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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11637 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 7416 e 7593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 300, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Marco Giuseppe Binetti) OPPONENTE
E con sede in Ascoli Piceno, Via dell'Artigianato s.n.c., c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_2
(Avv. Massimiliano Angeletti) OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18456/2020 (n. 2865/2020 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
1. in via principale, vista la domanda formulata via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della reconventio reconventionis avversaria, ed in ogni caso l'infondatezza di ogni domanda spiegata in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto con conseguente rigetto integrale di ogni statuizione ivi contenuta e di tutte le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale, tenuto conto che è ammesso e confessato il credito del Concessionario, come da note di controparte del 20.8.2020 e del 27.8.2020 e come dettagliato sub. § 6 dell'atto di citazione e alle pagg. 14 -15 - 16, accertarsi il corrispondente diritto di credito anche restitutorio del Concessionario e per l'effetto condannarsi al pagamento della somma indicata alle pagg. 14 -15 -16 dell'atto di citazione e quindi per € 183.920,00; solo in subordine nella minor somma riconosciuta e confessata per € 181.047,00, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2001, eventualmente anche con concessione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. tenuto conto 2
della riferita confessione del credito sia in sede stragiudiziale che giudiziale alla pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta e della pacifica risoluzione del Contratto accettata con nota del
20.8.2020 ;
2. in via principale, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato nel procedimento monitorio con rigetto integrale della domanda di ingiunzione;
3. in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ES del
16.04.2019 per gravi irregolarità/inadempimenti contrattuali come intimata con la missiva del
10.08.2020 ed in ogni caso del 19.8.2020; accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per gravi inadempimenti della come descritti in narrativa;
ed in ogni caso l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per legittimo recesso del Concessionario, con ogni conseguente statuizione anche in punto di restituzione dei fondi cassa come quantificati in citazione per € 183.920,00; in subordine, nella minor somma confessata e riconosciuta dalla controparte con le note del 20.8.2020 e del
27.8.2020; ove occorra, accertare e dichiarare l'accettazione della risoluzione eseguita da CP_1 con nota del 20.08.2020 con ogni conseguente statuizione restitutoria come sopra esposto;
4. sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione Parte_1 del prezzo di cessione ex art. 3 del contratto di cessione ed anche in considerazione dell'intervenuto sequestro del 27.01.2020 e del 29.01.2020 di n.2 AWP, oggetto della cessione del ramo d'azienda, e dei relativi Contratti esercenti, ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno per il depauperamento dell'oggetto della cessione di ramo d'azienda che si indica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, pari al valore stimato dei 13 Punti vendita non contrattualizzati con ed oggetto della richiamata cessione e come meglio specificato sub. § 8 e 9; ovvero nella Pt_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria; in ogni caso condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti pari ai minori redditi relativi ai PDV pretermessi che si quantificano provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, in tesi anche per violazione degli obblighi anticoncorrenziali come meglio specificato sub. § 8 e 9, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria.
5. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € 53.000,00 a titolo di penale Parte_1 per le ragioni di cui in premessa ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria, salvo il maggior danno, anche d'immagine subito dal Concessionario e che si quantifica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria;
6. in via riconvenzionale condizionata solo nella denegata ipotesi in cui sia accertata l'esigibilità e/o la debenza del credito azionato in sede monitoria disporre in accoglimento della domanda riconvenzionale la compensazione giudiziale come da stessa nota 3
dell'asserito creditore del 27.08.2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
1) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare nulla e/o annullare, improcedibile, improponibile, inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n 18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal
Tribunale di Roma e per l'effetto confermare lo stesso,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nulla e/o annullare, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente in quanto avente petitum e causa petendi diversa da quella oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto non connessa al procedimento monitorio e non esperibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
3) in via istruttoria ammettere le prove come articolate con la II memoria istruttorie depositata in data 22.12.2021 e quelle in replica articolate nella III memoria datata 11.1.2022,
4) nel merito, in subordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali e senza che le questioni di merito costituiscano rinuncia alle medesime, dichiarare l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale infondate in fatto ed in diritto e rigettarle, così come rigettare tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da parte opponente, e per l'effetto ritenendo valido ed efficace i contratto di cessione del ramo di azienda datato 15.4.2019 e confermare il decreto ingiuntivo opposto n .18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal Tribunale di Roma condannando al Parte_1 pagamento della somma di euro 195.000,00 oltre accessori, interessi e spese legali come portate nel decreto ingiuntivo medesimo a oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi Controparte_1 moratori sulla somma, dalla domanda monitoria al saldo,
5) in subordine rispetto alle questioni preliminare e pregiudiziali, e senza che questo costituisca rinuncia alle stesse, dichiarare comunque l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere la provvisoria esecuzione, totale o parziale, al decreto ingiuntivo opposto,
6) in subordine alle questioni preliminari e pregiudiziali e senza che questo costituisca rinuncia alle medesime, ed in subordine al punto 4) ovvero in caso di revoca o mancato conferma del decreto ingiuntivo opposto, che venga rigettata la domanda di opposizione e la relativa domanda riconvenzionale presentata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, e che venga Parte_1 accertata e dichiarata dovuta, in esecuzione del contratto o a qualsiasi titolo anche per l'inadempimento dell'attrice rispetto alla convenuta del contratto di cessione del ramo di azienda del 15.4.19, la somma residua portata dal contratto medesimo da a e Parte_1 Controparte_1 4
per l'effetto condannare al pagamento in favore della della residua Parte_1 Controparte_1 somma di euro 195.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dal 27.8.2020 al saldo,
7) nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale azionata da in maniera subordinata a questa, ammettere la domanda riconvenzionale della Parte_1 [...] quale reconventio reconventionis e per l'effetto: CP_1
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto ed inesistente la missiva datata 10.8.20 inviata da a e pertanto dichiarare valido ed efficace il contratto di service datato Parte_1 Controparte_1
16.4.19 per la data successiva al 10.8.2020,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del
16.4.19 per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto dichiarare illegittima la risoluzione del contratto comminata da a e quindi valido ed efficace Parte_1 Controparte_1 lo stesso,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del
16.4.19 per vessatorietà e per l'effetto dichiarare illegittima la risoluzione del contratto comminata da a e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1 Controparte_1
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto la missiva datata 17.8.20 ricevuta da il 19.8.20 CP_1 per inesistenza della clausola 11.2 e per inesistenza dei motivi di inadempimento dedotti da e per l'effetto accertare e dichiarare arbitraria la cessazione unilaterale del contratto di Parte_1 service del 16.4.19 comminata da nei confronti di e l'impossibilità, di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, di poter eseguire la propria prestazione nei confronti di e per l'effetto Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di service del 16.4.19 per fatto imputabile esclusivamente a per avere interrotto, immotivatamente e senza ragione, il rapporto Parte_1 contrattuale, rendendo impossibile l'esecuzione della prestazione del contratto di service da parte di e per l'effetto dichiarare il contratto risolto per esclusiva responsabilità dell'attrice Controparte_1 opponente Parte_1
8) condannare al risarcimento dei soli danni scaturenti dal rapporto contrattuale di CP_3 service del 16.4.19 a per euro 377.500,00, ovvero la maggiore o minore somma Controparte_1 ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo,
9) condannare alla restituzione, nei confronti di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
22.500,00 versati, per conto e nell'interesse di ed in esecuzione del contratto Service Parte_1 del 16.4.19 al bar , ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli Parte_3 5
interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data del versamento
30.4.19 al saldo,
10) nella denegata ipotesi in cui vengano riconosciute come dovute a somme relative Parte_1 ai fondi cassa, ovvero venga riconosciuto alla stessa somme inerenti ai richiesti danni in relazione alla cessazione del contratto di service del 16.4.19, che gli importi eventualmente riconosciuti vengano portati in compensazione con la somma di euro 400.000,00 chiesta in riconvenzionale a titolo di danno da nel presente giudizio, ovvero con le somme riconosciute essere Controparte_1 dovute da a in base al contratto di cessione di ramo di azienda del Parte_1 Controparte_1
15.4.19 ovvero con la maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta dalla a Parte_1
Controparte_1
11) comunque ed in ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite competenze Parte_1 ed onorari di causa della fase monitoria e del presente grado di giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2021 e introduttivo della causa civile iscritta al n. 7416-
2021 R.G., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 18456/2020, emesso il Parte_1
23.11.2020 e notificato il 2.12.2020, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € 195.000, oltre interessi ai sensi del D.L.vo Controparte_1
231/2002 e spese processuali, a titolo di residuo corrispettivo del ramo d'azienda ceduto con il contratto stipulato il 15.4.2019.
La parte ricorrente aveva esposto che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di € 750.000, il cui pagamento era stato programmato in tre rate: la prima pari a € 375.000 era stata corrisposta da entro dieci giorni dal 15.4.2019 e la seconda di €180.000 era stata pagata e la terza Parte_1 di € 195.000 andava versata entro dodici mesi dal contratto (documento n. 1); che aveva omesso di versare la terza rata, malgrado di trasferimento dell'azienda e Parte_1 la verificazione della condizione di esigibilità costituita dal pagamento, da parte dell'esponente, di quanto previsto nell'allegato E del contratto, paragrafi B e C, e ciò nonostante le richieste, la più recente effettuata con lettera inviata il 14.10.2020 con posta elettronica certificata (P.e.c.) - documento n. 7; proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
1. in via preliminare, rigettarsi la concessione della provvisoria esecuzione, in quanto
l'opposizione è fornita di prova scritta ed in particolare è ammesso e confessato il credito del 6
Concessionario, come da note di controparte del 20.8.2020 e del 27.8.2020 e come dettagliato sub.
§ 6;
2. in via principale, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato nel procedimento monitorio con rigetto integrale della domanda di ingiunzione;
3. in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ES del
16.04.2019 per gravi irregolarità/inadempimenti contrattuali come intimata con la missiva del
10.08.2020 ed, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per gravi inadempimenti della come descritti in narrativa;
ed in ogni caso l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per legittimo recesso del Concessionario;
4. sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione Parte_1 del prezzo di cessione ex art. 3 del contratto di cessione ed anche in considerazione dell'intervenuto sequestro del 27.01.2020 e del 29.01.2020 di n.2 AWP, oggetto della cessione del ramo d'azienda,
e dei relativi Contratti esercenti, ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno per il depauperamento dell'oggetto della cessione di ramo d'azienda che si indica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00; ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria; in ogni caso condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti pari ai minori redditi relativi ai PDV pretermessi che si quantificano provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, in tesi anche per violazione degli obblighi anticoncorrenziali, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria
5. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € 53.000,00 a titolo di penale Parte_1 per le ragioni di cui in premessa ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria, salvo il maggior danno, anche d'immagine subito dal Concessionario e che si quantifica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria;
6. in via riconvenzionale condizionata nella denegata ipotesi in cui sia accertata l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria disporre la compensazione giudiziale come da stessa nota dell'asserito creditore del 27.08.2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.”
