Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4823/2024 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Marchese Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa congiuntamente da , C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], e , C.F.: , nata a CP_1 C.F._2
Palermo, il 11/12/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AN Alberto
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale consensuale dei coniugi
sulle conclusioni per entrambe le parti di cui al ricorso per separazione consensuale, da intendersi integralmente trascritte
Per il P.M.: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Palermo in data 8.5.2001.
1
Registro degli atti di matrimonio del comune di Palermo, parte II, serie A, n. 27 dell'anno
2001.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 13.12.2008 e AN in data 8.11.2009. Per_1
Con ricorso dep. telem. in data 28.1.2025 i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, ravvisata la propria competenza ex art. 473 bis.51 c.p.c., avendo infatti entrambe le parti residenza in comune facente parte del circondario di questo Tribunale, ritiene in primo luogo che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare1.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Ritiene ancora il Collegio che possano essere omologate le condizioni di separazione concordate dalle parti, risultando infatti le stesse rispondenti all'interesse dei figli minori e a un equilibrato esercizio della bigenitorialità.
2 Non si reputa necessario procedere all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., stante le conclusioni conformi sul punto delle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo:
pronuncia la separazione personale di , C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], e , C.F.: , nata a CP_1 C.F._2
Palermo, il 11/12/1975;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti e per l'effetto:
A) prende atto che i coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) dispone che la casa coniugale, di proprietà del SI. , sita a Biella, in strada Pt_1
Cantone Bonino n. 15/E rimarrà assegnata alla SI.ra che ci vivrà coi i figli CP_1
minori ed AN;
Per_1
C) dispone che i figli minori ed AN restino affidati in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione primaria presso l'abitazione della madre in
Biella, strada Cantone Bonino n. 15/E;
D) prende atto che il sig. continuerà a pagare le restanti rate del mutuo ipotecario Pt_1
fino alla estinzione prevista per il prossimo aprile 2026 acceso presso Banca Popolare di Novara;
E) prende atto che successivamente alla estinzione del mutuo, in caso di eventuale vendita dell'immobile, il ricavato verrà utilizzato dai comparenti per l'acquisto di due unità immobiliari di pari valore che verranno intestate l'una a con Parte_2 riserva di usufrutto a favore del padre SI. e l'altra ad , Parte_1 Persona_2
con riserva di usufrutto a favore della madre SI.ra ; CP_1
F) prende atto che il SI. si impegna a pagare tutte le spese relative alla casa Pt_1
coniugale sita a Biella, in strada Cantone Bonino n. 15/E, ivi comprese le utenze domestiche, luce, gas, acqua, oltre alle spese per la manutenzione del giardino e le spese veterinarie per il cane dei figli;
3 G) dispone che i figli minori rimangano collocati presso l'abitazione della madre e staranno presso l'abitazione del padre come segue:
- a week end alternati dalle ore 18 del venerdì e fino alle ore 20 della domenica;
- il martedì dalle ore 18 al giovedì alle ore 8.00, salvo esigenze scolastiche Per_1
diverse;
- AN il venerdì dalle ore 18 al sabato alle ore 18, salvo esigenze scolastiche diverse;
H) prende atto che le parti dichiarano che in ogni caso quanto previsto al punto che precede verrà concordato ed eventualmente variato tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi e alle esigenze anche scolastiche dei figli;
I) il padre potrà comunicare telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo (e-mail, SMS) con i figli quotidianamente, altrettanto potrà fare la madre nei periodi in cui saranno con il padre;
J) le spese straordinarie per i figli ed AN quali a titolo esemplificativo, ma Per_1
non esaustivo: visite mediche specialistiche e dentistiche, scolastiche (spese per cancelleria, libri, abbonamento autobus, gite scolastiche, sport) che si rendessero necessarie, richiamato comunque il protocollo vigente presso il Tribunale di Biella, saranno a carico del SI. nella misura del 70% e della SI.ra del 30 %; Pt_1 CP_1
K) le spese relative agli eventuali studi successivi al conseguimento del diploma di scuola superiore che i figli vorranno intraprendere verranno suddivise tra i genitori come segue: 70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra ; Pt_1 CP_1
L) in ordine alle spese straordinarie si precisa che il genitore che ne anticiperà il pagamento avrà diritto al rimborso della propria quota parte soltanto esibendo all'altro genitore le pezze giustificative. Qualora il rifiuto alla spesa straordinaria proposta dall'altro genitore dipenda da questioni economiche del genitore dissenziente, l'altro avrà facoltà di decidere se accollarsene integralmente l'intero costo nel termine tassativo per il rimborso 15 giorni dall'invio, anche a mezzo mail, della richiesta corredata da pezze giustificative;
M) dispone che il SI. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
minori e AN l'importo di € 500 (cinquecento euro) pari ad € 250,00= Per_1
(duecento cinquanta euro) ciascuno sul conto corrente intestato alla SInora e CP_1
4 di cui è già stato comunicato l'iban entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della emissione della sentenza;
N) prende atto che il SI. verserà la somma di € 50 mensili a favore del figlio Pt_1
AN e la SI.ra verserà la somma di € 50 a favore della figlia sui CP_1 Per_1
libretti al portatore tratti su Banca Intesa San Paolo di Biella loro intestati che rimarranno custoditi dal padre;
O) le feste S. Natale e S. Stefano, Capodanno e l'Epifania nonché Pasqua e Pasquetta saranno alternate tra i genitori di anno in anno;
P) resta invariata l'alternanza durante le festività con l'aggiunta che: il padre starà con e AN per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive Per_1
in periodo da concordarsi preventivamente con la madre con congruo anticipo (entro il
15 aprile di ciascun anno);
Q) in ogni caso, e AN trascorreranno il periodo estivo con ciascun genitore, Per_1
secondo la loro volontà e tenuto conto anche degli impegni professionali dei genitori;
R) dispone che ciascun genitore, in ordine alle vacanze estive, provvederà a sostenere tutti i costi e le spese per i figli, rinunciando espressamente fin da ora a richiedere rimborso quota parte all'altro genitore;
S) prende atto che le parti dichiarano di avere provveduto da tempo a dividere gli arredi e le suppellettili della casa coniugale per cui nulla reciprocamente pretendono l'uno dall'altra;
T) prende atto che le parti prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé ed i figli minori, e di qualsivoglia autorizzazione che si rendesse eventualmente necessaria per esigenze scolastiche e mediche;
U) prende atto che l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre convivente con i minori;
V) prende atto che i coniugi avranno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio e/o dimora;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5 dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Palermo per gli incombenti di legge (atto di matrimonio trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune, al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2001);
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.6.2025
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”- cfr. ad es. Cass., n.
8713/2015.