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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2138/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU AN - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
VA ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2138/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo Dorigo, giusta procura agli Parte_1 atti, e domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
06/11/2025: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre che il figlio minore venga affidato, per le ragioni di cui in narrativa, in via esclusiva alla madre;
pagina 1 di 7
3. Disporre che il padre possa godere del diritto / dovere di visita in favore del figlio minore con la più ampia opportuna frequenza previo accordo con la madre;
4. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento alla CP_1 sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di 350,00 mensili. Tale Pt_1 importo sarà soggetto annualmente ed automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, ad aumentato secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano con base giugno 2025 (prima rivalutazione giugno 2026);
5. Disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore al 50%, ovvero tutte le spese straordinarie, se prima concordate e giustificate con documentazione, salvo quanto previsto per l'urgenza dalle Linee guida del Tribunale di Bolzano medio tempore in vigore;
6. Disporre che eventuali assegni familiari ed eventuali altre contribuzioni pubbliche (ivi compreso
l'assegno unico universale) vadano in via esclusiva alla madre. Le detrazioni ed agevolazioni fiscali verranno fatte valere da ciascun genitore in proporzione al relativo esborso così come le detrazioni per figli a carico, se reintrodotte.
7. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
e dal Pubblico Ministero in data 11/11/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
la parte convenuta non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 06/11/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte convenuta.
3. All'ultima udienza di data 06/11/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 10/10/2016 a Castello di Cisterna (NA), iscritto presso lo stato civile del Comune di Castello di Cisterna (NA) al n. 6, parte I, anno 2016;
o dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...]-NA il 03/01/2018); Persona_1
pagina 2 di 7 - successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata infine anche dall'disinteresse di
, rimasto contumace (e mai comparso), in ordine all'esito del presente Controparte_1 procedimento di separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con Controparte_1 quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione e educazione della prole.
In particolare, appare verosimile che il resistente non abbia mai fornito, con Controparte_1 adeguatezza e costanza, un contributo economico al mantenimento del figlio, nonostante la ricorrente abbia più volte sollecitato un sostegno per le spese relative alla di lui Parte_1 educazione, all'istruzione e alle necessità quotidiane. Inoltre, appare altresì verosimile che, pur avendo il resistente mantenuto un buon rapporto con il figlio, lo abbia sempre visto solo in maniera sporadica, vista la lontananza tra i due e visto che il resistente nei mesi estivi è sempre impegnato nel lavoro in località balneari.
Il Tribunale ritiene verosimile che il resistente risulti spesso non agevolmente raggiungibile, ai fini della gestione e delle decisioni riguardanti il figlio, e che quindi la sola ricorrente, di fatto, debba sopperire a tale assenza assumendo, in via esclusiva, tutte le decisioni di vita quotidiana del piccolo
Per_1
Anche all'udienza di data 06/11/2025 la ricorrente ha ribadito che, di fatto, Parte_1 sussiste già un regime di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in quanto la parte resistente vive a Napoli e non partecipa in alcun modo alla vita quotidiana del figlio. Il Signor
le avrebbe inoltre confermato, tramite messaggi, di aver ricevuto la notifica del Controparte_1 ricorso, ma di non voler comparire all'udienza odierna.
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sull'idoneità educativa di CP_1
, rilevante nella decisione sull'affidamento del figlio minore e ai fini del superamento
[...] del regime di affidamento condiviso (cfr. Cass. civ. 2009, n. 26587, secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o
pagina 3 di 7 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. La S.C. precisa, in punto di motivazione, che “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; cfr. sul punto anche Cass.n. 24526/2010, Cass.n.
6535/2019 e Cass.n. 16280/2025; sull'applicazione dell'affidamento esclusivo nel caso in cui un genitore non assolve agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore cfr. Tribunale di
Messina 29 gennaio 2008).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, di disporre che la stessa possa adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse del figlio, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr. Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559; Tribunale di
Milano 20/06/2018, n. 6910).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337-quater cc); il figlio pagina 4 di 7 va pertanto affidato esclusivamente alla madre, la quale potrà adottare tutte le Persona_1 decisioni che lo riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza del minore presso la stessa.
6. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze del figlio;
- il fatto che soltanto la madre si occupa del figlio;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce il seguente reddito annuo lordo: € Parte_1
22.363,00 e vive con l'attuale compagno e con i propri figli minori, tra i quali
[...]
nato in [...] matrimonio con il resistente;
Per_1
o che la parte svolge dei lavori stagionali, ma non si conosce la Controparte_1 sua attuale situazione patrimoniale e reddituale;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni del figlio e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario Controparte_1 per il mantenimento ordinario mensile del figlio, determinato in € 350,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono Parte_1 liquidate secondo i parametri medi per le controversie di valore indeterminabile con bassa complessità, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
8. La competenza del Tribunale adito sussiste in quanto il figlio minore ha la residenza abituale nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473-bis.11 c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a Castello di Cisterna (NA) il 10/10/2016, con atto iscritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Castello di Cisterna sub numero 6, parte I, anno 2016; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) il figlio minore , nato a [...] il [...], viene affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre , con suo collocamento e residenza anagrafica Parte_1 presso la stessa;
la madre potrà adottare da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse del figlio, senza il consenso del padre;
2) il diritto di visita padre-figlio viene esercitato dal padre con il consenso Controparte_1 della madre e secondo le modalità dalla stessa prescritte;
Parte_1
3) a carico del signor viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio , con un contributo di mantenimento mensile di € 350,00, che lo Persona_1 stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre , entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, con base a luglio 2025 e prima rivalutazione ad agosto 2026;
4) le spese straordinarie riguardanti il figlio vengono poste a carico di Persona_1 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate, se giustificate con documentazione. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
5) gli assegni regionali e/o l'assegno universale vengono posti in via esclusiva (100%) a favore della madre;
le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengono poste a favore Parte_1 di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
6) il resistente viene condannato a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese e gli onorari del presente procedimento, liquidate nella misura di € 5.810,00
[...]
pagina 6 di 7 per compenso di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
VA ZI JU AN
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2138/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU AN - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
VA ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2138/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo Dorigo, giusta procura agli Parte_1 atti, e domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
06/11/2025: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre che il figlio minore venga affidato, per le ragioni di cui in narrativa, in via esclusiva alla madre;
pagina 1 di 7
3. Disporre che il padre possa godere del diritto / dovere di visita in favore del figlio minore con la più ampia opportuna frequenza previo accordo con la madre;
4. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento alla CP_1 sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di 350,00 mensili. Tale Pt_1 importo sarà soggetto annualmente ed automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, ad aumentato secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano con base giugno 2025 (prima rivalutazione giugno 2026);
5. Disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore al 50%, ovvero tutte le spese straordinarie, se prima concordate e giustificate con documentazione, salvo quanto previsto per l'urgenza dalle Linee guida del Tribunale di Bolzano medio tempore in vigore;
6. Disporre che eventuali assegni familiari ed eventuali altre contribuzioni pubbliche (ivi compreso
l'assegno unico universale) vadano in via esclusiva alla madre. Le detrazioni ed agevolazioni fiscali verranno fatte valere da ciascun genitore in proporzione al relativo esborso così come le detrazioni per figli a carico, se reintrodotte.
7. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
e dal Pubblico Ministero in data 11/11/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
la parte convenuta non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 06/11/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte convenuta.
3. All'ultima udienza di data 06/11/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 10/10/2016 a Castello di Cisterna (NA), iscritto presso lo stato civile del Comune di Castello di Cisterna (NA) al n. 6, parte I, anno 2016;
o dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...]-NA il 03/01/2018); Persona_1
pagina 2 di 7 - successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata infine anche dall'disinteresse di
, rimasto contumace (e mai comparso), in ordine all'esito del presente Controparte_1 procedimento di separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con Controparte_1 quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione e educazione della prole.
In particolare, appare verosimile che il resistente non abbia mai fornito, con Controparte_1 adeguatezza e costanza, un contributo economico al mantenimento del figlio, nonostante la ricorrente abbia più volte sollecitato un sostegno per le spese relative alla di lui Parte_1 educazione, all'istruzione e alle necessità quotidiane. Inoltre, appare altresì verosimile che, pur avendo il resistente mantenuto un buon rapporto con il figlio, lo abbia sempre visto solo in maniera sporadica, vista la lontananza tra i due e visto che il resistente nei mesi estivi è sempre impegnato nel lavoro in località balneari.
