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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5681/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Gaeta Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio della quale, in Castellammare di Stabia, alla via Regina C.F._2
Margherita n. 137, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del dirigente del I Dipartimento p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giada d'Orso ( , presso lo studio della quale, in C.F._3
Napoli, via Manzoni n. 88, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 5.2.2025.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
3.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsale il 3 aprile 2021 allorquando, nel percorrere -alle ore 10:00 circa- a piedi (calzando scarpe basse da ginnastica) la via Napoli in CP_1
(in direzione da Napoli verso , in prossimità del “Club La Pietra” è inciampata con il piede CP_1
pagina 1 di 8 destro a causa di un solco presente nella pavimentazione (apparentemente in buono stato di manutenzione) ed è rovinata in terra impattando violentemente con la gamba sinistra su un sanpietrino non ancorato al suolo (così si legge, in particolare, al punto 3 dell'atto di citazione: “Giunta quasi all'altezza del “Club La Pietra”, la istante poneva il piede destro in un solco presente nella pavimentazione (cfr. documentazione fotografica che si allega) che bruscamente le frenava il passo in maniera anomala;
per lo effetto, inciampava e perdeva equilibrio curvandosi in avanti;
finiva, così, per rovinare al suolo impattando violentemente con la gamba sinistra e poi con il resto del corpo;
per effetto della caduta la istante riportava lesioni gravissime ed una ferita molto profonda all'altezza del ginocchio sinistro in quanto, in seguito al capitombolo, un sanpietrino totalmente instabile e non ancorato al suolo, si girava e tagliava la gamba della istante come se fosse stato una lama”). L'attrice ha dedotto di aver riportato, a seguito della caduta, lesioni personali gravissime con profonda ferita sotto al ginocchio sinistro e diagnosi di “AMPIA FLC SOTTOROTULEA AL GINOCCHIO SX, SL
ARTICOLARI. Prognosi di gg. 14 (quattordici) salvo complicazioni” (cartella clinica CP_2
8323/2021 dell'Osp. San Paolo di Napoli). Secondo quanto valutato da proprio consulente, la Pt_1 ha inoltre riportato una “permanente riduzione dell'integrità psicofisica - danno biologico od alla salute – da valutarsi con una percentuale d'invalidità attorno al 7-8%” (c.t.p. dell'11.01.2022 a firma del dott. ), nonché una ITP di 14 giorni, una ITT di giorni 20 al 50% e di giorni 20 al Persona_1
25%. Tanto premesso, l'attrice, deducendone la responsabilità, in quanto proprietario e custode della strada, “ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.” (p. 8 dell'atto di citazione), ha chiesto la condanna del al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati Controparte_1
nella somma complessiva di euro 19.637,00 od in quella accertata all'esito del giudizio.
Il eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto Controparte_1
il rigetto della domanda deducendo: i) che l'area ove si sarebbe verificata la caduta era stata interessata da lavori di manutenzione conclusi il 22.3.2021 (sì che le foto dei luoghi depositate dall'attrice non possono che ritenersi antecedenti alla data del sinistro;
data in occasione della quale, invece, i luoghi erano quelli risultanti dalle foto depositate dalla convenuta); ii) che, a dispetto di quanto rappresentato nell'atto di citazione, in sede di negoziazione assistita la ha riferito di esser caduta a causa di Pt_1
“un dislivello della pavimentazione che sarebbe stato presente al centro del marciapiede
(considerando come centro il punto del muretto fino al bordo dell'aiuola) dovuto alla presenza di un cavidotto non correttamente livellato” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); iii)
l'incompatibilità tra la ferita riportata ed il taglio derivante dall'impatto con un sanpietrino;
iv) che incompatibile risulta pure la causa della lesione quale refertata presso l'Ospedale San Paolo (incidente sportivo) con la passeggiata riportata nell'atto di citazione;
v) che risulta pure “contraddittoria ed
pagina 2 di 8 incompatibile la ricevuta della visita medica rilasciata in data 1.2.2021 dal dr. , medico Persona_1 legale, a fronte dell'evento per cui è causa risalente ad una data successiva, ovvero al 3.4.2021” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta); vi) che, anche in considerazione della effettuata manutenzione della strada, la lesione non può che ritenersi conseguenza del comportamento negligente della controparte cui il sinistro va (in via integrale o, almeno, parziale) imputato sotto il profilo causale.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova per testi e depositata la relazione dal c.t.U., la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il giorno
11.2.2025 mediante il quale sono stati assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2.La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
eccezione per la verità sollevata senza puntuale esplicitazione delle ragioni costituenti il relativo fondamento. Del resto, non espressamente contestato il luogo in cui si è verificata la caduta (il ha, per la verità, CP_1
espressamente dedotto che tale luogo era stato, di recente, interessato da lavori di manutenzione), la
Suprema Corte ha, ormai da tempo, affermato il principio per il quale «L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile» (Cass., sez. 3, sent. 12 aprile
2013 n. 8935). Ancora, con riferimento alla norma da ultimo citata, mediante ampio riferimento a
Cass., S.U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, la Suprema Corte ha (anche di recente) affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
2.2. Gli esiti dell'istruttoria consentono di ritenere accertato il fatto storico dedotto dall'attrice ed il nesso causale tra lo stato della pavimentazione stradale, la caduta e le lesioni riportate.
