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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 19210/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.2.2025, depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 19210/2023 vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...], scala A, elettivamente domiciliato in Arzano, Na, alla
Via Garibaldi n 45 nello studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che lo rappresenta e difende con procura rilasciata in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente in opposizione-
E
– con sede in Roma alla Via Grezar n.14, codice fiscale Controparte_1
e Partita IVA n. successore a titolo universale di P.IVA_1 Controparte_2 dal 1° luglio 2017 (a sua volta incorporante di
[...] Controparte_3
ed dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Procuratore giusto atto per Notaio - Roma repertorio nr CP_6 Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 (All.to 6), elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale - Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Generoso
Romano ( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce C.F._2 alla memoria difensiva (comunicazioni al fax n. 081 7877198 ed alla PEC:
) Email_2
- convenuto –
NONCHE'
(C.F. ) in Controparte_7 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace –
OGGETTO: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO nro pervenuta con PartitaIVA_3 raccomandata il 12 settembre 2023.
Conclusioni:
per la parte ricorrente:
“–previa immediata sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione per annualità richieste nella intimazione impugnata per le causali dedotte relativamente alle somme di cui all' Iscrizione alla Gestione Separata con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con espressa riserva di sospensione degli atti impugnati qualora l' iniziasse la fase esecutiva di recupero coattivo” CP_8 per l' convenuta Controparte_1
“- dichiarare il ricorso inammissibile e infondato per i motivi esposti;
- spese secondo giustizia”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che con l'atto impugnato veniva gli veniva tra l'altro intimato il pagamento di: 1) euro 25.174,94 relativamente all'avviso di addebito nro 371201700125933500; 2) euro 8.914,20 relativamente all'avviso di addebito nro 37120210081434015000 quali somme relative a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti, somma comprensiva di accessori, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione;
- che le pretese indicate nell'intimazione di pagamento sono relative agli anni compresi dal 2007 al 2012;
- che la pretesa è stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto ed è relativa a contributi I.V.S. a percentuali sul reddito eccedenti il minimale, oltre sanzioni ed accessori;
- che, pur deducendo che per il periodo di riferimento, ha versato regolarmente alla stessa la dovuta contribuzione in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari, parte ricorrente CP_ ha ampiamente dedotto che il credito oggi vantato dall' è ampiamente prescritto.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio l' non si costituiva sebbene ritualmente citato (notifica avvenuta in data CP_8
15.12.2023 per la prima udienza fissata per il 28.3.2024).
Si costituiva invece l' in data 4.3.2024 che – sulla base Controparte_1 della documentazione depositata e delle deduzioni in fatto ed in diritto di cui alla memoria difensiva - chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si perveniva così all'udienza del 13.2.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione effettuata con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono.
Tempestività dell'opposizione
- Parte attrice afferma di avere ricevuto la notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO nro 07120239022775617000 mediante raccomandata consegnatagli in data 12 settembre
2023 mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in data 23.10.2023.
Tenendo conto che la data del 23.10.2023 (41esimo giorno dalla avvenuta notifica) cadeva di lunedì deve ritenersi che il relativo ricorso giudiziale sia stato depositato in cancelleria in modo tempestivo in quanto il 40esimo giorno dalla notifica (ovvero il 22.10.2023) cadeva nella giornata della domenica) e, pertanto, deve ritenersi esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99.
Ed infatti ai sensi del quarto comma dell'art. 155 c.p.c. “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Va anche detto che il termine di cui si discute non è un termine a ritroso;
ed infatti “la regola stabilita dall'articolo 155, comma 5, c.p.c. vale soltanto per i termini che si calcolano in avanti e non anche per quelli a ritroso” (cfr. T.A.R. Salerno, - Campania - sez. I,
30/01/2024, n.313).
Dunque la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della intimazione di pagamento.
L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, infatti, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
Deve, pertanto, ritenersi tempestiva – e quindi ammissibile - l'opposizione.
Merito
Quanto al merito ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia.
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Nella specie l'eccezione di prescrizione sollevata nell'atto di opposizione ad intimazione di pagamento appare fondata.
Nella difese dell' , sviluppate nell'atto di costituzione in giudizio, ci si Controparte_1 sofferma sul fatto le notifiche di ulteriori atti sono avvenute alle seguenti data:“l'intimazione 07120199048432567000 (All.to 4) in data 23.12.2019 a mezzo di messo notificatore ex art.140 cpc con deposito alla casa comunale, invio della racc.ta 57332547145-9 e busta restituita per compiuta giacenza;
mentre la comunicazione preventiva di ipoteca 07176202200006810000 (All.to 5) in data 23.5.2023 a mezzo a mezzo di messo notificatore ex art.140 cpc con deposito alla casa comunale, invio della racc.ta 69651683507-6 e busta restituita per compiuta giacenza. Dunque fermo tutto quanto dedotto, stante la notifica dei suddetti atti, il ricorrente non avrebbe potuto dedurre, né ex art.617 1° co.cpc nè in via recuperatoria ex art. 24 - D.Lgs.46/99 l'omessa notifica degli avvisi di addebito, con conseguente irretrattabilità”. Orbene, indipendentemente, dalla ritualità della notifica dei suddetti atti richiamati nella memoria difensiva dell' occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione sollevata CP_9 dalla parte opponente riguarda i contributi previdenziali pretesi nell'intimazione di pagamento in relazione agli anni compresi dal 2007 al 2012.
