esercitando l'opzione prevista dal Regolamento di Ateneo.. 4.2. - Ha, poi, l'opponente, versato la prima rata della retta universitaria di iscrizione al corso in due tranche, come consentito dallo stesso Regolamento, e precisamente ha corrisposto, a mezzo bonifico, l'importo di euro mille in data 29 luglio 2013, e l'importo, a saldo, di euro mille in data 26 agosto 2013, scrivendo, nella causale di entrambi i bonifici, che il pagamento era da intendersi riferito all'anno accademico 2013/2014 : circostanza, quest'ultima, mai contestata dal creditore opposto. 4.3. - In tema di interpretazione del contratto, il principo “in claris non fit interpretatio”, rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tuttavia, tale principio, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, o parte di esso, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori, esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. Civ., 9 dicembre 2014 n. 25840), poiché in tal caso, l'elemento letterale va integrato con altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede e la correttezza ex art. 1366 c.c. , avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi alla relativa causa concreta (Cass. Civ. 19 marzo 2018 n. 6675)
4.4. – Nel caso di specie, nell'interpretazione del contratto, nella parte relativa alla data di decorrenza del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il testo letterale non risulta coerente con gli indici rivelatori esterni, poiché, ex parte debitoris, come già evidenziato, la causale sui bonifici effettuati in favore del creditore opposto, riporta la dicitura “rata anno accademico 2013/2014”, mentre, ex parte creditoris, l'indice rivelatore esterno è rappresentato dalla mancata tempestiva contestazione della causale del bonifico, che vale, pertanto, come accettazione, nonché dalla circostanza che solo con mail del 29 ottobre 2014 – sebbene non ne sia
3 stata dimostrata la ricezione da parte del destinatario -, sia stato sollecitato il pagamento della retta universitaria (la retta universitaria si paga all'atto di iscrizione, tra agosto e settembre, e poiché l'anno accademico inizia l' 1 ottobre, il creditore opposto avrebbe dovuto richiedere il pagamento della rata riferita all'annualità 2013/2014 entro il mese di ottobre 2013. Ha, invece, richiesto il pagamento nel mese di ottobre 2014, in occasione del rinnovo automatico dell'iscrizione al secondo anno, poco dopo la scadenza del termine fissato per l'inizio dell'anno accademico 2014/2015) 4.5. – Nulla dovrà, in ragione di ciò, essere versato da Parte_1
a copertura della retta riferita all'anno accademico 2013/2014. 4.6. Dovrà, invece, essere corrisposta, in virtù del contratto intercorso, e rinnovatosi automaticamente, la retta relativa al secondo anno accademico, anno 2014/2015, nella misura di euro 2.000,00 come convenuto.
4.7. - Nulla sarà, peraltro, dovuto per l'anno accademico 2015/2016 in ragione della durata biennale del corso, poiché, all'atto della prima immatricolazione il contratto si rinnova automaticamente non sine die, bensì per la durata programmata del corso di studi al quale ci si iscrive, perché se così non fosse, l' ben Parte_2 avrebbe potuto richiedere il pagamento delle rate maturate per tutti gli anni successivi all'anno accademico 2014/2015 fino alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
5. – Per quanto sopra esposto, in accoglimento parziale delle ragioni dell'opponente, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo numero 101/2019 emesso dal Tribunale Civile di Vibo Valentia, emesso il 23 marzo 2019 e depositato il successivo 29 marzo 2019.
6. – Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza, ma in ragione del mancato, integrale accoglimento delle ragioni prospettate dall'opponente, appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 101/2019, proposta da contro Parte_1 [...]
già Controparte_3 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempor, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie l'opposizione, nei limiti e per quanto disposto in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore del creditore opposto, della somma di euro 2.000,00 per come motivato oltre interessi legali dal dovuto (ottobre 2014) al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio, per come disposto.
Così deciso in Vibo Valentia il 14 luglio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Loredana Surace )
5