2.2.1. Con riferimento al fatto storico, le allegazioni svolte dall'attrice hanno trovato conferma nelle concordanti dichiarazioni rese dai testi (indifferenti e presenti alla caduta); dichiarazioni peraltro compatibili pure con il referto del Pronto soccorso.
pagina 3 di 8 In particolare, la teste ha riferito che la “si è sbilanciata” passeggiando su “una specie di Tes_1 Pt_1 cunetta al centro del marciapiede” che non era visibile a causa dell'ombra di un muretto ed è caduta con il ginocchio sinistro su “sanpietrino (che) era vicino al bordo dell'aiuola” (in proposito il teste ha pure precisato che non fosse fissato regolarmente a terra perché il sanpietrino era rotto. Per_2
ADR preciso che il sanpietrino era vicino al bordo dell'aiuola che era contornato da cemento. ADR:
c'erano altri sanpietrini vicino a quello dove la mia amica è caduta;
ADR non ricordo se tali ulteriori sanpietrini erano o meno ancorati al suolo anche perché la scena è stata tragica, ha perso molto sangue. ADR: l'aiuola non aveva l'albero”). In termini sostanzialmente analoghi, il teste , Tes_2
nel confermare il capitolo 4 articolato dall'attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c., ha precisato che “ho visto il momento in cui è inciampata, sul dislivello ha perso l'equilibrio ed è caduta verso destra in prossimità di un'aiuola e c'erano dei sanpietrini che sono messi anche a spigolo ed è caduta anche con il ginocchio sullo spigolo. Da come versava sangue penso che il taglio fosse profondo. ADR: non mi pare che il leggins si sia rotto, ma si vedeva moltissimo sangue che usciva;
ADR: lungo quel marciapiede ci sono diversi dislivelli come quello in cui è inciampato la
[...]
, probabilmente causati anche dalle radici degli alberi;
ADR: la è caduta con il Pt_1 Pt_1 ginocchio sinistro” ed ha confermato la caduta su un sanpietrino riferendo pure che “c'erano vari sanpietrini a spigolo e altri erano fuori posizione normale. ADR: il sanpietrino sul quale è caduta non era nell'aiuola, ma non so dire con esattezza se era all'interno dell'aiuola sul bordo della stessa o immediatamente prima il bordo;
la signora è rovinata a terra. ADR: l'aiuola era delimitata da un bordo in pietra che limitava i sanpietrini;
il bordo era di materiale diverso dai sanpietrini e l'aiuola era in cattivo stato, senza albero ed abbandonata, in cattivissimo stato”.
Le risultanze istruttorie impongono di ascrivere il fatto lesivo alla sola parte convenuta, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che la abbia tenuto un'attività imprudente idonea ad Pt_1
escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n.
21675).
2.2.2. L'accertamento del fatto storico quale risultante dalle considerazioni che precedono non può ritenersi inficiato dai plurimi profili valorizzati dalla parte convenuta al fine di prospettare la contraddittorietà delle deduzioni di controparte.
