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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23/2021 promossa da:
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato (PO), via Tiepolo n. 34, ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via A. Spadini n.
29 presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Capetta ATTORE in opposizione a d.i.
CONTRO
(p.i. e c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Prato (PO), Viale Montegrappa n. 73 ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via F. Filzi n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
Nicola Tintori CONVENUTO opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice : come da memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n. 1; per parte convenuta : come da memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n. 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da impresa individuale, ha emesso in data CP_1
17.11.2020 decreto ingiuntivo n. 1368/2020, R.G. 2981/2020 con cui ha ordinato a il Parte_1 pagamento della somma di € 16.104,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 e spese della procedura – quale prezzo per la fornitura di materiali e costo per l'esecuzione di lavori idraulici eseguiti in favore dell'ingiunta.
pagina 1 di 8 La procedura monitoria era stata intrapresa per ottenere il pagamento a saldo delle fatture n. 16 del
31.05.2019, n. 22 del 15.07.2019, n. 33 del 31.08.2019 e n. 61 del 27.12.2019, per un credito complessivo di € 16.104,00 .
1.1 In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In tesi in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 r.g.
2981/2020 emesso il 17.11.2020, perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma per qualsivoglia titolo o ragione è dovuta dalla società alla Parte_1 ditta Individuale CP_1
In ipotesi accertare e dichiarare la minor somma dovuta dalla società per le causali dedotte Parte_1 in giudizio, previa compensazione con la somma di € 3.000,00 già versata alla ditta CP_1 individuale, che verrà accertata in corso di causa a seguito di espletanda istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari.
2. Parte attrice nei motivi di opposizione ha spiegato che le fatture prodotte nella procedura monitoria non consentivano di verificare la correttezza e la congruità degli importi indicati per assoluta genericità della causale, per omessa produzione dei mandati di consegna oltre che dei documenti di trasporto ed infine mancando una chiara indicazione delle ore di manodopera, ove prestata.
In particolare l'opponente ha dedotto di non essere tenuta a corrispondere le somme ingiunte per l'acquisto di materiale atteso che per tutto l'anno 2019 si era servita di altro fornitore (Palagini) a tale scopo. Ha contestato inoltre l'esecuzione di alcuni lavori (in particolare l'installazione del nuovo addolcitore “Rugea” ed il rifacimento di due bagni a servizio degli appartamenti oggetto della struttura alberghiera) che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla convenuta al punto da dover far eseguire nuovamente le opere ad un'altra impresa (Parigi e Giusti) come poteva evincersi dai mandati relativi agli interventi avvenuti tra il 17 e il 30 dicembre 2019.
L'attrice ha lamentato che non aveva realizzato la vasca di trattamento termale pur avendo CP_1 ricevuto un acconto di € 3.000,00. Ha addotto che costei non aveva neppure avviato i suddetti lavori, benché avesse prospettato nell'offerta – preventivo del 5.11.2019 - tempi di esecuzione molto brevi, stabilendoli alla fine del mese di dicembre 2019. A causa dell'omessa consegna la committente
[...] con pec del 27.12.2019 aveva deplorato il mancato rispetto del termine ed aveva richiesto la Pt_1 restituzione dell'assegno di € 3.000,00 che aveva consegnato a titolo di acconto sull'offerta
“Trattamento area”, riservando di quantificare i danni subiti dall'azienda per la mancata consegna. in data 4.01.2020 aveva inviato, in risposta alla contestazione ricevuta, una comunicazione CP_1 in cui aveva replicato di non avere ottenuto il pagamento delle fatture già emesse ed aveva domandato pagina 2 di 8 il saldo di € 18.156,00. Nello scambio di comunicazioni verbali e scritte che erano seguite tra le parti
(cfr pec del 15.01.2020 e del 26.02.2020) aveva invitato a fornire i mandati da Parte_1 CP_1 lei controfirmati al fine di verificare l'esattezza degli importi, mandati che però non erano stati esibiti .
