Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
06 7 9 2 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.20191/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.19365 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
7.3.2002 Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LV, elettivamente domiciliato in Roma alla via Salaria n.300 dell'Avv. Sabelta Osu do presso l'avv. Amedeo Tonachella, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
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contro
- intimata - REGIONE LAZIO avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 140 del 3.11.1998. Reg. Gen. n.218/98. 1 marzo 2002 dal Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.11.1998 il Tribunale di Rieti, decidendo sull'appello proposto da PA UL nei confronti di dell'Azienda USL di Rieti e della Regione Lazio, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello. Premessa la legittimazione passiva,per debiti delle soppresse USL dell'ente regione e l'insussistenza di un obbligo in base alla convenzione di pagamento delle quote relative agli assistiti oltre il massimale, sulla subordinata domanda per indebito arricchimento osservava che per l'utile esperimento dell'azione nei confronti della pubblica amministrazione è necessario che quest'ultima riconosca l'utilità dell'opera, che nella specie non vi era stato esistendo anzi un esplicito divieto normativo al riguardo. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il PA, l'intimata Regione Lazio non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando il vizio della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), il PA premette che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'utilità -2- dell'opera può avvenire anche per implicito e che nella specie nel corso degli anni oggetto della controversia dal 1979 al 1992 mai vi era stato un espresso divieto ad personam, circostanza che differenzia la fattispecie de quella esaminata della sentenza della Cassazione n. 10251 del 1996, richiamata nella sentenza impugnata, nella quale la Regione aveva comunicato al medico la necessità di rientrare nel massimale. Il riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione doveva rinvenirsi nel tabulato degli assistiti predisposto ed aggiornato dall'autorità amministrativa senza che venisse mai effettuato un rilievo sul numero di essi. La censura è inammissibile e comunque infondata. Con essa, infatti, si prospetta l'omessa motivazione su una questione di fatto, idoneità dei tabulati degli assistiti predisposti dall'USL a dimostrare il riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione oltre il massimale, ma non si deduce di averla proposta in appello lamentandone l'omesso esame. Si deve pertanto ritenere la questione nuova ed inammissibile in sede di legittimità. Va aggiunto che il precedente di questa Corte, nel quale era stato accertato un espresso invito al rientro nel massimale con implicito disconoscimento dell'utilità dell'opera, non fissa il principio che, in mancanza di detto espresso divieto, si possa ritenere il riconoscimento dell'utilità. In quel caso, infatti, il disconoscimento dell'utilità rendeva inutile l'esame della possibilità di un suoespresso riconoscimento. - 3 - Questo deve ritenersi precluso dall'esistenza del divieto legale di superamento del massimale fissato dall'art.48, terzo comma n.5, della legge n.833 del 1978, che lo esclude salvo i casi di preventiva autorizzazione per esigenze locali e per un tempo determinato previsti dalla medesima norma. L'esistenza di questo divieto legale esclude anche che l'eventuale riconoscimento dell'utilità da parte dell'USL potesse essere ritenuto legittimo e che da esso sia potuto derivare qualche effetto giuridico in favore del ricorrente. Il rigetto del primo motivo, confermando la mancanza di uno dei requisiti essenziali dall'azione di indebito arricchimento, assorbe gli altri motivi, non essendo più rilevanti le questioni in ordine alla sussistenza degli altri requisiti dell'azione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimata non costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Il Presidente Il Consigliere est. Femando Lufi laliative A M el 8 D 2 1 S 3 S . 5 S A T IL CANCEL T U R , Depositato in Cencatoria A O N ' A H S L I I 7 L P E 7 D S - 11 MAG.2002. D I 8 A I - N T S 1 S G IL CANCELLIERE 1 N O O E P S E A T G D A G A E O O D L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D -4-