2.2.2.1. In particolare, a dispetto delle asserite contraddizioni sussistenti quanto alla dinamica del fatto rappresentata in sede di negoziazione assistita e nell'atto di citazione, deve rilevarsi come (sia pur con un dato lessicale non del tutto coincidente) la abbia sempre dedotto di aver perso l'equilibrio a Pt_1
causa di un “solco” presente lungo la via Napoli e di essere quindi inciampata procurandosi un taglio su un sanpietrino.
pagina 4 di 8 2.2.2.2. Lo stato dei luoghi (nonostante le difese svolte dal convenuto) deve ritenersi quello CP_1
rappresentato nelle foto prodotte dall'attrice. In questo senso militano, in particolare, (oltre alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice) i dati Exif relativi ad una delle immagini allegate (ove è riportata la data del 12.04.2021 -foto C allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c.) in relazione ai quali non è stata svolta alcuna specifica contestazione da parte della convenuta.
Né, in senso contrario, è possibile valorizzare l'attività di manutenzione di via Napoli posta in essere
(per il tramite di imprese terze) da parte del Non solo, infatti, il documento 2 di Controparte_1
parte convenuta fa riferimento alla sola attività di piantumazione (che, di per sé, non riguarda anche il manto stradale e/o la messa in sicurezza dei sanpietrini all'esterno delle aiuole), ma, anche, il teste di parte convenuta ha dichiarato che la foto esibitagli (e prodotta dal “potrebbe Tes_3 CP_1 essere un qualunque punto di via Napoli”, mentre il teste (che ha precisato esser stati Tes_4
piantumati oleandri e non -come sostenuto dal ha reso dichiarazioni compatibili Controparte_3
con una non completa piantumazione della lunga via Napoli (“Io penso che qualche aiuola senza pianta a via Napoli ad oggi vi sia”).
2.2.2.3. Ancora, il riferimento -nel referto redatto al Pronto soccorso- ad “incidente sportivo” non risulta incompatibile con la riferita passeggiata. Fermo restando che la redazione del referto non è direttamente ascrivibile all'attrice, la passeggiata ben può essere intesa quale attività sportiva (in questo senso, del resto, l'autore del referto può essere stato indotto pure dall'abbigliamento indossato dalla
[...]
-si vedano le concordanti dichiarazioni dei testi di parte attrice). Del resto, maggiormente Pt_1
rilevante ai fini della presente decisione risulta l'indicazione delle cause della lesione (“caduta su disconnessione del manto stradale”) che la -nella immediatezza dei fatti- ha indicato in Pt_1
termini conformi alle allegazioni svolte nel presente giudizio.
2.2.2.4. La data (1.2.2021) riportata sul documento 11 di parte attrice (ricevuta di pagamento rilasciata dal dott. ), infine, non può che ritenersi conseguenza di un mero errore materiale, ove si Persona_1
tenga presente che il documento 10 depositato dalla (documento formato dal medesimo dott. Pt_1
) reca la data dell'11 gennaio 2022 e fa riferimento a lesioni richiamate pure dall'ulteriore Per_1
documentazione medica prodotta dall'attrice e formata a partire dal 3 aprile 2021.
2.3. La compatibilità della accertata caduta con le lesioni riportate è stata valutata positivamente anche dal c.t.U. il quale, il 25.09.2024, ha depositato relazione cui qui si rinvia integralmente, risultando la stessa esente da errori logici e da contestazioni delle parti.
3. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute non può non osservarsi come, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte (tra le tantissime, Cass., sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass.,
pagina 5 di 8 sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), tale danno costituisca categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico (la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (la sofferenza interiore, priva di fondamento medico-legale). Entrambe le componenti di danno devono formare oggetto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni (che potrebbero discendere pure dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici).
Il giudice, in definitiva, deve -sulla scorta di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria- accertare in concreto l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie il danno biologico è stato compiutamente allegato e può essere quantificato sulla base della condivisa relazione depositata dal c.t.U. il quale ha quantificato gli esiti permanenti in una percentuale del 4% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 14, oltre ad una invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 15 (pag. 6 della relazione depositata dal c.t.U.).
Nulla compete, invece, a titolo di ristoro del danno morale, poiché l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo operata dall'attrice si è rivelata del tutto carente (pur richiedendo -come già osservato- il risarcimento del danno morale l'assolvimento, da parte del danneggiato, di puntuali oneri di allegazione e di prova -cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892).
Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (34 anni), in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano è possibile, pertanto, riconoscere le seguenti somme: euro 5.526,00 per danno biologico con percentuale al 4%; euro 1.610,00 per ITT per 14 giorni;
euro 1.293,75 per ITP al 75% per 15 giorni.
Non è possibile invece riconoscere alcun importo a titolo di personalizzazione del danno biologico. In proposito la Suprema Corte ha affermato che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime,
Cass., sez. 3, sen. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218, n. 7513; Cass., sez.
pagina 6 di 8 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27482, Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici -cfr. Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
La mancata allegazione (prima ancora che prova) di circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione preclude il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in euro 8.429,75 all'attualità.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c. d. “lucro cessante”, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (03.04.2021) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale (art. 1284, co. 1, c.c.) ovvero, a far data dalla proposizione della domanda (1.3.2022), quelli previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c.
L'importo di rivalutazione ed interessi (anche ex art. 1284, co. 4, c.c.) come sopra indicati risulta pari, alla data odierna, ad euro 3.321,78, sì che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 13.193,02.
Dalla data odierna al saldo sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla sorta pari ad euro 8.429,75.
4. Il deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro 248,00 oltre interessi CP_1
legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal fatto (03.04.2021) al saldo per spese mediche sostenute dall'attrice, documentate e ritenute congrue dal c.t.U.
5. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste a carico del convenuto -in via CP_1
integrale e definitiva- le spese di c.t.U. liquidate con decreto depositato il 25.09.2024.
pagina 7 di 8 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerate sia l'attività effettivamente svolta dalla parte, sia l'accoglimento della domanda di risarcimento in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto) previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 13.193,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla Parte_1
somma di euro 8.429,75, dalla data odierna al saldo;
2) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 248,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 03.04.2021 Parte_1
al saldo;
3) pone a carico del in persona del sindaco p. t., in via integrale e definitiva, Controparte_1
le spese di c.t.U. liquidate con decreto del 25.09.2024;
4) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Simona Gaeta, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
237,00 per esborsi e, per compensi, in euro 3.807,75, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, il 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5681/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Gaeta Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio della quale, in Castellammare di Stabia, alla via Regina C.F._2
Margherita n. 137, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del dirigente del I Dipartimento p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giada d'Orso ( , presso lo studio della quale, in C.F._3
Napoli, via Manzoni n. 88, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 5.2.2025.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
3.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsale il 3 aprile 2021 allorquando, nel percorrere -alle ore 10:00 circa- a piedi (calzando scarpe basse da ginnastica) la via Napoli in CP_1
(in direzione da Napoli verso , in prossimità del “Club La Pietra” è inciampata con il piede CP_1
pagina 1 di 8 destro a causa di un solco presente nella pavimentazione (apparentemente in buono stato di manutenzione) ed è rovinata in terra impattando violentemente con la gamba sinistra su un sanpietrino non ancorato al suolo (così si legge, in particolare, al punto 3 dell'atto di citazione: “Giunta quasi all'altezza del “Club La Pietra”, la istante poneva il piede destro in un solco presente nella pavimentazione (cfr. documentazione fotografica che si allega) che bruscamente le frenava il passo in maniera anomala;
per lo effetto, inciampava e perdeva equilibrio curvandosi in avanti;
finiva, così, per rovinare al suolo impattando violentemente con la gamba sinistra e poi con il resto del corpo;
per effetto della caduta la istante riportava lesioni gravissime ed una ferita molto profonda all'altezza del ginocchio sinistro in quanto, in seguito al capitombolo, un sanpietrino totalmente instabile e non ancorato al suolo, si girava e tagliava la gamba della istante come se fosse stato una lama”). L'attrice ha dedotto di aver riportato, a seguito della caduta, lesioni personali gravissime con profonda ferita sotto al ginocchio sinistro e diagnosi di “AMPIA FLC SOTTOROTULEA AL GINOCCHIO SX, SL
ARTICOLARI. Prognosi di gg. 14 (quattordici) salvo complicazioni” (cartella clinica CP_2
8323/2021 dell'Osp. San Paolo di Napoli). Secondo quanto valutato da proprio consulente, la Pt_1 ha inoltre riportato una “permanente riduzione dell'integrità psicofisica - danno biologico od alla salute – da valutarsi con una percentuale d'invalidità attorno al 7-8%” (c.t.p. dell'11.01.2022 a firma del dott. ), nonché una ITP di 14 giorni, una ITT di giorni 20 al 50% e di giorni 20 al Persona_1
25%. Tanto premesso, l'attrice, deducendone la responsabilità, in quanto proprietario e custode della strada, “ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.” (p. 8 dell'atto di citazione), ha chiesto la condanna del al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati Controparte_1
nella somma complessiva di euro 19.637,00 od in quella accertata all'esito del giudizio.