3. Si è costituita in giudizio , tramite comparsa, chiedendo: Controparte_2
a) in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, decurtando l'importo di €
949,20 già versato e quindi per una somma complessiva di € 15.154,80, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito il rigetto dell'opposizione; c) in subordine l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. di € 15.154,80 in favore della stessa
CP_1
3.1. La convenuta ha esposto che il rapporto contrattuale tra le parti aveva avuto origine ben prima dei fatti che avevano dato luogo alla controversia e che aveva riguardato ulteriori immobili gestiti dall'opponente per il tramite di altre ragioni sociali. A causa dei mancati pagamenti costei era stata costretta a interrompere le prestazioni il 10.12.2019, formalizzando tale decisione con pec nel gennaio
2020. ha riconosciuto che la società aveva acquistato in proprio i macchinari da CP_1 Parte_1 installare (ad esclusione di uno), ma ha ribattuto che per la messa in opera degli apparati erano stati necessari materiali di consumo che aveva fornito direttamente (quali condotte, giunti, cavetteria ed altro); ha richiamato le proprie email inviate all'attrice a cui aveva allegato gli estratti conto, gli aggiornamenti dei lavori e la lista delle opere relative alla fattura 61/2019 che era stata consegnata a mani .
La convenuta ha ammesso che il “tepidario”, destinato ad un altro immobile non era stato CP_3 realizzato dato che non vi era stata un'accettazione specifica del preventivo presentato ed ha aggiunto che, nonostante il mancato pagamento tempestivo delle fatture emesse, quest'ultima aveva continuato a commissionare nuovi lavori. In ragione del debito che si era accumulato nel tempo non era stata possibile la prosecuzione del rapporto.
3.2. Sulla cifra ingiunta l'opposta, nell'affermare l'esistenza di un errore di calcolo, ha precisato che l'estratto vidimato delle fatture 2019, non conteneva la fattura 29/2019 recante l'importo di € 5.050,80 che era stata interamente saldata e non oggetto del presente procedimento. Ha spiegato che l'acconto ricevuto di € 3.000,00 non era finalizzato alla realizzazione del “tepidario” ma era destinato all'acquisto di un macchinario che poi non si era concretizzato in quanto l'amministratrice di fatto di aveva corrisposto una somma inferiore a quella necessaria per l'operazione (€ 3000,00 Parte_1 anziché € 3400,00).
pagina 3 di 8 Non avendo ricevuto il totale richiesto aveva annullato l'ordine ed aveva trattenuto la CP_1 somma imputandola ad acconto sulla fattura 29/2019. Oltre alla suddetta cifra ha CP_4 riportato di aver avuto qualche tempo prima un altro acconto sempre di € 3.000,00.
Gli importi complessivi, dell'ammontare di € 6.000,00, andavano pertanto a coprire interamente la fattura 29/2019, emessa per l'importo di € 5.050,80; la differenza di € 949,20 avrebbe dovuto essere stornata dalla cifra di € 16.104,00, portata dal decreto ingiuntivo.
Ciò non era avvenuto prima dell'avvio della procedura monitoria a causa della difficoltà di computo dovuti ai versamenti saltuari ed alle imputazioni. In ogni caso ha indicato che la cifra residuale di €
949,20 doveva essere sottratta dalla cifra ingiunta, ottenendo pertanto un debito complessivo di €
15.154,80 e non di € 16.104,00 come originariamente indicato nel d.i. opposto.
3.3. ha dedotto che da parte di non erano mai state mosse contestazioni sugli CP_1 Parte_1 importi richiesti e, tantomeno, sulle lavorazioni effettuate. Anche le pec del 15.01.2020 e 26.02.2020, a suo avviso, non contenevano rilievi specifici. Ritenendo, quindi, legittima l'ingiunzione richiesta e l'opposizione infondata, ha chiesto il rigetto della stessa e la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
4. All'udienza dell'11 ottobre 2021 il Giudice scrivente, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'eventuale esistenza del credito vantato da sarebbe stato comunque di importo inferiore rispetto a quello ingiunto - di € 949,20 in CP_1 meno - ed ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
4.1 L'istruttoria si è svolta mediante assunzione di testimonianze e produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe.
◊◊◊
5. Il presente giudizio è volto a verificare la validità del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
La richiesta di pagamento azionata con procedura monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
CP_1
fattura 16/19 del 31.05.2019 € 4831,20
fattura 22/19 del 15.07.2019 € 3294,00
fattura 33/19 del 31.08.2019 € 3001,20
fattura 61/19 del 27.12.2019 € 4977,60
Le fatture n. 16 del 31.5.2019 e n. 22 del 15.7.2019 contengono come descrizione l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimento impianti idrici e idro sanitari, fornitura ed installazione di impianti idrici presso l'azienda agricola la fattura n. 33 del 31.8.2019 indica Parte_1
pagina 4 di 8 come causale opere idrotermo – sanitarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e 31 agosto 2019; la fattura 61/2019 del 27.12.2019 è riferita ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'azienda fino al Parte_1
30.11.2019.