A sostegno dell'opposizione esponeva che l' Parte_1 Parte_4
e aveva conferito la concessione per la gestione della rete telematica, cui erano collegati gli
[...] apparecchi automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza (documento n. 2); che aveva stipulato un “Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate”, con cui
[...] si era obbligata a mettere a disposizione dell'esponente (rispettivamente, ES e CP_1 7
Concessionario) centouno apparecchi (AWP) e a collaborare nello svolgimento dell'attività di raccolta delle giocate;
che con il “Contratto di cessione di ramo di azienda” stipulato, per il corrispettivo di € 750.000, con scrittura privata con firme autenticate il 15.4.2019 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 22473, raccolta n. 14143 – documento n. 2 del fascicolo monitorio) le aveva Controparte_1 ceduto:
“- n. 106 AWP, così come individuate in Allegato A, che il Cedente dichiara espressamente essere conformi alla normativa vigente in perfetto stato di mantenimento ed 'in esercizio' (con ciò, intendendosi debitamente collegate alla rete telematica del concessionario e Parte_1 giocanti, ovvero in stato di manutenzione, collegate ai PDA di magazzino), ubicate presso gli
Esercizi indicati in Allegato B e n.20 AWP ubicate presso il magazzino della sede del Cedente stesso;
-n 27 (ventisette) cambio monete, n.14 (quattordici) cambia-cambia, 64 (sessantaquattro) sgabelloni e 76( settantasei) distanziometri così come meglio indicato in Allegato D;
- il Contratto
Concessionario ES ed i Contratti ES Esercenti e/o i rapporti con detti Esercenti elencati nell'Allegato C;
- l'avviamento commerciale”; che, in base a questo contratto, aveva acquisito la proprietà di centosei apparecchi di Parte_1 intrattenimento (AWP) ed era subentrata nei rapporti con gli esercenti indicati nell'allegato C;
che il 16.4.2019 aveva stipulato con il “Contratto ES”, con cui erano stati Controparte_1 regolamentati i rapporti tra le parti circa i servizi funzionali alla raccolta del gioco lecito
(documento n. 4); che la aveva assunto obblighi di manutenzione e custodia degli apparecchi AWP Controparte_1
e, in esito alla relativa ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza date 27.1.2020 e 29.1.2020, erano stati emessi provvedimenti di sequestro ex art. 354 c.p.p. di due AWP, con le schede madri, essendo state riscontrate manomissioni allo sportellino dell'interfaccia del computer usata per la connessione a dispositivi periferici (USB), suscettibili di preludere all'alterazione di dati fiscali e contabili;
che, in questa situazione, con P.e.c. del 10.8.2020 l'esponente aveva intimato a CP_1 CP_1 la risoluzione del “Contratto ES” per gravi irregolarità, in base all'art. 11.2 del contratto e, con lettera del 20.8.2020, si era resa disponibile a restituire il fondo cassa CP_1 CP_1
(documenti n. 12 e 15) e aveva comunicato agli esercenti che il rapporto Parte_1 contrattuale in essere, oggetto di cessione di ramo d'azienda, continuava a intercorrere con sé
(documento n. 17); 8
che aveva diffidato la a restituire la somma detenuta a titolo di Parte_1 Controparte_1 fondo cassa, indicato dalla destinataria nel complessivo importo di € 187.025, con nota del
27.8.2020 (documenti n. 18 e 19).
Con decreto reso il 18.2.2021, letti gli identici atti di citazione introduttivi delle cause civili iscritte ai numeri 7416-2021 R.G. e 7593-2021 R.G., con le quali aveva proposto Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. 18456-2020 (n. 52865-2020 R.G.) nei confronti di CP_1
era disposta la riunione della causa n. 7593/2021 R.G. alla precedente, la cui prima udienza, a
[...] norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., era differita al 22.10.2021.
In data 13.5.2021, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
1) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare nulla e/o annullare, improcedibile, improponibile, inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n 18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal
Tribunale di Roma,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nulla e/o annullare, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente in quanto avente petitum e causa petendi diversa da quella oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto non connessa al procedimento monitorio e non esperibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
3) nel merito, in subordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali e senza che le questioni di merito costituiscano rinuncia alle medesime, dichiarare l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, infondate in fatto ed in diritto e rigettarle, così come rigettare tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando controparte al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo medesimo oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulla somma, dalla domanda monitoria al saldo,
4) in subordine rispetto alle questioni preliminare e pregiudiziali, dichiarare comunque
l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere la provvisoria esecuzione, totale o parziale, al decreto ingiuntivo opposto,
5) in subordine alle questioni preliminari e pregiudiziali ed in subordine al punto 3), ed in ogni caso in cui venga revocato il decreto ingiuntivo, rigettare la domanda di opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'attrice nel contratto di cessione del ramo di azienda del 15.4.19 e condannare al pagamento in Parte_1 favore della della somma di euro 195.000,00, ovvero della maggiore o minore Controparte_1 9
somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dal 27.8.2020 al saldo,
6) nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale, e subordinata a questa, ammettere la riconvenzionale di quale reconventio Controparte_1 reconventionis e per l'effetto:
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto ed inesistente la missiva datata 10.8.20 inviata da
a e pertanto dichiarare valido ed efficaci il contratto per la data Parte_1 Controparte_1 successiva al 10.8.2020,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del 16.4.19 per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto dichiararle illegittima la risoluzione del contratto comminata da e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del 16.4.19 per vessatorietà e per l'effetto dichiararle illegittima la risoluzione del contratto comminata da e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1
- accertate e dichiarare prima di ogni effetto la missiva datata 17.8.20 ma ricevuta da il CP_1
19.8.20 per inesistenza della clausola 11.2, e per inesistenza dei motivi di inadempimento dedotti da e per l'effetto accertare e dichiarare arbitraria la cessazione unilaterale del Parte_1 contratto comminata da nei confronti di e l'impossibilità, di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, di poter eseguire la propria prestazione e per l'effetto
- accertare e dichiarare inadempimento del contratto di service del 16.4.19 per fatto imputabile esclusivamente a per avere interrotto, immotivatamente e senza ragione, il rapporto Parte_1 contrattuale, rendendo impossibile l'esecuzione della prestazione da parte di e Controparte_1 per l'effetto dichiarare il contratto risolto per esclusiva responsabilità dell'attrice,
7) condannare al risarcimento dei soli danni scaturenti dal rapporto contrattuale di CP_3 service del 16.4.19 per euro 377.500,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo,
8) condannare alla restituzione, nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 22.5000,00 versati, per conto e nell'interesse di ed in esecuzione del contratto Parte_1
Service del 16.4.19 al bar , ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia Parte_3 oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data del versamento 30.4.19 al saldo,
9) nella denegata ipotesi in cui vengano riconosciute come dovute a somme relative Parte_1 ai fondi cassa, ovvero venga riconosciuto alla stessa danni in relazione alla cessazione del 10
contratto di service del 16.4.19, che gli importi riconosciuti vengano portati in compensazione con
l'importo di euro 400.000,00 chiesta in riconvenzionale a titolo di danno da nel Controparte_1 presente giudizio, ovvero con la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, 10) comunque ed in ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite competenze ed Parte_1 onorari di causa della fase monitoria e dell'intero giudizio di opposizione”.
Affermata la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, in base al contratto di cessione di ramo d'azienda del 15.4.2019 (documento n. 2), sosteneva di aver adempiuto Controparte_1
l'obbligazione di cui all'art. 3.1, punto iii, del contratto, mediante l'estinzione dei debiti indicati nell'Allegato E, sezioni B e C, nei confronti di (documenti n. 5, 34 e 37) e di CP_4
(documento n. 6), sicché era tenuta a versare il residuo Controparte_5 Parte_1 corrispettivo del ramo d'azienda ceduto, richiesto con P.e.c. del 14.10.2020 (documento n. 7); aggiungeva che, stipulati i contratti di cessione del ramo d'azienda e di servizi, erano stati eseguiti accertamenti da parte della Guardia di Finanza con sequestri presso alcuni esercenti (documenti n.
13, 14 e 15) e successive operazioni peritali sui beni sequestrati (documenti n. 16 e 17); che, con lettera del 18.2.2020, si era riservata ogni azione risolutoria e risarcitoria in Parte_1 caso di accertamento della responsabilità dell'esponente (documento n. 18) e, con altra del
10.8.2020 (documento n. 19), aveva dichiarato risolto il contratto, dando seguito ad azioni presso gli esercenti per rimuovere i dispositivi di sicurezza installati da che, con lettera Controparte_1 del 14.8.2020 (documento n. 20), aveva eccepito l'inefficacia della risoluzione per mancanza di sottoscrizione della missiva, l'insussistenza dei fatti contestati e la nullità della clausola contrattuale invocata, diffidando dal non perseguire la cessazione del rapporto contrattuale e, Parte_1 con P.e.c. inviata agli esercenti in pari data, ne aveva confermato la permanenza, con divieto di manomissione degli apparecchi (documento n. 21 e 21A), e il 17.8.2020 le aveva Parte_1 comunicato le linee guida per la riconsegna delle apparecchiature (documento n. 22); che con lettera del 17.8.2020, ricevuta il successivo giorno 19, sottoscritta dal legale rappresentante, aveva confermato la volontà di risolvere il contratto, confermando per implicito Parte_1
l'inefficacia della precedente comunicazione, e, con lettera del 20.8.2020, aveva Controparte_1 preso atto della risoluzione contrattuale, pur avendone contestato la legittimità ed eccepito la nullità della clausola 11.2 del contratto di servizi e l'insussistenza della giusta causa e aveva chiesto a di pagare la residua somma di € 195.000 (documenti n. 23 e 24); Parte_1 che, ricevuti solleciti da con lettera del 27.8.2020, l'esponente le aveva proposto di Parte_1 avviare le operazioni di riconsegna per il successivo giorno 28 e, con risposta del 31.8.2020, le era stato chiesto il rinvio di tali operazioni e gli apparecchi erano stati riconsegnati in date 31.8.2020, 1
e 2 settembre 2020, come risultava dai verbali (documenti n. 26, 27 e 29); 11
che, in esito all'ispezione congiunta dei macchinari, era emerso che, il 24.8.2020 e il 29.8.2020, in alcuni esercizi gli addetti avevano forzato serrature e lucchetti degli AWP, ma il Parte_1 servizio non era stato interrotto e l'esponente aveva presentato querela;
che, con lettera del 15.9.2020, l'esponente aveva reiterato la contestazione di risoluzione del contratto di servizi, sostenendo di aver adempiuto le obbligazioni contrattuali (documento n. 31) e, recuperato il denaro contenuto negli apparecchi, secondo le indicazioni di Parte_1
(documento n. 22), e le aveva corrisposto quanto dovuto, come da P.e.c. in date 2.9.2020 e
8.9.2020, con pagamento effettuato il 9.9.2020, oltre l'importo già versato per la cd. legge di stabilità e al pagamento del residuo a (documenti n. 6, 32, 33 e 34); CP_4 che, trasmessa la quietanza liberatoria di (documento n. 5) e richiesto il saldo del CP_4 corrispettivo del ramo d'azienda, l'esponente ne aveva proposto la compensazione con il fondo cassa dell'importo di € 181.047, e il pagamento della differenza di € 13.953, ma non Parte_1 aveva accettato, dichiarando di trattenere l'importo di € 195.000 a titolo di acconto risarcitorio per asseriti danni e aveva chiesto la restituzione del fondo cassa. eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziale basata sul contratto di Controparte_1 servizi stipulato il 16.4.2019, assumendone l'autonomia rispetto alla cessione del ramo d'azienda del 15.4.2019, nonché la diversità di petitum e causa petendi; contestava la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo del ramo d'azienda, fondata su presunti propri comportamenti concernenti il contratto di servizi (manomissioni, ritardi nella riconsegna, ostruzionismo).
in via subordinata, eccepiva la nullità della clausola contrattuale n. 11.2 del Controparte_1 contratto di servizi, assumendo che l'inadempimento di aveva comportato la Parte_1 cessazione del relativo rapporto e aveva causato danni da risarcire;
deduceva che la clausola 11.2 era affetta da nullità per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, non contenendo la chiara indicazione delle obbligazioni contrattuali il cui inadempimento avrebbe potuto determinare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., essendo riferita a “giusta causa” o imprecisati “comportamenti irregolari o illegali” e aggiungeva che non era stata provata alcuna condotta inadempiente ed eccepiva la vessatorietà della stessa clausola ex art. 1341, comma
2°, c.c., poiché riconducibile alle clausole di ampliamento della facoltà di recesso o di limitazione della responsabilità contrattuale. deduceva che non integravano alcun inadempimento le condotte contestate da Controparte_1
quali l'asserita mancanza di collaborazione nel corso degli accessi della Guardia di Parte_1
Finanza e le dichiarazioni rese dai propri dipendenti;
12
che, in base al contratto, gli interventi tecnici sulle schede di gioco competevano al produttore, non al gestore, né era stata fornita la prova di manomissioni e di mancanza di comunicazioni di anomalie da parte dell'esponente e la cessazione del rapporto di servizi instaurato il 16.4.2019 andava imputata a che lo aveva interrotto in via unilaterale, senza giusta causa;
Parte_1 che le aveva impedito di rendere la prestazione, interrompendo il servizio in modo Parte_1 illegittimo e l'inadempimento contestato, per due dei centosei apparecchi, era di scarsa rilevanza e non giustificava la risoluzione contrattuale.