Il primo atto interruttivo della prescrizione allegato dall' risale al 23.12.2019 ed il CP_9 secondo al 23.5.2023.
Orbene - anche a voler tener conto di tutti i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione come indicati nella memoria difensiva dell - dal 2012 (ultimo anno CP_9 preteso nell'indicata intimazione di pagamento) al 23.12.2019 (data del primo atto interruttivo allegato dalla parte convenuta) sono trascorsi certamente più di cinque anni.
Appare necessario ripetere che l'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993).
Anche se l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione non è stato contestato dalla parte opposta appare utile ricordare che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che risulta trascorso.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame).
La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987
n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente
i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”.
Nel caso di specie, infatti, è decorso, come detto, per quasi tutto il periodo il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”.
Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione.
Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale. Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte Appello
Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006).
Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995.
La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi superata a seguito della pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016.
In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
La giurisprudenza di merito anche più recentemente ha costantemente affermato – direttamente o anche indirettamente - la natura quinquennale della prescrizione inerente i crediti contributivi nonché il fatto che è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale.
“Il credito per le sanzioni da omissioni contributive è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Anche il diritto alla riscossione delle sanzioni dovute per omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali soggiace al medesimo termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti contributivi, posto che trattasi di obbligazione accessoria ex lege che possiede la medesima natura giuridica dell'obbligazione principale” (Corte appello sez. lav. - Roma, 10/10/2022, n. 3486);
“In tema di cartelle esattoriali, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi emessi direttamente dagli Enti previdenziali, ovvero dalle Società di riscossione, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartelle di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione avverso le cartelle suddette, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione quinquennale breve, di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), e 10 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 C.C. come previsto dall'art. 2953 C.C.; tale ultima disposizione, infatti, si applica” (Tribunale sez. lav. - Massa, 05/05/2020, n. 42);
“Qualora la domanda proposta integri una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere un fatto estintivo delle menzionate obbligazioni verificatosi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dalla cartella di pagamento non opposta tempestivamente. A ben guardare, il diritto di credito azionato dall'ente esattore attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata pure per i crediti contributivi dal D. Lgs. n. 46/1999, costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale rappresentato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, degli enunciati crediti. Questo comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla sua notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile. Tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, a quello quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ne deriva che, è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale.” (Tribunale sez. lav. - Agrigento, 21/02/2020, n. 207);
“Nel sottolineare la natura perentoria del termine di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46\1999 si ribadisce che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_8 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ” (Tribunale sez. lav. - Vallo CP_7
Lucania, 13/02/2020, n. 54);
“In materia contributiva, in seguito alla riforma del 1995, il termine di prescrizione è quinquennale e dunque i crediti contributivi sono sottoposti alla prescrizione breve”
(Tribunale sez. lav. - Salerno, 14/06/2019, n. 1255);
“I crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati si prescrivono in 5 anni. La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive” (Tribunale sez. lav. - Cassino, 10/06/2019).
Da ultimo assai recentemente è stato affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, l' Controparte_1
è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del procedimento esattoriale. Laddove detta prova sia carente e/o incompleta, l'atto riscossivo oggetto del giudizio di opposizione
è da ritenersi illegittimo, per intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'inutile decorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia (Tribunale - Trieste,
07/05/2024, n. 461).
Conclusioni In ragione di tutto quanto sopra esposto vanno dichiarati non dovuti per intervenuta prescrizione gli importi pretesi dall' e dall' per contributi e sanzioni. CP_9 CP_8
Le considerazioni espresse al riguardo sono assorbenti di ogni altra deduzione ed eccezione formulata dalle parti.