5.1 In applicazione dei principi generali sull'onere della prova va ricordato che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
Nel caso di specie confermando il rapporto intercorso con ha avanzato Parte_1 CP_1 contestazioni sulla correttezza e sulla congruità degli importi delle fatture emesse rilevando da una parte la genericità della descrizione della causale e dall'altra obiettando che il materiale necessario alle lavorazioni era stato sempre fornito dalla medesima e non da CP_1
In ragione delle obiezioni sollevate le fatture depositate non possono assurgere a prova delle prestazioni svolte, ma ne costituiscono un mero indizio.
5.2 L'istruttoria sfogata ha consentito di appurare che nell'anno 2019 aveva fornito CP_1 prestazioni in favore di per interventi idraulici nell'ambito di più ampi lavori di Parte_1 ristrutturazione di appartamenti che la società debitrice dava in affitto. aveva fatto parte delle imprese che avevano eseguito alcune opere termo-idrauliche nelle CP_1 unità immobiliari gestite da Ciò è emerso dalla testimonianza resa da Parte_1 Testimone_1
Direttore dei Lavori della pratica edilizia relativa alla manutenzione straordinaria/ristrutturazione di due appartamenti collocati nel complesso Questi ha confermato che Parte_2 CP_1 aveva lavorato per in quanto essa era una delle ditte incaricate insieme ad altre per Parte_1
l'esecuzione di opere comprese nella pratica edilizia.
5.3 Oltre ad interventi che potrebbero qualificarsi di manutenzione straordinaria in quanto collegati alla ristrutturazione di appartamenti, le causali indicate nelle fatture azionate fanno riferimento a riparazioni o ad una serie di attività svolte. E'questo il caso delle fatture n. 33 del 31.8.2019 che menziona lavorazioni eseguite durante il mese di agosto 2019 e n. 61 del 27.12.2019 che è riferita ad opere eseguite fino al 30.11.2019.
5.4 Sul complesso degli interventi compiuti è stato ascoltato dipendente di il Tes_2 CP_1 quale ha riferito che tra le Spighe e era all'epoca in atto un rapporto continuativo dato che CP_1 quest'ultima veniva chiamata anche per questioni di natura ordinaria, come ad esempio riparazioni all'interno del complesso. In aggiunta a tali operazioni aveva rifatto i bagni e sostituito CP_1
l'impianto di riscaldamento. Visionando gli allegati 4 e 6 della comparsa di costituzione ha Tes_2
pagina 5 di 8 indicato aveva effettuato lavorazioni e fornito materiale così come risultava dai documenti CP_1 esibiti.
5.5 L'allegato 6 è rappresentato da un'email inviata da il 15.9.2019 all'indirizzo degli uffici CP_1 amministrativi di a cui era accluso un file denominato Estratto conto CP_3 Parte_3
Il documento contiene un elenco di interventi compiuti dal 01-01-2019 al 30-05-2019, dal 01-06-19 al
31-07-19 e dal 2 agosto 2019 al 9.09.2019.
Nel file allegato, confermato nel contenuto dal teste sono specificati gli interventi eseguiti Tes_2
(riparazioni, sostituzioni di sanitari o di altri accessori, interventi di varia natura a pompe, piscine, pozzi artesiani, vasche) e sono indicati i costi per ogni operazione.
Per il primo periodo (gennaio - maggio 2019) il totale imponibile era stato indicato in
€ 6.660,00 + Iva 22% = € 8.125,20. Sul suddetto importo è stata detratta la cifra della fattura lavori app. Lavanda n. 8/19 per € 3.294,00. Il residuo da pagare ammontava ad € 4831,20. CP_3
Dall'1.6.2019 al 31.7.2019 gli interventi descritti hanno avuto un costo per manodopera e materiali di €
4.140,00 + iva 22% € 910,80, per un ammontare di € 5.050,80 .
