TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2385/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1966, con il patrocinio dell'avv. DOSSI EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e il giorno 05.06.1993 in Monza.
[...] Controparte_1
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione di legge a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio Comune di Monza dell'anno 1993 n. 139 P. II Serie A.
3. Casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e libera da mutuo: per accordi transattivi intervenuti tra le parti il signor ha concesso alla Signora di Controparte_1 Parte_1 vivere presso la casa coniugale per oltre 2 anni dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione senza richiedere la corresponsione di alcuna indennità di occupazione, senza azionare un'eventuale causa di divisione della stessa, nel lasso di tempo convenuto, ed altresì evitando di richiedere la decurtazione dell'importo pari all'indennità di occupazione dal mantenimento corrisposto. Scaduti i due anni dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione le parti hanno proceduto alla messa in vendita della casa coniugale con facoltà di usufruire del diritto di prelazione. Pertanto, ad oggi, la casa coniugale è in vendita.
Per accordi transattivi intervenuti tra le Parti la Signora avrà diritto di continuare a Parte_1 vivere presso la casa coniugale sino al momento della sua vendita, ovvero all'atto del rogito.
Per accordi transattivi intervenuti tra le Parti, sino al momento della vendita della casa coniugale, ovvero all'atto del rogito, il sig. anticiperà a favore della Signora Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 800,00, con l'intesa che la somma complessiva ricevuta oltre
[...] quanto stabilito dalle condizioni di cui alle precisazioni congiunte depositate in data 31.01.2022, sarà oggetto di restituzione in quanto non corrisposta a titolo di mantenimento.
3.1. Proventi vendita casa coniugale. Per accordi transattivi intervenuti tra le parti dalla vendita della casa coniugale la signora incasserà oltre alla quota di sua spettanza del 50% di Parte_1 sua spettanza anche l'ulteriore importo di € 135.000,00= che il sig. le Controparte_1 corrisponderà (a prescindere dalla somma incassata dalla vendita dell'immobile) contestualmente all'atto di vendita a mezzo di assegno circolare decurtata della somma complessiva di cui al punto precedente che il Sig. avrà sino a quel momento anticipato CP_1 mensilmente alla Signora Parte_1
4. Affidamento e gestione dei figli. Le parti nulla dispongono in merito al mantenimento dei figli ed al loro collocamento essendo essi divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
5. Mantenimento tra i coniugi.
QUOTA UNA TANTUM: per accordi transattivi intervenuti tra le parti l'importo di €
135.000,00= di cui al punto 3.1. del presente ricorso che il sig. corrisponderà Controparte_1 nelle tempistiche già sopra indicate a favore della signora verrà dallo stesso corrisposto Parte_1
a favore della ex moglie a titolo di QUOTA UNA TANTUM.
6. Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi danno atto, con l'adempimento delle obbligazioni presenti nel ricorso de quo, di aver definito ogni e qualsivoglia pendenza precedente e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro (salvo, appunto, quanto previsto nel presente ricorso), riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
7. Spese di giudizio. Le spese di giudizio si intendono compensate.
8. Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanada sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 03.02.2022 (sent. n. 948/22 – pubbl. in data 28.04.2022).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 04/04/2025, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in CORNATE D'ADDA (MB) in data 05/06/1993 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 139, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornate d'Adda
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cornate d'Adda (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2385/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1966, con il patrocinio dell'avv. DOSSI EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RUSSO TERESA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e il giorno 05.06.1993 in Monza.
[...] Controparte_1
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione di legge a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio Comune di Monza dell'anno 1993 n. 139 P. II Serie A.
3. Casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e libera da mutuo: per accordi transattivi intervenuti tra le parti il signor ha concesso alla Signora di Controparte_1 Parte_1 vivere presso la casa coniugale per oltre 2 anni dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione senza richiedere la corresponsione di alcuna indennità di occupazione, senza azionare un'eventuale causa di divisione della stessa, nel lasso di tempo convenuto, ed altresì evitando di richiedere la decurtazione dell'importo pari all'indennità di occupazione dal mantenimento corrisposto. Scaduti i due anni dalla data di pubblicazione dell'omologa di separazione le parti hanno proceduto alla messa in vendita della casa coniugale con facoltà di usufruire del diritto di prelazione. Pertanto, ad oggi, la casa coniugale è in vendita.
Per accordi transattivi intervenuti tra le Parti la Signora avrà diritto di continuare a Parte_1 vivere presso la casa coniugale sino al momento della sua vendita, ovvero all'atto del rogito.
Per accordi transattivi intervenuti tra le Parti, sino al momento della vendita della casa coniugale, ovvero all'atto del rogito, il sig. anticiperà a favore della Signora Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 800,00, con l'intesa che la somma complessiva ricevuta oltre
[...] quanto stabilito dalle condizioni di cui alle precisazioni congiunte depositate in data 31.01.2022, sarà oggetto di restituzione in quanto non corrisposta a titolo di mantenimento.
3.1. Proventi vendita casa coniugale. Per accordi transattivi intervenuti tra le parti dalla vendita della casa coniugale la signora incasserà oltre alla quota di sua spettanza del 50% di Parte_1 sua spettanza anche l'ulteriore importo di € 135.000,00= che il sig. le Controparte_1 corrisponderà (a prescindere dalla somma incassata dalla vendita dell'immobile) contestualmente all'atto di vendita a mezzo di assegno circolare decurtata della somma complessiva di cui al punto precedente che il Sig. avrà sino a quel momento anticipato CP_1 mensilmente alla Signora Parte_1
4. Affidamento e gestione dei figli. Le parti nulla dispongono in merito al mantenimento dei figli ed al loro collocamento essendo essi divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
5. Mantenimento tra i coniugi.
QUOTA UNA TANTUM: per accordi transattivi intervenuti tra le parti l'importo di €
135.000,00= di cui al punto 3.1. del presente ricorso che il sig. corrisponderà Controparte_1 nelle tempistiche già sopra indicate a favore della signora verrà dallo stesso corrisposto Parte_1
a favore della ex moglie a titolo di QUOTA UNA TANTUM.
6. Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi danno atto, con l'adempimento delle obbligazioni presenti nel ricorso de quo, di aver definito ogni e qualsivoglia pendenza precedente e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro (salvo, appunto, quanto previsto nel presente ricorso), riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
7. Spese di giudizio. Le spese di giudizio si intendono compensate.
8. Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanada sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 03.02.2022 (sent. n. 948/22 – pubbl. in data 28.04.2022).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 04/04/2025, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in CORNATE D'ADDA (MB) in data 05/06/1993 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 139, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornate d'Adda
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cornate d'Adda (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA NC