Il eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto Controparte_1
il rigetto della domanda deducendo: i) che l'area ove si sarebbe verificata la caduta era stata interessata da lavori di manutenzione conclusi il 22.3.2021 (sì che le foto dei luoghi depositate dall'attrice non possono che ritenersi antecedenti alla data del sinistro;
data in occasione della quale, invece, i luoghi erano quelli risultanti dalle foto depositate dalla convenuta); ii) che, a dispetto di quanto rappresentato nell'atto di citazione, in sede di negoziazione assistita la ha riferito di esser caduta a causa di Pt_1
“un dislivello della pavimentazione che sarebbe stato presente al centro del marciapiede
(considerando come centro il punto del muretto fino al bordo dell'aiuola) dovuto alla presenza di un cavidotto non correttamente livellato” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); iii)
l'incompatibilità tra la ferita riportata ed il taglio derivante dall'impatto con un sanpietrino;
iv) che incompatibile risulta pure la causa della lesione quale refertata presso l'Ospedale San Paolo (incidente sportivo) con la passeggiata riportata nell'atto di citazione;
v) che risulta pure “contraddittoria ed
pagina 2 di 8 incompatibile la ricevuta della visita medica rilasciata in data 1.2.2021 dal dr. , medico Persona_1 legale, a fronte dell'evento per cui è causa risalente ad una data successiva, ovvero al 3.4.2021” (p. 5 della comparsa di costituzione e risposta); vi) che, anche in considerazione della effettuata manutenzione della strada, la lesione non può che ritenersi conseguenza del comportamento negligente della controparte cui il sinistro va (in via integrale o, almeno, parziale) imputato sotto il profilo causale.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata la prova per testi e depositata la relazione dal c.t.U., la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il giorno
11.2.2025 mediante il quale sono stati assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2.La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
eccezione per la verità sollevata senza puntuale esplicitazione delle ragioni costituenti il relativo fondamento. Del resto, non espressamente contestato il luogo in cui si è verificata la caduta (il ha, per la verità, CP_1
espressamente dedotto che tale luogo era stato, di recente, interessato da lavori di manutenzione), la
Suprema Corte ha, ormai da tempo, affermato il principio per il quale «L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile» (Cass., sez. 3, sent. 12 aprile
2013 n. 8935). Ancora, con riferimento alla norma da ultimo citata, mediante ampio riferimento a
Cass., S.U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, la Suprema Corte ha (anche di recente) affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
2.2. Gli esiti dell'istruttoria consentono di ritenere accertato il fatto storico dedotto dall'attrice ed il nesso causale tra lo stato della pavimentazione stradale, la caduta e le lesioni riportate.
2.2.1. Con riferimento al fatto storico, le allegazioni svolte dall'attrice hanno trovato conferma nelle concordanti dichiarazioni rese dai testi (indifferenti e presenti alla caduta); dichiarazioni peraltro compatibili pure con il referto del Pronto soccorso.
pagina 3 di 8 In particolare, la teste ha riferito che la “si è sbilanciata” passeggiando su “una specie di Tes_1 Pt_1 cunetta al centro del marciapiede” che non era visibile a causa dell'ombra di un muretto ed è caduta con il ginocchio sinistro su “sanpietrino (che) era vicino al bordo dell'aiuola” (in proposito il teste ha pure precisato che non fosse fissato regolarmente a terra perché il sanpietrino era rotto. Per_2
ADR preciso che il sanpietrino era vicino al bordo dell'aiuola che era contornato da cemento. ADR:
c'erano altri sanpietrini vicino a quello dove la mia amica è caduta;
ADR non ricordo se tali ulteriori sanpietrini erano o meno ancorati al suolo anche perché la scena è stata tragica, ha perso molto sangue. ADR: l'aiuola non aveva l'albero”). In termini sostanzialmente analoghi, il teste , Tes_2
nel confermare il capitolo 4 articolato dall'attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c., ha precisato che “ho visto il momento in cui è inciampata, sul dislivello ha perso l'equilibrio ed è caduta verso destra in prossimità di un'aiuola e c'erano dei sanpietrini che sono messi anche a spigolo ed è caduta anche con il ginocchio sullo spigolo. Da come versava sangue penso che il taglio fosse profondo. ADR: non mi pare che il leggins si sia rotto, ma si vedeva moltissimo sangue che usciva;
ADR: lungo quel marciapiede ci sono diversi dislivelli come quello in cui è inciampato la
[...]