Dal 2 agosto 2019 al 10 settembre 2019 le opere effettuate hanno avuto un costo di € 2.460,00 + IVA
22% € 541,20, per un totale € 3.001,20
Il testimone ha invece indicato che l'allegato documentale 5 era riferito a due fatture emesse nei Tes_2 confronti di che riguardavano diversi lavori, senza aggiungere particolari delucidazioni. CP_3
Limitando la disamina alla lettura della email si osserva che l'allegato 5 contiene da una parte la fattura
8/2019 del 30.3.2019, che non interessa in quanto non è oggetto della procedura monitoria, e dall'altra la fattura azionata n. 16 del 31.5.2019 emessa per la cifra di € 3.960,00 oltre IVA (22%) € 871,20, e quindi per un totale di € 4.831,20, quale costo di materiali e manodopera nel periodo dal 02-01-2019 alla data della fattura.
Si rileva che l'importo della fattura n. 16 del 31.5.2019 corrisponde a quello dettagliato voce per voce nell'estratto contro delle opere che era stato inviato a fin dal 6 giugno 2019 e rispetto al Parte_1 quale nessun rilievo era stato mosso da sia in punto di effettivo compimento dei lavori che di Parte_1 congruità degli importi applicati;
nemmeno erano state dalla società formulate obiezioni sui materiali acquistati per l'esecuzione dei lavori.
La cifra richiesta e le opere svolte devono pertanto ritenersi accettate da e quindi interamente Parte_1 dovute.
La fattura 33/19 riguarda il costo di interventi eseguiti nell'agosto 2019; l'importo e la causale corrispondono all'estratto conto lavori compiuti dal 2 agosto 2019 al 10 settembre 2019, (€ 2.460,00 +
pagina 6 di 8 IVA 22% € 541,20, per un totale € 3.001,20), che era stato inviato alla committente fin Parte_1 dal 15 settembre 2019 e non oggetto di contestazioni.
Analoghe conclusioni valgono per la fattura n. 61 del 27.12.2019, rispetto alla quale l'estratto conto lavori, contenuto nell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta, contiene il dettaglio delle opere svolte ed i relativi prezzi applicati, la cui somma è uguale al corrispettivo della fattura.
Con riferimento alla fattura 22/19 del 15.07.2019 € 3294,00 si nota invece che essa è uguale per importo e causale a quella n. 8/2019 il cui importo era stato già detratto dal dovuto, forse per avere già ricevuto la somma;
di talchè la fattura n.- 22/2019 non può essere considerata come CP_1 insoluta ed a debito di Parte_1
Il credito azionato da viene quindi parzialmente confermato e rideterminato nella somma CP_1 degli importi recati dalle fatture 16, 33, e 61 dell'anno 2019.
D'altro canto parte attrice non ha documentato pagamenti atti ad estinguere l'obbligazione. Anche le questioni poste sulla correttezza degli importi e sulla genericità delle causali sono state smentite dagli estratti conto depositati da che contengono un riepilogo delle opere eseguite dalla ditta in CP_1 favore di negli archi temporali di riferimento. Parte_2
Essi erano stati inviate per email alla committente, la quale era stata messa a conoscenza in tempo coevo al compimento degli interventi sulla natura degli stessi e sui materiali utilizzati.
L'eccezione sulla mancata esecuzione a regola d'arte di alcune opere non ha avuto dimostrazione nel corso dell'istruttoria e deve essere respinta;
così come deve essere disattesa l'affermazione relativa all'acquisto di materiale operato direttamente da presso il suo fornitore, per non essere Parte_1 idonea a paralizzare la pretesa creditoria atteso che costei non ha dimostrato che si tratta degli stessi elementi fatturati anche da CP_1
Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione dell'acconto di € 3000,00 versato da
[...] per l'acquisto di un'apparecchiatura dato che ha dedotto che l'importo è stato Pt_1 CP_1 computato su altra fattura che era rimasta insoluta.
Il credito di va rideterminato in € 12.810,00 non potendo conteggiarsi la fattura 22/2019 ; il CP_1 che importa la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto del fatto che i motivi di opposizione hanno trovato un parziale fondamento si ritiene di porre a carico della società attrice la metà dei compensi sostenuti per la fase del giudizio da parte di che vengono liquidati in € 2538,50 oltre 15%, IVA e CAP di legge. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 in parziale accoglimento dei motivi di opposizione e previa rideterminazione del credito vantato da nei confronti di condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 della somma di € € 12.810,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1368/2020, R.G. 2981/2020 emesso il 17.11.2020.
Condanna altresì parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta Parte_1 la metà delle spese di lite, che si liquidano in € 2538,50 per compensi, oltre 15%, i.v.a. e CP_1 cap nella misura di legge
Prato il 1 agosto 2025
Il GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23/2021 promossa da:
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato (PO), via Tiepolo n. 34, ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via A. Spadini n.