La parte opposta deduceva inoltre che la condotta contrattuale ed extracontrattuale di Pt_1
causativa di danni, era stata incoerente, poiché in fase stragiudiziale la risoluzione era stata
[...] riferita alla mancata collaborazione dell'esponente e, in fase giudiziale, a presunte manomissioni;
che aveva agito con modalità aggressive nei confronti degli esercenti, utilizzando Parte_1 collaboratori non ufficiali e tentando di appropriarsi di apparecchi protetti da dispositivi di sicurezza
(documento n. 29) e, malgrado la dichiarata urgenza, aveva differito la riconsegna dei macchinari e si è disinteressata dei rapporti con gli esercenti;
che tale comportamento era stato contrario ai principi di buona fede e correttezza, aveva danneggiato la stessa e causato la perdita di fiducia degli esercenti, determinando il Parte_1 depauperamento del patrimonio ceduto.
La parte opposta deduceva che, a seguito della controversa risoluzione del contratto di servizi, aveva subito danni patrimoniali dell'importo di € 377.500, stanti i mancati incassi, calcolati considerando la prospettiva di proseguire il rapporto contrattuale fino alla pattuita scadenza del
2022, cui andava aggiunta la somma di € 22.500, versata all'esercente per conto di Parte_3 documento n. 38), che andava restituita, in assenza di rapporto contrattuale;
Pt_1 che era obbligata a corrisponderle la somma di € 195.000, quale saldo della cessione Parte_1
d'azienda, ed € 400.000 a titolo di risarcimento del danno contrattuale per la cessazione del contratto di servizi.
Con ordinanza resa in udienza il 22.10.2021, non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.; prodotta documentazione, la causa, in decisione dal 23.1.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c., era rimessa sul ruolo con ordinanza in date 19.7.2024 - 7.8.2024, ammissiva di consulenza tecnica d'ufficio per
“accertare i rapporti di dare e avere tra le parti, avuto riguardo ai suindicati contratti, a titolo di corrispettivo od oneri ivi previsti, a prescindere da pretese risarcitorie, a ciò a titolo di capitale e interessi”. 13
Svolto questo adempimento da parte dell'ausiliario d'ufficio, Dott. e Persona_2 precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 4.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente sono state accolte nei limiti indicati nel provvedimento del 10.5.2022 che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ. ord., sez. trib., 09-01-2019, n. 363; Cass. civ., sez. lav., 18-11-2016, n. 23531; Cass. civ. ord., sez.
VI, 20-03-2015, n. 5724).
Circa la domanda proposta da per conseguire il pagamento della somma di € Controparte_1
195.000, a titolo di saldo del corrispettivo del ramo d'azienda ceduto a con il Parte_1 contratto stipulato il 15.4.2019 (documento n. 2 di parte opposta), si rileva che all'articolo 3, le parti hanno pattuito:
“Articolo 3: Prezzo del Ramo Di Azienda e condizioni.
3.1 Il prezzo ("Prezzo") si è convenuto in complessivi Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da versarsi secondo termini e condizioni qui di seguito indicate: (i) Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero) ("Prima Tranche") entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (a) sia già avvenuta la voltura dei nulla osta di esercizio ("NOE") relativi alle AWP oggetto di cessione in favore del Cessionario, (b) siano consegnati al Cessionario i Verbali di Conciliazione di cui al successivo articolo 4.1. (viii), (c) siano stati saldati l rendiconti contabili al 31.03.2019 ed al 15.04.2019 in favore di (d) siano stati consegnati "i" 5 (cinque) Contratti ES Esercente. Parte_1 Resta ad ogni modo inteso che in caso di mancato avveramento congiunto delle condizioni di cui ai punti (a) e (b), il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo dovuto a titolo di Prima Tranche fino alla data di effettivo avveramento delle predette condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 6.2 e/o che in caso di mancato avveramento congiunto delle condizioni di cui ai punti (c) e (d) avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente, fino alla data di effettivo pagamento del rendiconto contabile e consegna dei cinque contratti, con l'avvertimento espresso che, trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine di adempimento il Cessionario avrà diritto a trattenerne l'importo a titolo definitivo, beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo;
(ii) Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (i) sia avvenuta l'estinzione dei debiti meglio indicati in Allegato E – Sezione “A”, nonché (ii) non siano emerse (o comunque sia avvenuto il saldo di) eventuali Passività e/o Pendenze (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al 14
Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o Fatti Relativi alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3 (“Seconda Tranche”). Resta inteso che, in caso di mancato avveramento delle predette condizioni, il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente alla Pendenza e/o alla Passività emersa fino alla data di effettivo pagamento, con l'avvertimento espresso che in caso di pagamento nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della avrà diritto a Controparte_6 Parte_1 trattenerne l'importo a titolo definitivo beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo;
(iii) Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero) entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (i) sia avvenuta l'estinzione dei debiti meglio indicati in Allegato E – Sezione “B” e “C”, ivi compreso il debito indicato nell'Allegato E – Sezione B, ovvero il debito maturato dal Cedente nei confronti dell'erario, ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della L. 190/2014 ("Debito Stabilità"), nonché (ii) non siano emerse (o comunque sia avvenuto il saldo di) eventuali Passività e/o Pendenze (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o Fatti Relativi alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3 (“Terza Tranche” o “Saldo”). Resta inteso che qualora, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla Data di Cessione, non sia ancora avvenuta l'estinzione integrale dei debiti eventualmente indicati in Allegato E e/o sia comunque emersa una qualsiasi Passività e/o Pendenza (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o comunque un Fatto Relativo alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3, il Cedente accetta, sin d'ora, che il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente al debito non corrisposto e/o alla Passività e/o alla Pendenza e/o al Fatto Relativo alla Precedente Gestione, fino alla data di effettivo pagamento, con l'avvertimento espresso che, in caso di mancato pagamento nel termine di 6 (sei) mesi dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della Seconda Tranche o Saldo, il Cessionario avrà diritto a trattenerne l'importo a titolo definitivo, beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo.
3.2 A titolo di rimborso per le somme contenute all'interno delle AWP e nei cambiamonete, necessarie ai fini del funzionamento delle AWP stesse, che il Cedente garantisce essere presenti nella misura indicata in Allegato F, il Cessionario verserà al Cedente un importo di Euro 204.800,00 (euro duecentoquattromilaottocento virgola zero zero), rinunciando il Cedente a qualsiasi altro importo, a tale titolo. Tale importo sarà versato nello stesso termine di cui all'articolo 3.1. (i).
3.3 Il pagamento dei suddetti importi dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], presso Banca Popolare Di Bari - Ascoli Piceno.
3.4 Resta espressamente inteso che il pagamento dei suddetti importi, oltre ad essere condizionato all'avveramento delle condizioni sopra indicate, è, altresì, condizionato all'avveramento delle eventuali ulteriori condizioni previste in eventuali separati e successivi accordi sottoscritti dalle Parti.”
Circa la pattuizione di cui all'Allegato E del contratto di cessione del ramo d'azienda, avente a oggetto l'obbligazione dell'odierna parte opposta di estinguere il debito richiamato nella sezione C
(debito per la cd. Legge di Stabilità per il 2015 nei confronti di – versato alla Controparte_5
), ha dedotto di aver effettuato il pagamento in data 12.11.2019 Parte_1 Controparte_1 mediante bonifico dell'importo di € 31.060,52 (documento n. 6).
In relazione alla sezione B, riferita al suindicato debito maturato nei confronti di la CP_4 parte opposta ha prodotto la quietanza liberatoria dell'1.9.2020, con cui questa società ha dichiarato
“di aver ricevuto, a mezzo bonifico bancario, dalla in data 27.08.2020, la Controparte_1 somma di € 137.459,76, a soddisfacimento del credito previsto ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 15
190/14 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), così come interpretato dall'articolo 1, comma 921, L.
208/15, così caducando gli obblighi previsti con la scrittura privata del 15.11.2019” (documento n.
5 del fascicolo monitorio depositato il 22.12.2021).
Al riguardo, è stata effettuata la produzione del bonifico di € 137.459,76 in data 27.8.2020, caratterizzato dalla descrizione: “Global Starnet LTD saldo piano di rientro per debito legge
Data Ordine 27/08/20 CRO CodiceFiscale_1
0000028460712409481350013500IT” (documento n. 34), e gli estratti conto relativi ad altri bonifici
(documento n. 37), caratterizzati dalla descrizione “pagamento PREU AWP RATA 365 CIG”, a eccezione dei primi due, degli importi di € 2.190,83 ed € 3.643,79, con la descrizione “saldo interessi legali maturati per legge di stab”, e pertanto non inerenti ai debiti indicati nell'Allegato E
– Sezione B.
La documentazione prodotta dalla parte opposta indica il versamento della somma complessiva di €
168.519,98 a fronte dell'importo di € 193.728,29, dovuto in base all'Allegato E – Sezioni B e C, del suindicato contratto, sicché non è stata neppure dedotta l'estinzione integrale di tale debito.
A ciò va aggiunto che, a fronte della contestazione da parte di circa l'effettivo Parte_1 pagamento della somma indicata nell'Allegato E – Sezioni B e C, pari a € 193.728,29, CP_1 ha prodotto documentazione, consistente nella precitata quietanza, resa da un terzo, e da
[...] estratti di conto corrente relativi ai bonifici sopra elencati, che non appare idonea a dimostrare l'avvenuto versamento del prezzo.
In primo luogo, non sussiste alcuna efficacia probatoria della quietanza rilasciata da un terzo,
secondo il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità per CP_4 cui: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.” (Cass., Sez. Un. Civ.,, sentenza n. 15169 del 23.6.2010, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 613799-01; cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 24208 del 30.11.2010; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 23155 del 31.10.2014; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 6650 del 9.3.2020;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21554 del 7.10.2020; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 38805 del
7.12.2021). 16
Va considerata, inoltre, l'inidoneità della richiesta di bonifico bancario a provare che la somma di denaro sia entrata nella disponibilità del beneficiario, derivante dalla natura giuridica di tale atto e vanno considerati i principi secondo i quali: “In tema di contratti bancari, il «bonifico» (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire;
da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato;
ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la condicio creditorum.” (Cass. civ., sez. I, 28.2.2007, n. 4762, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv.
594997-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17954 del 1.7.2008; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n.
3086 del 8.2.2018); è stato affermato che: “Al fine di poter ritenere realizzato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, che presuppone la dazione di una somma di denaro, occorre l'intervento di un trasferimento, concretantesi in una "traditio", anche se non necessariamente materiale, dell'importo di tale somma dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dell'"accipiens", e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di questo della disponibilità dell'importo versatogli (cfr., per riferimenti, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2938 del 9.10.1972).” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29.11.1996, n.
10632, ivi, Rv. 500890) e, inoltre, è stato chiarito che: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal 'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8046 del 21.3.2023, ivi, Rv. 667502-01).
Tanto premesso, la parte opposta non ha fornito la prova del pagamento (integrale) previsto dall'art. 3 punto 1, (iii) del contratto di cessione del ramo di azienda, cui le parti hanno subordinato 17
l'esigibilità dell'ultima rata del prezzo di cessione del ramo d'azienda e, in difetto di questo pagamento, non è dovuto il saldo di questo corrispettivo.