Il Tribunale ritiene verosimile che il resistente risulti spesso non agevolmente raggiungibile, ai fini della gestione e delle decisioni riguardanti il figlio, e che quindi la sola ricorrente, di fatto, debba sopperire a tale assenza assumendo, in via esclusiva, tutte le decisioni di vita quotidiana del piccolo
Per_1
Anche all'udienza di data 06/11/2025 la ricorrente ha ribadito che, di fatto, Parte_1 sussiste già un regime di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in quanto la parte resistente vive a Napoli e non partecipa in alcun modo alla vita quotidiana del figlio. Il Signor
le avrebbe inoltre confermato, tramite messaggi, di aver ricevuto la notifica del Controparte_1 ricorso, ma di non voler comparire all'udienza odierna.
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sull'idoneità educativa di CP_1
, rilevante nella decisione sull'affidamento del figlio minore e ai fini del superamento
[...] del regime di affidamento condiviso (cfr. Cass. civ. 2009, n. 26587, secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o
pagina 3 di 7 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. La S.C. precisa, in punto di motivazione, che “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; cfr. sul punto anche Cass.n. 24526/2010, Cass.n.
6535/2019 e Cass.n. 16280/2025; sull'applicazione dell'affidamento esclusivo nel caso in cui un genitore non assolve agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore cfr. Tribunale di
Messina 29 gennaio 2008).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, di disporre che la stessa possa adottare da sola anche le decisioni di maggiore interesse del figlio, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr. Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559; Tribunale di
Milano 20/06/2018, n. 6910).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337-quater cc); il figlio pagina 4 di 7 va pertanto affidato esclusivamente alla madre, la quale potrà adottare tutte le Persona_1 decisioni che lo riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza del minore presso la stessa.
6. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze del figlio;
- il fatto che soltanto la madre si occupa del figlio;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce il seguente reddito annuo lordo: € Parte_1
22.363,00 e vive con l'attuale compagno e con i propri figli minori, tra i quali
[...]
nato in [...] matrimonio con il resistente;
Per_1
o che la parte svolge dei lavori stagionali, ma non si conosce la Controparte_1 sua attuale situazione patrimoniale e reddituale;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni del figlio e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario Controparte_1 per il mantenimento ordinario mensile del figlio, determinato in € 350,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da . Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono Parte_1 liquidate secondo i parametri medi per le controversie di valore indeterminabile con bassa complessità, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), in € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
8. La competenza del Tribunale adito sussiste in quanto il figlio minore ha la residenza abituale nel circondario di questo Tribunale (cfr. art. 473-bis.11 c.p.c.).
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a Castello di Cisterna (NA) il 10/10/2016, con atto iscritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Castello di Cisterna sub numero 6, parte I, anno 2016; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) il figlio minore , nato a [...] il [...], viene affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre , con suo collocamento e residenza anagrafica Parte_1 presso la stessa;
la madre potrà adottare da sola anche tutte le decisioni di maggior interesse del figlio, senza il consenso del padre;
2) il diritto di visita padre-figlio viene esercitato dal padre con il consenso Controparte_1 della madre e secondo le modalità dalla stessa prescritte;
Parte_1
3) a carico del signor viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio , con un contributo di mantenimento mensile di € 350,00, che lo Persona_1 stesso dovrà versare sul c/c intestato alla madre , entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, con base a luglio 2025 e prima rivalutazione ad agosto 2026;
4) le spese straordinarie riguardanti il figlio vengono poste a carico di Persona_1 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di pagamento al genitore che le ha anticipate, se giustificate con documentazione. Per il concetto di spesa straordinaria i genitori faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 24.11.2024.
5) gli assegni regionali e/o l'assegno universale vengono posti in via esclusiva (100%) a favore della madre;
le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengono poste a favore Parte_1 di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
6) il resistente viene condannato a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese e gli onorari del presente procedimento, liquidate nella misura di € 5.810,00
[...]
pagina 6 di 7 per compenso di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
VA ZI JU AN
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