29 presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Capetta ATTORE in opposizione a d.i.
CONTRO
(p.i. e c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Prato (PO), Viale Montegrappa n. 73 ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via F. Filzi n. 45 presso lo studio dell'Avvocato
Nicola Tintori CONVENUTO opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice : come da memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n. 1; per parte convenuta : come da memoria ex art. 183 VI co c.p.c. n. 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso da impresa individuale, ha emesso in data CP_1
17.11.2020 decreto ingiuntivo n. 1368/2020, R.G. 2981/2020 con cui ha ordinato a il Parte_1 pagamento della somma di € 16.104,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 e spese della procedura – quale prezzo per la fornitura di materiali e costo per l'esecuzione di lavori idraulici eseguiti in favore dell'ingiunta.
pagina 1 di 8 La procedura monitoria era stata intrapresa per ottenere il pagamento a saldo delle fatture n. 16 del
31.05.2019, n. 22 del 15.07.2019, n. 33 del 31.08.2019 e n. 61 del 27.12.2019, per un credito complessivo di € 16.104,00 .
1.1 In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In tesi in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 r.g.
2981/2020 emesso il 17.11.2020, perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma per qualsivoglia titolo o ragione è dovuta dalla società alla Parte_1 ditta Individuale CP_1
In ipotesi accertare e dichiarare la minor somma dovuta dalla società per le causali dedotte Parte_1 in giudizio, previa compensazione con la somma di € 3.000,00 già versata alla ditta CP_1 individuale, che verrà accertata in corso di causa a seguito di espletanda istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari.
2. Parte attrice nei motivi di opposizione ha spiegato che le fatture prodotte nella procedura monitoria non consentivano di verificare la correttezza e la congruità degli importi indicati per assoluta genericità della causale, per omessa produzione dei mandati di consegna oltre che dei documenti di trasporto ed infine mancando una chiara indicazione delle ore di manodopera, ove prestata.
In particolare l'opponente ha dedotto di non essere tenuta a corrispondere le somme ingiunte per l'acquisto di materiale atteso che per tutto l'anno 2019 si era servita di altro fornitore (Palagini) a tale scopo. Ha contestato inoltre l'esecuzione di alcuni lavori (in particolare l'installazione del nuovo addolcitore “Rugea” ed il rifacimento di due bagni a servizio degli appartamenti oggetto della struttura alberghiera) che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte dalla convenuta al punto da dover far eseguire nuovamente le opere ad un'altra impresa (Parigi e Giusti) come poteva evincersi dai mandati relativi agli interventi avvenuti tra il 17 e il 30 dicembre 2019.
L'attrice ha lamentato che non aveva realizzato la vasca di trattamento termale pur avendo CP_1 ricevuto un acconto di € 3.000,00. Ha addotto che costei non aveva neppure avviato i suddetti lavori, benché avesse prospettato nell'offerta – preventivo del 5.11.2019 - tempi di esecuzione molto brevi, stabilendoli alla fine del mese di dicembre 2019. A causa dell'omessa consegna la committente
[...] con pec del 27.12.2019 aveva deplorato il mancato rispetto del termine ed aveva richiesto la Pt_1 restituzione dell'assegno di € 3.000,00 che aveva consegnato a titolo di acconto sull'offerta
“Trattamento area”, riservando di quantificare i danni subiti dall'azienda per la mancata consegna. in data 4.01.2020 aveva inviato, in risposta alla contestazione ricevuta, una comunicazione CP_1 in cui aveva replicato di non avere ottenuto il pagamento delle fatture già emesse ed aveva domandato pagina 2 di 8 il saldo di € 18.156,00. Nello scambio di comunicazioni verbali e scritte che erano seguite tra le parti
(cfr pec del 15.01.2020 e del 26.02.2020) aveva invitato a fornire i mandati da Parte_1 CP_1 lei controfirmati al fine di verificare l'esattezza degli importi, mandati che però non erano stati esibiti .