Per conseguenza, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale fondata sul contratto di servizi stipulato dalle parti il 16.4.2019, si rileva che è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, di cui è stata dedotta l'estraneità al giudizio, poiché relativa a un contratto autonomo rispetto alla cessione del ramo d'azienda di cui al contratto stipulato il 15.4.219.
L'eccezione appena indicata è infondata, dovendo essere considerato che: “Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il 'simultaneus processus' secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (Cass, Sez. 3 civ., ordinanza n. 533 del 15.1.2020, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 656570-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 15271 del 4.7.2006 e n. 27564 del 20.12.2011).
Sussiste il collegamento funzionale tra i due contratti (cessione del ramo d'azienda e gestione dei relativi servizi), stipulati dalle parti in due giorni consecutivi e aventi a oggetto la gestione di centosei AWP, i.e. apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110, comma 6, lett.
a), del T.U.L.P.S.; il nesso teleologico tra i due contratti è indicato all'art. 2 del contratto di gestione, in cui è posto in evidenza che il contratto Concessionario-ES, insieme ai contratti stipulati con gli esercenti e ai rapporti instaurati con questi ultimi ed elencati nell'Allegato C, costituisce un insieme contrattuale coerente;
tra i contratti richiamati nell'Allegato C è compreso quello stipulato dalle attuali parti in giudizio.
E' incontroversa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sorto con la stipulazione del
“Contratto ES” di cui alla scrittura privata del 16.4.2019 (documento n. 4 di parte opponente); infatti, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dei conseguenti sequestri di apparecchi di gioco installati presso eseguiti in date 27.1.2020 e 29.1.2020, Controparte_1 ha inviato all'attuale parte opposta la P.e.c. in data 10.8.2020, avente a oggetto la Parte_1
“comunicazione di recesso del Contratto ES ai sensi dell'art. 11.2.”, fondata su rilievi all'obbligazione di manutenzione dei macchinari da gioco lecito, anche nel corso dell'intervento eseguito dalla Guardia di Finanza, e sulla mancata collaborazione con il gestore “per le eventuali iniziative giudiziarie” relative ad “Apparecchi o loro componenti”; ha ribadito la Parte_1 18
manifestazione di recesso dal contratto mediante P.e.c. del 19.8.2020 (documenti n. 19 e 23 di parte opposta).
Con missiva del 20.8.2020, avente a oggetto l'“inadempimento del contratto datato 16.4.19 da parte della richiesta blocco delle slot pec datata 17.8.20 e comunicazione pec Parte_1
19.8.2020”, ha comunicato a di ritenere “cessato risolto il Controparte_1 Parte_1 contratto sottoscritto in data 16.4.2019 a far data dalla presente comunicazione per Vostro esclusivo inadempimento” (documento n. 15 di parte opponente).
Si rileva che, in via subordinata, le parti hanno formulato contrapposte domande di risoluzione del contratto del 16.4.2019 e va considerato il principio secondo cui “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 19796 del 21.9.2020, ivi Rv. 658794-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 26907 del 19.12.2014).
Va considerato, inoltre, il principio secondo cui: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 16637 del 3.7.2013, ivi, per esteso).
Nella specie, la valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti induce a ritenere di maggiore rilievo – e, dunque, causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale – quello posto in essere da atteso che i verbali redatti dalla Guardia di Finanza in date 27.1.2020 e Controparte_1
29.1.2020 (documenti 7, 8, 9 di parte opponente) evidenziano: “è stata appurata l'integrità dei sigilli di garanzia posti dal produttore della scheda sul guscio a protezione della scheda madre. È stata però rilevata la rottura della copertura in plastica a protezione dell'ingresso 'USB' nel circuito stampato (come si evince dalle foto in allegato) che pertanto risulta perfettamente accessibile. Tramite l'ausiliario del gestore intervenuto sul posto è stata visionata la schermata 19
denominata 'eventi': quanto visibile a monitor non evidenziava la voce 'manomissione' o similare
(esaminata una sola videata relativa agli eventi recenti)”.
L'esito di questo accertamenti, in cui sono state riscontrate manomissioni allo sportellino della USB funzionali all'alterazione dei dati fiscali e contabili, nonché i plurimi provvedimenti di sequestro ex art. 354 c.p.p. degli AWP, sono idonei a integrare la violazione dell'art. 5 del contratto di service stipulato tra le parti, impositivo dell'obbligo a carico del ES di: “(xi) non porre in essere alcuna condotta, diretta o indiretta, tesa ad alterare gli Apparecchi di gioco, nonché i flussi di comunicazione tra questi e la rete telematica”; “(xii) custodire con diligenza gli Apparecchi di gioco, astenendosi da qualsiasi intervento che ne pregiudichi la conformità alle prescrizioni del gioco lecito, i PDA e tutti gli eventuali altri apparecchi affidati al ES dal Concessionario, necessari alla connessione degli Apparecchi di gioco alla rete telematica del Concessionario stesso, rimanendo responsabile della loro integrità e funzionalità”; “(xiii) verificare che
l'Esercente custodisca con diligenza i PDA forniti dal Concessionario e che, pertanto, a seguito della cessazione degli effetti del Contratto, della dismissione degli Apparecchi di gioco, di spostamento dei medesimi ad un altro Esercizio e, in ogni caso, su semplice richiesta del
Concessionario, il PDA dovrà essere tempestivamente restituito al Concessionario medesimo nello stato in cui è stato fornito, fatto salvo il normale deterioramento d'uso”; “(xiv) comunicare immediatamente al Concessionario qualsiasi danno o anomalia rilevata sui PDA o sugli
Apparecchi di gioco ad essi collegati, che ne impedisca il regolare funzionamento o la connessione alla rete telematica”.
Il contratto di prestazione di servizi stipulato dalle parti, all'art. 11, ha previsto: “qualora il
Contratto si risolva per una delle cause indicate ai punti che precedono, il ES dovrà versare al
Concessionario, a titolo di penale, un importo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun
Apparecchio di gioco, tenuto conto del numero massimo di Apparecchi di Gioco fatti oggetto del presente Contratto, per ciascun anno, o frazione di esso, di durata residua del Contratto, impregiudicato il maggior danno”.
Per conseguenza, va condannata a pagare a la penale ex art. l'art. Controparte_1 Parte_1
11.4 dell'importo di € 53.000, relativa a centosei AWP di cui al contratto di servizi.
Sussiste l'obbligazione di restituzione a del fondo cassa rilevato alla cessazione dei Parte_1 rapporti contrattuali, il cui importo è stato indicato dall'opposta in € 181.047, con missive inviate al concessionario in date 20.8.2020 e 27.8.2020 (documenti n. 15 e 19).
Circa la quantificazione dell'importo del fondo cassa previsto nel Contratto di Cessione (sub allegato “F”) e nel Contratto di Service (sub allegato “E”), si condividono le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato: 20
“Per poter determinare l'esatto ammontare del credito eccepito in compensazione a titolo di fondo cassa, il sottoscritto CTU è partito dalla somma contabile residua dei fondi cassa pari ad euro
187.025,00, non contestata da entrambe le parti. Successivamente, dall'importo sopra indicato, lo scrivente CTU ha stornato l'importo di euro 1.014,00 quale somma contenuta nelle slot sequestrate dalla Guardia di Finanza. Infine, all'importo così calcolato, sono state ulteriormente sottratte le somme, pari ad euro 4.482,00, contenute all'interno delle slot machine e dei cambia monete al momento della riconsegna al concessionario degli stessi. Pertanto, l'importo del fondo cassa ricalcolato dallo scrivente CTU risulterà essere pari ad euro 181.529,00. Per ciò che concerne il conteggio degli interessi sull'importo del fondo cassa ricalcolato, l'ammontare determinato risulterebbe essere pari ad euro 258.070,82.” (relazione tecnica d'ufficio depositata il 17.12.2014).
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, va condannata a pagare a Controparte_1 la somma di € 258.070,82, oltre interessi legali al saggio legale sull'importo capitale Parte_1 dalla presente sentenza al saldo, a titolo di restituzione del fondo cassa.
Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per depauperamento dell'azienda richiesto da che, a sostegno della domanda, ha prodotto documenti di formazione unilaterale, Parte_1 rimasti privi di elementi di oggettivo riscontro.
In particolare, va esaminata la relazione di stima del ramo d'azienda redatta dal tecnico di fiducia
Dott. (documento n. 23), datata 15.4.2019; dell'elenco dei “PDV” non più Persona_3 contrattualizzati con il Concessionario ET S.p.A. (documento n. 24); e dell'elaborazione contabile del valore di avviamento riferito ai predetti PDV (documento n. 25); si tratta di documenti inidonei a provare l'effettivo depauperamento dell'azienda ceduta e che non contengono alcun riferimento concreto alle lamentate disdette degli esercenti, essendo incontroverso che i relativi rapporti contrattuali sono proseguiti con dopo la risoluzione dei rapporti Parte_1 contrattuali con Controparte_1
Si osserva, inoltre, che non risulta provato che la cessazione dei rapporti con gli esercenti sia stata causata dagli inadempimenti di stante l'assoluto difetto di elementi oggettivi o Controparte_1 documentali idonei a dimostrare la controversa sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'opposta e il lamentato danno, tale allegazione è rimasta sfornita di prova, pertanto, inidonea a fondare una pretesa risarcitoria. Al riguardo, giova ricordare che è onere della parte che agisce per il risarcimento allegare e dimostrare, anche tramite presunzioni, l'esistenza di un danno concreto – ossia un effettivo depauperamento del patrimonio sociale – nonché la riconducibilità di tale danno alla condotta del danneggiante. Solo in presenza di tali elementi si configura un danno risarcibile, che rappresenta un quid pluris rispetto alla sola violazione degli obblighi contrattuali. In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria è priva di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005). 21
Stante l'assoluto difetto di allegazioni e prove del danno all'immagine lamentato dalla parte opponente, non ne può essere riconosciuto il risarcimento.
Come è noto, il danno all'immagine, in quanto danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, e grava su chi ne richiede il risarcimento l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti – tra cui rientra anche quello all'immagine – deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, seppure in via presuntiva,
l'esistenza (Cass., sez.
6-3 civ., n. 7594 del 28.3.2018; Cass., sez. 3 civ., n. 34026 del 18.11.2022;
Cass., sez. 1 civ., n. 6589 del 6.3.2023).
