Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 ottobre 1983 |
Commentario • 1
- 1. Segretari comunali e provinciali, retribuzione pensionabile, quota “A“Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2008
Giurisprudenza • 391
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/12/2024, n. 367Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 367/2024 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 69619/C del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 24 luglio 2024. AD ISTANZA DI F. E. (C.F. OMISSIS), nato a [...] residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del suddetto procuratore in P.zza G. Amendola …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sostituendo, pero', la data predetta a quella del 1 gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, al servizio utile, nonche' dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18. - Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell' art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379 . - Art. 3.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall' art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.