Quanto alle spese ritiene lo scrivente che la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate, i diversi orientamenti giurisprudenziali e la qualità delle parti impongono la compensazione delle spese tra la parte ricorrente e le parti convenute.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione per annualità richieste nell'intimazione di pagamento n.ro 07120239022775617000 pervenuta con raccomandata il 12 settembre 2023 e, per l'effetto, vanno dichiarati non dovuti gli importi pretesi dall' per contributi e sanzioni. CP_8
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli 12.3.2025 Il giudice del lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.2.2025, depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 19210/2023 vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...], scala A, elettivamente domiciliato in Arzano, Na, alla
Via Garibaldi n 45 nello studio dell'Avv. Ageo Piscopo, che lo rappresenta e difende con procura rilasciata in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente in opposizione-
E
– con sede in Roma alla Via Grezar n.14, codice fiscale Controparte_1
e Partita IVA n. successore a titolo universale di P.IVA_1 Controparte_2 dal 1° luglio 2017 (a sua volta incorporante di
[...] Controparte_3
ed dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Procuratore giusto atto per Notaio - Roma repertorio nr CP_6 Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 (All.to 6), elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale - Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Generoso
Romano ( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce C.F._2 alla memoria difensiva (comunicazioni al fax n. 081 7877198 ed alla PEC:
) Email_2
- convenuto –
NONCHE'
(C.F. ) in Controparte_7 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace –
OGGETTO: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO nro pervenuta con PartitaIVA_3 raccomandata il 12 settembre 2023.
Conclusioni:
per la parte ricorrente:
“–previa immediata sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione per annualità richieste nella intimazione impugnata per le causali dedotte relativamente alle somme di cui all' Iscrizione alla Gestione Separata con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con espressa riserva di sospensione degli atti impugnati qualora l' iniziasse la fase esecutiva di recupero coattivo” CP_8 per l' convenuta Controparte_1
“- dichiarare il ricorso inammissibile e infondato per i motivi esposti;
- spese secondo giustizia”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che con l'atto impugnato veniva gli veniva tra l'altro intimato il pagamento di: 1) euro 25.174,94 relativamente all'avviso di addebito nro 371201700125933500; 2) euro 8.914,20 relativamente all'avviso di addebito nro 37120210081434015000 quali somme relative a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti, somma comprensiva di accessori, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione;
- che le pretese indicate nell'intimazione di pagamento sono relative agli anni compresi dal 2007 al 2012;
- che la pretesa è stata avanzata a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto ed è relativa a contributi I.V.S. a percentuali sul reddito eccedenti il minimale, oltre sanzioni ed accessori;
- che, pur deducendo che per il periodo di riferimento, ha versato regolarmente alla stessa la dovuta contribuzione in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari, parte ricorrente CP_ ha ampiamente dedotto che il credito oggi vantato dall' è ampiamente prescritto.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio l' non si costituiva sebbene ritualmente citato (notifica avvenuta in data CP_8
15.12.2023 per la prima udienza fissata per il 28.3.2024).
Si costituiva invece l' in data 4.3.2024 che – sulla base Controparte_1 della documentazione depositata e delle deduzioni in fatto ed in diritto di cui alla memoria difensiva - chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si perveniva così all'udienza del 13.2.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione effettuata con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono.
Tempestività dell'opposizione
- Parte attrice afferma di avere ricevuto la notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO nro 07120239022775617000 mediante raccomandata consegnatagli in data 12 settembre
2023 mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in data 23.10.2023.
Tenendo conto che la data del 23.10.2023 (41esimo giorno dalla avvenuta notifica) cadeva di lunedì deve ritenersi che il relativo ricorso giudiziale sia stato depositato in cancelleria in modo tempestivo in quanto il 40esimo giorno dalla notifica (ovvero il 22.10.2023) cadeva nella giornata della domenica) e, pertanto, deve ritenersi esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99.
Ed infatti ai sensi del quarto comma dell'art. 155 c.p.c. “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Va anche detto che il termine di cui si discute non è un termine a ritroso;
ed infatti “la regola stabilita dall'articolo 155, comma 5, c.p.c. vale soltanto per i termini che si calcolano in avanti e non anche per quelli a ritroso” (cfr. T.A.R. Salerno, - Campania - sez. I,
30/01/2024, n.313).
Dunque la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della intimazione di pagamento.
L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, infatti, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”.
Deve, pertanto, ritenersi tempestiva – e quindi ammissibile - l'opposizione.
Merito
Quanto al merito ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia.
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Nella specie l'eccezione di prescrizione sollevata nell'atto di opposizione ad intimazione di pagamento appare fondata.
Nella difese dell' , sviluppate nell'atto di costituzione in giudizio, ci si Controparte_1 sofferma sul fatto le notifiche di ulteriori atti sono avvenute alle seguenti data:“l'intimazione 07120199048432567000 (All.to 4) in data 23.12.2019 a mezzo di messo notificatore ex art.140 cpc con deposito alla casa comunale, invio della racc.ta 57332547145-9 e busta restituita per compiuta giacenza;
mentre la comunicazione preventiva di ipoteca 07176202200006810000 (All.to 5) in data 23.5.2023 a mezzo a mezzo di messo notificatore ex art.140 cpc con deposito alla casa comunale, invio della racc.ta 69651683507-6 e busta restituita per compiuta giacenza. Dunque fermo tutto quanto dedotto, stante la notifica dei suddetti atti, il ricorrente non avrebbe potuto dedurre, né ex art.617 1° co.cpc nè in via recuperatoria ex art. 24 - D.Lgs.46/99 l'omessa notifica degli avvisi di addebito, con conseguente irretrattabilità”. Orbene, indipendentemente, dalla ritualità della notifica dei suddetti atti richiamati nella memoria difensiva dell' occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione sollevata CP_9 dalla parte opponente riguarda i contributi previdenziali pretesi nell'intimazione di pagamento in relazione agli anni compresi dal 2007 al 2012.