Nella specie, non ha fornito alcuna prova idonea a confermare l'asserito danno Parte_1 dell'immagine commerciale in conseguenza dell'inadempimento dell'art. 5 del contratto di servizi stipulato con Controparte_1
Va considerato, infine, che la carenza probatoria in parola preclude il ricorso alla liquidazione equitativa del risarcimento, posto che il potere attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. si limita alla quantificazione del danno e non può supplire alla mancanza di prova della sua esistenza (cfr. Cass., sez. 3, n. 31546 del 06/12/2018; Cass., sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, e in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 23.12.2024, sono poste a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 18456/2020 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 2865/2020 R.G; condanna la in persona del legale rappresentante, a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 53.000,00 a titolo di penale ex art. 11.4 del contratto di servizi stipulato dalle parti il
16.4.2019, e la somma di € 258.070,82, oltre interessi legali successivi alla presente sentenza sull'importo capitale di € 187.025, a titolo restitutorio del fondo cassa di cui al medesimo contratto;
22
condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
22.975,00 (518 anticipazioni, 3.544 fase di studio, 2.338 fase introduttiva, 10.411 fase istruttoria,
6.164 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico Controparte_1
Roma, 23.7.2025
Il Giudice
NI ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 7416 e 7593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 300, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Marco Giuseppe Binetti) OPPONENTE
E con sede in Ascoli Piceno, Via dell'Artigianato s.n.c., c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_2
(Avv. Massimiliano Angeletti) OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18456/2020 (n. 2865/2020 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
1. in via principale, vista la domanda formulata via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della reconventio reconventionis avversaria, ed in ogni caso l'infondatezza di ogni domanda spiegata in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto con conseguente rigetto integrale di ogni statuizione ivi contenuta e di tutte le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via principale, tenuto conto che è ammesso e confessato il credito del Concessionario, come da note di controparte del 20.8.2020 e del 27.8.2020 e come dettagliato sub. § 6 dell'atto di citazione e alle pagg. 14 -15 - 16, accertarsi il corrispondente diritto di credito anche restitutorio del Concessionario e per l'effetto condannarsi al pagamento della somma indicata alle pagg. 14 -15 -16 dell'atto di citazione e quindi per € 183.920,00; solo in subordine nella minor somma riconosciuta e confessata per € 181.047,00, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2001, eventualmente anche con concessione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. tenuto conto 2
della riferita confessione del credito sia in sede stragiudiziale che giudiziale alla pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta e della pacifica risoluzione del Contratto accettata con nota del
20.8.2020 ;
2. in via principale, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato nel procedimento monitorio con rigetto integrale della domanda di ingiunzione;
3. in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ES del
16.04.2019 per gravi irregolarità/inadempimenti contrattuali come intimata con la missiva del
10.08.2020 ed in ogni caso del 19.8.2020; accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per gravi inadempimenti della come descritti in narrativa;
ed in ogni caso l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per legittimo recesso del Concessionario, con ogni conseguente statuizione anche in punto di restituzione dei fondi cassa come quantificati in citazione per € 183.920,00; in subordine, nella minor somma confessata e riconosciuta dalla controparte con le note del 20.8.2020 e del
27.8.2020; ove occorra, accertare e dichiarare l'accettazione della risoluzione eseguita da CP_1 con nota del 20.08.2020 con ogni conseguente statuizione restitutoria come sopra esposto;
4. sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione Parte_1 del prezzo di cessione ex art. 3 del contratto di cessione ed anche in considerazione dell'intervenuto sequestro del 27.01.2020 e del 29.01.2020 di n.2 AWP, oggetto della cessione del ramo d'azienda, e dei relativi Contratti esercenti, ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno per il depauperamento dell'oggetto della cessione di ramo d'azienda che si indica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, pari al valore stimato dei 13 Punti vendita non contrattualizzati con ed oggetto della richiamata cessione e come meglio specificato sub. § 8 e 9; ovvero nella Pt_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria; in ogni caso condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti pari ai minori redditi relativi ai PDV pretermessi che si quantificano provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, in tesi anche per violazione degli obblighi anticoncorrenziali come meglio specificato sub. § 8 e 9, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria.
5. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € 53.000,00 a titolo di penale Parte_1 per le ragioni di cui in premessa ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria, salvo il maggior danno, anche d'immagine subito dal Concessionario e che si quantifica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria;
6. in via riconvenzionale condizionata solo nella denegata ipotesi in cui sia accertata l'esigibilità e/o la debenza del credito azionato in sede monitoria disporre in accoglimento della domanda riconvenzionale la compensazione giudiziale come da stessa nota 3
dell'asserito creditore del 27.08.2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
1) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare nulla e/o annullare, improcedibile, improponibile, inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n 18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal
Tribunale di Roma e per l'effetto confermare lo stesso,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nulla e/o annullare, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente in quanto avente petitum e causa petendi diversa da quella oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto non connessa al procedimento monitorio e non esperibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
3) in via istruttoria ammettere le prove come articolate con la II memoria istruttorie depositata in data 22.12.2021 e quelle in replica articolate nella III memoria datata 11.1.2022,
4) nel merito, in subordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali e senza che le questioni di merito costituiscano rinuncia alle medesime, dichiarare l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale infondate in fatto ed in diritto e rigettarle, così come rigettare tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da parte opponente, e per l'effetto ritenendo valido ed efficace i contratto di cessione del ramo di azienda datato 15.4.2019 e confermare il decreto ingiuntivo opposto n .18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal Tribunale di Roma condannando al Parte_1 pagamento della somma di euro 195.000,00 oltre accessori, interessi e spese legali come portate nel decreto ingiuntivo medesimo a oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi Controparte_1 moratori sulla somma, dalla domanda monitoria al saldo,
5) in subordine rispetto alle questioni preliminare e pregiudiziali, e senza che questo costituisca rinuncia alle stesse, dichiarare comunque l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere la provvisoria esecuzione, totale o parziale, al decreto ingiuntivo opposto,
6) in subordine alle questioni preliminari e pregiudiziali e senza che questo costituisca rinuncia alle medesime, ed in subordine al punto 4) ovvero in caso di revoca o mancato conferma del decreto ingiuntivo opposto, che venga rigettata la domanda di opposizione e la relativa domanda riconvenzionale presentata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, e che venga Parte_1 accertata e dichiarata dovuta, in esecuzione del contratto o a qualsiasi titolo anche per l'inadempimento dell'attrice rispetto alla convenuta del contratto di cessione del ramo di azienda del 15.4.19, la somma residua portata dal contratto medesimo da a e Parte_1 Controparte_1 4
per l'effetto condannare al pagamento in favore della della residua Parte_1 Controparte_1 somma di euro 195.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dal 27.8.2020 al saldo,
7) nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale azionata da in maniera subordinata a questa, ammettere la domanda riconvenzionale della Parte_1 [...] quale reconventio reconventionis e per l'effetto: CP_1
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto ed inesistente la missiva datata 10.8.20 inviata da a e pertanto dichiarare valido ed efficace il contratto di service datato Parte_1 Controparte_1
16.4.19 per la data successiva al 10.8.2020,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del
16.4.19 per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto dichiarare illegittima la risoluzione del contratto comminata da a e quindi valido ed efficace Parte_1 Controparte_1 lo stesso,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del
16.4.19 per vessatorietà e per l'effetto dichiarare illegittima la risoluzione del contratto comminata da a e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1 Controparte_1
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto la missiva datata 17.8.20 ricevuta da il 19.8.20 CP_1 per inesistenza della clausola 11.2 e per inesistenza dei motivi di inadempimento dedotti da e per l'effetto accertare e dichiarare arbitraria la cessazione unilaterale del contratto di Parte_1 service del 16.4.19 comminata da nei confronti di e l'impossibilità, di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, di poter eseguire la propria prestazione nei confronti di e per l'effetto Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di service del 16.4.19 per fatto imputabile esclusivamente a per avere interrotto, immotivatamente e senza ragione, il rapporto Parte_1 contrattuale, rendendo impossibile l'esecuzione della prestazione del contratto di service da parte di e per l'effetto dichiarare il contratto risolto per esclusiva responsabilità dell'attrice Controparte_1 opponente Parte_1
8) condannare al risarcimento dei soli danni scaturenti dal rapporto contrattuale di CP_3 service del 16.4.19 a per euro 377.500,00, ovvero la maggiore o minore somma Controparte_1 ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo,
9) condannare alla restituzione, nei confronti di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
22.500,00 versati, per conto e nell'interesse di ed in esecuzione del contratto Service Parte_1 del 16.4.19 al bar , ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli Parte_3 5
interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data del versamento
30.4.19 al saldo,
10) nella denegata ipotesi in cui vengano riconosciute come dovute a somme relative Parte_1 ai fondi cassa, ovvero venga riconosciuto alla stessa somme inerenti ai richiesti danni in relazione alla cessazione del contratto di service del 16.4.19, che gli importi eventualmente riconosciuti vengano portati in compensazione con la somma di euro 400.000,00 chiesta in riconvenzionale a titolo di danno da nel presente giudizio, ovvero con le somme riconosciute essere Controparte_1 dovute da a in base al contratto di cessione di ramo di azienda del Parte_1 Controparte_1
15.4.19 ovvero con la maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta dalla a Parte_1
Controparte_1
11) comunque ed in ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite competenze Parte_1 ed onorari di causa della fase monitoria e del presente grado di giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2021 e introduttivo della causa civile iscritta al n. 7416-
2021 R.G., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 18456/2020, emesso il Parte_1
23.11.2020 e notificato il 2.12.2020, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € 195.000, oltre interessi ai sensi del D.L.vo Controparte_1
231/2002 e spese processuali, a titolo di residuo corrispettivo del ramo d'azienda ceduto con il contratto stipulato il 15.4.2019.
La parte ricorrente aveva esposto che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di € 750.000, il cui pagamento era stato programmato in tre rate: la prima pari a € 375.000 era stata corrisposta da entro dieci giorni dal 15.4.2019 e la seconda di €180.000 era stata pagata e la terza Parte_1 di € 195.000 andava versata entro dodici mesi dal contratto (documento n. 1); che aveva omesso di versare la terza rata, malgrado di trasferimento dell'azienda e Parte_1 la verificazione della condizione di esigibilità costituita dal pagamento, da parte dell'esponente, di quanto previsto nell'allegato E del contratto, paragrafi B e C, e ciò nonostante le richieste, la più recente effettuata con lettera inviata il 14.10.2020 con posta elettronica certificata (P.e.c.) - documento n. 7; proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
1. in via preliminare, rigettarsi la concessione della provvisoria esecuzione, in quanto
l'opposizione è fornita di prova scritta ed in particolare è ammesso e confessato il credito del 6
Concessionario, come da note di controparte del 20.8.2020 e del 27.8.2020 e come dettagliato sub.
§ 6;
2. in via principale, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito azionato nel procedimento monitorio con rigetto integrale della domanda di ingiunzione;
3. in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ES del
16.04.2019 per gravi irregolarità/inadempimenti contrattuali come intimata con la missiva del
10.08.2020 ed, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per gravi inadempimenti della come descritti in narrativa;
ed in ogni caso l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per legittimo recesso del Concessionario;
4. sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione Parte_1 del prezzo di cessione ex art. 3 del contratto di cessione ed anche in considerazione dell'intervenuto sequestro del 27.01.2020 e del 29.01.2020 di n.2 AWP, oggetto della cessione del ramo d'azienda,
e dei relativi Contratti esercenti, ed in ogni caso il diritto al risarcimento del danno per il depauperamento dell'oggetto della cessione di ramo d'azienda che si indica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00; ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria; in ogni caso condannarsi l'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti pari ai minori redditi relativi ai PDV pretermessi che si quantificano provvisoriamente nella somma di € 200.000,00, in tesi anche per violazione degli obblighi anticoncorrenziali, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria
5. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € 53.000,00 a titolo di penale Parte_1 per le ragioni di cui in premessa ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria, salvo il maggior danno, anche d'immagine subito dal Concessionario e che si quantifica provvisoriamente nella somma di € 200.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in sede istruttoria;
6. in via riconvenzionale condizionata nella denegata ipotesi in cui sia accertata l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria disporre la compensazione giudiziale come da stessa nota dell'asserito creditore del 27.08.2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.”