3. Si è costituita in giudizio , tramite comparsa, chiedendo: Controparte_2
a) in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, decurtando l'importo di €
949,20 già versato e quindi per una somma complessiva di € 15.154,80, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito il rigetto dell'opposizione; c) in subordine l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. di € 15.154,80 in favore della stessa
CP_1
3.1. La convenuta ha esposto che il rapporto contrattuale tra le parti aveva avuto origine ben prima dei fatti che avevano dato luogo alla controversia e che aveva riguardato ulteriori immobili gestiti dall'opponente per il tramite di altre ragioni sociali. A causa dei mancati pagamenti costei era stata costretta a interrompere le prestazioni il 10.12.2019, formalizzando tale decisione con pec nel gennaio
2020. ha riconosciuto che la società aveva acquistato in proprio i macchinari da CP_1 Parte_1 installare (ad esclusione di uno), ma ha ribattuto che per la messa in opera degli apparati erano stati necessari materiali di consumo che aveva fornito direttamente (quali condotte, giunti, cavetteria ed altro); ha richiamato le proprie email inviate all'attrice a cui aveva allegato gli estratti conto, gli aggiornamenti dei lavori e la lista delle opere relative alla fattura 61/2019 che era stata consegnata a mani .
La convenuta ha ammesso che il “tepidario”, destinato ad un altro immobile non era stato CP_3 realizzato dato che non vi era stata un'accettazione specifica del preventivo presentato ed ha aggiunto che, nonostante il mancato pagamento tempestivo delle fatture emesse, quest'ultima aveva continuato a commissionare nuovi lavori. In ragione del debito che si era accumulato nel tempo non era stata possibile la prosecuzione del rapporto.
3.2. Sulla cifra ingiunta l'opposta, nell'affermare l'esistenza di un errore di calcolo, ha precisato che l'estratto vidimato delle fatture 2019, non conteneva la fattura 29/2019 recante l'importo di € 5.050,80 che era stata interamente saldata e non oggetto del presente procedimento. Ha spiegato che l'acconto ricevuto di € 3.000,00 non era finalizzato alla realizzazione del “tepidario” ma era destinato all'acquisto di un macchinario che poi non si era concretizzato in quanto l'amministratrice di fatto di aveva corrisposto una somma inferiore a quella necessaria per l'operazione (€ 3000,00 Parte_1 anziché € 3400,00).
pagina 3 di 8 Non avendo ricevuto il totale richiesto aveva annullato l'ordine ed aveva trattenuto la CP_1 somma imputandola ad acconto sulla fattura 29/2019. Oltre alla suddetta cifra ha CP_4 riportato di aver avuto qualche tempo prima un altro acconto sempre di € 3.000,00.
Gli importi complessivi, dell'ammontare di € 6.000,00, andavano pertanto a coprire interamente la fattura 29/2019, emessa per l'importo di € 5.050,80; la differenza di € 949,20 avrebbe dovuto essere stornata dalla cifra di € 16.104,00, portata dal decreto ingiuntivo.
Ciò non era avvenuto prima dell'avvio della procedura monitoria a causa della difficoltà di computo dovuti ai versamenti saltuari ed alle imputazioni. In ogni caso ha indicato che la cifra residuale di €
949,20 doveva essere sottratta dalla cifra ingiunta, ottenendo pertanto un debito complessivo di €
15.154,80 e non di € 16.104,00 come originariamente indicato nel d.i. opposto.
3.3. ha dedotto che da parte di non erano mai state mosse contestazioni sugli CP_1 Parte_1 importi richiesti e, tantomeno, sulle lavorazioni effettuate. Anche le pec del 15.01.2020 e 26.02.2020, a suo avviso, non contenevano rilievi specifici. Ritenendo, quindi, legittima l'ingiunzione richiesta e l'opposizione infondata, ha chiesto il rigetto della stessa e la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
4. All'udienza dell'11 ottobre 2021 il Giudice scrivente, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'eventuale esistenza del credito vantato da sarebbe stato comunque di importo inferiore rispetto a quello ingiunto - di € 949,20 in CP_1 meno - ed ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
4.1 L'istruttoria si è svolta mediante assunzione di testimonianze e produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe.
◊◊◊
5. Il presente giudizio è volto a verificare la validità del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
La richiesta di pagamento azionata con procedura monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
CP_1
fattura 16/19 del 31.05.2019 € 4831,20
fattura 22/19 del 15.07.2019 € 3294,00
fattura 33/19 del 31.08.2019 € 3001,20
fattura 61/19 del 27.12.2019 € 4977,60
Le fatture n. 16 del 31.5.2019 e n. 22 del 15.7.2019 contengono come descrizione l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimento impianti idrici e idro sanitari, fornitura ed installazione di impianti idrici presso l'azienda agricola la fattura n. 33 del 31.8.2019 indica Parte_1
pagina 4 di 8 come causale opere idrotermo – sanitarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e 31 agosto 2019; la fattura 61/2019 del 27.12.2019 è riferita ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'azienda fino al Parte_1
30.11.2019.