, probabilmente causati anche dalle radici degli alberi;
ADR: la è caduta con il Pt_1 Pt_1 ginocchio sinistro” ed ha confermato la caduta su un sanpietrino riferendo pure che “c'erano vari sanpietrini a spigolo e altri erano fuori posizione normale. ADR: il sanpietrino sul quale è caduta non era nell'aiuola, ma non so dire con esattezza se era all'interno dell'aiuola sul bordo della stessa o immediatamente prima il bordo;
la signora è rovinata a terra. ADR: l'aiuola era delimitata da un bordo in pietra che limitava i sanpietrini;
il bordo era di materiale diverso dai sanpietrini e l'aiuola era in cattivo stato, senza albero ed abbandonata, in cattivissimo stato”.
Le risultanze istruttorie impongono di ascrivere il fatto lesivo alla sola parte convenuta, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che la abbia tenuto un'attività imprudente idonea ad Pt_1
escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n.
21675).
2.2.2. L'accertamento del fatto storico quale risultante dalle considerazioni che precedono non può ritenersi inficiato dai plurimi profili valorizzati dalla parte convenuta al fine di prospettare la contraddittorietà delle deduzioni di controparte.
2.2.2.1. In particolare, a dispetto delle asserite contraddizioni sussistenti quanto alla dinamica del fatto rappresentata in sede di negoziazione assistita e nell'atto di citazione, deve rilevarsi come (sia pur con un dato lessicale non del tutto coincidente) la abbia sempre dedotto di aver perso l'equilibrio a Pt_1
causa di un “solco” presente lungo la via Napoli e di essere quindi inciampata procurandosi un taglio su un sanpietrino.
pagina 4 di 8 2.2.2.2. Lo stato dei luoghi (nonostante le difese svolte dal convenuto) deve ritenersi quello CP_1
rappresentato nelle foto prodotte dall'attrice. In questo senso militano, in particolare, (oltre alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice) i dati Exif relativi ad una delle immagini allegate (ove è riportata la data del 12.04.2021 -foto C allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c.) in relazione ai quali non è stata svolta alcuna specifica contestazione da parte della convenuta.
Né, in senso contrario, è possibile valorizzare l'attività di manutenzione di via Napoli posta in essere
(per il tramite di imprese terze) da parte del Non solo, infatti, il documento 2 di Controparte_1
parte convenuta fa riferimento alla sola attività di piantumazione (che, di per sé, non riguarda anche il manto stradale e/o la messa in sicurezza dei sanpietrini all'esterno delle aiuole), ma, anche, il teste di parte convenuta ha dichiarato che la foto esibitagli (e prodotta dal “potrebbe Tes_3 CP_1 essere un qualunque punto di via Napoli”, mentre il teste (che ha precisato esser stati Tes_4
piantumati oleandri e non -come sostenuto dal ha reso dichiarazioni compatibili Controparte_3
con una non completa piantumazione della lunga via Napoli (“Io penso che qualche aiuola senza pianta a via Napoli ad oggi vi sia”).
2.2.2.3. Ancora, il riferimento -nel referto redatto al Pronto soccorso- ad “incidente sportivo” non risulta incompatibile con la riferita passeggiata. Fermo restando che la redazione del referto non è direttamente ascrivibile all'attrice, la passeggiata ben può essere intesa quale attività sportiva (in questo senso, del resto, l'autore del referto può essere stato indotto pure dall'abbigliamento indossato dalla
[...]