A sostegno dell'opposizione esponeva che l' Parte_1 Parte_4
e aveva conferito la concessione per la gestione della rete telematica, cui erano collegati gli
[...] apparecchi automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza (documento n. 2); che aveva stipulato un “Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate”, con cui
[...] si era obbligata a mettere a disposizione dell'esponente (rispettivamente, ES e CP_1 7
Concessionario) centouno apparecchi (AWP) e a collaborare nello svolgimento dell'attività di raccolta delle giocate;
che con il “Contratto di cessione di ramo di azienda” stipulato, per il corrispettivo di € 750.000, con scrittura privata con firme autenticate il 15.4.2019 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 22473, raccolta n. 14143 – documento n. 2 del fascicolo monitorio) le aveva Controparte_1 ceduto:
“- n. 106 AWP, così come individuate in Allegato A, che il Cedente dichiara espressamente essere conformi alla normativa vigente in perfetto stato di mantenimento ed 'in esercizio' (con ciò, intendendosi debitamente collegate alla rete telematica del concessionario e Parte_1 giocanti, ovvero in stato di manutenzione, collegate ai PDA di magazzino), ubicate presso gli
Esercizi indicati in Allegato B e n.20 AWP ubicate presso il magazzino della sede del Cedente stesso;
-n 27 (ventisette) cambio monete, n.14 (quattordici) cambia-cambia, 64 (sessantaquattro) sgabelloni e 76( settantasei) distanziometri così come meglio indicato in Allegato D;
- il Contratto
Concessionario ES ed i Contratti ES Esercenti e/o i rapporti con detti Esercenti elencati nell'Allegato C;
- l'avviamento commerciale”; che, in base a questo contratto, aveva acquisito la proprietà di centosei apparecchi di Parte_1 intrattenimento (AWP) ed era subentrata nei rapporti con gli esercenti indicati nell'allegato C;
che il 16.4.2019 aveva stipulato con il “Contratto ES”, con cui erano stati Controparte_1 regolamentati i rapporti tra le parti circa i servizi funzionali alla raccolta del gioco lecito
(documento n. 4); che la aveva assunto obblighi di manutenzione e custodia degli apparecchi AWP Controparte_1
e, in esito alla relativa ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza date 27.1.2020 e 29.1.2020, erano stati emessi provvedimenti di sequestro ex art. 354 c.p.p. di due AWP, con le schede madri, essendo state riscontrate manomissioni allo sportellino dell'interfaccia del computer usata per la connessione a dispositivi periferici (USB), suscettibili di preludere all'alterazione di dati fiscali e contabili;
che, in questa situazione, con P.e.c. del 10.8.2020 l'esponente aveva intimato a CP_1 CP_1 la risoluzione del “Contratto ES” per gravi irregolarità, in base all'art. 11.2 del contratto e, con lettera del 20.8.2020, si era resa disponibile a restituire il fondo cassa CP_1 CP_1
(documenti n. 12 e 15) e aveva comunicato agli esercenti che il rapporto Parte_1 contrattuale in essere, oggetto di cessione di ramo d'azienda, continuava a intercorrere con sé
(documento n. 17); 8
che aveva diffidato la a restituire la somma detenuta a titolo di Parte_1 Controparte_1 fondo cassa, indicato dalla destinataria nel complessivo importo di € 187.025, con nota del
27.8.2020 (documenti n. 18 e 19).
Con decreto reso il 18.2.2021, letti gli identici atti di citazione introduttivi delle cause civili iscritte ai numeri 7416-2021 R.G. e 7593-2021 R.G., con le quali aveva proposto Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. 18456-2020 (n. 52865-2020 R.G.) nei confronti di CP_1
era disposta la riunione della causa n. 7593/2021 R.G. alla precedente, la cui prima udienza, a
[...] norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., era differita al 22.10.2021.
In data 13.5.2021, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
1) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare nulla e/o annullare, improcedibile, improponibile, inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n 18456/2020 rg 52865/2020 emesso dal
Tribunale di Roma,
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nulla e/o annullare, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente in quanto avente petitum e causa petendi diversa da quella oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto non connessa al procedimento monitorio e non esperibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
3) nel merito, in subordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali e senza che le questioni di merito costituiscano rinuncia alle medesime, dichiarare l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, infondate in fatto ed in diritto e rigettarle, così come rigettare tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando controparte al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo medesimo oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulla somma, dalla domanda monitoria al saldo,
4) in subordine rispetto alle questioni preliminare e pregiudiziali, dichiarare comunque
l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere la provvisoria esecuzione, totale o parziale, al decreto ingiuntivo opposto,
5) in subordine alle questioni preliminari e pregiudiziali ed in subordine al punto 3), ed in ogni caso in cui venga revocato il decreto ingiuntivo, rigettare la domanda di opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'attrice nel contratto di cessione del ramo di azienda del 15.4.19 e condannare al pagamento in Parte_1 favore della della somma di euro 195.000,00, ovvero della maggiore o minore Controparte_1 9
somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dal 27.8.2020 al saldo,
6) nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale, e subordinata a questa, ammettere la riconvenzionale di quale reconventio Controparte_1 reconventionis e per l'effetto:
- accertate e dichiarare priva di ogni effetto ed inesistente la missiva datata 10.8.20 inviata da
a e pertanto dichiarare valido ed efficaci il contratto per la data Parte_1 Controparte_1 successiva al 10.8.2020,
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del 16.4.19 per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto dichiararle illegittima la risoluzione del contratto comminata da e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1
- accertare e dichiarare nulla ed inefficace la clausola di cui al punto 11.2 del contratto di service del 16.4.19 per vessatorietà e per l'effetto dichiararle illegittima la risoluzione del contratto comminata da e quindi valido ed efficace lo stesso, Parte_1
- accertate e dichiarare prima di ogni effetto la missiva datata 17.8.20 ma ricevuta da il CP_1
19.8.20 per inesistenza della clausola 11.2, e per inesistenza dei motivi di inadempimento dedotti da e per l'effetto accertare e dichiarare arbitraria la cessazione unilaterale del Parte_1 contratto comminata da nei confronti di e l'impossibilità, di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, di poter eseguire la propria prestazione e per l'effetto
- accertare e dichiarare inadempimento del contratto di service del 16.4.19 per fatto imputabile esclusivamente a per avere interrotto, immotivatamente e senza ragione, il rapporto Parte_1 contrattuale, rendendo impossibile l'esecuzione della prestazione da parte di e Controparte_1 per l'effetto dichiarare il contratto risolto per esclusiva responsabilità dell'attrice,
7) condannare al risarcimento dei soli danni scaturenti dal rapporto contrattuale di CP_3 service del 16.4.19 per euro 377.500,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo,
8) condannare alla restituzione, nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 22.5000,00 versati, per conto e nell'interesse di ed in esecuzione del contratto Parte_1
Service del 16.4.19 al bar , ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia Parte_3 oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs n 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data del versamento 30.4.19 al saldo,
9) nella denegata ipotesi in cui vengano riconosciute come dovute a somme relative Parte_1 ai fondi cassa, ovvero venga riconosciuto alla stessa danni in relazione alla cessazione del 10
contratto di service del 16.4.19, che gli importi riconosciuti vengano portati in compensazione con
l'importo di euro 400.000,00 chiesta in riconvenzionale a titolo di danno da nel Controparte_1 presente giudizio, ovvero con la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, 10) comunque ed in ogni caso condannare al rimborso delle spese di lite competenze ed Parte_1 onorari di causa della fase monitoria e dell'intero giudizio di opposizione”.
Affermata la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, in base al contratto di cessione di ramo d'azienda del 15.4.2019 (documento n. 2), sosteneva di aver adempiuto Controparte_1
l'obbligazione di cui all'art. 3.1, punto iii, del contratto, mediante l'estinzione dei debiti indicati nell'Allegato E, sezioni B e C, nei confronti di (documenti n. 5, 34 e 37) e di CP_4
(documento n. 6), sicché era tenuta a versare il residuo Controparte_5 Parte_1 corrispettivo del ramo d'azienda ceduto, richiesto con P.e.c. del 14.10.2020 (documento n. 7); aggiungeva che, stipulati i contratti di cessione del ramo d'azienda e di servizi, erano stati eseguiti accertamenti da parte della Guardia di Finanza con sequestri presso alcuni esercenti (documenti n.
13, 14 e 15) e successive operazioni peritali sui beni sequestrati (documenti n. 16 e 17); che, con lettera del 18.2.2020, si era riservata ogni azione risolutoria e risarcitoria in Parte_1 caso di accertamento della responsabilità dell'esponente (documento n. 18) e, con altra del
10.8.2020 (documento n. 19), aveva dichiarato risolto il contratto, dando seguito ad azioni presso gli esercenti per rimuovere i dispositivi di sicurezza installati da che, con lettera Controparte_1 del 14.8.2020 (documento n. 20), aveva eccepito l'inefficacia della risoluzione per mancanza di sottoscrizione della missiva, l'insussistenza dei fatti contestati e la nullità della clausola contrattuale invocata, diffidando dal non perseguire la cessazione del rapporto contrattuale e, Parte_1 con P.e.c. inviata agli esercenti in pari data, ne aveva confermato la permanenza, con divieto di manomissione degli apparecchi (documento n. 21 e 21A), e il 17.8.2020 le aveva Parte_1 comunicato le linee guida per la riconsegna delle apparecchiature (documento n. 22); che con lettera del 17.8.2020, ricevuta il successivo giorno 19, sottoscritta dal legale rappresentante, aveva confermato la volontà di risolvere il contratto, confermando per implicito Parte_1
l'inefficacia della precedente comunicazione, e, con lettera del 20.8.2020, aveva Controparte_1 preso atto della risoluzione contrattuale, pur avendone contestato la legittimità ed eccepito la nullità della clausola 11.2 del contratto di servizi e l'insussistenza della giusta causa e aveva chiesto a di pagare la residua somma di € 195.000 (documenti n. 23 e 24); Parte_1 che, ricevuti solleciti da con lettera del 27.8.2020, l'esponente le aveva proposto di Parte_1 avviare le operazioni di riconsegna per il successivo giorno 28 e, con risposta del 31.8.2020, le era stato chiesto il rinvio di tali operazioni e gli apparecchi erano stati riconsegnati in date 31.8.2020, 1
e 2 settembre 2020, come risultava dai verbali (documenti n. 26, 27 e 29); 11
che, in esito all'ispezione congiunta dei macchinari, era emerso che, il 24.8.2020 e il 29.8.2020, in alcuni esercizi gli addetti avevano forzato serrature e lucchetti degli AWP, ma il Parte_1 servizio non era stato interrotto e l'esponente aveva presentato querela;
che, con lettera del 15.9.2020, l'esponente aveva reiterato la contestazione di risoluzione del contratto di servizi, sostenendo di aver adempiuto le obbligazioni contrattuali (documento n. 31) e, recuperato il denaro contenuto negli apparecchi, secondo le indicazioni di Parte_1
(documento n. 22), e le aveva corrisposto quanto dovuto, come da P.e.c. in date 2.9.2020 e
8.9.2020, con pagamento effettuato il 9.9.2020, oltre l'importo già versato per la cd. legge di stabilità e al pagamento del residuo a (documenti n. 6, 32, 33 e 34); CP_4 che, trasmessa la quietanza liberatoria di (documento n. 5) e richiesto il saldo del CP_4 corrispettivo del ramo d'azienda, l'esponente ne aveva proposto la compensazione con il fondo cassa dell'importo di € 181.047, e il pagamento della differenza di € 13.953, ma non Parte_1 aveva accettato, dichiarando di trattenere l'importo di € 195.000 a titolo di acconto risarcitorio per asseriti danni e aveva chiesto la restituzione del fondo cassa. eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziale basata sul contratto di Controparte_1 servizi stipulato il 16.4.2019, assumendone l'autonomia rispetto alla cessione del ramo d'azienda del 15.4.2019, nonché la diversità di petitum e causa petendi; contestava la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo del ramo d'azienda, fondata su presunti propri comportamenti concernenti il contratto di servizi (manomissioni, ritardi nella riconsegna, ostruzionismo).
in via subordinata, eccepiva la nullità della clausola contrattuale n. 11.2 del Controparte_1 contratto di servizi, assumendo che l'inadempimento di aveva comportato la Parte_1 cessazione del relativo rapporto e aveva causato danni da risarcire;
deduceva che la clausola 11.2 era affetta da nullità per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, non contenendo la chiara indicazione delle obbligazioni contrattuali il cui inadempimento avrebbe potuto determinare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., essendo riferita a “giusta causa” o imprecisati “comportamenti irregolari o illegali” e aggiungeva che non era stata provata alcuna condotta inadempiente ed eccepiva la vessatorietà della stessa clausola ex art. 1341, comma
2°, c.c., poiché riconducibile alle clausole di ampliamento della facoltà di recesso o di limitazione della responsabilità contrattuale. deduceva che non integravano alcun inadempimento le condotte contestate da Controparte_1
quali l'asserita mancanza di collaborazione nel corso degli accessi della Guardia di Parte_1
Finanza e le dichiarazioni rese dai propri dipendenti;
12
che, in base al contratto, gli interventi tecnici sulle schede di gioco competevano al produttore, non al gestore, né era stata fornita la prova di manomissioni e di mancanza di comunicazioni di anomalie da parte dell'esponente e la cessazione del rapporto di servizi instaurato il 16.4.2019 andava imputata a che lo aveva interrotto in via unilaterale, senza giusta causa;
Parte_1 che le aveva impedito di rendere la prestazione, interrompendo il servizio in modo Parte_1 illegittimo e l'inadempimento contestato, per due dei centosei apparecchi, era di scarsa rilevanza e non giustificava la risoluzione contrattuale.