5.1 In applicazione dei principi generali sull'onere della prova va ricordato che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
Nel caso di specie confermando il rapporto intercorso con ha avanzato Parte_1 CP_1 contestazioni sulla correttezza e sulla congruità degli importi delle fatture emesse rilevando da una parte la genericità della descrizione della causale e dall'altra obiettando che il materiale necessario alle lavorazioni era stato sempre fornito dalla medesima e non da CP_1
In ragione delle obiezioni sollevate le fatture depositate non possono assurgere a prova delle prestazioni svolte, ma ne costituiscono un mero indizio.
5.2 L'istruttoria sfogata ha consentito di appurare che nell'anno 2019 aveva fornito CP_1 prestazioni in favore di per interventi idraulici nell'ambito di più ampi lavori di Parte_1 ristrutturazione di appartamenti che la società debitrice dava in affitto. aveva fatto parte delle imprese che avevano eseguito alcune opere termo-idrauliche nelle CP_1 unità immobiliari gestite da Ciò è emerso dalla testimonianza resa da Parte_1 Testimone_1
Direttore dei Lavori della pratica edilizia relativa alla manutenzione straordinaria/ristrutturazione di due appartamenti collocati nel complesso Questi ha confermato che Parte_2 CP_1 aveva lavorato per in quanto essa era una delle ditte incaricate insieme ad altre per Parte_1
l'esecuzione di opere comprese nella pratica edilizia.
5.3 Oltre ad interventi che potrebbero qualificarsi di manutenzione straordinaria in quanto collegati alla ristrutturazione di appartamenti, le causali indicate nelle fatture azionate fanno riferimento a riparazioni o ad una serie di attività svolte. E'questo il caso delle fatture n. 33 del 31.8.2019 che menziona lavorazioni eseguite durante il mese di agosto 2019 e n. 61 del 27.12.2019 che è riferita ad opere eseguite fino al 30.11.2019.
5.4 Sul complesso degli interventi compiuti è stato ascoltato dipendente di il Tes_2 CP_1 quale ha riferito che tra le Spighe e era all'epoca in atto un rapporto continuativo dato che CP_1 quest'ultima veniva chiamata anche per questioni di natura ordinaria, come ad esempio riparazioni all'interno del complesso. In aggiunta a tali operazioni aveva rifatto i bagni e sostituito CP_1
l'impianto di riscaldamento. Visionando gli allegati 4 e 6 della comparsa di costituzione ha Tes_2
pagina 5 di 8 indicato aveva effettuato lavorazioni e fornito materiale così come risultava dai documenti CP_1 esibiti.
5.5 L'allegato 6 è rappresentato da un'email inviata da il 15.9.2019 all'indirizzo degli uffici CP_1 amministrativi di a cui era accluso un file denominato Estratto conto CP_3 Parte_3
Il documento contiene un elenco di interventi compiuti dal 01-01-2019 al 30-05-2019, dal 01-06-19 al
31-07-19 e dal 2 agosto 2019 al 9.09.2019.
Nel file allegato, confermato nel contenuto dal teste sono specificati gli interventi eseguiti Tes_2
(riparazioni, sostituzioni di sanitari o di altri accessori, interventi di varia natura a pompe, piscine, pozzi artesiani, vasche) e sono indicati i costi per ogni operazione.
Per il primo periodo (gennaio - maggio 2019) il totale imponibile era stato indicato in
€ 6.660,00 + Iva 22% = € 8.125,20. Sul suddetto importo è stata detratta la cifra della fattura lavori app. Lavanda n. 8/19 per € 3.294,00. Il residuo da pagare ammontava ad € 4831,20. CP_3
Dall'1.6.2019 al 31.7.2019 gli interventi descritti hanno avuto un costo per manodopera e materiali di €
4.140,00 + iva 22% € 910,80, per un ammontare di € 5.050,80 .