Il primo atto interruttivo della prescrizione allegato dall' risale al 23.12.2019 ed il CP_9 secondo al 23.5.2023.
Orbene - anche a voler tener conto di tutti i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione come indicati nella memoria difensiva dell - dal 2012 (ultimo anno CP_9 preteso nell'indicata intimazione di pagamento) al 23.12.2019 (data del primo atto interruttivo allegato dalla parte convenuta) sono trascorsi certamente più di cinque anni.
Appare necessario ripetere che l'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993).
Anche se l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione non è stato contestato dalla parte opposta appare utile ricordare che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che risulta trascorso.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame).
La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987
n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, eccettua espressamente
i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”.
Nel caso di specie, infatti, è decorso, come detto, per quasi tutto il periodo il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”.
Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione.
Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale. Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte Appello
Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006).
Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995.
La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi superata a seguito della pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016.
In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
La giurisprudenza di merito anche più recentemente ha costantemente affermato – direttamente o anche indirettamente - la natura quinquennale della prescrizione inerente i crediti contributivi nonché il fatto che è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale.
“Il credito per le sanzioni da omissioni contributive è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Anche il diritto alla riscossione delle sanzioni dovute per omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali soggiace al medesimo termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti contributivi, posto che trattasi di obbligazione accessoria ex lege che possiede la medesima natura giuridica dell'obbligazione principale” (Corte appello sez. lav. - Roma, 10/10/2022, n. 3486);
“In tema di cartelle esattoriali, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi emessi direttamente dagli Enti previdenziali, ovvero dalle Società di riscossione, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartelle di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione avverso le cartelle suddette, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione quinquennale breve, di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), e 10 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 C.C. come previsto dall'art. 2953 C.C.; tale ultima disposizione, infatti, si applica” (Tribunale sez. lav. - Massa, 05/05/2020, n. 42);
“Qualora la domanda proposta integri una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere un fatto estintivo delle menzionate obbligazioni verificatosi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dalla cartella di pagamento non opposta tempestivamente. A ben guardare, il diritto di credito azionato dall'ente esattore attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata pure per i crediti contributivi dal D. Lgs. n. 46/1999, costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale rappresentato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, degli enunciati crediti. Questo comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla sua notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile. Tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, a quello quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ne deriva che, è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale.” (Tribunale sez. lav. - Agrigento, 21/02/2020, n. 207);
“Nel sottolineare la natura perentoria del termine di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46\1999 si ribadisce che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_8 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ” (Tribunale sez. lav. - Vallo CP_7
Lucania, 13/02/2020, n. 54);
“In materia contributiva, in seguito alla riforma del 1995, il termine di prescrizione è quinquennale e dunque i crediti contributivi sono sottoposti alla prescrizione breve”
(Tribunale sez. lav. - Salerno, 14/06/2019, n. 1255);
“I crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati si prescrivono in 5 anni. La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995 n. 335, riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive” (Tribunale sez. lav. - Cassino, 10/06/2019).
Da ultimo assai recentemente è stato affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, l' Controparte_1
è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del procedimento esattoriale. Laddove detta prova sia carente e/o incompleta, l'atto riscossivo oggetto del giudizio di opposizione
è da ritenersi illegittimo, per intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'inutile decorso del termine di cinque anni previsto dalla normativa in materia (Tribunale - Trieste,
07/05/2024, n. 461).
Conclusioni In ragione di tutto quanto sopra esposto vanno dichiarati non dovuti per intervenuta prescrizione gli importi pretesi dall' e dall' per contributi e sanzioni. CP_9 CP_8
Le considerazioni espresse al riguardo sono assorbenti di ogni altra deduzione ed eccezione formulata dalle parti.
Quanto alle spese ritiene lo scrivente che la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate, i diversi orientamenti giurisprudenziali e la qualità delle parti impongono la compensazione delle spese tra la parte ricorrente e le parti convenute.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione per annualità richieste nell'intimazione di pagamento n.ro 07120239022775617000 pervenuta con raccomandata il 12 settembre 2023 e, per l'effetto, vanno dichiarati non dovuti gli importi pretesi dall' per contributi e sanzioni. CP_8
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli 12.3.2025 Il giudice del lavoro