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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2024, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 801/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformata in congiunta
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Mustone ed elettivamente domiciliato in
Grottaminarda (Av) alla via Marconi n. 13;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Beata Francesca n. 10;
RESISTENTE
Con il visto del Pm del 5.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
il 9.08.2008 confermando l'affido condiviso delle figlie minori e l'assegno di mantenimento per le figlie posto a proprio carico di € 150,00 mensili. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso
1/3 che dall'unione coniugale sono nate il 25.02.2012 e il 26.05.2014, ha esposto che, in Per_1 Per_2
seguito alla definizione del procedimento di separazione, non si è ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza con la resistente. La parte ha, altresì, precisato che la resistente convive nella casa condotta in locazione con un nuovo compagno dal mese di marzo
2023.
Con memoria del 20.08.2024 si è costituita in giudizio che, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso di sé, ha chiesto al Tribunale di confermare anche la pattuizione statuita in sede di separazione relativa al contributo mensile da parte del ricorrente per il canone di locazione e di disporre un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo della somma di € 250,00 mensili in favore di ciascuna figlia con spese al 50% a carico di ciascun genitore.
All'udienza del 23.09.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 2.02.2023. In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti e sottoscritti all'udienza del 23.09.2024 non risultano contrari a norme imperative e all'interesse delle figlie minori.
Sulle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 9.08.2008 alle condizioni sottoscritte ed allegate al verbale di udienza del Controparte_1
23.09.2024;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3