Dal 2 agosto 2019 al 10 settembre 2019 le opere effettuate hanno avuto un costo di € 2.460,00 + IVA
22% € 541,20, per un totale € 3.001,20
Il testimone ha invece indicato che l'allegato documentale 5 era riferito a due fatture emesse nei Tes_2 confronti di che riguardavano diversi lavori, senza aggiungere particolari delucidazioni. CP_3
Limitando la disamina alla lettura della email si osserva che l'allegato 5 contiene da una parte la fattura
8/2019 del 30.3.2019, che non interessa in quanto non è oggetto della procedura monitoria, e dall'altra la fattura azionata n. 16 del 31.5.2019 emessa per la cifra di € 3.960,00 oltre IVA (22%) € 871,20, e quindi per un totale di € 4.831,20, quale costo di materiali e manodopera nel periodo dal 02-01-2019 alla data della fattura.
Si rileva che l'importo della fattura n. 16 del 31.5.2019 corrisponde a quello dettagliato voce per voce nell'estratto contro delle opere che era stato inviato a fin dal 6 giugno 2019 e rispetto al Parte_1 quale nessun rilievo era stato mosso da sia in punto di effettivo compimento dei lavori che di Parte_1 congruità degli importi applicati;
nemmeno erano state dalla società formulate obiezioni sui materiali acquistati per l'esecuzione dei lavori.
La cifra richiesta e le opere svolte devono pertanto ritenersi accettate da e quindi interamente Parte_1 dovute.
La fattura 33/19 riguarda il costo di interventi eseguiti nell'agosto 2019; l'importo e la causale corrispondono all'estratto conto lavori compiuti dal 2 agosto 2019 al 10 settembre 2019, (€ 2.460,00 +
pagina 6 di 8 IVA 22% € 541,20, per un totale € 3.001,20), che era stato inviato alla committente fin Parte_1 dal 15 settembre 2019 e non oggetto di contestazioni.
Analoghe conclusioni valgono per la fattura n. 61 del 27.12.2019, rispetto alla quale l'estratto conto lavori, contenuto nell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta, contiene il dettaglio delle opere svolte ed i relativi prezzi applicati, la cui somma è uguale al corrispettivo della fattura.
Con riferimento alla fattura 22/19 del 15.07.2019 € 3294,00 si nota invece che essa è uguale per importo e causale a quella n. 8/2019 il cui importo era stato già detratto dal dovuto, forse per avere già ricevuto la somma;
di talchè la fattura n.- 22/2019 non può essere considerata come CP_1 insoluta ed a debito di Parte_1
Il credito azionato da viene quindi parzialmente confermato e rideterminato nella somma CP_1 degli importi recati dalle fatture 16, 33, e 61 dell'anno 2019.
D'altro canto parte attrice non ha documentato pagamenti atti ad estinguere l'obbligazione. Anche le questioni poste sulla correttezza degli importi e sulla genericità delle causali sono state smentite dagli estratti conto depositati da che contengono un riepilogo delle opere eseguite dalla ditta in CP_1 favore di negli archi temporali di riferimento. Parte_2
Essi erano stati inviate per email alla committente, la quale era stata messa a conoscenza in tempo coevo al compimento degli interventi sulla natura degli stessi e sui materiali utilizzati.
L'eccezione sulla mancata esecuzione a regola d'arte di alcune opere non ha avuto dimostrazione nel corso dell'istruttoria e deve essere respinta;
così come deve essere disattesa l'affermazione relativa all'acquisto di materiale operato direttamente da presso il suo fornitore, per non essere Parte_1 idonea a paralizzare la pretesa creditoria atteso che costei non ha dimostrato che si tratta degli stessi elementi fatturati anche da CP_1
Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione dell'acconto di € 3000,00 versato da
[...] per l'acquisto di un'apparecchiatura dato che ha dedotto che l'importo è stato Pt_1 CP_1 computato su altra fattura che era rimasta insoluta.
Il credito di va rideterminato in € 12.810,00 non potendo conteggiarsi la fattura 22/2019 ; il CP_1 che importa la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto del fatto che i motivi di opposizione hanno trovato un parziale fondamento si ritiene di porre a carico della società attrice la metà dei compensi sostenuti per la fase del giudizio da parte di che vengono liquidati in € 2538,50 oltre 15%, IVA e CAP di legge. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 in parziale accoglimento dei motivi di opposizione e previa rideterminazione del credito vantato da nei confronti di condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 della somma di € € 12.810,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1368/2020, R.G. 2981/2020 emesso il 17.11.2020.
Condanna altresì parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta Parte_1 la metà delle spese di lite, che si liquidano in € 2538,50 per compensi, oltre 15%, i.v.a. e CP_1 cap nella misura di legge
Prato il 1 agosto 2025
Il GOT Maria Carmen Napolitano
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