La parte opposta deduceva inoltre che la condotta contrattuale ed extracontrattuale di Pt_1
causativa di danni, era stata incoerente, poiché in fase stragiudiziale la risoluzione era stata
[...] riferita alla mancata collaborazione dell'esponente e, in fase giudiziale, a presunte manomissioni;
che aveva agito con modalità aggressive nei confronti degli esercenti, utilizzando Parte_1 collaboratori non ufficiali e tentando di appropriarsi di apparecchi protetti da dispositivi di sicurezza
(documento n. 29) e, malgrado la dichiarata urgenza, aveva differito la riconsegna dei macchinari e si è disinteressata dei rapporti con gli esercenti;
che tale comportamento era stato contrario ai principi di buona fede e correttezza, aveva danneggiato la stessa e causato la perdita di fiducia degli esercenti, determinando il Parte_1 depauperamento del patrimonio ceduto.
La parte opposta deduceva che, a seguito della controversa risoluzione del contratto di servizi, aveva subito danni patrimoniali dell'importo di € 377.500, stanti i mancati incassi, calcolati considerando la prospettiva di proseguire il rapporto contrattuale fino alla pattuita scadenza del
2022, cui andava aggiunta la somma di € 22.500, versata all'esercente per conto di Parte_3 documento n. 38), che andava restituita, in assenza di rapporto contrattuale;
Pt_1 che era obbligata a corrisponderle la somma di € 195.000, quale saldo della cessione Parte_1
d'azienda, ed € 400.000 a titolo di risarcimento del danno contrattuale per la cessazione del contratto di servizi.
Con ordinanza resa in udienza il 22.10.2021, non era accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.; prodotta documentazione, la causa, in decisione dal 23.1.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c., era rimessa sul ruolo con ordinanza in date 19.7.2024 - 7.8.2024, ammissiva di consulenza tecnica d'ufficio per
“accertare i rapporti di dare e avere tra le parti, avuto riguardo ai suindicati contratti, a titolo di corrispettivo od oneri ivi previsti, a prescindere da pretese risarcitorie, a ciò a titolo di capitale e interessi”. 13
Svolto questo adempimento da parte dell'ausiliario d'ufficio, Dott. e Persona_2 precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 4.3.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente sono state accolte nei limiti indicati nel provvedimento del 10.5.2022 che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ. ord., sez. trib., 09-01-2019, n. 363; Cass. civ., sez. lav., 18-11-2016, n. 23531; Cass. civ. ord., sez.
VI, 20-03-2015, n. 5724).
Circa la domanda proposta da per conseguire il pagamento della somma di € Controparte_1
195.000, a titolo di saldo del corrispettivo del ramo d'azienda ceduto a con il Parte_1 contratto stipulato il 15.4.2019 (documento n. 2 di parte opposta), si rileva che all'articolo 3, le parti hanno pattuito:
“Articolo 3: Prezzo del Ramo Di Azienda e condizioni.
3.1 Il prezzo ("Prezzo") si è convenuto in complessivi Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da versarsi secondo termini e condizioni qui di seguito indicate: (i) Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero) ("Prima Tranche") entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (a) sia già avvenuta la voltura dei nulla osta di esercizio ("NOE") relativi alle AWP oggetto di cessione in favore del Cessionario, (b) siano consegnati al Cessionario i Verbali di Conciliazione di cui al successivo articolo 4.1. (viii), (c) siano stati saldati l rendiconti contabili al 31.03.2019 ed al 15.04.2019 in favore di (d) siano stati consegnati "i" 5 (cinque) Contratti ES Esercente. Parte_1 Resta ad ogni modo inteso che in caso di mancato avveramento congiunto delle condizioni di cui ai punti (a) e (b), il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo dovuto a titolo di Prima Tranche fino alla data di effettivo avveramento delle predette condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 6.2 e/o che in caso di mancato avveramento congiunto delle condizioni di cui ai punti (c) e (d) avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente, fino alla data di effettivo pagamento del rendiconto contabile e consegna dei cinque contratti, con l'avvertimento espresso che, trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine di adempimento il Cessionario avrà diritto a trattenerne l'importo a titolo definitivo, beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo;
(ii) Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (i) sia avvenuta l'estinzione dei debiti meglio indicati in Allegato E – Sezione “A”, nonché (ii) non siano emerse (o comunque sia avvenuto il saldo di) eventuali Passività e/o Pendenze (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al 14
Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o Fatti Relativi alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3 (“Seconda Tranche”). Resta inteso che, in caso di mancato avveramento delle predette condizioni, il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente alla Pendenza e/o alla Passività emersa fino alla data di effettivo pagamento, con l'avvertimento espresso che in caso di pagamento nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della avrà diritto a Controparte_6 Parte_1 trattenerne l'importo a titolo definitivo beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo;
(iii) Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero) entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla Data di Cessione e, comunque, a condizione che (i) sia avvenuta l'estinzione dei debiti meglio indicati in Allegato E – Sezione “B” e “C”, ivi compreso il debito indicato nell'Allegato E – Sezione B, ovvero il debito maturato dal Cedente nei confronti dell'erario, ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della L. 190/2014 ("Debito Stabilità"), nonché (ii) non siano emerse (o comunque sia avvenuto il saldo di) eventuali Passività e/o Pendenze (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o Fatti Relativi alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3 (“Terza Tranche” o “Saldo”). Resta inteso che qualora, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla Data di Cessione, non sia ancora avvenuta l'estinzione integrale dei debiti eventualmente indicati in Allegato E e/o sia comunque emersa una qualsiasi Passività e/o Pendenza (siano esse già previste nel Certificato Fiscale consegnato al Cessionario e/o comunque emerse successivamente) e/o comunque un Fatto Relativo alla Precedente Gestione e/o quanto previsto all'articolo 5.3, il Cedente accetta, sin d'ora, che il Cessionario avrà diritto a trattenere l'importo corrispondente al debito non corrisposto e/o alla Passività e/o alla Pendenza e/o al Fatto Relativo alla Precedente Gestione, fino alla data di effettivo pagamento, con l'avvertimento espresso che, in caso di mancato pagamento nel termine di 6 (sei) mesi dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della Seconda Tranche o Saldo, il Cessionario avrà diritto a trattenerne l'importo a titolo definitivo, beneficiando di una corrispondente riduzione di Prezzo.
3.2 A titolo di rimborso per le somme contenute all'interno delle AWP e nei cambiamonete, necessarie ai fini del funzionamento delle AWP stesse, che il Cedente garantisce essere presenti nella misura indicata in Allegato F, il Cessionario verserà al Cedente un importo di Euro 204.800,00 (euro duecentoquattromilaottocento virgola zero zero), rinunciando il Cedente a qualsiasi altro importo, a tale titolo. Tale importo sarà versato nello stesso termine di cui all'articolo 3.1. (i).
3.3 Il pagamento dei suddetti importi dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], presso Banca Popolare Di Bari - Ascoli Piceno.
3.4 Resta espressamente inteso che il pagamento dei suddetti importi, oltre ad essere condizionato all'avveramento delle condizioni sopra indicate, è, altresì, condizionato all'avveramento delle eventuali ulteriori condizioni previste in eventuali separati e successivi accordi sottoscritti dalle Parti.”
Circa la pattuizione di cui all'Allegato E del contratto di cessione del ramo d'azienda, avente a oggetto l'obbligazione dell'odierna parte opposta di estinguere il debito richiamato nella sezione C
(debito per la cd. Legge di Stabilità per il 2015 nei confronti di – versato alla Controparte_5
), ha dedotto di aver effettuato il pagamento in data 12.11.2019 Parte_1 Controparte_1 mediante bonifico dell'importo di € 31.060,52 (documento n. 6).
In relazione alla sezione B, riferita al suindicato debito maturato nei confronti di la CP_4 parte opposta ha prodotto la quietanza liberatoria dell'1.9.2020, con cui questa società ha dichiarato
“di aver ricevuto, a mezzo bonifico bancario, dalla in data 27.08.2020, la Controparte_1 somma di € 137.459,76, a soddisfacimento del credito previsto ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 15
190/14 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), così come interpretato dall'articolo 1, comma 921, L.
208/15, così caducando gli obblighi previsti con la scrittura privata del 15.11.2019” (documento n.
5 del fascicolo monitorio depositato il 22.12.2021).
Al riguardo, è stata effettuata la produzione del bonifico di € 137.459,76 in data 27.8.2020, caratterizzato dalla descrizione: “Global Starnet LTD saldo piano di rientro per debito legge
Data Ordine 27/08/20 CRO CodiceFiscale_1
0000028460712409481350013500IT” (documento n. 34), e gli estratti conto relativi ad altri bonifici
(documento n. 37), caratterizzati dalla descrizione “pagamento PREU AWP RATA 365 CIG”, a eccezione dei primi due, degli importi di € 2.190,83 ed € 3.643,79, con la descrizione “saldo interessi legali maturati per legge di stab”, e pertanto non inerenti ai debiti indicati nell'Allegato E
– Sezione B.
La documentazione prodotta dalla parte opposta indica il versamento della somma complessiva di €
168.519,98 a fronte dell'importo di € 193.728,29, dovuto in base all'Allegato E – Sezioni B e C, del suindicato contratto, sicché non è stata neppure dedotta l'estinzione integrale di tale debito.
A ciò va aggiunto che, a fronte della contestazione da parte di circa l'effettivo Parte_1 pagamento della somma indicata nell'Allegato E – Sezioni B e C, pari a € 193.728,29, CP_1 ha prodotto documentazione, consistente nella precitata quietanza, resa da un terzo, e da
[...] estratti di conto corrente relativi ai bonifici sopra elencati, che non appare idonea a dimostrare l'avvenuto versamento del prezzo.
In primo luogo, non sussiste alcuna efficacia probatoria della quietanza rilasciata da un terzo,
secondo il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità per CP_4 cui: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.” (Cass., Sez. Un. Civ.,, sentenza n. 15169 del 23.6.2010, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. 613799-01; cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 24208 del 30.11.2010; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 23155 del 31.10.2014; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 6650 del 9.3.2020;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21554 del 7.10.2020; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 38805 del
7.12.2021). 16
Va considerata, inoltre, l'inidoneità della richiesta di bonifico bancario a provare che la somma di denaro sia entrata nella disponibilità del beneficiario, derivante dalla natura giuridica di tale atto e vanno considerati i principi secondo i quali: “In tema di contratti bancari, il «bonifico» (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire;
da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato;
ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la condicio creditorum.” (Cass. civ., sez. I, 28.2.2007, n. 4762, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv.
594997-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17954 del 1.7.2008; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n.
3086 del 8.2.2018); è stato affermato che: “Al fine di poter ritenere realizzato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, che presuppone la dazione di una somma di denaro, occorre l'intervento di un trasferimento, concretantesi in una "traditio", anche se non necessariamente materiale, dell'importo di tale somma dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dell'"accipiens", e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di questo della disponibilità dell'importo versatogli (cfr., per riferimenti, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2938 del 9.10.1972).” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29.11.1996, n.
10632, ivi, Rv. 500890) e, inoltre, è stato chiarito che: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal 'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 8046 del 21.3.2023, ivi, Rv. 667502-01).