-si vedano le concordanti dichiarazioni dei testi di parte attrice). Del resto, maggiormente Pt_1
rilevante ai fini della presente decisione risulta l'indicazione delle cause della lesione (“caduta su disconnessione del manto stradale”) che la -nella immediatezza dei fatti- ha indicato in Pt_1
termini conformi alle allegazioni svolte nel presente giudizio.
2.2.2.4. La data (1.2.2021) riportata sul documento 11 di parte attrice (ricevuta di pagamento rilasciata dal dott. ), infine, non può che ritenersi conseguenza di un mero errore materiale, ove si Persona_1
tenga presente che il documento 10 depositato dalla (documento formato dal medesimo dott. Pt_1
) reca la data dell'11 gennaio 2022 e fa riferimento a lesioni richiamate pure dall'ulteriore Per_1
documentazione medica prodotta dall'attrice e formata a partire dal 3 aprile 2021.
2.3. La compatibilità della accertata caduta con le lesioni riportate è stata valutata positivamente anche dal c.t.U. il quale, il 25.09.2024, ha depositato relazione cui qui si rinvia integralmente, risultando la stessa esente da errori logici e da contestazioni delle parti.
3. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute non può non osservarsi come, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte (tra le tantissime, Cass., sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass.,
pagina 5 di 8 sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), tale danno costituisca categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico (la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (la sofferenza interiore, priva di fondamento medico-legale). Entrambe le componenti di danno devono formare oggetto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni (che potrebbero discendere pure dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici).
Il giudice, in definitiva, deve -sulla scorta di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria- accertare in concreto l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie il danno biologico è stato compiutamente allegato e può essere quantificato sulla base della condivisa relazione depositata dal c.t.U. il quale ha quantificato gli esiti permanenti in una percentuale del 4% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 14, oltre ad una invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 15 (pag. 6 della relazione depositata dal c.t.U.).
Nulla compete, invece, a titolo di ristoro del danno morale, poiché l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo operata dall'attrice si è rivelata del tutto carente (pur richiedendo -come già osservato- il risarcimento del danno morale l'assolvimento, da parte del danneggiato, di puntuali oneri di allegazione e di prova -cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892).
Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (34 anni), in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano è possibile, pertanto, riconoscere le seguenti somme: euro 5.526,00 per danno biologico con percentuale al 4%; euro 1.610,00 per ITT per 14 giorni;
euro 1.293,75 per ITP al 75% per 15 giorni.
Non è possibile invece riconoscere alcun importo a titolo di personalizzazione del danno biologico. In proposito la Suprema Corte ha affermato che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime,
Cass., sez. 3, sen. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218, n. 7513; Cass., sez.
pagina 6 di 8 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27482, Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici -cfr. Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
La mancata allegazione (prima ancora che prova) di circostanze rilevanti ai fini della personalizzazione preclude il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in euro 8.429,75 all'attualità.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c. d. “lucro cessante”, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (03.04.2021) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale (art. 1284, co. 1, c.c.) ovvero, a far data dalla proposizione della domanda (1.3.2022), quelli previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c.
L'importo di rivalutazione ed interessi (anche ex art. 1284, co. 4, c.c.) come sopra indicati risulta pari, alla data odierna, ad euro 3.321,78, sì che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 13.193,02.
Dalla data odierna al saldo sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla sorta pari ad euro 8.429,75.
4. Il deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro 248,00 oltre interessi CP_1
legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal fatto (03.04.2021) al saldo per spese mediche sostenute dall'attrice, documentate e ritenute congrue dal c.t.U.
5. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste a carico del convenuto -in via CP_1
integrale e definitiva- le spese di c.t.U. liquidate con decreto depositato il 25.09.2024.
pagina 7 di 8 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerate sia l'attività effettivamente svolta dalla parte, sia l'accoglimento della domanda di risarcimento in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto) previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 13.193,02, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla Parte_1
somma di euro 8.429,75, dalla data odierna al saldo;
2) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 248,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 03.04.2021 Parte_1
al saldo;
3) pone a carico del in persona del sindaco p. t., in via integrale e definitiva, Controparte_1
le spese di c.t.U. liquidate con decreto del 25.09.2024;
4) condanna il in persona del sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Simona Gaeta, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro
237,00 per esborsi e, per compensi, in euro 3.807,75, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, il 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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