Tanto premesso, la parte opposta non ha fornito la prova del pagamento (integrale) previsto dall'art. 3 punto 1, (iii) del contratto di cessione del ramo di azienda, cui le parti hanno subordinato 17
l'esigibilità dell'ultima rata del prezzo di cessione del ramo d'azienda e, in difetto di questo pagamento, non è dovuto il saldo di questo corrispettivo.
Per conseguenza, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale fondata sul contratto di servizi stipulato dalle parti il 16.4.2019, si rileva che è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, di cui è stata dedotta l'estraneità al giudizio, poiché relativa a un contratto autonomo rispetto alla cessione del ramo d'azienda di cui al contratto stipulato il 15.4.219.
L'eccezione appena indicata è infondata, dovendo essere considerato che: “Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il 'simultaneus processus' secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (Cass, Sez. 3 civ., ordinanza n. 533 del 15.1.2020, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 656570-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 15271 del 4.7.2006 e n. 27564 del 20.12.2011).
Sussiste il collegamento funzionale tra i due contratti (cessione del ramo d'azienda e gestione dei relativi servizi), stipulati dalle parti in due giorni consecutivi e aventi a oggetto la gestione di centosei AWP, i.e. apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110, comma 6, lett.
a), del T.U.L.P.S.; il nesso teleologico tra i due contratti è indicato all'art. 2 del contratto di gestione, in cui è posto in evidenza che il contratto Concessionario-ES, insieme ai contratti stipulati con gli esercenti e ai rapporti instaurati con questi ultimi ed elencati nell'Allegato C, costituisce un insieme contrattuale coerente;
tra i contratti richiamati nell'Allegato C è compreso quello stipulato dalle attuali parti in giudizio.
E' incontroversa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sorto con la stipulazione del
“Contratto ES” di cui alla scrittura privata del 16.4.2019 (documento n. 4 di parte opponente); infatti, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dei conseguenti sequestri di apparecchi di gioco installati presso eseguiti in date 27.1.2020 e 29.1.2020, Controparte_1 ha inviato all'attuale parte opposta la P.e.c. in data 10.8.2020, avente a oggetto la Parte_1
“comunicazione di recesso del Contratto ES ai sensi dell'art. 11.2.”, fondata su rilievi all'obbligazione di manutenzione dei macchinari da gioco lecito, anche nel corso dell'intervento eseguito dalla Guardia di Finanza, e sulla mancata collaborazione con il gestore “per le eventuali iniziative giudiziarie” relative ad “Apparecchi o loro componenti”; ha ribadito la Parte_1 18
manifestazione di recesso dal contratto mediante P.e.c. del 19.8.2020 (documenti n. 19 e 23 di parte opposta).
Con missiva del 20.8.2020, avente a oggetto l'“inadempimento del contratto datato 16.4.19 da parte della richiesta blocco delle slot pec datata 17.8.20 e comunicazione pec Parte_1
19.8.2020”, ha comunicato a di ritenere “cessato risolto il Controparte_1 Parte_1 contratto sottoscritto in data 16.4.2019 a far data dalla presente comunicazione per Vostro esclusivo inadempimento” (documento n. 15 di parte opponente).
Si rileva che, in via subordinata, le parti hanno formulato contrapposte domande di risoluzione del contratto del 16.4.2019 e va considerato il principio secondo cui “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 19796 del 21.9.2020, ivi Rv. 658794-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 26907 del 19.12.2014).
Va considerato, inoltre, il principio secondo cui: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 16637 del 3.7.2013, ivi, per esteso).
Nella specie, la valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti induce a ritenere di maggiore rilievo – e, dunque, causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale – quello posto in essere da atteso che i verbali redatti dalla Guardia di Finanza in date 27.1.2020 e Controparte_1
29.1.2020 (documenti 7, 8, 9 di parte opponente) evidenziano: “è stata appurata l'integrità dei sigilli di garanzia posti dal produttore della scheda sul guscio a protezione della scheda madre. È stata però rilevata la rottura della copertura in plastica a protezione dell'ingresso 'USB' nel circuito stampato (come si evince dalle foto in allegato) che pertanto risulta perfettamente accessibile. Tramite l'ausiliario del gestore intervenuto sul posto è stata visionata la schermata 19
denominata 'eventi': quanto visibile a monitor non evidenziava la voce 'manomissione' o similare
(esaminata una sola videata relativa agli eventi recenti)”.
L'esito di questo accertamenti, in cui sono state riscontrate manomissioni allo sportellino della USB funzionali all'alterazione dei dati fiscali e contabili, nonché i plurimi provvedimenti di sequestro ex art. 354 c.p.p. degli AWP, sono idonei a integrare la violazione dell'art. 5 del contratto di service stipulato tra le parti, impositivo dell'obbligo a carico del ES di: “(xi) non porre in essere alcuna condotta, diretta o indiretta, tesa ad alterare gli Apparecchi di gioco, nonché i flussi di comunicazione tra questi e la rete telematica”; “(xii) custodire con diligenza gli Apparecchi di gioco, astenendosi da qualsiasi intervento che ne pregiudichi la conformità alle prescrizioni del gioco lecito, i PDA e tutti gli eventuali altri apparecchi affidati al ES dal Concessionario, necessari alla connessione degli Apparecchi di gioco alla rete telematica del Concessionario stesso, rimanendo responsabile della loro integrità e funzionalità”; “(xiii) verificare che
l'Esercente custodisca con diligenza i PDA forniti dal Concessionario e che, pertanto, a seguito della cessazione degli effetti del Contratto, della dismissione degli Apparecchi di gioco, di spostamento dei medesimi ad un altro Esercizio e, in ogni caso, su semplice richiesta del
Concessionario, il PDA dovrà essere tempestivamente restituito al Concessionario medesimo nello stato in cui è stato fornito, fatto salvo il normale deterioramento d'uso”; “(xiv) comunicare immediatamente al Concessionario qualsiasi danno o anomalia rilevata sui PDA o sugli
Apparecchi di gioco ad essi collegati, che ne impedisca il regolare funzionamento o la connessione alla rete telematica”.
Il contratto di prestazione di servizi stipulato dalle parti, all'art. 11, ha previsto: “qualora il
Contratto si risolva per una delle cause indicate ai punti che precedono, il ES dovrà versare al
Concessionario, a titolo di penale, un importo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun
Apparecchio di gioco, tenuto conto del numero massimo di Apparecchi di Gioco fatti oggetto del presente Contratto, per ciascun anno, o frazione di esso, di durata residua del Contratto, impregiudicato il maggior danno”.
Per conseguenza, va condannata a pagare a la penale ex art. l'art. Controparte_1 Parte_1
11.4 dell'importo di € 53.000, relativa a centosei AWP di cui al contratto di servizi.
Sussiste l'obbligazione di restituzione a del fondo cassa rilevato alla cessazione dei Parte_1 rapporti contrattuali, il cui importo è stato indicato dall'opposta in € 181.047, con missive inviate al concessionario in date 20.8.2020 e 27.8.2020 (documenti n. 15 e 19).
Circa la quantificazione dell'importo del fondo cassa previsto nel Contratto di Cessione (sub allegato “F”) e nel Contratto di Service (sub allegato “E”), si condividono le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato: 20
“Per poter determinare l'esatto ammontare del credito eccepito in compensazione a titolo di fondo cassa, il sottoscritto CTU è partito dalla somma contabile residua dei fondi cassa pari ad euro
187.025,00, non contestata da entrambe le parti. Successivamente, dall'importo sopra indicato, lo scrivente CTU ha stornato l'importo di euro 1.014,00 quale somma contenuta nelle slot sequestrate dalla Guardia di Finanza. Infine, all'importo così calcolato, sono state ulteriormente sottratte le somme, pari ad euro 4.482,00, contenute all'interno delle slot machine e dei cambia monete al momento della riconsegna al concessionario degli stessi. Pertanto, l'importo del fondo cassa ricalcolato dallo scrivente CTU risulterà essere pari ad euro 181.529,00. Per ciò che concerne il conteggio degli interessi sull'importo del fondo cassa ricalcolato, l'ammontare determinato risulterebbe essere pari ad euro 258.070,82.” (relazione tecnica d'ufficio depositata il 17.12.2014).
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, va condannata a pagare a Controparte_1 la somma di € 258.070,82, oltre interessi legali al saggio legale sull'importo capitale Parte_1 dalla presente sentenza al saldo, a titolo di restituzione del fondo cassa.
Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per depauperamento dell'azienda richiesto da che, a sostegno della domanda, ha prodotto documenti di formazione unilaterale, Parte_1 rimasti privi di elementi di oggettivo riscontro.
In particolare, va esaminata la relazione di stima del ramo d'azienda redatta dal tecnico di fiducia
Dott. (documento n. 23), datata 15.4.2019; dell'elenco dei “PDV” non più Persona_3 contrattualizzati con il Concessionario ET S.p.A. (documento n. 24); e dell'elaborazione contabile del valore di avviamento riferito ai predetti PDV (documento n. 25); si tratta di documenti inidonei a provare l'effettivo depauperamento dell'azienda ceduta e che non contengono alcun riferimento concreto alle lamentate disdette degli esercenti, essendo incontroverso che i relativi rapporti contrattuali sono proseguiti con dopo la risoluzione dei rapporti Parte_1 contrattuali con Controparte_1
Si osserva, inoltre, che non risulta provato che la cessazione dei rapporti con gli esercenti sia stata causata dagli inadempimenti di stante l'assoluto difetto di elementi oggettivi o Controparte_1 documentali idonei a dimostrare la controversa sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'opposta e il lamentato danno, tale allegazione è rimasta sfornita di prova, pertanto, inidonea a fondare una pretesa risarcitoria. Al riguardo, giova ricordare che è onere della parte che agisce per il risarcimento allegare e dimostrare, anche tramite presunzioni, l'esistenza di un danno concreto – ossia un effettivo depauperamento del patrimonio sociale – nonché la riconducibilità di tale danno alla condotta del danneggiante. Solo in presenza di tali elementi si configura un danno risarcibile, che rappresenta un quid pluris rispetto alla sola violazione degli obblighi contrattuali. In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria è priva di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005). 21
Stante l'assoluto difetto di allegazioni e prove del danno all'immagine lamentato dalla parte opponente, non ne può essere riconosciuto il risarcimento.
Come è noto, il danno all'immagine, in quanto danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, e grava su chi ne richiede il risarcimento l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti – tra cui rientra anche quello all'immagine – deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, seppure in via presuntiva,
l'esistenza (Cass., sez.
6-3 civ., n. 7594 del 28.3.2018; Cass., sez. 3 civ., n. 34026 del 18.11.2022;
Cass., sez. 1 civ., n. 6589 del 6.3.2023).
Nella specie, non ha fornito alcuna prova idonea a confermare l'asserito danno Parte_1 dell'immagine commerciale in conseguenza dell'inadempimento dell'art. 5 del contratto di servizi stipulato con Controparte_1
Va considerato, infine, che la carenza probatoria in parola preclude il ricorso alla liquidazione equitativa del risarcimento, posto che il potere attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. si limita alla quantificazione del danno e non può supplire alla mancanza di prova della sua esistenza (cfr. Cass., sez. 3, n. 31546 del 06/12/2018; Cass., sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, e in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 23.12.2024, sono poste a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 18456/2020 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 2865/2020 R.G; condanna la in persona del legale rappresentante, a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 53.000,00 a titolo di penale ex art. 11.4 del contratto di servizi stipulato dalle parti il
16.4.2019, e la somma di € 258.070,82, oltre interessi legali successivi alla presente sentenza sull'importo capitale di € 187.025, a titolo restitutorio del fondo cassa di cui al medesimo contratto;
22
condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
22.975,00 (518 anticipazioni, 3.544 fase di studio, 2.338 fase introduttiva, 10.411 fase istruttoria,
6.164 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico Controparte_1
Roma, 23.7.2025
Il Giudice
NI ET